Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 22/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 4000/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 4000/2023 tra
(avv. SIMONAZZI ALBERTO) Parte_1
ATTORE OPPONENTE e avv. BLANDINO LEONARDO) Controparte_1
CONVENUTA OPPOSTA
* Oggi 22/01/2025, innanzi al Giudice Francesca Malgoni sono comparsi:
- per l'opponente l'Avv. Alberto Simonazzi;
- per l'opposta l'Avv. Andrea Marconi in sostituzione dell'Avv. Blandino. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'Avv. Simonazzi precisa come da atto introduttivo;
l'Avv. Marconi come da note difensive finali. L'Avv. Simonazzi in particolare contesta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla controparte rilevando che è stata proprio quest'ultima ad ammettere l'erroneità dell'importo precettato;
inoltre evidenzia di non avere di fatto svolto attività difensiva, a parte l'eccezione suddetta. I procuratori delle parti discutono oralmente la causa riportandosi agli atti già depositati. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Francesca Malgoni
1
(C.F.: , con il Patrocinio dell'Avv. SIMONAZZI Parte_1 C.F._1
ALBERTO OPPONENTE contro (C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. BLANDINO Controparte_1 P.IVA_1
LEONARDO OPPOSTA
* Conclusioni delle parti All'udienza odierna le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
ha proposto opposizione ex artt. 615, comma 1 e 617, comma 1 c.p.c. Parte_1 avverso l'atto di precetto, notificatogli in data 14.09.2023, con cui li ha Controparte_1 intimato il pagamento della somma di € 15.335,04, in forza della sentenza n. 1346/21 resa da questo Tribunale a definizione del procedimento n. 5147/19 R.G. A fondamento dell'opposizione ha dedotto:
- l'invalidità della notifica del precetto e del titolo esecutivo, effettuata a mezzo posta anziché in via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui egli è titolare;
- il vizio afferente l'attestazione di conformità del titolo esecutivo eseguita dal Procuratore dell'opposta, in quanto contenente un inconferente riferimento al Tribunale di Viterbo;
- l'erroneità dell'importo richiesto, poiché il creditore non ha tenuto conto della somma di
€ 1.287,22 già corrisposta in sede concordataria dalla debitrice principale Nuscience Italia S.r.l., di cui egli era garante. Sulla base di quanto sopra, ha svolto le seguenti conclusioni:
“In Via preliminare Accertare e dichiarare l'invalidità e o l'inefficacia o come meglio dell'atto di precetto oggi opposto in quanto la notifica non è stata effettuata presso l'indirizzo pec del sig Parte_1
In via preliminare e cautelare Sospendere inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del titolo viziata da un'attestazione nulla.
2 Nel merito Accertare e dichiarare che non ha diritto di procedere alla minacciata esecuzione forzata CP_1 nei confronti dell'opponente con riguardo all'importo indicato in precetto di €. 15.335,04, in quanto la copia del titolo non è munita di valida attestazione di conformità e l'importo risulta palesemente maggiorato della non dovuta somma di €. 1287,22, per tutti i motivi di cui in narrativa. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite”. Si è costituita contestando l'opposizione e insistendo per il suo Controparte_1 rigetto;
nel contempo ha riconosciuto di avere ricevuto dal concordato di Nuscience Italia S.r.l. la somma di € 1.313,20 e ha chiesto quindi la conferma del precetto per il minor importo di € 14.021,84 Decorsi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., alla prima udienza è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo limitatamente alla somma di € 1.313,20, riconosciuta dalla creditrice come non dovuta. Non è stata svolta attività istruttoria e la causa è stata rinviata all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. Va dato atto che nelle more del giudizio è stato esperito il procedimento di mediazione obbligatoria, il quale ha dato esito negativo.
2. Le due eccezioni svolte in via preliminare dall'opponente, inerenti a vizi formali della notifica del precetto e dell'attestazione di conformità del titolo esecutivo azionato dalla creditrice, sono infondati ai sensi dell'art. 156, comma 3 c.p.c., posto che l'atto ha raggiunto il suo scopo: , infatti, ha avuto conoscenza dell'atto di precetto e del titolo Parte_1 esecutivo e ha potuto svolgere compiutamente e in termini le proprie difese.
3. Quanto al merito, si è limitato a contestare il quantum della pretesa Parte_1 creditoria, eccependo l'avvenuto pagamento – da parte della debitrice principale con la quale è obbligato in via solidale – di una parte dell'importo oggetto del precetto. in sede di costituzione in giudizio, ha riconosciuto di avere Controparte_1 ingiunto a il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente Parte_1 dovuta (€ 15.335,04 anziché € 14.021,84). L'opponente non ha svolto ulteriori contestazioni, non ha depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c. e si è limitato a chiedere che la causa venisse mandata a decisione. Conseguentemente, l'opposizione va accolta in questi termini, dovendosi accertare quindi che ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Controparte_1
per la somma di € 14.021,84. Parte_1
4. L'esito della controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite e il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opposta nelle note conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, ACCOGLIE l'opposizione nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto,
3 ACCERTA E DICHIARA che ha diritto di procedere ad esecuzione Controparte_1 forzata nei confronti di per la minor somma di € 14.021,84; Parte_1
RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opposta; DICHIARA le spese di lite interamente compensate fra le parti. Così deciso a Reggio Emilia il 22/01/2025 Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale.
Il Giudice Francesca Malgoni
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