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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/03/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N.r.g.5760/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 5760/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. TURANO FRANCESCA Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv.TURANO FRANCESCA Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica congiunta delle condizioni di divorzio.
A scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle trascritte conclusioni congiunte:
- La signora dichiara di rinunciare al credito vantato nei confronti del signor pari ad € Controparte_1 Pt_1
12.896,00= maturato a titolo di assegno divorzile rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT dall'1.02.2020 al 31.01.2025 e si obbliga a cancellare l'ipoteca giudiziale iscritta a Brescia in data 28 maggio
2009 ai n.ri 22723/4780 a garanzia del suddetto credito e gravante l'immobile sito in Collio (BS) alla Via Trento
n.18/19 sopra indicato.
- La signora dichiara altresì di rinunciare in via definitiva, con decorrenza dal 31.01.2025 all'assegno CP_1 divorzile di € 226,00= riconosciuto in suo favore con decreto 6.10.2010.
- In virtù dell'accordo raggiunto e della rinuncia da parte della signora il signor si obbliga a CP_1 Pt_1 cedere a titolo gratuito alla figlia la nuda proprietà, riservandosi esso cedente il diritto di Controparte_2 usufrutto vitalizio, dell'immobile sito in Collio (BS) alla via Trento n. 18/19 attualmente identificato al Catasto
Fabbricati del predetto Comune al foglio 18 sezione NCT mappali 341 subalterno 9, 341 subalterno 10, 341 pagina 1 di 2 subalterno 13, 341 subalterno 16 e 341 subalterno 12, precisandosi che con riferimento alle predette unità immobiliari è in corso di definizione tra il signor ed i cugini, apposito atto notarile volto alla Parte_1 sistemazione delle parti comuni dell'intero fabbricato, sicché alla figlia verrà trasferita la nuda proprietà CP_2 dell'intero compendio immobiliare sito in Comune di Collio che risulterà appartenere al signor Parte_1
(anche con dati catastali più aggiornati) all'esito del predetto stipulando atto notarile.
Il trasferimento immobiliare a favore della figlia è elemento funzionale ai fini della sistemazione dei CP_2 rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi.
Fatto e diritto
Con ricorso congiunto depositato il 18.3.2025, e , Parte_1 Controparte_1
premesso di essere genitori di nata il [...], domandavano la modifica delle condizioni di CP_2
divorzio, regolate con sentenza del Tribunale di Brescia n.711/2005 del 18.2.2005, successivamente modificata da plurimi provvedimenti del Tribunale e della Corte di Appello, da ultimo decreto
6.10.2010, formulando le conclusioni in epigrafe.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, il ricorso era rimesso al Collegio per la decisione.
***
Ritenuto accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale della prole, il
Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 27.3.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 5760/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. TURANO FRANCESCA Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv.TURANO FRANCESCA Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica congiunta delle condizioni di divorzio.
A scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle trascritte conclusioni congiunte:
- La signora dichiara di rinunciare al credito vantato nei confronti del signor pari ad € Controparte_1 Pt_1
12.896,00= maturato a titolo di assegno divorzile rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT dall'1.02.2020 al 31.01.2025 e si obbliga a cancellare l'ipoteca giudiziale iscritta a Brescia in data 28 maggio
2009 ai n.ri 22723/4780 a garanzia del suddetto credito e gravante l'immobile sito in Collio (BS) alla Via Trento
n.18/19 sopra indicato.
- La signora dichiara altresì di rinunciare in via definitiva, con decorrenza dal 31.01.2025 all'assegno CP_1 divorzile di € 226,00= riconosciuto in suo favore con decreto 6.10.2010.
- In virtù dell'accordo raggiunto e della rinuncia da parte della signora il signor si obbliga a CP_1 Pt_1 cedere a titolo gratuito alla figlia la nuda proprietà, riservandosi esso cedente il diritto di Controparte_2 usufrutto vitalizio, dell'immobile sito in Collio (BS) alla via Trento n. 18/19 attualmente identificato al Catasto
Fabbricati del predetto Comune al foglio 18 sezione NCT mappali 341 subalterno 9, 341 subalterno 10, 341 pagina 1 di 2 subalterno 13, 341 subalterno 16 e 341 subalterno 12, precisandosi che con riferimento alle predette unità immobiliari è in corso di definizione tra il signor ed i cugini, apposito atto notarile volto alla Parte_1 sistemazione delle parti comuni dell'intero fabbricato, sicché alla figlia verrà trasferita la nuda proprietà CP_2 dell'intero compendio immobiliare sito in Comune di Collio che risulterà appartenere al signor Parte_1
(anche con dati catastali più aggiornati) all'esito del predetto stipulando atto notarile.
Il trasferimento immobiliare a favore della figlia è elemento funzionale ai fini della sistemazione dei CP_2 rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi.
Fatto e diritto
Con ricorso congiunto depositato il 18.3.2025, e , Parte_1 Controparte_1
premesso di essere genitori di nata il [...], domandavano la modifica delle condizioni di CP_2
divorzio, regolate con sentenza del Tribunale di Brescia n.711/2005 del 18.2.2005, successivamente modificata da plurimi provvedimenti del Tribunale e della Corte di Appello, da ultimo decreto
6.10.2010, formulando le conclusioni in epigrafe.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, il ricorso era rimesso al Collegio per la decisione.
***
Ritenuto accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale della prole, il
Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 27.3.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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