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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 05/06/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2432/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta
Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2432/23 R.G. promossa da:
, C.F. Parte_1 P.IVA_1 in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Cagliari, cod. fisc. , presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n. 23, è legalmente P.IVA_2
domiciliata, giusta procura alle liti in atti,
ATTORE APPELLANTE contro
( ) nato a [...] il [...] e ivi residente nella Controparte_1 CodiceFiscale_1
via Elvira n. 16, nonché contro (C.F. ) nata a [...] Controparte_2 C.F._2
il 22.7.1974 e ivi residente nella via Elvira n. 16, elettivamente domiciliati in Olbia nella via Cesare
Beccaria n. 18 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Maria Spanedda,
CONVENUTI APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello GdP
Conclusioni: per parte attrice appellante: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenere fondati i motivi esposti con il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare inammissibile per difetto di competenza del Giudice di Pace di
Pattada, essendo competente il Giudice di Pace di Ancona, o comunque infondata nel merito
l'opposizione proposta in primo grado. Vinte le spese.
pagina 1 di 5 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att.cpc prevedono che la sentenza deve contenere la quale nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.
13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto -
“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione, quello della comparsa di risposta, nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
La ha proposto impugnazione avverso la Parte_1
Sentenza n. 5/2023, depositata il 28 febbraio 2023 e non notificata, pronunziata dal Giudice di Pace di
Pattada, nel giudizio iscritto al n. r.g. 92/2022 che ha accolto il ricorso depositato in data 1.9.2022 da e , obbligato solidale, in opposizione per l'annullamento del verbale Controparte_1 Controparte_2
nr. PTR1715001011 con cui il era stato sanzionato ai sensi dell'art. 186/2 lett. a) del codice CP_1
della strada.
Ha allegato che in data 3.5.2022, nel territorio del Comune di Falconara Marittima ricadente nella
Provincia di Ancona, una pattuglia della Polizia Stradale di Ancona aveva effettuato un controllo sull'autovettura, targata BE919BL, condotta da e di proprietà di e Controparte_1 Controparte_2
che, poiché, durante il controllo, gli agenti di P.S. si avvedevano che il conducente del veicolo presentava sintomatologia tipica dello stato di ebbrezza, avevano sottoposto il ad CP_1
accertamento del tasso alcolemico che dava esito positivo (entrambi i test effettuati, infatti, attestavano un tasso di 0.64 g/l il primo test e di 0,55 g/l il secondo test).
Ha dedotto che, in conseguenza, dell'accertamento, il conducente del veicolo veniva sanzionato ai sensi dell'art. 186/2 lett. a) del codice della strada, che prevedeva tra l'altro la sanzione accessoria della sospensione della patente.
Ha rappresentato che con la sentenza appellata il Giudice di Pace adito aveva accolto il ricorso disponendo, per l'effetto, l'annullamento del verbale impugnato.
pagina 2 di 5 Ha censurato in primo luogo il capo della sentenza in cui era stato statuito che la Controparte_3
non si era costituita ritualmente in giudizio ed era di conseguente decaduta dall'eccezione di incompetenza territoriale formulata.
Ha quindi lamentato che, trattandosi nel caso di specie di incompetenza inderogabile, il Giudice di Pace ben avrebbe potuto/dovuto rilevare d'ufficio la propria incompetenza in sede di prima udienza ai sensi dell'art. 38, co. 3, c.p.c. e dell'art. 428 c.p.c., specie alla luce del tenore della comparsa della Parte_1
comunque acquisita al fascicolo.
Ha dedotto che la sentenza era errata anche nel merito in quanto: 1) aveva annullato il verbale impugnato disponendo ultra petita, posto che il ricorrente nella propria opposizione aveva omesso di contestare la sanzione pecuniaria irrogata con tale verbale, limitandosi a contestare la sola sanzione accessoria della sospensione della patente di guida;
2) era in contrasto con l'art. 186, co. 2, lett. a, del codice della strada perché aveva accolto l'impugnazione alla luce di accertamenti medico-legali effettuati privatamente dal trasgressore in epoca successiva ai fatti.
Ha concluso come in epigrafe.
Benchè ritualmente citati i convenuti appellati non si sono costituiti nel presente giudizio.
La causa è stata istruita con la sola produzione di referente documentale e lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 27 marzo 2025 ex art. 127 ter c.p.c. è stata trattenuta in decisione.
****
L'appello è solo parzialmente fondato e deve essere accolto per i motivi e nei limiti in appresso illustrati.
Quanto all'eccezione di incompetenza del tutto correttamente non è stata accolta dal Giudice di Pace dovendosi condividere integralmente la motivazione addotta sul punto.
Premesso che la possibilità offerta all'autorità che ha emesso l'ordinanza di stare in giudizio personalmente o a mezzo di funzionario appositamente delegato (L. n. 689 del 1981, art. 23) non esclude che la partecipazione al giudizio debba avvenire con formale costituzione secondo la normativa generale del codice di procedura civile, ossia con il deposito della comparsa di costituzione e risposta
(Cass. Civ. sent. n. 11747/06).
Nel caso sub iudice l'invio a mezzo pec della comparsa da parte della resistente non soddisfa Parte_1
pertanto i requisiti richiesti per la rituale costituzione in giudizio di tal che l'eccezione di incompetenza deve considerarsi come non sollevata.
L'appellante ha poi denunciato l'erroneità della statuizione del Giudice di prima cura sostenendo che, trattandosi di competenza territoriale inderogabile, la stessa avrebbe dovuto essere rilevata di ufficio.
pagina 3 di 5 Tale rilievo non è condivisibile perché, ai sensi della formulazione dell'art. 38 c.p.c., anche l'eventuale apprezzamento di ufficio può intervenire soltanto entro la prima udienza di trattazione (cfr. Cass. Cit.) udienza a cui il resistente non è comparso.
Nel merito l'appello è fondato limitatamente alla censura relativa al vizio di ultra petita.
Il Giudice di Pace, difatti, sebbene il ricorrente avesse chiesto disporsi l'annullamento del verbale nr.
PTR1715001011 emesso dalla Sezione Polizia Stradale di Ancona limitatamente alla sola sospensione della patente di guida, non avendo formulato alcuna contestazione in ordine alla sanzione pecuniaria irrogata, ha annullato in toto il verbale emesso dalla Polizia Stradale di Ancona anche nella parte in cui prevede a carico del trasgressore il pagamento della sanzione pecuniaria prevista dalla legge.
Peraltro i resistenti non si sono costituiti nel presente giudizio così rinunciando a difendersi sul punto.
La sentenza impugnata deve pertanto essere riformata nella parte in cui ha disposto l'annullamento dell'intero verbale impugnato il quale deve ritenersi valido ed efficace nella parte in cui è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro ai sensi dell'art. 186 co. 2 lett. A
C.d.S. (“Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 543 a € 2.170, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi”).
Quanto invece all'annullamento del verbale in ordine alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Come è noto l'art. 223 C.d.S. così dispone: “Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3, nonché nei casi previsti dagli articoli 589 bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590 bis del codice penale. La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, è effettuata dall'agente o dall'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un
pagina 4 di 5 massimo di tre anni. Nei casi di cui agli articoli 589 bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590 bis del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida può essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni. (…) 4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205.”
Osserva il Giudice adito che nel caso in esame non risulta prodotto agli atti del giudizio il predetto provvedimento del Prefetto (che peraltro non risulta essere stato impugnato, avendo il ricorrente proposto impugnazione esclusivamente avverso il verbale di contestazione elevato dalla Sezione
Polizia Stradale di Ancona) di tal che deve ritenersi sostanzialmente cessata la materia del contendere:
a) non risultando che al verbale della Polizia abbia fatto seguito il decreto del Prefetto di sospensione della patente di guida che pertanto non può più essere utilmente emesso;
b) è comunque decorso il periodo massimo di sospensione della patente di guida che poteva essere disposto dal Prefetto.
L'accoglimento solo parziale dell'appello giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello ed a parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di
Pattada n. 5/2023, depositata il 28 febbraio 2023 e non notificata, pronunziata nel giudizio iscritto al n. r.g. 92/2022, rigetta la domanda di annullamento del verbale nr. PTR1715001011 con cui è stato sanzionato ai sensi dell'art. 186/2 lett. a) del codice della Controparte_1
strada, in solido con , limitatamente alla parte in cui è prevista a carico dei Controparte_2
medesimi la sanzione amministrativa pecuniaria;
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda relativa alla sospensione della patente di guida;
- spese compensate.
Sassari, 5 giugno 2025. il Giudice dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta
Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2432/23 R.G. promossa da:
, C.F. Parte_1 P.IVA_1 in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Cagliari, cod. fisc. , presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n. 23, è legalmente P.IVA_2
domiciliata, giusta procura alle liti in atti,
ATTORE APPELLANTE contro
( ) nato a [...] il [...] e ivi residente nella Controparte_1 CodiceFiscale_1
via Elvira n. 16, nonché contro (C.F. ) nata a [...] Controparte_2 C.F._2
il 22.7.1974 e ivi residente nella via Elvira n. 16, elettivamente domiciliati in Olbia nella via Cesare
Beccaria n. 18 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Maria Spanedda,
CONVENUTI APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello GdP
Conclusioni: per parte attrice appellante: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenere fondati i motivi esposti con il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare inammissibile per difetto di competenza del Giudice di Pace di
Pattada, essendo competente il Giudice di Pace di Ancona, o comunque infondata nel merito
l'opposizione proposta in primo grado. Vinte le spese.
pagina 1 di 5 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att.cpc prevedono che la sentenza deve contenere la quale nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.
13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto -
“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione, quello della comparsa di risposta, nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
La ha proposto impugnazione avverso la Parte_1
Sentenza n. 5/2023, depositata il 28 febbraio 2023 e non notificata, pronunziata dal Giudice di Pace di
Pattada, nel giudizio iscritto al n. r.g. 92/2022 che ha accolto il ricorso depositato in data 1.9.2022 da e , obbligato solidale, in opposizione per l'annullamento del verbale Controparte_1 Controparte_2
nr. PTR1715001011 con cui il era stato sanzionato ai sensi dell'art. 186/2 lett. a) del codice CP_1
della strada.
Ha allegato che in data 3.5.2022, nel territorio del Comune di Falconara Marittima ricadente nella
Provincia di Ancona, una pattuglia della Polizia Stradale di Ancona aveva effettuato un controllo sull'autovettura, targata BE919BL, condotta da e di proprietà di e Controparte_1 Controparte_2
che, poiché, durante il controllo, gli agenti di P.S. si avvedevano che il conducente del veicolo presentava sintomatologia tipica dello stato di ebbrezza, avevano sottoposto il ad CP_1
accertamento del tasso alcolemico che dava esito positivo (entrambi i test effettuati, infatti, attestavano un tasso di 0.64 g/l il primo test e di 0,55 g/l il secondo test).
Ha dedotto che, in conseguenza, dell'accertamento, il conducente del veicolo veniva sanzionato ai sensi dell'art. 186/2 lett. a) del codice della strada, che prevedeva tra l'altro la sanzione accessoria della sospensione della patente.
Ha rappresentato che con la sentenza appellata il Giudice di Pace adito aveva accolto il ricorso disponendo, per l'effetto, l'annullamento del verbale impugnato.
pagina 2 di 5 Ha censurato in primo luogo il capo della sentenza in cui era stato statuito che la Controparte_3
non si era costituita ritualmente in giudizio ed era di conseguente decaduta dall'eccezione di incompetenza territoriale formulata.
Ha quindi lamentato che, trattandosi nel caso di specie di incompetenza inderogabile, il Giudice di Pace ben avrebbe potuto/dovuto rilevare d'ufficio la propria incompetenza in sede di prima udienza ai sensi dell'art. 38, co. 3, c.p.c. e dell'art. 428 c.p.c., specie alla luce del tenore della comparsa della Parte_1
comunque acquisita al fascicolo.
Ha dedotto che la sentenza era errata anche nel merito in quanto: 1) aveva annullato il verbale impugnato disponendo ultra petita, posto che il ricorrente nella propria opposizione aveva omesso di contestare la sanzione pecuniaria irrogata con tale verbale, limitandosi a contestare la sola sanzione accessoria della sospensione della patente di guida;
2) era in contrasto con l'art. 186, co. 2, lett. a, del codice della strada perché aveva accolto l'impugnazione alla luce di accertamenti medico-legali effettuati privatamente dal trasgressore in epoca successiva ai fatti.
Ha concluso come in epigrafe.
Benchè ritualmente citati i convenuti appellati non si sono costituiti nel presente giudizio.
La causa è stata istruita con la sola produzione di referente documentale e lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 27 marzo 2025 ex art. 127 ter c.p.c. è stata trattenuta in decisione.
****
L'appello è solo parzialmente fondato e deve essere accolto per i motivi e nei limiti in appresso illustrati.
Quanto all'eccezione di incompetenza del tutto correttamente non è stata accolta dal Giudice di Pace dovendosi condividere integralmente la motivazione addotta sul punto.
Premesso che la possibilità offerta all'autorità che ha emesso l'ordinanza di stare in giudizio personalmente o a mezzo di funzionario appositamente delegato (L. n. 689 del 1981, art. 23) non esclude che la partecipazione al giudizio debba avvenire con formale costituzione secondo la normativa generale del codice di procedura civile, ossia con il deposito della comparsa di costituzione e risposta
(Cass. Civ. sent. n. 11747/06).
Nel caso sub iudice l'invio a mezzo pec della comparsa da parte della resistente non soddisfa Parte_1
pertanto i requisiti richiesti per la rituale costituzione in giudizio di tal che l'eccezione di incompetenza deve considerarsi come non sollevata.
L'appellante ha poi denunciato l'erroneità della statuizione del Giudice di prima cura sostenendo che, trattandosi di competenza territoriale inderogabile, la stessa avrebbe dovuto essere rilevata di ufficio.
pagina 3 di 5 Tale rilievo non è condivisibile perché, ai sensi della formulazione dell'art. 38 c.p.c., anche l'eventuale apprezzamento di ufficio può intervenire soltanto entro la prima udienza di trattazione (cfr. Cass. Cit.) udienza a cui il resistente non è comparso.
Nel merito l'appello è fondato limitatamente alla censura relativa al vizio di ultra petita.
Il Giudice di Pace, difatti, sebbene il ricorrente avesse chiesto disporsi l'annullamento del verbale nr.
PTR1715001011 emesso dalla Sezione Polizia Stradale di Ancona limitatamente alla sola sospensione della patente di guida, non avendo formulato alcuna contestazione in ordine alla sanzione pecuniaria irrogata, ha annullato in toto il verbale emesso dalla Polizia Stradale di Ancona anche nella parte in cui prevede a carico del trasgressore il pagamento della sanzione pecuniaria prevista dalla legge.
Peraltro i resistenti non si sono costituiti nel presente giudizio così rinunciando a difendersi sul punto.
La sentenza impugnata deve pertanto essere riformata nella parte in cui ha disposto l'annullamento dell'intero verbale impugnato il quale deve ritenersi valido ed efficace nella parte in cui è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro ai sensi dell'art. 186 co. 2 lett. A
C.d.S. (“Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 543 a € 2.170, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi”).
Quanto invece all'annullamento del verbale in ordine alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Come è noto l'art. 223 C.d.S. così dispone: “Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3, nonché nei casi previsti dagli articoli 589 bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590 bis del codice penale. La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, è effettuata dall'agente o dall'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un
pagina 4 di 5 massimo di tre anni. Nei casi di cui agli articoli 589 bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590 bis del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida può essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni. (…) 4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205.”
Osserva il Giudice adito che nel caso in esame non risulta prodotto agli atti del giudizio il predetto provvedimento del Prefetto (che peraltro non risulta essere stato impugnato, avendo il ricorrente proposto impugnazione esclusivamente avverso il verbale di contestazione elevato dalla Sezione
Polizia Stradale di Ancona) di tal che deve ritenersi sostanzialmente cessata la materia del contendere:
a) non risultando che al verbale della Polizia abbia fatto seguito il decreto del Prefetto di sospensione della patente di guida che pertanto non può più essere utilmente emesso;
b) è comunque decorso il periodo massimo di sospensione della patente di guida che poteva essere disposto dal Prefetto.
L'accoglimento solo parziale dell'appello giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello ed a parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di
Pattada n. 5/2023, depositata il 28 febbraio 2023 e non notificata, pronunziata nel giudizio iscritto al n. r.g. 92/2022, rigetta la domanda di annullamento del verbale nr. PTR1715001011 con cui è stato sanzionato ai sensi dell'art. 186/2 lett. a) del codice della Controparte_1
strada, in solido con , limitatamente alla parte in cui è prevista a carico dei Controparte_2
medesimi la sanzione amministrativa pecuniaria;
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda relativa alla sospensione della patente di guida;
- spese compensate.
Sassari, 5 giugno 2025. il Giudice dott.ssa Elisabetta Carta
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