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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 30/05/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice
nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili iscritto al n. 957/2025 V.G. promosso da
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi giusta procura in atti C.F._2 dall'Avv. Letizia Salvadori ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Via Q. Sella n. 67, Firenze
PARTI RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni: “1. I coniugi continueranno a vivere separati;
1
2. I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
3. I coniugi concordano nel mantenere l'affido condiviso delle figlie e Per_1
Per
ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre nell' abitazione che è stata casa coniugale dove già le stesse abitano in Torrita di Siena Via A. Costa n.45, come attualmente previsto;
4. I coniugi si sono determinati a stabilire i giorni e le modalità di visita alle figlie del padre non collocatario tenendo conto delle esigenze lavorative dell'uno e scolastiche ed extrascolastiche delle altre, come di seguito indicato: il padre terrà con sè entrambe le figlie nei due giorni infrasettimanali di lunedì e giovedì dalle ore 13.00 o comunque dall'uscita dalla scuola e fino all'entrata a scuola della mattina successiva quindi con pernottamento, nonché un giorno nel fine settimana e pertanto o il sabato
o la domenica dalle ore 8.00 alle ore 19.00 o comunque prima di cena.
5. Durante le vacanze estive entrambi i genitori avranno facoltà di tenere le figlie per due settimane, anche consecutive, in un periodo da concordare tra gli stessi entro il mese di maggio dell'anno di riferimento.
6. Per le festività nazionali, ed i giorni di Natale e Pasqua le figlie saranno tenute alternativamente dai genitori.
7. Il Sig. verserà alla Sig.ra madre collocataria, Parte_2 Parte_1 quale contributo al mantenimento delle figlie minori, la somma di Euro
700,00 (Euro 350,00 per ciascuna figlia da rivalutarsi secondo gli indici
Istat) e tale somma sarà destinata dalla sig.ra alla copertura delle Pt_1 spese ordinarie per le figlie (a solo titolo esemplificativo vitto, alloggio e abbigliamento). Tale importo andrà a sommarsi agli Euro 281,00 dell'assegno unico familiare per le figlie che la sig.ra continuerà a Pt_1 percepire nella sua totalità. Ciò tenuto conto sia delle diverse entrate, uscite e spese fisse dei coniugi e considerato l'attuale reddito del sig. Pt_2
2 legato al rinnovo del mandato politico-amministrativo quale Sindaco del
Comune di Torrita di Siena.
8. La suddetta somma di cui al contributo al mantenimento verrà pagata entro il giorno 05 di ogni mese dal sig. attraverso bonifico sul conto Pt_2 corrente già comunicato dalla Sig.ra o che la stessa vorrà indicare, Pt_1 ove modificato.
9. Le spese straordinarie per le figlie, siano mediche, scolastiche, sportive, ludiche nonché quelle relative all'organizzazione di cerimonie o feste per le minori, dovranno essere previamente concordate (salvo se urgenti e necessarie) e saranno pagate da entrambi nella misura del 50% ognuno.
In caso di anticipo di somme da parte di uno dei due coniugi, costui dovrà dimostrare documentalmente all'altro l'esborso effettuato.
10. Tutti i restanti rapporti, anche economici, che erano in essere tra le parti sono già stati definiti e divisi.
11. Le presenti condizioni hanno effetto espressamente novativo rispetto ad ogni altra e precedente pattuizione intercorsa tra i coniugi di natura economico – patrimoniale;
per tali pregresse pattuizioni (anche se redatte in forma scritta), le Parti dichiarano concordemente che sono prive di validità ed efficacia alcuna nonché integralmente inesigibili”.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.11
c.p.c.; rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 24/09/2011, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Torrita di Siena
3 (SI) per l'anno 2011 al n. 12, parte 2, Serie B, vol. 0 e che si sono separati consensuale con decreto del 12/01/2023 di questo Tribunale;
ritenuto sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3 co. n. 2 lett. b) L. 898/1970; rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio sono nate le figlie (18.08.2014) e (15.08.2019) e ritenuto che le Persona_3 Per_4 condizioni pattuite non contrastino con l'interesse delle stesse;
rilevato, ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di divorzio deve essere annotata nei registri dello stato civile;
il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c. e la L. 898/1970,
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
24/09/2011 dai coniugi nata il [...] a [...] Parte_1
(SI) e nato il [...] a [...], atto trascritto nel Parte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Torrita di Siena (SI) per l'anno 2011 al n. 12, parte 2, Serie B, vol. 0 alle condizioni di cui in epigrafe;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
dispone che i competenti Ufficiali dello stato civile annotino la sentenza nell'atto di nascita e nell'atto di matrimonio e la trascrivano nell'archivio informatico ex art. 10 DPR 396/2000; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza nonché per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Torrita di Siena (SI) in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso oggi in Siena, 16/05/2025
La Giudice rel. La Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott.ssa Marianna Serrao)
4 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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