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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 06/05/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito dell'udienza del 06/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 414/2022 promossa
DA
, C.F. ; , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
; , C.F. ; C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
C.F. , C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
; , C.F. ; C.F._5 Parte_6 C.F._6 Parte_7
, C.F. ; , C.F. ;
[...] C.F._7 Parte_8 C.F._8 [...]
, C.F. ; C.F. Parte_9 C.F._9 Parte_10
; , C.F. ; , C.F._10 Parte_11 C.F._11 Parte_12
C.F. ; , C.F. ; C.F._12 Parte_13 C.F._13 [...]
, C.F. ; C.F. ; Pt_14 C.F._14 Parte_15 C.F._15
, C.F. ; , C.F. Parte_16 C.F._16 Parte_17
; , C.F. , C.F._17 Parte_18 C.F._18 Parte_19
C.F. ; , C.F. ; C.F._19 Parte_20 C.F._20 [...]
, C.F. , C.F. ; Pt_21 C.F._21 Parte_22 C.F._22
, C.F. ; , C.F. Parte_23 C.F._23 Parte_24
; , C.F. ; C.F._24 Parte_25 C.F._25
, C.F. ; , C.F. Parte_26 C.F._26 Parte_27
; , C.F. , tutti rappresentati e difesi, C.F._27 Parte_28 C.F._28
giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Sabbatini Tania, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI CONTRO
, in persona del Direttore Generale pro tempore, quale commissario liquidatore Controparte_1
della gestione liquidatoria dell , rappresentata e CP_2 Controparte_3
difesa, giusta procura speciale alle liti allegata all'atto di costituzione 31 gennaio 2024 con nuovo difensore, dall'avv. Torretti Micol, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RESISTENTE avente ad oggetto retribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 6 maggio 2025
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20 ottobre 2022 , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
, , , Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18 Parte_19 [...]
, , , Pt_20 Parte_21 Parte_22 Parte_23 Parte_24 Parte_25
e premettendo di esser dipendenti
[...] Parte_26 Parte_27 Parte_28
dell' assegnati ai vari presidi ospedalieri dell'Area Vasta n. 4 di ( Controparte_4 CP_3 CP_3
Petritoli, Porto San Giorgio e Sant'Elpidio a Mare) con mansioni di infermieri professionali e O.S.S., esponevano:
- di esser tenuti, anteriormente all'inizio del servizio, alle operazioni preliminari di indossare la divisa lavorativa e, al termine del turno, di toglierla riponendola in appositi locali siti all'interno del luogo di lavoro;
- che, dunque, tali operazioni potevano esser effettuate solo all'interno dei locali aziendali, venendo la divisa fornita dal datore di lavoro che provvedeva anche al lavaggio ed alla stiratura;
- che l'adempimento descritto era imposto dal datore di lavoro in virtù di disposizioni igieniche legate alla natura dell'esercizio professionale e necessitava di un congruo arco temporale ad di fuori dell'orario effettivo del turno;
- che, ai sensi del d. lgs. n. 66/2003, andava ricompreso nell'orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore fosse al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni;
- che, nello specifico, prima di entrare in servizio, dovevano timbrare il cartellino marcatempo, indossare la divisa custodita nei locali di cui sopra e, a fine turno, erano tenuti a recarsi nuovamente nei locali adibiti a spogliatoio ed a dismettere la divisa;
- che la retribuzione era corrisposta solo limitatamente al turno lavorativo;
- che il cd. tempo tuta, pari a trenta minuti complessivi a turno, era a tutti gli effetti orario di lavoro e doveva esser retribuito sulla base del parametro della retribuzione media.
Alla luce delle precedenti considerazioni, insistevano per la condanna del datore di lavoro, tenuto conto delle rispettive qualifiche dei ricorrenti, al versamento delle differenze retributive per l'attività propedeutica di vestizione e svestizione anteriormente e successivamente al turno di lavoro come quantificati nelle conclusioni di cui al ricorso.
Con memoria difensiva depositata il 23 novembre 2022 si costituiva l' Controparte_5
, cui succedeva nel corso del giudizio l quale commissario
[...] Controparte_1
liquidatore, rilevando che solo con il c.c.n.l. 21 maggio 2018 era fissato un tempo di vestizione e svestizione ed eccependo in via preliminare la prescrizione quinquennale.
Sottolineava come il c.c.n.l., che non avesse portata retroattiva, indicasse solo il riconoscimento dell'orario necessario per le operazioni di vestizione/svestizione, che comunque doveva risultare dai cartellini marcatempo e che i minuti propedeutici erano riconosciuti nella banca monte ore.
Insisteva dunque per la reiezione del ricorso.
La causa, istruita con le allegazioni e produzioni delle parti, è stata discussa in forma orale all'udienza del 6 maggio 2025 e, all'esito della camera di consiglio, viene decisa, con lettura di sentenza corredata da dispositivo e ragioni a sostegno della decisione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Nel merito va preliminarmente osservato che risulta documentato, oltre che non contestato, che i ricorrenti sono dipendenti dell' con mansioni di infermieri o o.s.s. in servizio Controparte_2 presso strutture ospedaliere rientranti nell'Area Vasta n. 4, ora sostituita dall di CP_1 CP_3
Il ricorso reca la precipua indicazione dell'oggetto della domanda, specificamente delineata e quantificata, e dei relativi titoli in fatto e diritto, sicché non risulta alcuna nullità.
Risulta incontestato che i ricorrenti timbravano il cartellino marcatempo, effettuavano le operazioni di vestizione, entravano dunque nell'unità operativa di assegnazione per l'inizio del turno, al termine dello stesso si levavano nello spogliatoio gli indumenti lavorativi ed indi timbravano l'uscita.
Emerge dai cedolini che la retribuzione era calcolata sulla base dell'effettiva durata del turno lavorativo e non era computato, benché rientrante nell'arco temporale della timbratura, il periodo necessario per indossare e togliere la divisa lavorativa.
Tali indumenti, forniti dall' dovevano rimanere sul luogo di lavoro, non potevano esser CP_2
portati a domicilio ed erano lavati e stirati, a cura del datore di lavoro, ad opera del servizio lavanderia espletato da società appaltatrice.
Risulta, dunque, un quadro secondo cui le operazioni di vestizione e svestizione erano effettuate dai ricorrenti – a vario titolo infermieri o o.s.s. – rispettivamente dopo aver timbrato il cartellino e prima di timbrare l'uscita in locali aziendali ad hoc deputati.
Tale attività era necessitata da norme di igiene e sicurezza sul lavoro, tanto che gli indumenti non potevano esser portati a domicilio, erano personali ed erano lavati e stirati a cura di un servizio di lavanderia precipuamente predisposto dall'azienda ospedaliera mediante appalto esterno.
A prescindere dall'orario di timbratura, la retribuzione era comunque parametrata limitatamente al turno di lavoro ed all'orario di trentasei ore disciplinato dal c.c.n.l. di settore.
In linea generale va osservato che già il r.d.l. n. 692/ 1923 all'art. 3 riconosceva come lavoro effettivo ogni attività richiedente occupazione assidua e continuativa e non precludeva che il tempo necessario a porre in essere attività strettamente prodromiche all'occupazione rientrassero nell'ambito del lavoro effettivo soggetto a retribuzione qualora dirette dal datore di lavoro, che ne disciplinava il tempo ed il luogo di esecuzione, ovvero strettamente necessarie ed obbligatorie per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
A propria volta, in materia di misurazione dell'orario di lavoro, l'art. 1, II comma lett. a), del d.lgs.
n. 66/ 2003 attribuisce espressa ed alternativa rilevanza non solo al tempo della prestazione effettiva, ma anche al periodo di disponibilità del lavoratore e di presenza sui luoghi di lavoro.
Testualmente prevede “agli effetti delle disposizioni del presente decreto si intende per a) orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.
La disposizione, quindi, include non solo l'attività lavorativa in senso stretto, ma anche le operazioni strettamente funzionali alla prestazione, purché il dipendente sia a disposizione del datore di lavoro, in altre parole sia soggetto al suo potere direttivo e disciplinare (cfr. sul punto Cass. nn. 13466/2017,
1839/2012 e n. 1703/2012).
A tal fine rilevano, con riguardo precipuo all'attività sanitaria, contegni integrativi e strumentali all'adempimento dell'obbligazione principale funzionali ai fini del corretto espletamento dei doveri anche deontologici della presa in carico del paziente e della continuità assistenziale.
L'attività di vestizione e svestizione appare rientrante nell'ambito del tempo di lavoro, risultando qualificata da eterodirezione quale attività obbligatoriamente prevista e disciplinata minuziosamente nelle fasi operative dal datore di lavoro, non potendo costituire mero obbligo di diligenza preparatoria per sua natura non soggetto ad autonomo corrispettivo (cfr. anche Cass. n. 9215/2012).
Trattasi invero di proprio obbligo integrativo ed accessorio, non rimesso alla libertà del lavoratore ben potendo in assenza di adempimento esser rifiutata la prestazione lavorativa, strumentale a renderla e richiesto nell'interesse dell'azienda e dall'igiene pubblica.
In virtù dell'esercizio del potere di eterodirezione datoriale, pur nel silenzio della contrattazione collettiva anche integrativa che ha disciplinato solo con l'accordo del 21 maggio 2018 la materia, il tempo di vestizione e svestizione dà diritto alla retribuzione, in quanto imposto da esigenze di sicurezza e igiene sia in considerazione della gestione del servizio pubblico, sia della stessa incolumità del personale addetto.
In termini analoghi il cambio di consegne nel passaggio di turno, per la presa in carico del paziente, rientra nell'ambito del turno di lavoro.
Va dunque riconosciuto il diritto dei ricorrenti a percepire, nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale decorrente dall'atto interruttivo da ciascuno formulato il compenso del cd. tempo tuta, parametrato allo stipendio tabellarmente previsto, non risultando legittima, in difetto di accordo con i lavoratori, l'inclusione del tempo per le attività propedeutiche in una banca monte ore.
Tenuto conto del tempo occorrente per effettuare le operazioni, si reputa equo riconoscere un periodo pari a quindici minuti in ingresso ed altrettanti in uscita, purché risultanti dai cartellini marcatempo o del minor orario evincibile dalle risultanze di timbratura, tanto antecedentemente all'entrata in vigore del c.c.n.l. del 21 maggio 2018, quanto successivamente, dal momento che l'indicazione contrattuale deve ritenersi una misura forfettaria suscettibile di esser incrementata in relazione alle peculiarità di vestizione e svestizione nell'incedere concreto del rapporto di lavoro laddove gli effettivi tempi per le attività accessorie alla prestazione lavorativa necessitino di maggior arco temporale.
Trattasi di vera prestazione lavorativa che deve esser retribuita e non può confluire nella banca monte ore in assenza di espresso accordo o richiesta del lavoratore come sopra indicato.
Va dedotto quanto già riconosciuto ai dipendenti a titolo di vestizione e svestizione dall'azienda ospedaliera.
Va tenuto conto della riconoscibilità del tempo di vestizione, nei limiti del quinquennio a ritroso della diffida interruttiva formalizzata nelle seguenti date: il 13 gennaio 2022; Parte_1 Parte_2
il 25 maggio 2021; il 25maggio 2021; il 10 maggio
[...] Parte_3 Parte_4
2021; il 25 maggio 2021; il 23 aprile 2021; Parte_5 Parte_6 Parte_7
il 29 aprile 2021; il 9 giugno 2022; il 10 maggio 2021; Parte_8 Parte_9 Pt_10
il 3 maggio 2021; il I giugno 2022; il 29 aprile 2021;
[...] Parte_11 Parte_12 Pt_13
il 3 maggio 2021; il 3 giugno 2021; il 10 maggio 2021;
[...] Parte_14 Parte_15
il 10 maggio 2021; il 10 maggio 2021; il 29 aprile Parte_16 Parte_17 Parte_18
2021; il 23 aprile 2021; il 10 maggio 2021; il 10 Parte_19 Parte_20 Parte_21
maggio 2021; il 26 aprile 2021; il 13 gennaio 2022; Parte_22 Parte_23 Parte_24
il 20 maggio 2022; il 3 maggio 2021; il 26 aprile 2021, Parte_25 Parte_26
il 30 aprile 2021 e il 14 giugno 2022. Parte_27 Parte_28
In ordine alla quantificazione delle spettanze si reputa, come da conteggi analitici e precisi della c.t.u., la quale, pur avendo calcolato secondo l'ultima retribuzione percepita, è pervenuta ad un calcolo di fatto combaciante con il calcolo della retribuzione percepita in ciascun mese di calcolo rivalutata secondo gli indici I.S.T.A.T., di attribuire a € 2.251,55, a € Parte_1 Parte_2
3.714,68, a € 3.709,32, a € 3.913,07, a Parte_3 Parte_4 Parte_5
€ 3.597,07, a € 4.350,82, a € 4.281,33, a € Parte_6 Parte_7 Parte_8
4.805,51, a € 2.504,29, a € 4.929,44, a € Parte_9 Parte_10 Parte_11
5.369,05, a € 4.331,61, a € 4.177,91, a € 5.478,31, a Parte_12 Parte_13 Parte_14
€ 3.304,58, a € 3.548,66, a € 3.138,63, a Parte_15 Parte_16 Parte_17 Pt_18
€ 3.225,96, a € 4.134,41, a € 4.281,04, a €
[...] Parte_19 Parte_20 Parte_21
3.173,13, a € 4.960,15, a € 4.498,40, a € 5.418,00, a Parte_22 Parte_23 Parte_24
€ 4.538,03, a € 4.424,37, a € 4.894,92 Parte_25 Parte_26 Parte_27
ed a € 4.314,27. Parte_28
A tali somme andranno aggiunti gli interessi legali dalla domanda giudiziale sino all'effettivo saldo.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e della soccombenza, le spese di lite, liquidate come da dispositivo in base al d.m. n. 55/2014 avuto riguardo alla natura giuslavoristica della controversia, alla serialità, alla sovrapponibilità delle varie posizioni processuali dei ricorrenti ed al suo valore, vanno poste a carico della resistente che dovrà effettuare la rifusione ai ricorrenti, operandosi una liquidazione unitaria sulla base del valore complessivo dei vari crediti in ragione della sovrapponibilità della posizione processuale e dell'unicità della difesa e disponendosi la distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., all'avv. T. Sabbatini dichiaratasi antistataria.
Le spese di c.t.u., avuto riguardo all'esito del giudizio, vanno poste a carico dell' . Controparte_1
Sussistono i presupposti per la condanna della resistente per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., tenuto conto del contegno processuale non improntato a buonafede e non corretto evincibile dalla produzione di cartellini presenza modificati rispetto all'originaria elaborazione, a detrimento dei ricorrenti ed alla difesa in una questione giuridica seriale in cui il diritto è graniticamente riconosciuto da pronunce anche di legittimità.
Avuto riguardo all'esigenza dei ricorrenti di contrastare documenti artefatti, si reputa equo fissare un importo risarcitorio di € 50,00 per ciascun ricorrente e così per complessivi € 1.400,00, oltre ad accessori sul credito dalla domanda giudiziale al saldo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa;
accerta il diritto dei ricorrenti alla retribuzione del tempo necessario per la vestizione e svestizione, pari a quindici minuti in ingresso ed altrettanti in uscita in ciascun turno, dedotto quanto già versato;
per l'effetto condanna l' in persona del Direttore Generale pro tempore, quale Controparte_1
commissario liquidatore dell a versare a € 2.251,55, a Controparte_4 Parte_1 € 3.714,68, a € 3.709,32, a € 3.913,07, Parte_2 Parte_3 Parte_4
a € 3.597,07, a € 4.350,82, a € 4.281,33, a Parte_5 Parte_6 Parte_7
€ 4.805,51, a € 2.504,29, a € 4.929,44, a Parte_8 Parte_9 Parte_10 Pt_11
€ 5.369,05, a € 4.331,61, a € 4.177,91, a €
[...] Parte_12 Parte_13 Parte_14
5.478,31, a € 3.304,58, a € 3.548,66, a € Parte_15 Parte_16 Parte_17
3.138,63, a € 3.225,96, a € 4.134,41, a € 4.281,04, a Parte_18 Parte_19 Parte_20
€ 3.173,13, a € 4.960,15, a € 4.498,40, a Parte_21 Parte_22 Parte_23 Pt_24
€ 5.418,00, a € 4.538,03, a € 4.424,37, a
[...] Parte_25 Parte_26 [...]
€ 4.894,92 ed a € 4.314,27, oltre ad interessi legali dalla domanda giudiziale Pt_27 Parte_28
e sino all'effettivo saldo.
Condanna l' alla rifusione, a favore delle parti ricorrenti, delle spese di lite, liquidate Controparte_1 in complessivi € 9.780,00, oltre al rimborso spese generali del 15%, c.p.a. ed i.v.a., da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. all'avv. T. Sabbatini dichiaratasi antistataria.
Accertata la responsabilità della resistente ai sensi dell'art. 96 I comma c.p.c., la condanna al risarcimento dei danni ai ricorrenti, pari a complessivi € 1.400,00, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T. e ad interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
Pone le spese di lite, liquidate come da separato decreto, a carico dell' Controparte_1
Fermo, 06/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alberto Pavan