TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/10/2025, n. 1569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1569 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2382/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa Erminia Ceci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2382/2024 promossa da:
rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. ANDREA RUOCCO, Parte_1
domiciliatario con Studio in Foggia alla Via Lustro n. 29
RICORRENTE
Contro
rappresentata e difesa dall'Avv. ANDREA ZEROLI elettivamente Controparte_1 domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Andrea Zeroli, in Corso Monforte, 13, Milano
RESISTENTE
CONCLUSIONI: Per L'Avv. Sproviero precisa come in atti. Parte_1
Per Compassa : L'Avv. Naccarato si riporta alle note difensive già depositate chiedendo CP_1
l0accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle note di conclusione e chiede che la causa venga trattenuta in decisione
OGGETTO: nullità contratto finanziamento - restituzione somme ricevute al tasso legale ex art.
1284 c.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il Signor chiede di accertare e dichiarare la nullità del Pt_1
contratto di finanziamento, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, cc., in via subordinata, chiede di accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto del ricorrente di pagina 1 di 5 restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB ovvero ai tassi legali ex art. 1284 cc., nonché in via ulteriormente subordinata, accertare e dare atto dell'illegittima applicazione dello ius variandi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB ovvero ai tassi legali ex art. 1284 cc.
Con decreto ex art. 281 undecies cpc del 8.9.24 il G.I. fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 17.12.24.
Si costituiva, con comparsa del 16.12.2024, la convenuta chiedendo di accertare, in via pregiudiziale, il mancato esperimento del procedimento di mediazione e conseguentemente dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio;
In via principale nel merito, respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi.
All'udienza di comparizione parti veniva assegnato termine di legge trattandosi di materia bancaria rientrante nell'articolo 5 D.lgs 28/2010 e come tale soggetto all'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria.
La causa di natura documentale veniva assunta in decisione all'udienza del 14 ottobre 2025.
La domanda trova accoglimento.
Va premesso che la causa per cui è causa trae origine dal contratto di finanziamento sottoscritto dal
Signor con cui veniva concessa l'apertura di una linea di credito mediante l'utilizzo di una carta Pt_1
revolving n. 5543600602075434 concessa in data 8.5.03 da . Controparte_1
Il ricorrente eccepisce che il rapporto non è stato stipulato in forma scritta, ma soltanto per fatti concludenti, che al momento della concessione del credito non ha rilasciato copia della contrattualistica, e che, a seguito di specifica richiesta, l'Intermediario ha consegnato soltanto gli estratti conto, dichiarando di non essere in possesso del contratto (all. 1).
Su tali basi, parte ricorrente chiede la nullità del contratto ai sensi dell'art. 117, comma 1 e 3, TUB, con conseguente diritto dell'istante alla restituzione della somma utilizzata al tasso legale secondo la disciplina dell'art. 2033 cc.
Orbene, ai sensi dell'art. 117, comma 1, TUB, “I contratti sono redatti per iscritto ed un esemplare è consegnato ai clienti”. Il successivo comma 3 precisa inoltre che: “Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo”.
Nei contratti bancari il requisito della forma scritta, posto a pena di nullità dall'art. 117, comma 3, TUB
(azionabile dal solo cliente ex art. 127, comma 2, TUB), è vero che va inteso non applicando la pagina 2 di 5 disciplina generale sulle nullità negoziali per difetto di forma ma in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla norma, sicchè tale requisito deve ritenersi rispettato ma a condizione che il contratto sia redatto però per iscritto (in tal senso, tra le altre, v. Cass. civ.,
16362/18).
Quanto all'onere probatorio, il correntista non può ritenersi soggetto all'onere di produrre in giudizio il documento contrattuale di cui lamenta l'inesistenza, essendo invece onere dell'istituto di credito convenuto produrre in giudizio il suddetto contratto dimostrando l'infondatezza della doglianza attorea.
Occorre partire dalla previsione codicistica di cui all'art. 2697 c.c. "chi vuoi far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento" (comma 1).
"Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti - precisa il successivo comma 2 del cit. art. 2697 c.c. - ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda" (comma
2).
È evidente, pertanto, che in tanto il giudice è tenuto a verificare se "colui che eccepisce l'inefficacia" dei fatti invocati dall'attore (a fondamento della propria pretesa) ha adempiuto il proprio onere probatorio con conseguente rigetto della sua eccezione, in quanto - previamente - abbia accertato che l'attore ha adempiuto il proprio onere probatorio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13390 del 08/06/2007).
In altri termini, l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha dimostrato la esistenza "dei fatti che costituiscono il fondamento" del diritto fatto valere in giudizio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13390 del 08/06/2007).
Tale onere probatorio non subisce deroga anche quando abbia ad oggetto fatti negativi in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude, né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo (Cass. n.
23229/04 e Cass. n. 9099/12).
Sicché chi esperisce una azione di accertamento negativo, come nel caso di specie, deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda.
L'assolvimento dell'onere a carico di parte ricorrente si desume dall'istanza ex art 119 TUB della copia del contratto da parte di Controparte_1
Quest'ultima, in riscontro all' istanza formulata in data 1° giugno 2021, ha dichiarato “lo smarrimento in luogo e data imprecisati del contratto di carta di credito n. 5543600602075434 nr. interno
6102075434 intestato a ” (all. n. 2). Parte_1
pagina 3 di 5 La denuncia di smarrimento non esonera la dalla prova del contratto oltre ad essere presentata CP_1
dopo la notifica del decreto ingiuntivo.
Non risulta oggetto di contestazione che al ricorrente sono stati consegnati soltanto gli estratti conto.
La negligente custodia del documento è ascrivibile alla stessa resistente, quale si ricava dalla formalizzata denunzia di smarrimento, ed in quanto colpevole non può sollevare quest'ultima dagli effetti correlati all'omessa produzione documentale testé valutata.
Non muta i termini del discorso la circostanza che il contratto sia stato stipulato oltre il decennio e che, pertanto, sarebbe prescritto il diritto del ricorrente di richiederlo, perché non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del credito eventualmente allegato.
Il diritto alla consegna del contratto bancario è fondato sui principi di buona fede contrattuale (art. 1375
c.c.) e trasparenza bancaria e non è soggetto ai limiti temporali dell'art. 119 TUB e persiste fino a dieci anni dalla chiusura del rapporto, nel caso di specie, peraltro si tratta di rapporto in relazione al quale non è decorso un decennio dall'estinzione del rapporto ovvero dall'ultimo movimento registrato (cfr. estratto conto, all. 1).
Pertanto, conclusivamente l'art. 117 del d.lgs. n. 385/1993 impone alle banche la consegna della copia del contratto al cliente sia al momento della sottoscrizione, sia successivamente, nel caso in cui la documentazione sia andata smarrita;
il diritto di ricevere copia dei contratti sottoscritti tra le parti è un diritto più ampio di quello previsto dalla norma, riferibile ad entrambe le parti del rapporto, ed è riconducibile al dovere generale delle parti di un rapporto obbligatorio, ex art. 1175 c.c., di agire secondo le regole della correttezza, facendo applicazione del principio della “buona fede”, ex art 1375
c.c.. (Cass. n. 12093/2001; Cass. n. 11004/2006); che, l'art. 119 co. 4 TUB ha portata speciale rispetto alla generale previsione di cui all'art. 2220 c.c. e, che il limite della decennalità ex art. 119 co. 4 TUB, si riferisce unicamente alla “documentazione inerente a singole operazioni” e non ai documenti di sintesi come appunto estratti conto e gli scalari che la banca è tenuta (in base al combinato disposto dei co. 1 e 2 dell'art. 119 TUB) a consegnare in copia al cliente durante il rapporto e alla sua scadenza con termine prescrizionale ordinario dalla chiusura del rapporto (Trib. Bari, 7/10/2020; Trib. Catania,
14/01/2020; Trib. Napoli, 19/06/2019).
Ne consegue che da una lettura sistematica, degli artt. 117 e 119 TUB, secondo i principi di trasparenza e buona fede contrattuale in fase esecutiva ex artt. 1175 e 1375 c.c., grava l'obbligo per l'istituto di credito di fornire copia del contratto, non solo al momento della sottoscrizione, ma anche pagina 4 di 5 successivamente qualora il cliente dichiari di non averlo mai ricevuto, di averlo smarrito e comunque quando ne venga fatta espressa richiesta.
Si tratta di un diritto alla copia dei contratti configurato come un diritto autonomo, la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale, ragione per cui, per il suo riconoscimento, non assume alcun rilievo l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione (cfr. Cass. n. 11004/06 e Corte Appello Milano n. 1796/2002).
La nullità del contratto per difetto di forma ai sensi dell'art. 117 comma 1 e 3 TUB comporta l'esigenza di un riequilibro dei rapporti di dare- avere tra le parti, in applicazione delle norme sulla ripetizione dell'indebito e quindi la caducazione del contratto stesso seppure limitata alla disciplina degli interessi con obbligo restitutorio di tutti gli interessi al tasso legale e non l'applicazione del tasso BOT ex art. 117 TUB (cfr. Cass. N. 27390/2023) applicabile soltanto nei casi previsti dall'art. 117 Tub comma 4 e
6 (cfr. Cass. N. 7420/2024).
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano ai sensi del DM n. 55/2014 aggiornato ex D.M. n. 147 del 13/08/2022, sul valore della controversia per la fase studio, introduttiva, istruttoria al parametro medio ed invece al parametro minimo per la fase decisionale stante l'attività defensionale prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-dichiara la nullità del contratto di finanziamento revolving di cui all'estratto conto relativo alla posizione n. 5543600602075434 concessa in data 8.5.03 da;
Controparte_1
- accerta l'obbligo di restituzione delle somme ricevute in forza del contratto di finanziamento revolving con interessi al tasso legale di cui all'art. 1284/I c.c.;
- condanna la resistente alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario Avv. Andrea Ruocco, liquidate in € 4.227 per compensi, oltre ad € 518 per anticipazioni, al 15% dei compensi per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Cosenza, 21 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Erminia Ceci
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa Erminia Ceci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2382/2024 promossa da:
rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. ANDREA RUOCCO, Parte_1
domiciliatario con Studio in Foggia alla Via Lustro n. 29
RICORRENTE
Contro
rappresentata e difesa dall'Avv. ANDREA ZEROLI elettivamente Controparte_1 domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Andrea Zeroli, in Corso Monforte, 13, Milano
RESISTENTE
CONCLUSIONI: Per L'Avv. Sproviero precisa come in atti. Parte_1
Per Compassa : L'Avv. Naccarato si riporta alle note difensive già depositate chiedendo CP_1
l0accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle note di conclusione e chiede che la causa venga trattenuta in decisione
OGGETTO: nullità contratto finanziamento - restituzione somme ricevute al tasso legale ex art.
1284 c.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il Signor chiede di accertare e dichiarare la nullità del Pt_1
contratto di finanziamento, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, cc., in via subordinata, chiede di accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto del ricorrente di pagina 1 di 5 restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB ovvero ai tassi legali ex art. 1284 cc., nonché in via ulteriormente subordinata, accertare e dare atto dell'illegittima applicazione dello ius variandi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB ovvero ai tassi legali ex art. 1284 cc.
Con decreto ex art. 281 undecies cpc del 8.9.24 il G.I. fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 17.12.24.
Si costituiva, con comparsa del 16.12.2024, la convenuta chiedendo di accertare, in via pregiudiziale, il mancato esperimento del procedimento di mediazione e conseguentemente dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio;
In via principale nel merito, respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi.
All'udienza di comparizione parti veniva assegnato termine di legge trattandosi di materia bancaria rientrante nell'articolo 5 D.lgs 28/2010 e come tale soggetto all'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria.
La causa di natura documentale veniva assunta in decisione all'udienza del 14 ottobre 2025.
La domanda trova accoglimento.
Va premesso che la causa per cui è causa trae origine dal contratto di finanziamento sottoscritto dal
Signor con cui veniva concessa l'apertura di una linea di credito mediante l'utilizzo di una carta Pt_1
revolving n. 5543600602075434 concessa in data 8.5.03 da . Controparte_1
Il ricorrente eccepisce che il rapporto non è stato stipulato in forma scritta, ma soltanto per fatti concludenti, che al momento della concessione del credito non ha rilasciato copia della contrattualistica, e che, a seguito di specifica richiesta, l'Intermediario ha consegnato soltanto gli estratti conto, dichiarando di non essere in possesso del contratto (all. 1).
Su tali basi, parte ricorrente chiede la nullità del contratto ai sensi dell'art. 117, comma 1 e 3, TUB, con conseguente diritto dell'istante alla restituzione della somma utilizzata al tasso legale secondo la disciplina dell'art. 2033 cc.
Orbene, ai sensi dell'art. 117, comma 1, TUB, “I contratti sono redatti per iscritto ed un esemplare è consegnato ai clienti”. Il successivo comma 3 precisa inoltre che: “Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo”.
Nei contratti bancari il requisito della forma scritta, posto a pena di nullità dall'art. 117, comma 3, TUB
(azionabile dal solo cliente ex art. 127, comma 2, TUB), è vero che va inteso non applicando la pagina 2 di 5 disciplina generale sulle nullità negoziali per difetto di forma ma in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla norma, sicchè tale requisito deve ritenersi rispettato ma a condizione che il contratto sia redatto però per iscritto (in tal senso, tra le altre, v. Cass. civ.,
16362/18).
Quanto all'onere probatorio, il correntista non può ritenersi soggetto all'onere di produrre in giudizio il documento contrattuale di cui lamenta l'inesistenza, essendo invece onere dell'istituto di credito convenuto produrre in giudizio il suddetto contratto dimostrando l'infondatezza della doglianza attorea.
Occorre partire dalla previsione codicistica di cui all'art. 2697 c.c. "chi vuoi far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento" (comma 1).
"Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti - precisa il successivo comma 2 del cit. art. 2697 c.c. - ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda" (comma
2).
È evidente, pertanto, che in tanto il giudice è tenuto a verificare se "colui che eccepisce l'inefficacia" dei fatti invocati dall'attore (a fondamento della propria pretesa) ha adempiuto il proprio onere probatorio con conseguente rigetto della sua eccezione, in quanto - previamente - abbia accertato che l'attore ha adempiuto il proprio onere probatorio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13390 del 08/06/2007).
In altri termini, l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha dimostrato la esistenza "dei fatti che costituiscono il fondamento" del diritto fatto valere in giudizio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13390 del 08/06/2007).
Tale onere probatorio non subisce deroga anche quando abbia ad oggetto fatti negativi in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude, né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo (Cass. n.
23229/04 e Cass. n. 9099/12).
Sicché chi esperisce una azione di accertamento negativo, come nel caso di specie, deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda.
L'assolvimento dell'onere a carico di parte ricorrente si desume dall'istanza ex art 119 TUB della copia del contratto da parte di Controparte_1
Quest'ultima, in riscontro all' istanza formulata in data 1° giugno 2021, ha dichiarato “lo smarrimento in luogo e data imprecisati del contratto di carta di credito n. 5543600602075434 nr. interno
6102075434 intestato a ” (all. n. 2). Parte_1
pagina 3 di 5 La denuncia di smarrimento non esonera la dalla prova del contratto oltre ad essere presentata CP_1
dopo la notifica del decreto ingiuntivo.
Non risulta oggetto di contestazione che al ricorrente sono stati consegnati soltanto gli estratti conto.
La negligente custodia del documento è ascrivibile alla stessa resistente, quale si ricava dalla formalizzata denunzia di smarrimento, ed in quanto colpevole non può sollevare quest'ultima dagli effetti correlati all'omessa produzione documentale testé valutata.
Non muta i termini del discorso la circostanza che il contratto sia stato stipulato oltre il decennio e che, pertanto, sarebbe prescritto il diritto del ricorrente di richiederlo, perché non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del credito eventualmente allegato.
Il diritto alla consegna del contratto bancario è fondato sui principi di buona fede contrattuale (art. 1375
c.c.) e trasparenza bancaria e non è soggetto ai limiti temporali dell'art. 119 TUB e persiste fino a dieci anni dalla chiusura del rapporto, nel caso di specie, peraltro si tratta di rapporto in relazione al quale non è decorso un decennio dall'estinzione del rapporto ovvero dall'ultimo movimento registrato (cfr. estratto conto, all. 1).
Pertanto, conclusivamente l'art. 117 del d.lgs. n. 385/1993 impone alle banche la consegna della copia del contratto al cliente sia al momento della sottoscrizione, sia successivamente, nel caso in cui la documentazione sia andata smarrita;
il diritto di ricevere copia dei contratti sottoscritti tra le parti è un diritto più ampio di quello previsto dalla norma, riferibile ad entrambe le parti del rapporto, ed è riconducibile al dovere generale delle parti di un rapporto obbligatorio, ex art. 1175 c.c., di agire secondo le regole della correttezza, facendo applicazione del principio della “buona fede”, ex art 1375
c.c.. (Cass. n. 12093/2001; Cass. n. 11004/2006); che, l'art. 119 co. 4 TUB ha portata speciale rispetto alla generale previsione di cui all'art. 2220 c.c. e, che il limite della decennalità ex art. 119 co. 4 TUB, si riferisce unicamente alla “documentazione inerente a singole operazioni” e non ai documenti di sintesi come appunto estratti conto e gli scalari che la banca è tenuta (in base al combinato disposto dei co. 1 e 2 dell'art. 119 TUB) a consegnare in copia al cliente durante il rapporto e alla sua scadenza con termine prescrizionale ordinario dalla chiusura del rapporto (Trib. Bari, 7/10/2020; Trib. Catania,
14/01/2020; Trib. Napoli, 19/06/2019).
Ne consegue che da una lettura sistematica, degli artt. 117 e 119 TUB, secondo i principi di trasparenza e buona fede contrattuale in fase esecutiva ex artt. 1175 e 1375 c.c., grava l'obbligo per l'istituto di credito di fornire copia del contratto, non solo al momento della sottoscrizione, ma anche pagina 4 di 5 successivamente qualora il cliente dichiari di non averlo mai ricevuto, di averlo smarrito e comunque quando ne venga fatta espressa richiesta.
Si tratta di un diritto alla copia dei contratti configurato come un diritto autonomo, la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale, ragione per cui, per il suo riconoscimento, non assume alcun rilievo l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione (cfr. Cass. n. 11004/06 e Corte Appello Milano n. 1796/2002).
La nullità del contratto per difetto di forma ai sensi dell'art. 117 comma 1 e 3 TUB comporta l'esigenza di un riequilibro dei rapporti di dare- avere tra le parti, in applicazione delle norme sulla ripetizione dell'indebito e quindi la caducazione del contratto stesso seppure limitata alla disciplina degli interessi con obbligo restitutorio di tutti gli interessi al tasso legale e non l'applicazione del tasso BOT ex art. 117 TUB (cfr. Cass. N. 27390/2023) applicabile soltanto nei casi previsti dall'art. 117 Tub comma 4 e
6 (cfr. Cass. N. 7420/2024).
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano ai sensi del DM n. 55/2014 aggiornato ex D.M. n. 147 del 13/08/2022, sul valore della controversia per la fase studio, introduttiva, istruttoria al parametro medio ed invece al parametro minimo per la fase decisionale stante l'attività defensionale prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-dichiara la nullità del contratto di finanziamento revolving di cui all'estratto conto relativo alla posizione n. 5543600602075434 concessa in data 8.5.03 da;
Controparte_1
- accerta l'obbligo di restituzione delle somme ricevute in forza del contratto di finanziamento revolving con interessi al tasso legale di cui all'art. 1284/I c.c.;
- condanna la resistente alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario Avv. Andrea Ruocco, liquidate in € 4.227 per compensi, oltre ad € 518 per anticipazioni, al 15% dei compensi per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Cosenza, 21 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Erminia Ceci
pagina 5 di 5