Sentenza 28 luglio 2009
Massime • 1
La circostanza attenuante del fatto di lieve entità prevista dal terzo comma dell'art. 4 L. n. 110 del 1975 non è applicabile al porto ingiustificato d'armi da punta e taglio. (Fattispecie relativa al porto di coltello a serramanico).
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Il comune coltello a serramanico (cioè l'utensile dotato di lama pieghevole nella cavità della impugnatura la quale, così, funge anche da guaina) costituisce strumento da punta e/o da taglio, ovverosia arma impropria, il cui porto ingiustificato, fuori della abitazione o delle relative appartenenze, è sanzionato ai termini della L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4; mentre è arma propria (bianca), sicché il porto abusivo è punito ai sensi dell'art. 699 c.p., quella particolare specie di coltello a serramanico" detto coltello a molla, o molletta, ovvero, anche, coltello a scatto o coltello a scrocco, dotato di congegni che consentono la fuoriuscita della lama dal manico (senza la manovra …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 28/07/2009, n. 33396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33396 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 28/07/2009
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 13
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 023129/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AL RA N. IL 26/04/1968;
avverso SENTENZA del 23/01/2009 CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI CASOLA Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del Tribunale di Foggia del 5 ottobre 2007 LA FR è stato condannato alla pena di mesi uno di arresto perché dichiarato colpevole del reato previsto e punito dalla L. n.110 del 1975, art. 4 per avere portato, senza giustificato motivo,
fuori della propria abitazione, un coltello a serramanico con lama di cm. 8.
Con sentenza del 23 gennaio 2009 la Corte d'Appello di Bari, previa concessione della attenuanti generiche, ha ridotto la pena a giorni 20 di arresto, confermando nel resto la sentenza suddetta. La Corte territoriale ha motivato la propria decisione, ritenendo pretestuosa la giustificazione addotta dall'imputato al possesso del coltello che gli sarebbe servito per raccogliere funghi e verdure, in quanto non vi erano elementi di riscontro a tale tesi, ed ha ritenuto inapplicabile l'attenuante di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 3, ritenuta applicabile solo agli strumenti atti ad offendere ma non anche alle armi da punta e taglio.
Il LA propone ricorso per cassazione avverso questa sentenza lamentando, in primo luogo, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e travisamento dei fatti, con riferimento all'accertamento della presenza di funghi a bordo dell'autoveicolo dell'imputato, circostanza non oggetto di domanda ai verbalizzanti, ed inoltre la Corte d'Appello non avrebbe considerato che per prassi ogni automobilista porta con sè strumenti utili in caso di emergenza.
Con secondo motivo si deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata concessione dell'attenuante di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 3. In particolare si deduce che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato l'applicabilità dell'attenuante in questione a tutte le armi improprie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va conseguentemente rigettato. Il primo motivo si riferisce a circostanza di fatto sulla quale non è possibile una rivisitazione in sede di legittimità ove è possibile solo la valutazione della congruità e logicità della motivazione ma non certo della completezza dell'istruttoria o della valutazione delle prove riservata ai giudici di merito. In ordine al secondo motivo si osserva che la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (per tutte Cass. 14/10/2008 n. 44609) afferma che la diminuente speciale del caso di lieve entità, prevista dalla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 3, ultima parte, è inapplicabile ai coltelli, come quello della vicenda in esame, da punta e da taglio.
Infatti l'attenuante in questione è applicabile nei casi di lieve entità riferibili al porto dei soli "oggetti" atti ad offendere. Con questo termine la norma si ricollega ai commi precedenti ove si distinguono gli strumenti atti ad offendere dalle "armi da punta e taglio".
Soltanto con riferimento ai primi e non, invece, con riferimento alle seconde, è possibile applicare la diminuente.
Correttamente, pertanto, i giudici del merito non hanno applicato l'attenuante in parola.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, sezione feriale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 luglio 2009. Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2009