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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/07/2025, n. 4674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4674 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
in persona dei signori magistrati dott. Silvia Di Matteo - presidente est. dott. Paolo Andrea Taviano - consigliere dott. Renato Castaldo - consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al numero 3496 del R.G. dell'anno 2019
tra
و rappresentato e difeso Parte_1 Codice Fiscale_1
dall'avvocato Cinzia Buraglia
appellante e
Controparte_1 P.IVA_1 ), rappresentata e difesa dall'avvocato
Teresa Figurelli
appellata avverso
ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Roma del 23 aprile 2019
oggetto assegno circolare conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CP_1conveniva avanti al Tribunale di Roma Parte_1
deducendo di avere intrapreso, tempo addietro, una procedura esecutiva
[...]
presso terzi nei confronti dell' _2 e che il Giudice dell'esecuzione gli aveva assegnato la complessiva somma di euro 292,37, in ordine alla quale CP_1 quale debitor debitoris terzo pignorato, aveva emesso un assegno circolare in favore dello stesso Parte_1 Proseguiva l'allora ricorrente riferendo di non avere mai riscosso l'assegno in discorso per cui l'azione cartolare triennale (ma non quella ordinaria decennale) si era prescritta;
aveva quindi agito in giudizio per sentire condannnare _1 alla riemissione dell'assegno ovvero al pagamento della somma di euro 292,37, pari all'importo dell'assegno stesso.
Si costituiva per resistere CP_1 Con l'ordinanza impugnata il Tribunale rigettava la domanda compensando le spese.
Avverso la detta ordinanza insorgeva il Parte_1
Resisteva l'Istituto di credito.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 10 aprile 2025 con per il deposito di scritti difensivi. termini
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Con un unico e articolato motivo di impugnazione il Parte_1 sostiene l'erroneità della sentenza impugnata che aveva rigettato la di lui domanda osservando che: a) l'obbligazione verso l'istante era stata estinta con l'invio dell'assegno oggetto di causa;
b) l'assegno era stato inviato da CP_1 in adempimento di un obbligo di un terzo ( _2 ) e non in proprio;
c) l'adempimento pertanto, integra l'ipotesi della delegazione per cui il richiedente di _1
l'emissione dell'assegno resterebbe l' _2 . In particolare, riguardo alla ratio decidendi sub 3, il Tribunale aveva premesso che in base all'art. 84, comma 2, R.D. n. 1736 del 1933, l'azione contro l'Istituto bancario che ha emesso un assegno circolare si prescrive nel termine di tre anni dall'emissione.
Osservava poi il primo Giudice che, in base all'art. 1, comma 345 ter, della legge n. 266 del 2005, "Gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto, di cui all'articolo 84, secondo comma, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, entro il 31 marzo di ogni anno sono comunicati dagli istituti emittenti al Ministero dell'economia e delle finanze e versati al fondo di cui al comma 343, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione. Resta impregiudicato nei confronti del fondo il diritto del richiedente l'emissione dell'assegno circolare non riscosso alla restituzione del relativo importo",
L'assetto normativo ricordato dal Tribunale è senz'altro appropriato;
il
Tribunale, tuttavia, ne fornisce un'interpretazione non condivisibile.
Il primo Giudice, infatti, afferma che il soggetto “richiedente l'emissione dell'assegno circolare non riscosso" sia, nel caso di specie, l' _2 e non CP_1
[...] la quale, pertanto, non sarebbe legittimata a chiedere la restituzione del titolo al Fondo di cui al richiamato comma 345 ter;
ne deriverebbe che la domanda del _1 sarebbe infondata.Parte_1 verso
Vale invece osservare che, nell'identificazione, nel caso sub judice, del soggetto "richiedente l'emissione dell'assegno circolare" - cioè del soggetto che ha diritto a ottenere la restituzione dell'importo dell'assegno circolare dal Fondo
- si deve sicuramente escludere l' _2 .
L' _2, infatti, non ha chiesto l'emissione di alcun assegno.
Nella vicenda per cui è causa l' _2 ha avuto un ruolo meramente passivo avendo dovuto subire, quale debitore esecutato (presso terzi), il provvedimento del Giudice dell'esecuzione che ebbe ad assegnare al creditore procedente ( Parte_1 il citato importo giacente sul conto corrente dell' _2 acceso presso CP_1 (quale debitor debitoris).
Né, per ovvie ragioni – e tra le parti non si è mai sostenuto il contrario - si può ritenere richiedente l'emissione dell'assegno circolare il Parte_1
A ben vedere, piuttosto, l'iniziativa di emettere l'assegno circolare per cui
è causa è stata presa da _1 : è stata infatti la _1 che, attingendo - per ordine del Giudice dell'esecuzione dal conto dell' _2, ha emesso l'assegno
-
circolare in questione (avrebbe potuto consegnare al creditore la somma in contanti ovvero mediante bonifico).
Se dunque è stata la _1 che ha deciso - quale mezzo di pagamento della somma assegnata dal Giudice dell'esecuzione al Parte_1 - l'emissione dell'assegno circolare in questione non può seriamente discutersi che proprio la
_1 sia l'unico soggetto titolare del diritto di chiedere al Fondo l'importo dell'assegno circolare non riscosso.
E allora era (ed è ancora non essendo decorso il termine decennale di prescrizione) la _1 l'unico soggetto legittimato a "richiamare" l'assegno dal
Fondo. Ottenuta quindi la disponibilità della somma indicata sul titolo la _1 avrebbe dovuto riversarla al creditore che, pur avendo perduto l'azione cartolare, non aveva pacificamente perso (non essendo decorsi dieci anni) il diritto alla somma portata dall'assegno.
D'altra parte, la CP_1 avrebbe dovuto cooperare, secondo un comportamento di buona fede, per consentire al creditore di soddisfare il suo diritto.
Cooperazione che, viceversa, non avrebbe potuto, o non avrebbe presumibilmente voluto, prestare l' _2.
Per un verso, infatti, l' _2 non può ritenersi il soggetto richiedente l'assegno dato che non aveva richiesto nulla ma l'assegno era il modo con cui la
_1 ottemperava all'ordine del Giudice dell'esecuzione; per altro verso, anche volendo ammettere che l' _2 fosse legittimato a chiedere al Fondo il richiamo dell'assegno, è ragionevole immaginare che l' _2 non avrebbe prestato alcuna cooperazione in favore del Parte_1 dato che non aveva adempiuto neppure di fronte a un titolo esecutivo tanto è vero che il creditore ha dovuto procedere in executivis.
Il rifiuto opposto dalla _1 al pagamento o alla riemissione dell'assegno, in favore del Parte_1 è pertanto illegittimo. Ne deriva che CP_1 deve essere condannata al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di euro 292,37, oltre a interessi nella misura legale dalla domanda al saldo.
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con distrazione in favore dell'avvocato Cinzia
Buraglia che se ne è dichiarata antistataria.
PQM
La Corte di Appello di Roma, pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Roma del 23[...] aprile 2019, così decide in riforma della stessa:
a) condanna Controparte_1 a pagare, a Parte_1 la somma di euro 292,37, con gli interessi nella misura legale dalla domanda al saldo;
b) condanna Controparte_1 alla rifusione delle spese processuali che liquida, quanto al primo grado, in euro 662,00 e, quanto al presente grado, in euro 494,00, oltre, per entrambi i gradi, al rimborso forfetario 15%, al rimborso contributo unificato e agli oneri accessori come per legge da distrarsi in favore dell'avvocato Cinzia Buraglia che se ne è dichiarata antistataria.
Roma, li 9 luglio 2025
Il presidente estensore
Silvia Di Matteo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
in persona dei signori magistrati dott. Silvia Di Matteo - presidente est. dott. Paolo Andrea Taviano - consigliere dott. Renato Castaldo - consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al numero 3496 del R.G. dell'anno 2019
tra
و rappresentato e difeso Parte_1 Codice Fiscale_1
dall'avvocato Cinzia Buraglia
appellante e
Controparte_1 P.IVA_1 ), rappresentata e difesa dall'avvocato
Teresa Figurelli
appellata avverso
ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Roma del 23 aprile 2019
oggetto assegno circolare conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CP_1conveniva avanti al Tribunale di Roma Parte_1
deducendo di avere intrapreso, tempo addietro, una procedura esecutiva
[...]
presso terzi nei confronti dell' _2 e che il Giudice dell'esecuzione gli aveva assegnato la complessiva somma di euro 292,37, in ordine alla quale CP_1 quale debitor debitoris terzo pignorato, aveva emesso un assegno circolare in favore dello stesso Parte_1 Proseguiva l'allora ricorrente riferendo di non avere mai riscosso l'assegno in discorso per cui l'azione cartolare triennale (ma non quella ordinaria decennale) si era prescritta;
aveva quindi agito in giudizio per sentire condannnare _1 alla riemissione dell'assegno ovvero al pagamento della somma di euro 292,37, pari all'importo dell'assegno stesso.
Si costituiva per resistere CP_1 Con l'ordinanza impugnata il Tribunale rigettava la domanda compensando le spese.
Avverso la detta ordinanza insorgeva il Parte_1
Resisteva l'Istituto di credito.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 10 aprile 2025 con per il deposito di scritti difensivi. termini
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Con un unico e articolato motivo di impugnazione il Parte_1 sostiene l'erroneità della sentenza impugnata che aveva rigettato la di lui domanda osservando che: a) l'obbligazione verso l'istante era stata estinta con l'invio dell'assegno oggetto di causa;
b) l'assegno era stato inviato da CP_1 in adempimento di un obbligo di un terzo ( _2 ) e non in proprio;
c) l'adempimento pertanto, integra l'ipotesi della delegazione per cui il richiedente di _1
l'emissione dell'assegno resterebbe l' _2 . In particolare, riguardo alla ratio decidendi sub 3, il Tribunale aveva premesso che in base all'art. 84, comma 2, R.D. n. 1736 del 1933, l'azione contro l'Istituto bancario che ha emesso un assegno circolare si prescrive nel termine di tre anni dall'emissione.
Osservava poi il primo Giudice che, in base all'art. 1, comma 345 ter, della legge n. 266 del 2005, "Gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto, di cui all'articolo 84, secondo comma, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, entro il 31 marzo di ogni anno sono comunicati dagli istituti emittenti al Ministero dell'economia e delle finanze e versati al fondo di cui al comma 343, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione. Resta impregiudicato nei confronti del fondo il diritto del richiedente l'emissione dell'assegno circolare non riscosso alla restituzione del relativo importo",
L'assetto normativo ricordato dal Tribunale è senz'altro appropriato;
il
Tribunale, tuttavia, ne fornisce un'interpretazione non condivisibile.
Il primo Giudice, infatti, afferma che il soggetto “richiedente l'emissione dell'assegno circolare non riscosso" sia, nel caso di specie, l' _2 e non CP_1
[...] la quale, pertanto, non sarebbe legittimata a chiedere la restituzione del titolo al Fondo di cui al richiamato comma 345 ter;
ne deriverebbe che la domanda del _1 sarebbe infondata.Parte_1 verso
Vale invece osservare che, nell'identificazione, nel caso sub judice, del soggetto "richiedente l'emissione dell'assegno circolare" - cioè del soggetto che ha diritto a ottenere la restituzione dell'importo dell'assegno circolare dal Fondo
- si deve sicuramente escludere l' _2 .
L' _2, infatti, non ha chiesto l'emissione di alcun assegno.
Nella vicenda per cui è causa l' _2 ha avuto un ruolo meramente passivo avendo dovuto subire, quale debitore esecutato (presso terzi), il provvedimento del Giudice dell'esecuzione che ebbe ad assegnare al creditore procedente ( Parte_1 il citato importo giacente sul conto corrente dell' _2 acceso presso CP_1 (quale debitor debitoris).
Né, per ovvie ragioni – e tra le parti non si è mai sostenuto il contrario - si può ritenere richiedente l'emissione dell'assegno circolare il Parte_1
A ben vedere, piuttosto, l'iniziativa di emettere l'assegno circolare per cui
è causa è stata presa da _1 : è stata infatti la _1 che, attingendo - per ordine del Giudice dell'esecuzione dal conto dell' _2, ha emesso l'assegno
-
circolare in questione (avrebbe potuto consegnare al creditore la somma in contanti ovvero mediante bonifico).
Se dunque è stata la _1 che ha deciso - quale mezzo di pagamento della somma assegnata dal Giudice dell'esecuzione al Parte_1 - l'emissione dell'assegno circolare in questione non può seriamente discutersi che proprio la
_1 sia l'unico soggetto titolare del diritto di chiedere al Fondo l'importo dell'assegno circolare non riscosso.
E allora era (ed è ancora non essendo decorso il termine decennale di prescrizione) la _1 l'unico soggetto legittimato a "richiamare" l'assegno dal
Fondo. Ottenuta quindi la disponibilità della somma indicata sul titolo la _1 avrebbe dovuto riversarla al creditore che, pur avendo perduto l'azione cartolare, non aveva pacificamente perso (non essendo decorsi dieci anni) il diritto alla somma portata dall'assegno.
D'altra parte, la CP_1 avrebbe dovuto cooperare, secondo un comportamento di buona fede, per consentire al creditore di soddisfare il suo diritto.
Cooperazione che, viceversa, non avrebbe potuto, o non avrebbe presumibilmente voluto, prestare l' _2.
Per un verso, infatti, l' _2 non può ritenersi il soggetto richiedente l'assegno dato che non aveva richiesto nulla ma l'assegno era il modo con cui la
_1 ottemperava all'ordine del Giudice dell'esecuzione; per altro verso, anche volendo ammettere che l' _2 fosse legittimato a chiedere al Fondo il richiamo dell'assegno, è ragionevole immaginare che l' _2 non avrebbe prestato alcuna cooperazione in favore del Parte_1 dato che non aveva adempiuto neppure di fronte a un titolo esecutivo tanto è vero che il creditore ha dovuto procedere in executivis.
Il rifiuto opposto dalla _1 al pagamento o alla riemissione dell'assegno, in favore del Parte_1 è pertanto illegittimo. Ne deriva che CP_1 deve essere condannata al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di euro 292,37, oltre a interessi nella misura legale dalla domanda al saldo.
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con distrazione in favore dell'avvocato Cinzia
Buraglia che se ne è dichiarata antistataria.
PQM
La Corte di Appello di Roma, pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Roma del 23[...] aprile 2019, così decide in riforma della stessa:
a) condanna Controparte_1 a pagare, a Parte_1 la somma di euro 292,37, con gli interessi nella misura legale dalla domanda al saldo;
b) condanna Controparte_1 alla rifusione delle spese processuali che liquida, quanto al primo grado, in euro 662,00 e, quanto al presente grado, in euro 494,00, oltre, per entrambi i gradi, al rimborso forfetario 15%, al rimborso contributo unificato e agli oneri accessori come per legge da distrarsi in favore dell'avvocato Cinzia Buraglia che se ne è dichiarata antistataria.
Roma, li 9 luglio 2025
Il presidente estensore
Silvia Di Matteo