TRIB
Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/06/2025, n. 2873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2873 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Udienza del 18/06/2025 N. 15227/2024
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dottoressa Francesca Capelli quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. , con gli Avv.ti Carolina Parte_1 C.F._1
Lenzi e Alessandra Fiaschini, con domicilio eletto in Milano, via Luigi Settembrini n.
29;
RICORRENTE contro
(C.F. / P.IVA. Controparte_1 C.F._2
), già , in persona della P.IVA_1 Controparte_1 titolare con sede legale in Milano, via Crema n. 17 CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, iscritto in data
31/12/2024, il ricorrente indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio
[...]
al fine di ottenere la condanna al pagamento della Controparte_1
somma di € 11.217,86, di cui: € 5.765,00 netti per retribuzioni non corrisposte da gennaio 2024 ad aprile 2024; € 1.147,07 a titolo di TFR;
€ 590,64 per tredicesima mensilità; € 1.034,00 per quattordicesima mensilità; € 744,45 per ferie non godute;
€
164,70 per ROL;
€ 1.772,00 per indennità sostitutiva del preavviso. In particolare, la ricorrente ha esposto:
- di essere stato assunto in data 4.10.2023 con contratto di lavoro a tempo determinato, poi trasformato in contratto a tempo indeterminato a partire dal 10/01/2024, con orario full-time, mansioni di barista ed inquadramento nel livello 2° CCNL Pubblici esercizi;
- di aver rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa in data 30/04/2024, non avendo ricevuto gli stipendi da gennaio 2024 ad aprile 2024 (doc. 5);
- di essere ancora creditore della somma complessiva di € 11.217,86, di cui:
€ 5.765,00 netti per retribuzioni non corrisposte da gennaio 2024 ad aprile 2024;
€ 1.147,07 a titolo di TFR;
€ 590,64 per tredicesima mensilità;
€ 1.034,00 per quattordicesima mensilità;
€ 744,45 per ferie non godute;
€ 164,70 per ROL;
€ 1.772,00 per indennità sostitutiva del preavviso
(v. buste paga allegate sub doc. 4 e conteggio allegato sub doc. 6).
Nonostante la regolarità della notifica, la datrice di lavoro convenuta non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza odierna.
Il giudice ha invitato parte ricorrente alla discussione, all'esito della quale ha deciso la causa come da sentenza della quale è stata data lettura in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. L'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, il contenuto, la durata, il livello di inquadramento, la retribuzione, risultano dalle buste paga prodotte (docc. 4 e 6).
La parte ricorrente rivendica il pagamento delle mensilità arretrate, delle spettanze di fine rapporto, del TFR e dell'indennità sostitutiva del preavviso.
In forza dei principi generali sulla distribuzione dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.), essendo contestato l'esatto adempimento da parte della datrice di lavoro agli obblighi retributivi e contributivi sullo stesso gravanti, sarebbe stato suo onere dimostrare di aver regolarmente estinto le obbligazioni.
Tale onere probatorio, nel caso esaminato, non è stato in alcun modo assolto, essendo la convenuta rimasta contumace.
Gli importi dovuti a tale titolo devono pertanto essere riconosciuti.
Deve altresì essere accolta la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di preavviso come indicata nel conteggio prodotto, dal momento che le dimissioni sono state determinate da giusta causa per il mancato pagamento delle retribuzioni. L'art 50 del CCNL applicato prevede, infatti, che al lavoratore con un'anzianità fino a 5 anni spetta l'indennità pari a un mese.
A fondamento delle proprie pretese la parte ricorrente ha prodotto in giudizio conteggi elaborati sulla base delle buste paga, che, in difetto di qualsivoglia contestazione, vengono recepiti a fondamento della decisione e portano a riconoscere l'esistenza di un residuo debito a carico della convenuta di complessivi € 11.217,86 per i titoli specificati in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Si precisa che tale somma va intesa al lordo, in mancanza di specificazione ulteriore da parte del ricorrente.
Segue, pertanto, nel dispositivo la condanna della convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle predette somme, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati dalle scadenze dei singoli pagamenti. Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquidate secondo i parametri minimi di al D.M. 55 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, nella persona del giudice, dr. Francesca Capelli, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda assorbita o disattesa, così provvede:
- condanna la datrice di lavoro convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente della somma al lordo di € 11.217,86, oltre alla rivalutazione monetaria, secondo gli indici medi ISTAT del costo vita, ed agli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze e sino al saldo;
- condanna la convenuta a rifondere alla parte ricorrente le spese processuali, liquidate nell'importo di complessivi € 2.695,00, oltre spese generali CPA e
IVA, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari
Sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Milano, 18 giugno 2025
Il Giudice
Francesca M.C. Capelli
Sentenza redatta dalle dott.sse Erika Colombo e Francesca Fiorentini con la supervisione del magistrato affidatario