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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 15/07/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1963 2023
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c.
Oggi 15/07/2025, innanzi al giudice dott. Antonio Gesumunno, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'Avv. Romano
per vv . CP_1 [...]
Avv. Fazzini CP_2
per Avv. Lombardi Controparte_3
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, pronuncia sentenza, mediante lettura e deposito telematico di separato dispositivo.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno , all'udienza del 15/07/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1963 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 27/11/2023 da
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. ROMANO GENNARO e dell'avv.
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORSELLI CP_1 P.IVA_1
PATRICK
(C.F. ), con il Controparte_4 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. FAZZINI BARBARA e dell'avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_3
LOMBARDI DANIELA
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata, in parziale accoglimento del ricorso
1 1) Accerta che tra il ricorrente e la società convenuta Parte_1
utilizzatrice si è costituito un rapporto di lavoro a tempo CP_5
indeterminato dal 1.1.2023;
2) Dichiara pertanto l'inefficacia del licenziamento comunicato dal formale datore di lavoro al ricorrente con lettera del Controparte_3
18.4.2023
3) Condanna la società convenuta al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 39 Dlg 81/2015 mediante pagamento di una indennità onnicomprensiva pari a 4 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del TFR (lordi mensili € 1531,83) oltre agli interessi legali sulle somme rivalutate dalla sentenza sino al saldo;
4) Rigetta nel resto le ulteriori domande svolte nei confronti di CP_1
e ; CP_3
5) Dichiara inammissibili le domande svolte dal ricorrente nei confronti della convenuta;
CP_2
6) Dichiara compensate nella misura di metà le spese di lite tra parte ricorrente, e;
condanna e CP_1 CP_3 CP_1 CP_3
in solido a rifondere la rimanente quota di metà in favore di parte ricorrente, che liquida in € 4.000 per compensi oltre Iva Cpa e rimb. forf. 15%;
7) Dichiara compensate integralmente le spese di lite tra il ricorrente e
CP_6
Fissa termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.
Verona, 15.7.2025
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
2
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1963 2023
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c.
Oggi 15/07/2025, innanzi al giudice dott. Antonio Gesumunno, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'Avv. Romano
per vv . CP_1 [...]
Avv. Fazzini CP_2
per Avv. Lombardi Controparte_3
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, pronuncia sentenza, mediante lettura e deposito telematico di separato dispositivo.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno , all'udienza del 15/07/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1963 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 27/11/2023 da
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. ROMANO GENNARO e dell'avv.
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORSELLI CP_1 P.IVA_1
PATRICK
(C.F. ), con il Controparte_4 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. FAZZINI BARBARA e dell'avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_3
LOMBARDI DANIELA
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata, in parziale accoglimento del ricorso
1 1) Accerta che tra il ricorrente e la società convenuta Parte_1
utilizzatrice si è costituito un rapporto di lavoro a tempo CP_5
indeterminato dal 1.1.2023;
2) Dichiara pertanto l'inefficacia del licenziamento comunicato dal formale datore di lavoro al ricorrente con lettera del Controparte_3
18.4.2023
3) Condanna la società convenuta al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 39 Dlg 81/2015 mediante pagamento di una indennità onnicomprensiva pari a 4 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del TFR (lordi mensili € 1531,83) oltre agli interessi legali sulle somme rivalutate dalla sentenza sino al saldo;
4) Rigetta nel resto le ulteriori domande svolte nei confronti di CP_1
e ; CP_3
5) Dichiara inammissibili le domande svolte dal ricorrente nei confronti della convenuta;
CP_2
6) Dichiara compensate nella misura di metà le spese di lite tra parte ricorrente, e;
condanna e CP_1 CP_3 CP_1 CP_3
in solido a rifondere la rimanente quota di metà in favore di parte ricorrente, che liquida in € 4.000 per compensi oltre Iva Cpa e rimb. forf. 15%;
7) Dichiara compensate integralmente le spese di lite tra il ricorrente e
CP_6
Fissa termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.
Verona, 15.7.2025
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
2