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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 20/05/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5631/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vittoria Cuogo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5631/2021 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. DAVIDE DORANTANI
ATTORE
Contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. VACCARI ROCCO GIACOBBE
(c.f. ), CP_2 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. ANDREA GIRARDI
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni ex artt. 2051 e 2043 c.c.
Udienza di precisazione delle conclusioni, celebratasi ex art. 127ter c.p.c. come da ordinanza del
21.1.2025.
Conclusioni : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento alla presente domanda, contrariis reiectis:
- in via preliminare, accertare e dichiarare la responsabilità del “ ”, c.f. Controparte_1
, in persona dell'Amministratore pro-tempore, sig. , c.f. P.IVA_1 CP_3 di P.IVA C.F._2 Controparte_4
, con sede in 36015 Schio (VI), Via Battaglione Val Leogra n. 59, nel sini-stro di cui è P.IVA_3 causa per i motivi in atti;
- conseguentemente, condannare lo stesso a corrispondere quale risarcimento in favore della sig.ra
c.f. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], la somma di € 21.967,20 (=euro ventunomilanovecentosessantasette//20), salvo errori e/o omissioni, per i motivi di cui alla narrativa del presente atto e come ivi determinata ovvero la diversa somma che risulterà di giustizia;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa”;
Conclusioni : Controparte_1
“nel merito
- sia rigettata la domanda giudiziale dell'attrice in quanto infondata per i motivi argomentati e documentati in atti;
- nella denegata ipotesi di soccombenza, anche parziale, da parte del Parte_2
sia dichiarato che la società , in persona del legale rappresentante pro
[...] CP_2 tempore, deve tenere indenne il dalle pretese di controparte – Parte_2 mitigate ex art. 1227 c.c.- e, conseguentemente, sia condannata la predetta società, in persona del
l.r.p.t., a rifondere al quanto eventualmente condannato a versare Parte_2
a controparte, a qualsiasi titolo, anche per spese legali, ex art. 1917 c.c.;
-con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite oltre accessori e maggiorazioni di legge”;
Conclusioni : CP_2
“in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata: ridurre il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., del concorso di colpa della stessa nella causazione del sinistro;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge”;
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato premesso di essere conduttrice di un Parte_1 appartamento facente parte del complesso condominiale denominato Parte_2
corrente in San Vito di Leguzzano in Via Magrè n. 21 - conveniva in giudizio detto
[...] condominio chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito di caduta occorsale in data 17.12.2018 alle ore 7.40 circa nell'area comune ove sono ubicati i garages quando, calpestato con il piede destro uno dei chiusini presenti sulla pavimentazione, questo si sollevava improvvisamente da una parte, finendovi dentro il proprio piede destro e determinandone la perdita di equilibrio e la caduta a terra.
L'attrice allegava di aver percepito forte dolore al ginocchio, di essere stata soccorsa nell'immediatezza da , che aveva assistito al fatto, di essersi recata al lavoro fino alle Persona_1 ore 12.00 circa, per poi essere accompagnata dal fratello, nel pomeriggio stante il Persona_2 perdurare del dolore, al Pronto Soccorso dell'ospedale Alto Vicentino ove veniva sottoposta ad approfondimenti medici e visiti ortopedica, all'esito della quale le veniva diagnosticata “distorsione
e distrazione del ginocchio e della gamba” con prognosi di giorni venti. Persistente il dolore all'arto destro e l'impossibilità di movimento completo, si sottoponeva ad ulteriori controlli medici che mettevano in luce una “lesione osteocondrale CFM gin. Dx”, cui seguiva in data 14.3.2019 intervento chirurgico in artroscopia di stabilizzazione cartilaginea e microfratture in artroscopia. L'attrice allegava di aver sostenuto esborsi medici, anche per accertamento medico legale cui si sottoponeva presso medico di fiducia, ed assenza dal lavoro che si protraeva per 37 giorni totali.
Dato atto che ogni richiesta stragiudiziale di ristoro del danno patito rivolta al Parte_2 resistente era rimasta senza esito alcuno (con particolare riferimento alla PEC del 27.6.2019), e dato atto che pure l'ente non aderiva all'invito di stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita, instava per la condanna del quale custode Parte_1 Parte_2 ai sensi dell'art. 2051 c.c., al ristoro dei danni da ella patiti, sia nella componente patrimoniale che nella componente non patrimoniale, anche rispetto alla limitazione nello svolgimento dell'attività lavorativa di addetta servizio pulizie di cinema, e dell'attività svolta nel tempo libero quale sci, corsa e ballo, che quantificava nella somma complessiva di euro 21.967,20, ovvero maggiore o minore somma risultante di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese e compensi.
2. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si costituiva in giudizio il in persona dell'amministratore p.t., chiedendo, preliminarmente Parte_2 autorizzare la chiamata in causa della propria compagnia assicurativa onde essere CP_2 tenuto indenne da quanto eventualmente tenuto a pagare in favore dell'attrice, e, nel merito, il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto.
Il contestava la verificazione del fatto storico come narrato dall'attrice, negando la Parte_2 sussistenza del nesso di causa tra le lesioni riportate e la caduta asseritamente verificatasi nelle aree condominiali.
In primo luogo, sottolineava che l'attrice risultava residente in San Vito di Leguzzano solo dal
25.9.2019, ossia in data successiva al sinistro, deducendone che prima fosse residente in altro luogo, come confermato dalle dichiarazioni rese al pronto soccorso in fase di identificazione laddove dichiarava di essere residente in Cornedo Vicentino, Via San Lazzaro 71/A – ritenendo non giustificata la presenza di ella presso il condominio.
In secondo luogo, evidenziava come i chiusini presenti nel garage erano di materiale CP_5 cementizio, destinati a sopportare il peso del passaggio dei veicoli essendo posti di fronte ai garage, ritenendo inverosimile la circostanza narrata dall'attrice secondo cui una estremità, al suo passaggio, era ceduta, e come pure che potessero essersi “mossi” al suo passaggio – dimettendo documentazione fotografica raffigurante i chiusini in questione.
In terzo luogo, sottolineava che nessuno dei quindici proprietari del complesso condominiale era presente al momento del fatto, eccezion fatta che per , nonostante ella fosse residente Persona_1 dal 12.10.2009 in Castelgomberto, a circa quindici chilometri da San Vito di Leguzzano.
Il contestava pure il nesso eziologico tra la caduta che l'attrice allegava esserle occorsa Parte_2 nel garage condominiale e le lesioni come certificate nella documentazione medica versata in atti, dal momento che ella, dopo la caduta, si recava comunque al lavoro svolgendo le incombenze cui era destinata, recandosi al Pronto Soccorso solo nel pomeriggio, dopo nove ore dalla caduta.
Evidenziava che il verbale del pronto soccorso menzionava riferita caduta su un chiosino metallico, ossia di materiale diverso rispetto ai manufatti presenti nel garage condominiale. Dato atto che la prima segnalazione del sinistro e richiesta danni perveniva all'amministratore condominiale solo in data 27.6.2019, seguita da invito alla negoziazione assistita, senza che mai fosse stata dichiarata la presenza di un testimone oculare, sottolineato ancora una volta l'onere della prova gravante sull'attrice pretesa danneggiata in relazione a verificazione del fatto storico e nesso eziologico, il concludeva chiedendo il rigetto della domanda Parte_2 attorea;
in subordine eccependone in ogni caso il concorso di colpa ex art. 1227 c.c. stante l'assenza di intrinseca pericolosità della cosa, con conseguente diminuzione del risarcimento eventualmente riconosciuto. E con domanda di manleva nei confronti della propria compagnia di assicurazione, per il caso di soccombenza, anche solo parziale.
3. Con comparsa depositata in data 22.4.2022 si costituiva in giudizio – di cui era CP_2 stata ritualmente autorizzata la chiamata – chiedendo in principalità il rigetto della domanda attorea e, in subordine, per il ritenuto caso di accoglimento, la riduzione del risarcimento in ragione del concorso di colpa della vittima nella causazione del sinistro ex art. 1227 c.c., con vittoria di spese e compensi.
La compagnia contestava la veridicità della narrazione attorea, eccependo in ogni caso il concorso di colpa della nella verificazione del danno occorsole ritenendo il sinistro evitabile con Pt_1
l'adozione dell'ordinaria diligenza tenuto conto della previa conoscenza dello stato dei luoghi, dell'ora di verificazione del fatto e delle condizioni meteo e di visibilità. Contestava, del pari, la sussistenza del nesso di causa tra l'evento di danno e i pregiudizi come allegati dall'attrice, come pure la quantificazione del danno operata sulla base di perizia stragiudiziale di parte. Negava la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di alcuna lesione della capacità lavorativa specifica dell'attrice, come pure rispetto all'incidenza sulle attività ludiche che allegava di non aver più potuto praticare.
concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea;
in subordine, ridurre il CP_2 risarcimento ex art. 1227 c.c. in ragione del concorso di colpa della vittima nella causazione del sinistro. Con vittoria di spese e compensi.
4. All'esito della rituale instaurazione del contraddittorio, alla prima udienza che si teneva in data 10.5.2022 i procuratori delle parti chiedevano l'assegnazione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.
Indi il procedimento veniva istruito mediante assunzione di prova orale e CTU medico legale e poi rinviato per precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.1.2025. In detta udienza, che si teneva con le modalità della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da note autorizzate depositata e il G.I. tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
5. Integralmente decorsi i termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi, si osserva in diritto che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, ex multis, Cass. civile, sez. VI,
4.10.2013, n. 22684,“la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità”.
Merita sottolineare, al riguardo, che il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno alla res va adeguato alla natura della cosa medesima e alla sua pericolosità, nel senso che “tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode” (Cass. civile, sez.
III, 9.2.2004, n. 2430).
Posto che anche le cose inerti e prive di un proprio dinamismo sono idonee, in concorso con altri fattori, a cagionare danni, il giudizio sulla pericolosità delle medesime deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato: in altre parole, “una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa, in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante” (Cass. civ., sez. III, 4.11.2003, n.16527).
Al contempo, nella valutazione se la condotta del danneggiato possa costituire il caso fortuito che esclude il nesso di causalità, occorre tenere conto del generale dovere di cautela e precauzione riconducibile al principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.: come recentemente affermato dalla Suprema Corte, “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. civ., sez. VI, 3.4.2019, n. 9315).
Pertanto, affinché la condotta serbata dal danneggiato possa integrare il caso fortuito idoneo a incidere, interrompendolo, sul nesso causale tra res e danno subito - così di fatto escludendo la responsabilità ex art. 2051 c.c. - è necessario che la stessa rappresenti un fattore eccezionale, connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento dannoso.
Ciò posto, nel caso di specie l'attrice ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante circa la ricostruzione del fatto storico, in particolare quanto all'esistenza del nesso di causa tra la cosa in custodia e il danno subito.
La dinamica del sinistro, come descritta dalla , risulta confermata dalle dichiarazioni rese Pt_1 dalla teste oculare la quale riferiva di aver assistito alla caduta dell'attrice nell'atto di Persona_1 poggiare il piede sopra a uno dei chiusini presenti nel locale autorimessa del . La teste Parte_2 precisava di trovarsi in loco in quanto collega di lavoro dell'attrice, in ragione della loro abitudine di fare talvolta colazione insieme per poi recarsi al lavoro presso cinema Starplex di Marano
Vicentino. Come nei fatti accaduto quella mattina: la teste dichiarava di aver assistito al fatto dopo aver fatto colazione con l'attrice, quando entrambe si stavano recando presso il garage di questa a recuperare la sua auto, per recarsi al lavoro. Le dichiarazioni rese dalla teste sono parse attendibili in sede di escussione tenuto conto che ella descriva in modo minuzioso la dinamica del fatto, riconosceva lo stato dei luoghi, indicava la posizione del chiusino in questione e ne riconosceva lo stato attuale, che riferiva essere diverso da quello all'epoca del fatto. Ella difatti all'udienza del
7.3.2023 dichiarava: “il chiusino calpestato è il primo uscendo dalla porta che porta ai garage, è il primo di una serie che ci sono nei garage” [...] “quella raffigurata nel doc. 5 (di parte resistente
) è la porta da cui si va al garage, quella percorsa dall'attrice il giorno del fatto Controparte_1
e il chiusino che si vede nella medesima foto è quello in cui è caduta l'attrice; ADR preciso che nella foto si vede il chiusino intero, mentre il giorno del fatto era rotto, c'era un angolo rotto;
quindi la posizione era quella, ma non lo stato dei chiusino;
ADR da quello che posso dire io il chiusino di cui alla foto 6 è quello allo stato attuale”; [...] si era alzato come nella foto di cui al doc. 14 parte attrice: ADR il chiusino appariva come piatto, allo stesso livello del pavimento”, riferendo che in seguito, dopo qualche mese, il chiusino era stato sostituito. La teste riferiva, poi, di essersi recata al lavoro con l'attrice e confermava che ella si lamentava del dolore al ginocchio, tanto che venivano adeguate le relative incombenze;
confermava che il ginocchio si presentava come vistosamente gonfio.
Tali dichiarazioni sono coerenti con quanto riferito anche dagli altri due testi escussi.
, figlio dell'attrice, forniva descrizione analoga del chiusino in questione riferendo Testimone_1 che “il chiusino era danneggiato e si alzava, ci si poteva cadere dentro con il piede”, precisando di averlo verificato personalmente, dopo la caduta occorsa alla madre, e descrivendolo come danneggiato e “anche più piccolo rispetto alla sagoma dove dovrebbe appoggiare e dove era inserito”. Anche detto teste riconosceva lo stato attuale del chiusino come raffigurato nella foto doc. 14 attoreo, riferendo anch'egli che in esito al fatto era stato sostituito (cfr. verbale udienza
7.3.2023).
Dal canto suo fratello dell'attrice, riferiva di aver accompagnato la sorella al Persona_2 pronto soccorso il pomeriggio del 17.12.2018. Tanto è coerente, anche sotto il profilo temporale, con le risultanze del certificato di pronto soccorso dimesso in atti dall'attrice che registra come orario di ingresso le ore 17.00. Quanto al chiusino, seppur non riconoscendolo nella fotografie allegate, egli riferiva di essere sceso nel garage condominiale a verificare, lo stesso giorno in cui era andato dalla sorella per accompagnarla al pronto soccorso, e di aver effettivamente rinvenuto un pozzetto della tipologia di quello di cui alla foto doc. 14 attoreo, che era “aperto”, nel senso che
“come lo si toccava di muoveva, cedeva da qualche parte” in quanto “il coperchio si metteva sopra ma non si chiudeva del tutto, si muoveva”.
Tali dichiarazioni, unitamente considerate anche rispetto alla documentazione in atti, valgono a dimostrare come effettivamente in data 17.12.2018 ad ore 7.40 del mattino , nel Parte_1 recarsi presso il proprio box auto nel garage condominiale, rovinava a terra dopo aver posato il piede sul primo, uscendo dalla porta che conduce al garage, dei tondini ivi presenti, il cui
“coperchio” cedeva sotto al peso dell'attrice, in quanto non perfettamente aderente al restante pavimento, pur apparendo sullo stesso piano, cagionandone la caduta in quanto il piede vi finiva dentro rimanendo incastrato. La pericolosità della res, e quindi l'insidia fondante la responsabilità del custode, discende proprio dalle caratteristiche del pozzetto come testè descritto: non tanto detto manufatto in sé e per sé (evidentemente), quanto piuttosto l'inadeguatezza dell'elemento di copertura e chiusura che, per tipologia e dimensioni inferiori, non aderiva perfettamente al resto della pavimentazione, muovendosi sotto al peso di chi vi passava sopra – e che, evidentemente, non poteva rendersene conto se non dopo aver appoggiato il piede sulla superficie di calpestio.
Tanto spiega le ragioni per cui non vi è spazio per riconoscere alcun concorso di colpa a carico dell'attrice: all'esito dell'istruttoria orale è emerso che la non poteva avvedersi in anticipo, Pt_1
e quindi prevedere, il cedimento del chiusino in questione, che si presentava a livello visivo come un tutt'uno con la pavimentazione, senza sporgenze. Invero ella, solo dopo aver posato il piede sopra al chiusino si poteva rendere conto del fatto che era “mobile”, non saldamente ancorato al suolo, e che quindi cedeva sotto il suo peso, in tanto consistendo l'insidia della res nel caso di cui occupa.
Ulteriormente si ricava come sia, del pari, irrilevante che i luoghi di causa le fossero noti per essere ella residente presso appartamento condotto in locazione nel dal Parte_2
2018, ossia un anno prima del sinistro, come pure che le condizioni metereologiche quel giorno fossero favorevoli, ottima la visibilità, libero e sgombro il passaggio, in quanto in ogni caso tanto non rendeva il pericolo come descritto prevedibile usando ordinaria diligenza, risultando nei fatti occulto ed estremamente insidioso.
6. Tanto statuito in merito all'an della pretesa risarcitoria attorea, rispetto alla determinazione del quantum dei lamentati danni, va ricordato che, a seguito delle pronunce n. 8827 e 8828 del
31.5.2003 della Corte di Cassazione e n. 233/2003 della Corte Costituzionale è stato operato un nuovo inquadramento sistematico delle varie figure di danno risarcibile. In particolare, ad un sistema risarcitorio triangolare incentrato sulle figure del danno biologico (risarcibile ex artt. 2043 cc. e 32 Cost), del danno morale c.d. soggettivo (risarcibile ex artt. 2059 c.c. ed art. 185 c.p.) e del danno patrimoniale (risarcibile ex art. 2043 c.c.), è stato sostituito un inquadramento di tipo bipolare che, in modo maggiormente aderente all'effettiva natura dei pregiudizi da risarcire, individua unicamente le due categorie del danno patrimoniale (risarcibile ex art. 2043 c.c. nelle due componenti del danno emergente e del lucro cessante) e del danno non patrimoniale (risarcibile ex art. 2059 c.c. costituzionalmente reinterpretato e, quindi, senza limitazioni), comprendendosi in questo ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e quindi sia il danno morale c.d. soggettivo, sia il danno biologico, sia infine il danno conseguente alla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
Quanto al danno non patrimoniale, ritiene questo Giudice opportuno richiamare i principi da ritenersi consolidati ormai a partire da Cass. civ, SS.UU., n. 26972/2008, in particolare quello della
“necessaria integralità del risarcimento, con la conseguente necessità di evitare gli effetti delle duplicazioni risarcitorie in merito a voci di danno che, in via meramente descrittiva, sono menzionate in diverso modo, ma i cui indici di sofferenza, tuttavia, non rappresentano altro che i medesimi componenti del complesso pregiudizio che va integralmente ed unitariamente risarcito”
(ribadito di recente da Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 9320 del 08/05/2015); e ancora, quello sugli interessi risarcibili: “Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;
(b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice”.
Con riferimento, invece, alla personalizzazione, si veda Cass. civ., n. 23778/2014 laddove ha precisato che: “il grado di invalidità permanente espresso da un baréme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima.
Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separata del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale,
è possibile soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della gravità delle lesioni” (Cass.
23778/2014).
Tanto premesso a livello generale, si richiamano gli esiti della consulenza medico-legale disposta in corso di causa in seno alla quale il CTU nominato, dott.ssa accertava che l'attrice Per_3 riportava “trauma distorsivo del ginocchio destro, trattato inizialmente con indicazione al risparmio funzionale e successivamente con trattamento chirurgico (in data 14.3.2019 era sottoposta ad intervento artroscopico di riparazione di lesione osteocondrale”) (cfr. rel. CTU pag. 7), ritenendo dette lesioni compatibili con la dinamica dei fatti come descritta dall'attrice.
L'ausiliario ha quindi così determinato il danno biologico subìto dall'attrice:
- danno biologico temporaneo con invalidità temporanea parziale (ITP) al 100% per 1 giorni, al
75% per 20 giorni, al 50% per 20 giorni, al 25% per 20 giorni;
- danno biologico permanente nella misura del 3-4%.
L'ausiliario stimava, poi, la sofferenza psico-fisica nel corso della malattia come di grado medio per il primo periodo di temporanea, e di grado lieve sul restante periodo di temporanea e sui postumi stabilizzati. Tanto giustifica il riconoscimento della componente morale del danno correlata alla sofferenza patita in esito al sinistro, oltrechè delle ripercussioni –persistente di dolore genuleo protratto e negli sforzi in genere – in termini di maggiore difficoltà nel fare le scale e di impossibilità alla pratica di attività sportiva in genere.
Al contrario, va escluso il ristoro per compromissione della capacità lavorativa specifica dell'attrice, assente la prova dell'impiego dell'attrice all'epoca del sinistro. La liquidazione avviene secondo le tabelle del Tribunale di Milano, aventi indiscussa vocazione nazionale, versione aggiornata all'attualità, tabella dedicata alle lesioni di lieve entità
(considerandosi il valore del 4%).
Ne consegue che il danno non patrimoniale subìto da (di anni 48 all'epoca del fatto) Parte_1 si determina in € 1.712,44 per pregiudizio biologico temporaneo, € 3.990,03 per danno biologico permanente ed € 1.900,63 per danno morale. E quindi per complessivi € 7.603,10 per danno non patrimoniale.
Quanto al danno patrimoniale, va riconosciuto il ristoro delle spese mediche documentate (vedasi doc. 6 attoreo) sostenute dall'attrice ritenute pertinenti e congrue dal CTU, nello specifico € 131,90 per ticket sanitari, € 76,35 per acquisto farmaci prescritti, oltrechè € 366,00 per visita medico-legale dott. . Persona_4
Risulta inoltre rimborsabile, in quanto documentato in atti e costituente un costo in nesso di causa con il sinistro occorso, la spesa sostenuta dall'attrice per copia cartelle cliniche, pari a € 21,00, acquisto borsa del ghiaccio per € 10,90, e per noleggio carrozzina per giorni trenta per complessivi euro 59,10.
E quindi complessivamente € 665,25 per danno patrimoniale.
In definitiva, il danno liquidabile in favore dell'attrice, comprensivo di pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, si liquida nella complessiva somma di € 8.268,35.
Tale importo va devalutato alla data del sinistro (17.12.2018) e indi applicata rivalutazione e interessi, in adesione al principio espresso da Cass. civ. S.U. n. 1712/1995, risultando quindi definitivamente dovuta in favore di la complessiva somma di € 9.095,42. Parte_1
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate, dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta e in applicazione dell'art. 1282 c.c., gli interessi annui al tasso legale.
7. Da ultimo, risulta fondata la domanda di manleva svolta dal nei Parte_2 confronti della terza chiamata giusta polizza in atti sub doc. 8 parte convenuta n. CP_2
0G/M12913426, A334 Alto Vicentino, relativa al fabbricato condominiale – ubicato in Via Magrè in
San Vito di Leguzzano – stipulata anche per responsabilità civile verso terzi ed operante all'epoca del sinistro per cui è causa.
Conseguentemente va condannata ex art. 1917 c.c. a tenere indenne il CP_2 Parte_2 convenuto di quanto tenuto a pagare a favore di per i fatti di cui al presente giudizio. Parte_1
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, tenuto conto che in caso di accoglimento della domanda attorea il valore della causa va determinato secondo il c.d. criterio del decisum (ex multis Cass. civ. 22462/2019 e Cass. civ. 197/2020: “il valore della controversia, al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, va fissato in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato all'opera professionale effettivamente prestata sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel qual caso il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del disputatum, ove riconosca la fondatezza dell'intera domanda”).
Le spese di CTU, come già liquidate, vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta e di parte terza chiamata, in solido.
Non ha luogo statuizione alcuna rispetto alle spese per CTP attoreo in difetto di allegazione di documentazione attestante la spesa sostenuta e/o comunque ancora da sostenere (arg. da Cass. civ.
n. 30289/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1) dichiara tenuto e condanna in persona dell'amministratore p.t., Parte_2
a pagare, per i titoli di cui in parte motiva, la somma di € 9.095,42 in favore di , oltre Parte_1 interessi legali come in parte motiva;
2) condanna a rifondere in favore di le spese del Parte_2 Parte_1 presente giudizio, che si liquidano in € 264,00 per anticipazioni ed € 5.077,00 per compenso professionale (di cui € 919,00 per la fase di studio della controversia, € 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.680,00 per la fase istruttoria/di trattazione, € 1.701,00 per la fase decisionale), oltre al 15% per spese generali ex art. 2 D.M. 55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) dichiara tenuta e condanna a tenere indenne di CP_2 Parte_2 quanto tenuto a pagare in favore di in forza dei punti 1 e 2 del dispositivo;
Parte_1
4) pone le spese di CTU come già liquidate definitivamente a carico di Parte_2
e di , in solido.
[...] CP_2
Vicenza, 20.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Vittoria Cuogo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vittoria Cuogo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5631/2021 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. DAVIDE DORANTANI
ATTORE
Contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. VACCARI ROCCO GIACOBBE
(c.f. ), CP_2 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. ANDREA GIRARDI
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni ex artt. 2051 e 2043 c.c.
Udienza di precisazione delle conclusioni, celebratasi ex art. 127ter c.p.c. come da ordinanza del
21.1.2025.
Conclusioni : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento alla presente domanda, contrariis reiectis:
- in via preliminare, accertare e dichiarare la responsabilità del “ ”, c.f. Controparte_1
, in persona dell'Amministratore pro-tempore, sig. , c.f. P.IVA_1 CP_3 di P.IVA C.F._2 Controparte_4
, con sede in 36015 Schio (VI), Via Battaglione Val Leogra n. 59, nel sini-stro di cui è P.IVA_3 causa per i motivi in atti;
- conseguentemente, condannare lo stesso a corrispondere quale risarcimento in favore della sig.ra
c.f. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], la somma di € 21.967,20 (=euro ventunomilanovecentosessantasette//20), salvo errori e/o omissioni, per i motivi di cui alla narrativa del presente atto e come ivi determinata ovvero la diversa somma che risulterà di giustizia;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa”;
Conclusioni : Controparte_1
“nel merito
- sia rigettata la domanda giudiziale dell'attrice in quanto infondata per i motivi argomentati e documentati in atti;
- nella denegata ipotesi di soccombenza, anche parziale, da parte del Parte_2
sia dichiarato che la società , in persona del legale rappresentante pro
[...] CP_2 tempore, deve tenere indenne il dalle pretese di controparte – Parte_2 mitigate ex art. 1227 c.c.- e, conseguentemente, sia condannata la predetta società, in persona del
l.r.p.t., a rifondere al quanto eventualmente condannato a versare Parte_2
a controparte, a qualsiasi titolo, anche per spese legali, ex art. 1917 c.c.;
-con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite oltre accessori e maggiorazioni di legge”;
Conclusioni : CP_2
“in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata: ridurre il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., del concorso di colpa della stessa nella causazione del sinistro;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge”;
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato premesso di essere conduttrice di un Parte_1 appartamento facente parte del complesso condominiale denominato Parte_2
corrente in San Vito di Leguzzano in Via Magrè n. 21 - conveniva in giudizio detto
[...] condominio chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito di caduta occorsale in data 17.12.2018 alle ore 7.40 circa nell'area comune ove sono ubicati i garages quando, calpestato con il piede destro uno dei chiusini presenti sulla pavimentazione, questo si sollevava improvvisamente da una parte, finendovi dentro il proprio piede destro e determinandone la perdita di equilibrio e la caduta a terra.
L'attrice allegava di aver percepito forte dolore al ginocchio, di essere stata soccorsa nell'immediatezza da , che aveva assistito al fatto, di essersi recata al lavoro fino alle Persona_1 ore 12.00 circa, per poi essere accompagnata dal fratello, nel pomeriggio stante il Persona_2 perdurare del dolore, al Pronto Soccorso dell'ospedale Alto Vicentino ove veniva sottoposta ad approfondimenti medici e visiti ortopedica, all'esito della quale le veniva diagnosticata “distorsione
e distrazione del ginocchio e della gamba” con prognosi di giorni venti. Persistente il dolore all'arto destro e l'impossibilità di movimento completo, si sottoponeva ad ulteriori controlli medici che mettevano in luce una “lesione osteocondrale CFM gin. Dx”, cui seguiva in data 14.3.2019 intervento chirurgico in artroscopia di stabilizzazione cartilaginea e microfratture in artroscopia. L'attrice allegava di aver sostenuto esborsi medici, anche per accertamento medico legale cui si sottoponeva presso medico di fiducia, ed assenza dal lavoro che si protraeva per 37 giorni totali.
Dato atto che ogni richiesta stragiudiziale di ristoro del danno patito rivolta al Parte_2 resistente era rimasta senza esito alcuno (con particolare riferimento alla PEC del 27.6.2019), e dato atto che pure l'ente non aderiva all'invito di stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita, instava per la condanna del quale custode Parte_1 Parte_2 ai sensi dell'art. 2051 c.c., al ristoro dei danni da ella patiti, sia nella componente patrimoniale che nella componente non patrimoniale, anche rispetto alla limitazione nello svolgimento dell'attività lavorativa di addetta servizio pulizie di cinema, e dell'attività svolta nel tempo libero quale sci, corsa e ballo, che quantificava nella somma complessiva di euro 21.967,20, ovvero maggiore o minore somma risultante di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese e compensi.
2. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si costituiva in giudizio il in persona dell'amministratore p.t., chiedendo, preliminarmente Parte_2 autorizzare la chiamata in causa della propria compagnia assicurativa onde essere CP_2 tenuto indenne da quanto eventualmente tenuto a pagare in favore dell'attrice, e, nel merito, il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto.
Il contestava la verificazione del fatto storico come narrato dall'attrice, negando la Parte_2 sussistenza del nesso di causa tra le lesioni riportate e la caduta asseritamente verificatasi nelle aree condominiali.
In primo luogo, sottolineava che l'attrice risultava residente in San Vito di Leguzzano solo dal
25.9.2019, ossia in data successiva al sinistro, deducendone che prima fosse residente in altro luogo, come confermato dalle dichiarazioni rese al pronto soccorso in fase di identificazione laddove dichiarava di essere residente in Cornedo Vicentino, Via San Lazzaro 71/A – ritenendo non giustificata la presenza di ella presso il condominio.
In secondo luogo, evidenziava come i chiusini presenti nel garage erano di materiale CP_5 cementizio, destinati a sopportare il peso del passaggio dei veicoli essendo posti di fronte ai garage, ritenendo inverosimile la circostanza narrata dall'attrice secondo cui una estremità, al suo passaggio, era ceduta, e come pure che potessero essersi “mossi” al suo passaggio – dimettendo documentazione fotografica raffigurante i chiusini in questione.
In terzo luogo, sottolineava che nessuno dei quindici proprietari del complesso condominiale era presente al momento del fatto, eccezion fatta che per , nonostante ella fosse residente Persona_1 dal 12.10.2009 in Castelgomberto, a circa quindici chilometri da San Vito di Leguzzano.
Il contestava pure il nesso eziologico tra la caduta che l'attrice allegava esserle occorsa Parte_2 nel garage condominiale e le lesioni come certificate nella documentazione medica versata in atti, dal momento che ella, dopo la caduta, si recava comunque al lavoro svolgendo le incombenze cui era destinata, recandosi al Pronto Soccorso solo nel pomeriggio, dopo nove ore dalla caduta.
Evidenziava che il verbale del pronto soccorso menzionava riferita caduta su un chiosino metallico, ossia di materiale diverso rispetto ai manufatti presenti nel garage condominiale. Dato atto che la prima segnalazione del sinistro e richiesta danni perveniva all'amministratore condominiale solo in data 27.6.2019, seguita da invito alla negoziazione assistita, senza che mai fosse stata dichiarata la presenza di un testimone oculare, sottolineato ancora una volta l'onere della prova gravante sull'attrice pretesa danneggiata in relazione a verificazione del fatto storico e nesso eziologico, il concludeva chiedendo il rigetto della domanda Parte_2 attorea;
in subordine eccependone in ogni caso il concorso di colpa ex art. 1227 c.c. stante l'assenza di intrinseca pericolosità della cosa, con conseguente diminuzione del risarcimento eventualmente riconosciuto. E con domanda di manleva nei confronti della propria compagnia di assicurazione, per il caso di soccombenza, anche solo parziale.
3. Con comparsa depositata in data 22.4.2022 si costituiva in giudizio – di cui era CP_2 stata ritualmente autorizzata la chiamata – chiedendo in principalità il rigetto della domanda attorea e, in subordine, per il ritenuto caso di accoglimento, la riduzione del risarcimento in ragione del concorso di colpa della vittima nella causazione del sinistro ex art. 1227 c.c., con vittoria di spese e compensi.
La compagnia contestava la veridicità della narrazione attorea, eccependo in ogni caso il concorso di colpa della nella verificazione del danno occorsole ritenendo il sinistro evitabile con Pt_1
l'adozione dell'ordinaria diligenza tenuto conto della previa conoscenza dello stato dei luoghi, dell'ora di verificazione del fatto e delle condizioni meteo e di visibilità. Contestava, del pari, la sussistenza del nesso di causa tra l'evento di danno e i pregiudizi come allegati dall'attrice, come pure la quantificazione del danno operata sulla base di perizia stragiudiziale di parte. Negava la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di alcuna lesione della capacità lavorativa specifica dell'attrice, come pure rispetto all'incidenza sulle attività ludiche che allegava di non aver più potuto praticare.
concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea;
in subordine, ridurre il CP_2 risarcimento ex art. 1227 c.c. in ragione del concorso di colpa della vittima nella causazione del sinistro. Con vittoria di spese e compensi.
4. All'esito della rituale instaurazione del contraddittorio, alla prima udienza che si teneva in data 10.5.2022 i procuratori delle parti chiedevano l'assegnazione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.
Indi il procedimento veniva istruito mediante assunzione di prova orale e CTU medico legale e poi rinviato per precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.1.2025. In detta udienza, che si teneva con le modalità della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da note autorizzate depositata e il G.I. tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
5. Integralmente decorsi i termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi, si osserva in diritto che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, ex multis, Cass. civile, sez. VI,
4.10.2013, n. 22684,“la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità”.
Merita sottolineare, al riguardo, che il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno alla res va adeguato alla natura della cosa medesima e alla sua pericolosità, nel senso che “tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode” (Cass. civile, sez.
III, 9.2.2004, n. 2430).
Posto che anche le cose inerti e prive di un proprio dinamismo sono idonee, in concorso con altri fattori, a cagionare danni, il giudizio sulla pericolosità delle medesime deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato: in altre parole, “una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa, in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante” (Cass. civ., sez. III, 4.11.2003, n.16527).
Al contempo, nella valutazione se la condotta del danneggiato possa costituire il caso fortuito che esclude il nesso di causalità, occorre tenere conto del generale dovere di cautela e precauzione riconducibile al principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.: come recentemente affermato dalla Suprema Corte, “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. civ., sez. VI, 3.4.2019, n. 9315).
Pertanto, affinché la condotta serbata dal danneggiato possa integrare il caso fortuito idoneo a incidere, interrompendolo, sul nesso causale tra res e danno subito - così di fatto escludendo la responsabilità ex art. 2051 c.c. - è necessario che la stessa rappresenti un fattore eccezionale, connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento dannoso.
Ciò posto, nel caso di specie l'attrice ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante circa la ricostruzione del fatto storico, in particolare quanto all'esistenza del nesso di causa tra la cosa in custodia e il danno subito.
La dinamica del sinistro, come descritta dalla , risulta confermata dalle dichiarazioni rese Pt_1 dalla teste oculare la quale riferiva di aver assistito alla caduta dell'attrice nell'atto di Persona_1 poggiare il piede sopra a uno dei chiusini presenti nel locale autorimessa del . La teste Parte_2 precisava di trovarsi in loco in quanto collega di lavoro dell'attrice, in ragione della loro abitudine di fare talvolta colazione insieme per poi recarsi al lavoro presso cinema Starplex di Marano
Vicentino. Come nei fatti accaduto quella mattina: la teste dichiarava di aver assistito al fatto dopo aver fatto colazione con l'attrice, quando entrambe si stavano recando presso il garage di questa a recuperare la sua auto, per recarsi al lavoro. Le dichiarazioni rese dalla teste sono parse attendibili in sede di escussione tenuto conto che ella descriva in modo minuzioso la dinamica del fatto, riconosceva lo stato dei luoghi, indicava la posizione del chiusino in questione e ne riconosceva lo stato attuale, che riferiva essere diverso da quello all'epoca del fatto. Ella difatti all'udienza del
7.3.2023 dichiarava: “il chiusino calpestato è il primo uscendo dalla porta che porta ai garage, è il primo di una serie che ci sono nei garage” [...] “quella raffigurata nel doc. 5 (di parte resistente
) è la porta da cui si va al garage, quella percorsa dall'attrice il giorno del fatto Controparte_1
e il chiusino che si vede nella medesima foto è quello in cui è caduta l'attrice; ADR preciso che nella foto si vede il chiusino intero, mentre il giorno del fatto era rotto, c'era un angolo rotto;
quindi la posizione era quella, ma non lo stato dei chiusino;
ADR da quello che posso dire io il chiusino di cui alla foto 6 è quello allo stato attuale”; [...] si era alzato come nella foto di cui al doc. 14 parte attrice: ADR il chiusino appariva come piatto, allo stesso livello del pavimento”, riferendo che in seguito, dopo qualche mese, il chiusino era stato sostituito. La teste riferiva, poi, di essersi recata al lavoro con l'attrice e confermava che ella si lamentava del dolore al ginocchio, tanto che venivano adeguate le relative incombenze;
confermava che il ginocchio si presentava come vistosamente gonfio.
Tali dichiarazioni sono coerenti con quanto riferito anche dagli altri due testi escussi.
, figlio dell'attrice, forniva descrizione analoga del chiusino in questione riferendo Testimone_1 che “il chiusino era danneggiato e si alzava, ci si poteva cadere dentro con il piede”, precisando di averlo verificato personalmente, dopo la caduta occorsa alla madre, e descrivendolo come danneggiato e “anche più piccolo rispetto alla sagoma dove dovrebbe appoggiare e dove era inserito”. Anche detto teste riconosceva lo stato attuale del chiusino come raffigurato nella foto doc. 14 attoreo, riferendo anch'egli che in esito al fatto era stato sostituito (cfr. verbale udienza
7.3.2023).
Dal canto suo fratello dell'attrice, riferiva di aver accompagnato la sorella al Persona_2 pronto soccorso il pomeriggio del 17.12.2018. Tanto è coerente, anche sotto il profilo temporale, con le risultanze del certificato di pronto soccorso dimesso in atti dall'attrice che registra come orario di ingresso le ore 17.00. Quanto al chiusino, seppur non riconoscendolo nella fotografie allegate, egli riferiva di essere sceso nel garage condominiale a verificare, lo stesso giorno in cui era andato dalla sorella per accompagnarla al pronto soccorso, e di aver effettivamente rinvenuto un pozzetto della tipologia di quello di cui alla foto doc. 14 attoreo, che era “aperto”, nel senso che
“come lo si toccava di muoveva, cedeva da qualche parte” in quanto “il coperchio si metteva sopra ma non si chiudeva del tutto, si muoveva”.
Tali dichiarazioni, unitamente considerate anche rispetto alla documentazione in atti, valgono a dimostrare come effettivamente in data 17.12.2018 ad ore 7.40 del mattino , nel Parte_1 recarsi presso il proprio box auto nel garage condominiale, rovinava a terra dopo aver posato il piede sul primo, uscendo dalla porta che conduce al garage, dei tondini ivi presenti, il cui
“coperchio” cedeva sotto al peso dell'attrice, in quanto non perfettamente aderente al restante pavimento, pur apparendo sullo stesso piano, cagionandone la caduta in quanto il piede vi finiva dentro rimanendo incastrato. La pericolosità della res, e quindi l'insidia fondante la responsabilità del custode, discende proprio dalle caratteristiche del pozzetto come testè descritto: non tanto detto manufatto in sé e per sé (evidentemente), quanto piuttosto l'inadeguatezza dell'elemento di copertura e chiusura che, per tipologia e dimensioni inferiori, non aderiva perfettamente al resto della pavimentazione, muovendosi sotto al peso di chi vi passava sopra – e che, evidentemente, non poteva rendersene conto se non dopo aver appoggiato il piede sulla superficie di calpestio.
Tanto spiega le ragioni per cui non vi è spazio per riconoscere alcun concorso di colpa a carico dell'attrice: all'esito dell'istruttoria orale è emerso che la non poteva avvedersi in anticipo, Pt_1
e quindi prevedere, il cedimento del chiusino in questione, che si presentava a livello visivo come un tutt'uno con la pavimentazione, senza sporgenze. Invero ella, solo dopo aver posato il piede sopra al chiusino si poteva rendere conto del fatto che era “mobile”, non saldamente ancorato al suolo, e che quindi cedeva sotto il suo peso, in tanto consistendo l'insidia della res nel caso di cui occupa.
Ulteriormente si ricava come sia, del pari, irrilevante che i luoghi di causa le fossero noti per essere ella residente presso appartamento condotto in locazione nel dal Parte_2
2018, ossia un anno prima del sinistro, come pure che le condizioni metereologiche quel giorno fossero favorevoli, ottima la visibilità, libero e sgombro il passaggio, in quanto in ogni caso tanto non rendeva il pericolo come descritto prevedibile usando ordinaria diligenza, risultando nei fatti occulto ed estremamente insidioso.
6. Tanto statuito in merito all'an della pretesa risarcitoria attorea, rispetto alla determinazione del quantum dei lamentati danni, va ricordato che, a seguito delle pronunce n. 8827 e 8828 del
31.5.2003 della Corte di Cassazione e n. 233/2003 della Corte Costituzionale è stato operato un nuovo inquadramento sistematico delle varie figure di danno risarcibile. In particolare, ad un sistema risarcitorio triangolare incentrato sulle figure del danno biologico (risarcibile ex artt. 2043 cc. e 32 Cost), del danno morale c.d. soggettivo (risarcibile ex artt. 2059 c.c. ed art. 185 c.p.) e del danno patrimoniale (risarcibile ex art. 2043 c.c.), è stato sostituito un inquadramento di tipo bipolare che, in modo maggiormente aderente all'effettiva natura dei pregiudizi da risarcire, individua unicamente le due categorie del danno patrimoniale (risarcibile ex art. 2043 c.c. nelle due componenti del danno emergente e del lucro cessante) e del danno non patrimoniale (risarcibile ex art. 2059 c.c. costituzionalmente reinterpretato e, quindi, senza limitazioni), comprendendosi in questo ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e quindi sia il danno morale c.d. soggettivo, sia il danno biologico, sia infine il danno conseguente alla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
Quanto al danno non patrimoniale, ritiene questo Giudice opportuno richiamare i principi da ritenersi consolidati ormai a partire da Cass. civ, SS.UU., n. 26972/2008, in particolare quello della
“necessaria integralità del risarcimento, con la conseguente necessità di evitare gli effetti delle duplicazioni risarcitorie in merito a voci di danno che, in via meramente descrittiva, sono menzionate in diverso modo, ma i cui indici di sofferenza, tuttavia, non rappresentano altro che i medesimi componenti del complesso pregiudizio che va integralmente ed unitariamente risarcito”
(ribadito di recente da Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 9320 del 08/05/2015); e ancora, quello sugli interessi risarcibili: “Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;
(b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice”.
Con riferimento, invece, alla personalizzazione, si veda Cass. civ., n. 23778/2014 laddove ha precisato che: “il grado di invalidità permanente espresso da un baréme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima.
Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separata del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale,
è possibile soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della gravità delle lesioni” (Cass.
23778/2014).
Tanto premesso a livello generale, si richiamano gli esiti della consulenza medico-legale disposta in corso di causa in seno alla quale il CTU nominato, dott.ssa accertava che l'attrice Per_3 riportava “trauma distorsivo del ginocchio destro, trattato inizialmente con indicazione al risparmio funzionale e successivamente con trattamento chirurgico (in data 14.3.2019 era sottoposta ad intervento artroscopico di riparazione di lesione osteocondrale”) (cfr. rel. CTU pag. 7), ritenendo dette lesioni compatibili con la dinamica dei fatti come descritta dall'attrice.
L'ausiliario ha quindi così determinato il danno biologico subìto dall'attrice:
- danno biologico temporaneo con invalidità temporanea parziale (ITP) al 100% per 1 giorni, al
75% per 20 giorni, al 50% per 20 giorni, al 25% per 20 giorni;
- danno biologico permanente nella misura del 3-4%.
L'ausiliario stimava, poi, la sofferenza psico-fisica nel corso della malattia come di grado medio per il primo periodo di temporanea, e di grado lieve sul restante periodo di temporanea e sui postumi stabilizzati. Tanto giustifica il riconoscimento della componente morale del danno correlata alla sofferenza patita in esito al sinistro, oltrechè delle ripercussioni –persistente di dolore genuleo protratto e negli sforzi in genere – in termini di maggiore difficoltà nel fare le scale e di impossibilità alla pratica di attività sportiva in genere.
Al contrario, va escluso il ristoro per compromissione della capacità lavorativa specifica dell'attrice, assente la prova dell'impiego dell'attrice all'epoca del sinistro. La liquidazione avviene secondo le tabelle del Tribunale di Milano, aventi indiscussa vocazione nazionale, versione aggiornata all'attualità, tabella dedicata alle lesioni di lieve entità
(considerandosi il valore del 4%).
Ne consegue che il danno non patrimoniale subìto da (di anni 48 all'epoca del fatto) Parte_1 si determina in € 1.712,44 per pregiudizio biologico temporaneo, € 3.990,03 per danno biologico permanente ed € 1.900,63 per danno morale. E quindi per complessivi € 7.603,10 per danno non patrimoniale.
Quanto al danno patrimoniale, va riconosciuto il ristoro delle spese mediche documentate (vedasi doc. 6 attoreo) sostenute dall'attrice ritenute pertinenti e congrue dal CTU, nello specifico € 131,90 per ticket sanitari, € 76,35 per acquisto farmaci prescritti, oltrechè € 366,00 per visita medico-legale dott. . Persona_4
Risulta inoltre rimborsabile, in quanto documentato in atti e costituente un costo in nesso di causa con il sinistro occorso, la spesa sostenuta dall'attrice per copia cartelle cliniche, pari a € 21,00, acquisto borsa del ghiaccio per € 10,90, e per noleggio carrozzina per giorni trenta per complessivi euro 59,10.
E quindi complessivamente € 665,25 per danno patrimoniale.
In definitiva, il danno liquidabile in favore dell'attrice, comprensivo di pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, si liquida nella complessiva somma di € 8.268,35.
Tale importo va devalutato alla data del sinistro (17.12.2018) e indi applicata rivalutazione e interessi, in adesione al principio espresso da Cass. civ. S.U. n. 1712/1995, risultando quindi definitivamente dovuta in favore di la complessiva somma di € 9.095,42. Parte_1
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate, dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta e in applicazione dell'art. 1282 c.c., gli interessi annui al tasso legale.
7. Da ultimo, risulta fondata la domanda di manleva svolta dal nei Parte_2 confronti della terza chiamata giusta polizza in atti sub doc. 8 parte convenuta n. CP_2
0G/M12913426, A334 Alto Vicentino, relativa al fabbricato condominiale – ubicato in Via Magrè in
San Vito di Leguzzano – stipulata anche per responsabilità civile verso terzi ed operante all'epoca del sinistro per cui è causa.
Conseguentemente va condannata ex art. 1917 c.c. a tenere indenne il CP_2 Parte_2 convenuto di quanto tenuto a pagare a favore di per i fatti di cui al presente giudizio. Parte_1
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, tenuto conto che in caso di accoglimento della domanda attorea il valore della causa va determinato secondo il c.d. criterio del decisum (ex multis Cass. civ. 22462/2019 e Cass. civ. 197/2020: “il valore della controversia, al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, va fissato in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato all'opera professionale effettivamente prestata sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel qual caso il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del disputatum, ove riconosca la fondatezza dell'intera domanda”).
Le spese di CTU, come già liquidate, vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta e di parte terza chiamata, in solido.
Non ha luogo statuizione alcuna rispetto alle spese per CTP attoreo in difetto di allegazione di documentazione attestante la spesa sostenuta e/o comunque ancora da sostenere (arg. da Cass. civ.
n. 30289/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1) dichiara tenuto e condanna in persona dell'amministratore p.t., Parte_2
a pagare, per i titoli di cui in parte motiva, la somma di € 9.095,42 in favore di , oltre Parte_1 interessi legali come in parte motiva;
2) condanna a rifondere in favore di le spese del Parte_2 Parte_1 presente giudizio, che si liquidano in € 264,00 per anticipazioni ed € 5.077,00 per compenso professionale (di cui € 919,00 per la fase di studio della controversia, € 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.680,00 per la fase istruttoria/di trattazione, € 1.701,00 per la fase decisionale), oltre al 15% per spese generali ex art. 2 D.M. 55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) dichiara tenuta e condanna a tenere indenne di CP_2 Parte_2 quanto tenuto a pagare in favore di in forza dei punti 1 e 2 del dispositivo;
Parte_1
4) pone le spese di CTU come già liquidate definitivamente a carico di Parte_2
e di , in solido.
[...] CP_2
Vicenza, 20.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Vittoria Cuogo