Art. 4.
Il raccomandatario che ingaggia lavoratori italiani o stranieri per imbarco su navi di nazionalita' diversa da quella del lavoratore, e' tenuto ad accertare e attestare prima dell'imbarco alle locali autorita' marittime, sotto la sua responsabilita', che i lavoratori siano stati assicurati, per il previsto periodo di imbarco, contro l'invalidita' e la vecchiaia, presso il fondo di previdenza marinara e contro le malattie e gli infortuni presso enti o societa' di assicurazione, italiani o stranieri, che garantiscano una tutela assicurativa non inferiore a quella obbligatoria secondo la legge italiana.
Il Ministro per la marina mercantile determina con apposito decreto le condizioni che devono essere soddisfatte dagli enti assicurativi italiani o stranieri che intendono assicurare contro gli infortuni e le malattie i lavoratori di cui al precedente comma che vengano imbarcati su navi straniere.
Inoltre il raccomandatario, prima dell'ingaggio, dovra' fornire alla capitaneria di porto la prova che l'armatore abbia prestato una idonea garanzia bancaria o assicurativa per il pagamento degli stipendi dei marittimi relativi al previsto periodo di imbarco.
L'imbarco dei predetti lavoratori e' subordinato al rilascio di apposito nulla-osta da parte della competente autorita' marittima, previo accertamento che il lavoratore sia stato assicurato ai sensi del primo comma del presente articolo e che il contratto di arruolamento, sia dal punto di vista normativo che da quello economico, non contenga clausole che contrastino con i principi fondamentali contenuti nei vigenti contratti collettivi di lavoro nazionali. Il predetto nulla-osta dovra' essere negato quando l'autorita' marittima in qualunque modo accerti, anche avvalendosi della collaborazione tecnica del R.I.Na., che i requisiti di sicurezza, igiene ed abitabilita' della nave estera sulla quale il lavoratore intende imbarcarsi non siano almeno equivalenti a quelli stabiliti per le navi della Marina mercantile italiana, di tipo e caratteristiche analoghe.
Il raccomandatario che ingaggia lavoratori italiani o stranieri per imbarco su navi di nazionalita' diversa da quella del lavoratore, e' tenuto ad accertare e attestare prima dell'imbarco alle locali autorita' marittime, sotto la sua responsabilita', che i lavoratori siano stati assicurati, per il previsto periodo di imbarco, contro l'invalidita' e la vecchiaia, presso il fondo di previdenza marinara e contro le malattie e gli infortuni presso enti o societa' di assicurazione, italiani o stranieri, che garantiscano una tutela assicurativa non inferiore a quella obbligatoria secondo la legge italiana.
Il Ministro per la marina mercantile determina con apposito decreto le condizioni che devono essere soddisfatte dagli enti assicurativi italiani o stranieri che intendono assicurare contro gli infortuni e le malattie i lavoratori di cui al precedente comma che vengano imbarcati su navi straniere.
Inoltre il raccomandatario, prima dell'ingaggio, dovra' fornire alla capitaneria di porto la prova che l'armatore abbia prestato una idonea garanzia bancaria o assicurativa per il pagamento degli stipendi dei marittimi relativi al previsto periodo di imbarco.
L'imbarco dei predetti lavoratori e' subordinato al rilascio di apposito nulla-osta da parte della competente autorita' marittima, previo accertamento che il lavoratore sia stato assicurato ai sensi del primo comma del presente articolo e che il contratto di arruolamento, sia dal punto di vista normativo che da quello economico, non contenga clausole che contrastino con i principi fondamentali contenuti nei vigenti contratti collettivi di lavoro nazionali. Il predetto nulla-osta dovra' essere negato quando l'autorita' marittima in qualunque modo accerti, anche avvalendosi della collaborazione tecnica del R.I.Na., che i requisiti di sicurezza, igiene ed abitabilita' della nave estera sulla quale il lavoratore intende imbarcarsi non siano almeno equivalenti a quelli stabiliti per le navi della Marina mercantile italiana, di tipo e caratteristiche analoghe.