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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 11/03/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4672/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 4672/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 18 ottobre 2024 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Elisabetta Pisani ricorrenti
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti e hanno Parte_1 Parte_2
concordemente chiesto la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza di questo Tribunale n. 105/2020 di data 4 febbraio 2020, domandando l'accoglimento delle seguenti condizioni: “Voglia il Tribunale Ill.mo, a modifica di
1 quanto previsto con sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e n. 105/2020 Tribunale di Parte_1 Parte_2
Trento, stabilire la revisione dell'assegno di mantenimento, e per l'effetto disporsi
l'obbligo del padre a corrispondere, a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente , l'importo nella misura pari ad € 100,00 Per_1 al mese, soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre € 50,00 mensili a titolo di spese straordinarie in favore dello stesso, quale rimborso forfettario non assoggettabile a conguaglio. Detti importi verranno versati sul conto corrente del figlio entro il giorno 21 di ogni mese.”. Per_1
A fondamento della pretesa, i ricorrenti hanno esposto che con la sentenza di divorzio n. 105/2020 di data 4 febbraio 2020 era stato posto a carico del sig. Pt_1
l'obbligo di corrispondere alla sig.ra la somma di € 200,00 al mese per il Pt_2
mantenimento del figlio (maggiorenne ma non ancora pienamente Per_1
autosufficiente dal punto di vista economico) nonché € 100,00 al mese a titolo di spese straordinarie. I ricorrenti hanno rappresentato che, rispetto all'epoca della sentenza di divorzio, il sig. è stato licenziato dal proprio datore di lavoro e, Pt_1
pertanto, le sue condizioni economiche sono mutate, rendendo necessaria una revisione delle condizioni di mantenimento;
le parti hanno chiesto, quindi, disporsi l'obbligo a carico del padre di versare sul conto corrente del figlio maggiorenne l'importo di € 100,00 al mese a titolo di mantenimento, oltre all'importo di Per_1
€ 50,00 al mese a titolo di spese straordinarie.
La domanda congiuntamente proposta dalle parti è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di cui all'art. 9 della legge 1.12.1970, n. 898, in forza del quale qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il
Tribunale può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità del contributo economico da corrispondere all'ex coniuge ed ai figli ai sensi degli artt.
5 e 6 della stessa legge.
Nel caso che occupa, le parti hanno dato congiuntamente atto che, rispetto all'epoca del divorzio, sono mutate le condizioni economiche del sig. in quanto egli Pt_1
2 è stato licenziato dal proprio datore di lavoro, sicché la domanda, congiuntamente proposta dalle parti, può trovare accoglimento.
Spese di lite compensate, tenuto conto della natura del procedimento, congiuntamente promosso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza di questo
Tribunale n. 105/2020 di data 4 febbraio 2020, dispone l'obbligo a carico del sig. di corrispondere al figlio l'importo di € 100,00 mensili a Pt_1 Per_1
titolo di mantenimento, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre € 50,00 mensili a titolo di spese straordinarie in favore dello stesso, quale rimborso forfettario non assoggettabile a conguaglio, da versarsi sul conto corrente del figlio entro il giorno 21 di ogni mese, in conformità alle Per_1
condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 4672/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 18 ottobre 2024 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Elisabetta Pisani ricorrenti
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti e hanno Parte_1 Parte_2
concordemente chiesto la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza di questo Tribunale n. 105/2020 di data 4 febbraio 2020, domandando l'accoglimento delle seguenti condizioni: “Voglia il Tribunale Ill.mo, a modifica di
1 quanto previsto con sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e n. 105/2020 Tribunale di Parte_1 Parte_2
Trento, stabilire la revisione dell'assegno di mantenimento, e per l'effetto disporsi
l'obbligo del padre a corrispondere, a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente , l'importo nella misura pari ad € 100,00 Per_1 al mese, soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre € 50,00 mensili a titolo di spese straordinarie in favore dello stesso, quale rimborso forfettario non assoggettabile a conguaglio. Detti importi verranno versati sul conto corrente del figlio entro il giorno 21 di ogni mese.”. Per_1
A fondamento della pretesa, i ricorrenti hanno esposto che con la sentenza di divorzio n. 105/2020 di data 4 febbraio 2020 era stato posto a carico del sig. Pt_1
l'obbligo di corrispondere alla sig.ra la somma di € 200,00 al mese per il Pt_2
mantenimento del figlio (maggiorenne ma non ancora pienamente Per_1
autosufficiente dal punto di vista economico) nonché € 100,00 al mese a titolo di spese straordinarie. I ricorrenti hanno rappresentato che, rispetto all'epoca della sentenza di divorzio, il sig. è stato licenziato dal proprio datore di lavoro e, Pt_1
pertanto, le sue condizioni economiche sono mutate, rendendo necessaria una revisione delle condizioni di mantenimento;
le parti hanno chiesto, quindi, disporsi l'obbligo a carico del padre di versare sul conto corrente del figlio maggiorenne l'importo di € 100,00 al mese a titolo di mantenimento, oltre all'importo di Per_1
€ 50,00 al mese a titolo di spese straordinarie.
La domanda congiuntamente proposta dalle parti è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di cui all'art. 9 della legge 1.12.1970, n. 898, in forza del quale qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il
Tribunale può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità del contributo economico da corrispondere all'ex coniuge ed ai figli ai sensi degli artt.
5 e 6 della stessa legge.
Nel caso che occupa, le parti hanno dato congiuntamente atto che, rispetto all'epoca del divorzio, sono mutate le condizioni economiche del sig. in quanto egli Pt_1
2 è stato licenziato dal proprio datore di lavoro, sicché la domanda, congiuntamente proposta dalle parti, può trovare accoglimento.
Spese di lite compensate, tenuto conto della natura del procedimento, congiuntamente promosso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza di questo
Tribunale n. 105/2020 di data 4 febbraio 2020, dispone l'obbligo a carico del sig. di corrispondere al figlio l'importo di € 100,00 mensili a Pt_1 Per_1
titolo di mantenimento, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre € 50,00 mensili a titolo di spese straordinarie in favore dello stesso, quale rimborso forfettario non assoggettabile a conguaglio, da versarsi sul conto corrente del figlio entro il giorno 21 di ogni mese, in conformità alle Per_1
condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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