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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/05/2025, n. 1398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1398 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.R.G. 791/2024
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente nella causa iscritta al n.r.g. 791/2024 promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Regoli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Imola (BO), via Cavour 57 contro
(c.f. , nato a Castel San Pietro Terme (BO) in [...] CP_1 C.F._2
05.06.1992 e residente in [...] (c.f. , C.F._2 rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Zanini (c.f. ), elettivamente C.F._3 domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Imola (BO), via Selice n. 211 con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
CONCLUSIONI DELLE PARTI le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 25/02/2025; evidenziato che:
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n.
10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 23/01/2024;
pagina 1 di 3 - la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 22/01/2024 dava atto di aver avuto una relazione Parte_1
sentimentale con il IG. dalla quale, in data 06/01/2019 a Imola (BO), il figlio;
CP_1 Per_1
la ricorrente proseguiva narrando che la loro relazione sentimentale si era progressivamente deteriorata, interrompendosi la convivenza nel 2022, quando il sig. decideva di lasciare la casa familiare. CP_1
Ciò posto, la ricorrente chiedeva venissero regolamentate le modalità di affido della prole e gli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione del minore.
Il 15/03/2024, si costituiva nel presente procedimento il IG. il quale non si opponeva CP_1
alla richiesta di affido condiviso avanzata dalla ricorrente, ma proponeva una diversa regolamentazione dei rapporti tra le arti, nell'interesse del minore.
All'udienza del 25/02/2025 venivano sentite entrambe le parti che dichiaravano di aver raggiunto un accordo di cui i rispettivi difensori ne invocavano la ratifica, la causa era dunque rimessa al Collegio per la decisione.
§
Questo Collegio prende atto della inequivoca volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Ciò posto, nel merito, ritiene che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce al figlio minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le richieste di cui al ricorso in esame possono, dunque, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, recepisce e fa proprie le pattuizioni concordate tra le parti di cui alle conclusioni congiunte precisate in atti e, per l'effetto:
1) Prende atto che la IG.ra ha rinunciato alla domanda di assegnazione Parte_1 dell'ex casa familiare e si è impegnata a lasciare la casa entro il 01/09/2025;
2) Prende atto che il IG. ha rinunciato alla richiesta di contributo per euro 300,00 a titolo CP_1
perequativo;
pagina 2 di 3 3) Dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente dello stesso presso la madre;
4) Prevede il seguente regime di visite paterne:
a) settimana 1: il padre terrà con sé il minore il lunedì e il martedì, nonché nel finesettimana dal venerdì alla domenica;
settimana
2: il padre terrà con sé il minore il mercoledì e il giovedì, mentre la madre nei restanti giorni;
b) periodi festivi: il padre terrà con sé il minore per 7 giorni durante le vacanze natalizie e per 3 giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno Natale/Capodanno e
Pasqua/Lunedì dell'Angelo;
c) periodi estivi: il padre terrà con sé il minore per 2 settimane, anche non consecutive, durante l'estate, in periodi da concordare tra le parti entro il mese di maggio di ogni anno;
5) dispone che ciascun genitore mantenga il minore in via diretta nel tempo in cui lo ha con sè, oltre alla ripartizione delle spese straordinarie al 50% secondo Protocollo;
considerati i tempi paritari di permanenza del minore presso ciascun genitore, la mensa scolastica, in deroga al
Protocollo, è ripartita al 50% tra i genitori;
spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data .14.5.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.R.G. 791/2024
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente nella causa iscritta al n.r.g. 791/2024 promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Regoli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Imola (BO), via Cavour 57 contro
(c.f. , nato a Castel San Pietro Terme (BO) in [...] CP_1 C.F._2
05.06.1992 e residente in [...] (c.f. , C.F._2 rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Zanini (c.f. ), elettivamente C.F._3 domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Imola (BO), via Selice n. 211 con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
CONCLUSIONI DELLE PARTI le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 25/02/2025; evidenziato che:
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n.
10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 23/01/2024;
pagina 1 di 3 - la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 22/01/2024 dava atto di aver avuto una relazione Parte_1
sentimentale con il IG. dalla quale, in data 06/01/2019 a Imola (BO), il figlio;
CP_1 Per_1
la ricorrente proseguiva narrando che la loro relazione sentimentale si era progressivamente deteriorata, interrompendosi la convivenza nel 2022, quando il sig. decideva di lasciare la casa familiare. CP_1
Ciò posto, la ricorrente chiedeva venissero regolamentate le modalità di affido della prole e gli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione del minore.
Il 15/03/2024, si costituiva nel presente procedimento il IG. il quale non si opponeva CP_1
alla richiesta di affido condiviso avanzata dalla ricorrente, ma proponeva una diversa regolamentazione dei rapporti tra le arti, nell'interesse del minore.
All'udienza del 25/02/2025 venivano sentite entrambe le parti che dichiaravano di aver raggiunto un accordo di cui i rispettivi difensori ne invocavano la ratifica, la causa era dunque rimessa al Collegio per la decisione.
§
Questo Collegio prende atto della inequivoca volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Ciò posto, nel merito, ritiene che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce al figlio minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le richieste di cui al ricorso in esame possono, dunque, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, recepisce e fa proprie le pattuizioni concordate tra le parti di cui alle conclusioni congiunte precisate in atti e, per l'effetto:
1) Prende atto che la IG.ra ha rinunciato alla domanda di assegnazione Parte_1 dell'ex casa familiare e si è impegnata a lasciare la casa entro il 01/09/2025;
2) Prende atto che il IG. ha rinunciato alla richiesta di contributo per euro 300,00 a titolo CP_1
perequativo;
pagina 2 di 3 3) Dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente dello stesso presso la madre;
4) Prevede il seguente regime di visite paterne:
a) settimana 1: il padre terrà con sé il minore il lunedì e il martedì, nonché nel finesettimana dal venerdì alla domenica;
settimana
2: il padre terrà con sé il minore il mercoledì e il giovedì, mentre la madre nei restanti giorni;
b) periodi festivi: il padre terrà con sé il minore per 7 giorni durante le vacanze natalizie e per 3 giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno Natale/Capodanno e
Pasqua/Lunedì dell'Angelo;
c) periodi estivi: il padre terrà con sé il minore per 2 settimane, anche non consecutive, durante l'estate, in periodi da concordare tra le parti entro il mese di maggio di ogni anno;
5) dispone che ciascun genitore mantenga il minore in via diretta nel tempo in cui lo ha con sè, oltre alla ripartizione delle spese straordinarie al 50% secondo Protocollo;
considerati i tempi paritari di permanenza del minore presso ciascun genitore, la mensa scolastica, in deroga al
Protocollo, è ripartita al 50% tra i genitori;
spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data .14.5.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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