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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/07/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. FAMIGLIA
R.G.V.G. 4858/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Nadia Zampogna - Presidente -
2) Dott. Eugenio Troisi - Giudice est. /rel. –
3) Dott.ssa Veronica Vernetti - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4858/2024 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza cartolare del giorno
12.06.2025, avente ad oggetto “separazione consensuale” e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Giugliano in Campania (NA) alla via San Giovanni a
Campo n. 121 presso lo studio degli avv.ti Concetta Poziello e Mirella Pirozzi, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
[...]
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Giugliano in Campania (NA) alla via San Giovanni a
Campo n. 121 presso lo studio degli avv.ti Concetta Poziello e Mirella Pirozzi, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 12.12.2024, e Parte_1 Pt_2 esponevano di aver contratto matrimonio concordatario in Sant'Antimo (NA)
[...] il 20.09.2022, evidenziando che da tale unione non erano nati figli.
Venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, le parti chiedevano al
Tribunale pronunciarsi la separazione consensuale alle condizioni riportate nel ricorso.
All'udienza del 12.06.2025 i ricorrenti comparivano in modalità figurata ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. ribadendo, mediante il deposito di note scritte, la volontà di separarsi alle condizioni accessorie indicate nel ricorso, ed il Giudice relatore riservava la causa al Collegio per la decisione,
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, le allegazioni delle parti hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza;
ne consegue che ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Si evidenzia che nel ricorso congiunto sono dettagliatamente indicate le condizioni che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016, ma anche Cass. N.
24508 del 2006 Rv. 593074 - 01, N. 10033 del 2007 Rv. 596633 - 01, N. 7347 del 2012
Rv. 622892 - 01, N. 12644 del 2012 Rv. 623402 - 01, N. 63360 del 2014 Rv. 255094 -
01, N. 107 del 2015 Rv. 633996 – 01).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di , nata a [...] il Parte_1
20.11.1992, e , nato a [...] il [...], alle Parte_2
pag. 2/3 condizioni di cui al ricorso introduttivo a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SANT'ANTIMO (NA), (atto n. 56,
Parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2022) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L. 6.3.1987
n. 74;
c) compensa le spese di lite tra le parti
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, all'esito della camera di consiglio del 10.07.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Nadia Zampogna
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. FAMIGLIA
R.G.V.G. 4858/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Nadia Zampogna - Presidente -
2) Dott. Eugenio Troisi - Giudice est. /rel. –
3) Dott.ssa Veronica Vernetti - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4858/2024 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza cartolare del giorno
12.06.2025, avente ad oggetto “separazione consensuale” e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Giugliano in Campania (NA) alla via San Giovanni a
Campo n. 121 presso lo studio degli avv.ti Concetta Poziello e Mirella Pirozzi, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
[...]
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Giugliano in Campania (NA) alla via San Giovanni a
Campo n. 121 presso lo studio degli avv.ti Concetta Poziello e Mirella Pirozzi, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 12.12.2024, e Parte_1 Pt_2 esponevano di aver contratto matrimonio concordatario in Sant'Antimo (NA)
[...] il 20.09.2022, evidenziando che da tale unione non erano nati figli.
Venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, le parti chiedevano al
Tribunale pronunciarsi la separazione consensuale alle condizioni riportate nel ricorso.
All'udienza del 12.06.2025 i ricorrenti comparivano in modalità figurata ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. ribadendo, mediante il deposito di note scritte, la volontà di separarsi alle condizioni accessorie indicate nel ricorso, ed il Giudice relatore riservava la causa al Collegio per la decisione,
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, le allegazioni delle parti hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza;
ne consegue che ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Si evidenzia che nel ricorso congiunto sono dettagliatamente indicate le condizioni che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016, ma anche Cass. N.
24508 del 2006 Rv. 593074 - 01, N. 10033 del 2007 Rv. 596633 - 01, N. 7347 del 2012
Rv. 622892 - 01, N. 12644 del 2012 Rv. 623402 - 01, N. 63360 del 2014 Rv. 255094 -
01, N. 107 del 2015 Rv. 633996 – 01).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di , nata a [...] il Parte_1
20.11.1992, e , nato a [...] il [...], alle Parte_2
pag. 2/3 condizioni di cui al ricorso introduttivo a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SANT'ANTIMO (NA), (atto n. 56,
Parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2022) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L. 6.3.1987
n. 74;
c) compensa le spese di lite tra le parti
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, all'esito della camera di consiglio del 10.07.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Nadia Zampogna
pag. 3/3