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Sentenza 11 giugno 2024
Sentenza 11 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2024, n. 6020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6020 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 13916/2021 Verbale dell'udienza dell'11/06/2024 Per l'appellante, per delega dell'Avv.to PAPARO, è presente l'avv. Rosaria Minucci. Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'avv. Minucci si riporta a tutto quanto dedotto nell'atto di appello ed alla documenta- zione telematicamente depositata, nonché al disposto dall'Art. 3bis della L.n.215/21 ed alla sentenza delle SS.UU. della Cassazione n.26283 del 6.09.22; chiede la decisione della causa, insiste affinché l'adito Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione, in riforma dell'impugnata sentenza, voglia dichiarare l'inammissibilità della domanda introduttiva del giudizio e condannare l'appellato al pagamento di spese, diritti e onorari del doppio grado giudizio. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa d'appello iscritta al n. 13916 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2021 avente ad oggetto azione di accertamento negativo TRA
, c.f.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marina Paparo, presso il cui studio elett.te domici- lia Napoli, via Toledo 156 APPELLANTE E
, in per- Controparte_1 sona del Prefetto p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. , presso cui ope legis domicilia, in via Diaz 11 C.F._1
APPELLATA NONCHE'
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 1 ZO AN APPELLATO CONTUMACE CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il sig. AN convenne in giudizio l'agente della riscossione e l'ente impositore, CP_2
di Napoli, innanzi al Giudice di Pace di Napoli, impugnando la cartella di pagamento n. 07120070221390759001, relativa a sanzioni per violazioni al C.d.S., premettendo di es- sere venuto a conoscenza dei carichi a seguito di estratto di ruolo. Eccependo la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale, in relazione alla natura del carico, e la decadenza dal diritto alla riscossione, stante l'omessa notifica della cartella di pagamento, chiese accertarsi e dichiararsi la nullità della stessa, la illegit- timità e l'irregolarità del credito, con condanna dei convenuti, in solido o alternativamen- te, al pagamento delle spese di lite con attribuzione. Si costituì l' , resistendo alla domanda e chiedendone il Parte_1 rigetto, mentre la benché ritualmente evocata, rimase contumace. Controparte_3
Il Giudice di Pace di Napoli, con la sentenza n. 6601/2021, accolse la domanda, rilevò il decorso del termine di prescrizione quinquennale del credito successivamente alla notifi- ca della cartella di pagamento, con conseguente annullamento della stessa, ordinandone la cancellazione all' , e condanna di quest'ultima al pa- Parte_1 gamento delle spese di lite. L'appellante ha tempestivamente impugnato la decisione, deducendo che il giudice a quo ha erroneamente ritenuto ammissibile la domanda, stante la regolare notifica della cartel- la di pagamento e la carenza di interesse ad agire in capo all'opponente. Si è costituita la chiedendo l'accoglimento dell'appello, mentre il Controparte_3 sig. AN, nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo, è rimasto contumace. L'appello è fondato. Invero, la domanda trae origine dalla conoscenza degli atti esattoriali per il tramite di estratto di ruolo e, pertanto, va rilevata, in via assorbente, l'assenza di interesse ad agire in capo al sig. AN. Premesso che la questione sull'interesse ad agire è stata a lungo dibattuta facendo regi- strare posizioni contrastanti in giurisprudenza, si osserva che è intervenuto sul tema il le- gislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicem- bre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. La norma in questione è così formulata: L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscri- zione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 2 appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o in- fine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, ru- bricato "Formazione e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua vol- ta riguarda specificamente le “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole valgano solo quando esso abbia ad og- getto tale tipologia di crediti. Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassa- zione (v. Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie. Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i cre- diti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la ri- scossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'e- sazione delle imposte dirette. Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una di- sposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministra- tive pecuniarie per violazione del C.d.S. La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai pro- cedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore. Ebbene, le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità solleva- ti) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si as- suma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussi- stere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 3 Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire
“indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la da- ta di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposi- zione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo). A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni Unite, sul presup- posto che la novella “asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle .. ma anche quella di prevenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omessa o invalidità della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -, hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debi- tore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ra- gione di invalidità (derivata) dell'atto successivo. Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata” da par- te dell'esattore (iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione), lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere ri- chiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio. Nella specie, l'odierno appellato non deduce, e tantomeno prova, che sia stato posto in essere un atto di riscos- sione del credito o che vi sia altro concreto ed attuale interesse ad agire. Pertanto, l'opposizione risulta inammissibile e la sentenza di primo grado va riformata. Ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di giudizio, stante la novità della questione (applicazione del d.l. 126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe:
- in riforma della sentenza n. 6601/2021 del giudice di pace di Napoli, dichiara inammis- sibile l'opposizione proposta dal sig. NI AN;
- compensa per l'intero le spese di lite tra le parti. Così deciso in Napoli, l'11/06/2024 Il giudice dott. Gabriele Montefusco
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 4
, c.f.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marina Paparo, presso il cui studio elett.te domici- lia Napoli, via Toledo 156 APPELLANTE E
, in per- Controparte_1 sona del Prefetto p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. , presso cui ope legis domicilia, in via Diaz 11 C.F._1
APPELLATA NONCHE'
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 1 ZO AN APPELLATO CONTUMACE CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il sig. AN convenne in giudizio l'agente della riscossione e l'ente impositore, CP_2
di Napoli, innanzi al Giudice di Pace di Napoli, impugnando la cartella di pagamento n. 07120070221390759001, relativa a sanzioni per violazioni al C.d.S., premettendo di es- sere venuto a conoscenza dei carichi a seguito di estratto di ruolo. Eccependo la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale, in relazione alla natura del carico, e la decadenza dal diritto alla riscossione, stante l'omessa notifica della cartella di pagamento, chiese accertarsi e dichiararsi la nullità della stessa, la illegit- timità e l'irregolarità del credito, con condanna dei convenuti, in solido o alternativamen- te, al pagamento delle spese di lite con attribuzione. Si costituì l' , resistendo alla domanda e chiedendone il Parte_1 rigetto, mentre la benché ritualmente evocata, rimase contumace. Controparte_3
Il Giudice di Pace di Napoli, con la sentenza n. 6601/2021, accolse la domanda, rilevò il decorso del termine di prescrizione quinquennale del credito successivamente alla notifi- ca della cartella di pagamento, con conseguente annullamento della stessa, ordinandone la cancellazione all' , e condanna di quest'ultima al pa- Parte_1 gamento delle spese di lite. L'appellante ha tempestivamente impugnato la decisione, deducendo che il giudice a quo ha erroneamente ritenuto ammissibile la domanda, stante la regolare notifica della cartel- la di pagamento e la carenza di interesse ad agire in capo all'opponente. Si è costituita la chiedendo l'accoglimento dell'appello, mentre il Controparte_3 sig. AN, nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo, è rimasto contumace. L'appello è fondato. Invero, la domanda trae origine dalla conoscenza degli atti esattoriali per il tramite di estratto di ruolo e, pertanto, va rilevata, in via assorbente, l'assenza di interesse ad agire in capo al sig. AN. Premesso che la questione sull'interesse ad agire è stata a lungo dibattuta facendo regi- strare posizioni contrastanti in giurisprudenza, si osserva che è intervenuto sul tema il le- gislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicem- bre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. La norma in questione è così formulata: L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscri- zione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 2 appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o in- fine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, ru- bricato "Formazione e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua vol- ta riguarda specificamente le “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole valgano solo quando esso abbia ad og- getto tale tipologia di crediti. Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassa- zione (v. Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie. Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i cre- diti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la ri- scossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'e- sazione delle imposte dirette. Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una di- sposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministra- tive pecuniarie per violazione del C.d.S. La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai pro- cedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore. Ebbene, le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità solleva- ti) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si as- suma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussi- stere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 3 Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire
“indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la da- ta di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposi- zione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo). A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni Unite, sul presup- posto che la novella “asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle .. ma anche quella di prevenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omessa o invalidità della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -, hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debi- tore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ra- gione di invalidità (derivata) dell'atto successivo. Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata” da par- te dell'esattore (iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione), lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere ri- chiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio. Nella specie, l'odierno appellato non deduce, e tantomeno prova, che sia stato posto in essere un atto di riscos- sione del credito o che vi sia altro concreto ed attuale interesse ad agire. Pertanto, l'opposizione risulta inammissibile e la sentenza di primo grado va riformata. Ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di giudizio, stante la novità della questione (applicazione del d.l. 126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe:
- in riforma della sentenza n. 6601/2021 del giudice di pace di Napoli, dichiara inammis- sibile l'opposizione proposta dal sig. NI AN;
- compensa per l'intero le spese di lite tra le parti. Così deciso in Napoli, l'11/06/2024 Il giudice dott. Gabriele Montefusco
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 4