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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/04/2025, n. 2295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2295 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice est.
dott. ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9841/2024 R.G., avente ad oggetto: domanda di divorzio
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo PUCCI, presso il cui studio C.F._1
è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. ; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole.
Posta in decisione all'udienza del 24/02/2025, in esito alla discussione orale, sulle
1 conclusioni precisate come da verbale in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente il 26/09/2024, Parte_1
ha chiesto a questo Tribunale pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con a Belpasso (CT) il giorno 11/03/2004, dalla cui unione è nata, in Controparte_1
Catania, il 13/01/2004.
la figlia Per_1
Ha esposto la ricorrente che con sentenza n. 1109/2023, pubblicata il 10/03/2023 e passata in giudicato (come da attestazione del 03/09/2024), il Tribunale di Catania aveva pronunciato la separazione dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate e che dalla data della loro comparizione personale innanzi al Presidente del Tribunale non si erano mai riconciliati;
ha chiesto, dunque, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni di cui alla sentenza di separazione (con cui era stato posto a carico di l'obbligo di corrispondere direttamente alla figlia divenuta Controparte_1 Per_1
maggiorenne nelle more del giudizio di separazione - la somma mensile di € 400,00 a titolo di mantenimento della stessa, oltre il 50% delle spese straordinarie), senza richiedere alcun contributo economico per sé.
Nonostante la regolarità della notifica non si è costituito in giudizio, Controparte_1
ma, personalmente comparso all'udienza del 24/02/2025 ed invitato ad avvalersi dell'assistenza di un difensore, lo stesso ha dichiarato di non volersi costituire - essendosi già rivolto al suo avvocato di fiducia - attesa la sola pronuncia di divorzio chiesta dalla coniuge, la quale ha contestualmente precisato che in realtà non intendeva ottenere altre statuizioni oltre a quella relativa allo status, essendo la figlia rmai prossima alle Per_1
nozze ed essendo ella rimasta da sola ad abitare nella ex casa familiare di sua proprietà.
2 Alla stessa udienza, constatata l'impossibilità di riconciliazione tra i coniugi, in difetto di richieste istruttorie e provvedimenti urgenti da assumere, la causa è stata quindi rimessa in decisione, sulle conclusioni precisate dal procuratore della ricorrente (unica costituita) in esito alla discussione orale.
Tanto premesso, e preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente CP_1
– che, come detto, non ha inteso costituirsi, sebbene personalmente comparso
[...]
all'udienza di comparizione del 24/02/2025, deve affermarsi nel merito la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898, così come modificata dalla legge n. 55 del 6 maggio 2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo i risulta, infatti,
dimostrato dalla prodotta copia della sentenza n. 1109/2023, resa dal Tribunale di Catania
il 03/03/2023 e pubblicata il 10/03/2023 nel procedimento recante R.G. n. 11060/2020.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti può,
inoltre, fondatamente presumersi in considerazione del periodo trascorso e delle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, tutti sintomi inequivoci della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti.
Nessuna ulteriore statuizione va adottata in assenza di altre domande.
Attesa la natura della controversia e la contumacia di parte resistente, le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 9841/2024 R.G., nella
3 contumacia di : Controparte_1
pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
, nata a [...] il [...], e , nato
[...] Controparte_1
a CATANIA il 20/03/1984, a Belpasso (CT) il giorno 11/03/2004;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Belpasso (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza (Registro degli Atti di Matrimonio dello Stato
Civile del Comune di Belpasso n. 2, parte 1, anno 2004);
dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 28.3.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Sonia Di Gesu
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