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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/07/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 1674/2022
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello (avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bari, 3 maggio 2022, non notificata), iscritta al n. 1679/2022 R.G., avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., promossa da:
e , RT Parte_2 rappresentati e difesi dagli avv.ti Sebastiano Brindisi e Domenica Brindisi ed elettivamente domiciliati come in atti,
APPELLANTI
contro quale mandataria di Controparte_1 [...]
(succeduta ad a sua volta succeduta a TR P_
, in persona del legale ON rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Biga, ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLATO
Conclusioni: alla udienza del 4 aprile 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata alla decisione collegiale (sulle conclusioni delle parti, di cui alle note scritte, da intendersi in questa sede integralmente richiamate), con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La (cui erano poi succeduti ON
e ) adiva il Tribunale di P_ TR
Bari, deducendo l'esistenza di un credito riveniente da un mutuo chirografario stipulato in data 19 maggio 2011 ed assistito da una garanzia fideiussoria, prestata, tra gli altri, da sicché RT chiedeva dichiararsi inefficace nei confronti della stessa il fondo patrimoniale, costituito dalla predetta, in data 29 agosto 2012, ai sensi dell'art. 2901 c.c.. I convenuti, e , costituitisi in RT Parte_2 giudizio, contestavano la sussistenza dei presupposti, soggettivo ed oggettivo, dell'azione promossa e quindi chiedevano rigettarsi la domanda, il secondo contestando anche la propria legittimazione passiva nel giudizio. Istruita la causa a mezzo di prove orali, con la sentenza impugnata il Tribunale di Bari:
- riteneva provata la fideiussione omnibus del 19 maggio 2011, prestata dai fratelli e fino alla RT Parte_3 concorrenza di euro 520.000,00, in favore di Controparte_5
per l'adempimento delle obbligazioni assunte da
[...] quest'ultima (per euro 260.000,00), verso la ON
;
[...]
- rilevava l'esistenza di una garanzia a prima richiesta prestata da
Parte_4
- rilevava che, stante il mancato pagamento di due rate, la
[...]
, aveva costituito in mora la società ON mutuataria, in data 8 giugno 2012 ed anche la in data 25 giugno Pt_1
2012, mentre la veniva messa in Controparte_5 liquidazione;
- evidenziava che dopo due mesi dalla costituzione in mora, la Pt_1 aveva conferito tutti gli immobili di sua proprietà in un fondo patrimoniale e che, notificato (a lei ed alla società il precetto), ella risultava irreperibile e priva di beni immobili;
- riteneva sussistenti gli elementi, soggettivo ed oggettivo, dell'azione proposta;
pag. 2/11 - rigettava l'eccezione proposta dal D'LE in ordine al suo difetto di legittimazione passiva;
- rigettava l'eccezione di nullità della fideiussione, proposta in sede di memoria di replica, quindi tardivamente, ritenendola peraltro infondata nel merito;
tutto ciò premesso, accoglieva la domanda e dichiarava inefficace nei confronti della banca attrice l'atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato in data 29 agosto 2012 dai coniugi e RT
, condannati anche al pagamento delle spese di lite. Controparte_6
Avverso la detta sentenza hanno proposto appello RT
e chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_6
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bari, contrariis reiectis, in riforma della Sentenza n. 1703/2022, emessa dal Tribunale di Bari, Sezione 1^ Civile, Giudice, Dott. RUFFINO Antonio, nell'ambito del giudizio R.G. n. 13049/2017, depositata in cancelleria in data 04.05.2022: 1) in via preliminare, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della Legge n. 287 del 1990, la nullità integrale della polizza fideiussoria del 19.05.2011; 2) in subordine, sempre in via preliminare, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della Legge n. 287 del 1990, la nullità parziale della polizza fideiussoria del 19.05.2011, in relazione alle sole clausole sub lett. a), c) ed f) contenute nelle condizioni generali allegate al contratto di finanziamento chirografario concesso in data 19.05.2011 dalla alla Controparte_7 Controparte_5 in quanto le stesse riproducono integralmente quelle contenute nei nn. 2, 6 e 8 dello schema negoziale tipo predisposto nel 2002 dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana), giudicate come vietate e nulle dalla Banca d'Italia, quale Autorità Garante, con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005; 3) in caso di accoglimento di quanto richiesto al punto che precede, previa eventuale remissione in termini, ove occorra, sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. del diritto della la di escutere la fideiussione di cui Controparte_7 trattasi, per non aver la stessa banca proposto le sue istanze contro il debitore principale e/o i fideiussori entro sei mesi dal mancato pagamento da parte della della prima rata del Controparte_5 finanziamento chirografario;
in via principale, accogliere le conclusioni avanzate in Comparsa Conclusionale ex art. 190 c.p.c. innanzi al Giudice di prime cure, che qui si riportano: “nel merito, rigettare tutte le domande attoree, poiché infondate in fatto e diritto, oltreché del tutto carenti di prova per tutto quanto innanzi esplicitato, dedotto, eccepito ed
pag. 3/11 argomentato”. 5) Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA, CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio;
6) In caso di soccombenza, rideterminare comunque le spese ed i compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio, compensandoli”. Si è costituita in giudizio, nella spiegata qualità, Controparte_1 chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “conclude affinché l'Ecc.ma Corte di Appello di Bari, Voglia così provvedere: a.- in via preliminare accertare il passaggio in giudicato della sentenza n. 1703/2022 Tribunale di Bari in ragione della omessa impugnazione nella parte in cui ha accertato la sussistenza dei presupposti ex art. 2901 c.c. e, dunque, revocato il negozio gratuito di costituzione del fondo patrimoniale realizzato da;
b.- in via preliminare dichiarare RT inammissibile l'appello ex art. 342 cpc per omessa indicazione dei motivi specifici dello stesso;
c.- in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello ex art. 348 bis cpc non sussistendo ragionevole probabilità del suo accoglimento;
d.- nel merito rigettare l'appello proposto dai signori
e siccome del tutto RT Parte_2 inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 1703/2022 emessa dal Tribunale di Bari, anche ove occorra, in accoglimento delle domande ed eccezioni svolte in primo grado riproposte con la presente ex art. 346 cpc;
e.- con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”. Rigettata l'istanza ex art. 348 bis c.p.c., dopo alcuni rinvii (determinati dal rilevante carico del ruolo), all'esito della udienza del 4 aprile 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni delle parti (di cui alle note scritte da intendersi integralmente richiamate), la causa è stata riservata in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
°°°°°°°°°° MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
°°°°°°°°°° Per ragioni di ordine logico giuridico vanno esaminate, dapprima, le eccezioni sollevate dalla banca appellata ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. Va superata l'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. (di fatto formulata con un mero richiamo alla disposizione normativa e, comunque, non più analizzabile in questa fase, decisoria). Va poi disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione del canone di specificità di cui all' art. 342 c.p.c.
pag. 4/11 La modifica dell'art. 342 c.p.c. ad opera del d.l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012), lungi dallo sconvolgere i tradizionali connotati dell'atto di appello, ha in realtà recepito e tradotto in legge ciò che la giurisprudenza di legittimità aveva già affermato in relazione al testo precedente la riforma del 2012, e cioè che, nell'atto di appello, deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta, inoltre, escluso che l'individuazione di un "percorso logico alternativo a quello del primo giudice" debba necessariamente tradursi in un "progetto alternativo di sentenza", perché il richiamo, contenuto negli artt. 342 e 434 cpc, alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quel che, invece, viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual e' il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. In questi termini si sono espresse le sezioni unite della SA (nella sentenza n. 27199 del 2017), enunciando il principio di diritto secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo novellato, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Ciò premesso, l'appello in esame è sufficientemente conforme al requisito di specificità richiesto dall'art. 342 c.p.c., inteso nei termini innanzi predicati, avendo circoscritto il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono ed avendo formulato le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata. Venendo al merito dell'impugnazione, essa è stata affidata ai seguenti motivi.
pag. 5/11 Con il primo motivo di appello viene lamentato il fatto che il primo Giudice non avrebbe dichiarato la nullità parziale della fideiussione, in relazione alle clausole sub lett. a), c) ed f), e l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c., con conseguente carenza dei presupposti per l'azione ex art. 2901 c.c. Il motivo è infondato e non merita, perciò, accoglimento. Rileva la Corte al riguardo che è ormai pacifico quanto dedotto dagli appellanti relativamente alla rilevabilità d'ufficio delle nullità negoziali, finanche in appello (v., in tal senso, Cass. civ., sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26243 secondo cui: “La domanda di accertamento della nullità di un negozio proposta, per la prima volta, in appello è inammissibile ex art. 345, primo comma, cod. proc. civ., salva la possibilità per il giudice del gravame - obbligato comunque a rilevare di ufficio ogni possi-bile causa di nullità, ferma la sua necessaria indicazione alle parti ai sensi dell'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ. - di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullità legittimamente for-mulata dall'appellante, giusta il secondo comma del citato art. 345”.
È parimenti condivisibile la questione della valenza probatoria del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia ed alla possibilità di acquisizione ex officio di tale provvedimento, senza necessità di allegazione di parte (cfr., sul punto, Cass. civ., sez. I, sent. n. 13846/2019, secondo cui: “In tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dall'art. 2 della l. n. 287 del 1990, e con particolare riguardo alle clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche, il provvedimento della Banca d'Italia di accertamento dell'infrazione, adottato prima delle modifiche apportate dall'art. 19, comma 11, della l. n. 262 del 2005, possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano in esso pronunciate, e il giudice del merito è tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all'attuazione o meno della prescrizione contenuta nel menzionato provvedimento con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancari”.
pag. 6/11 Inoltre, non è revocabile in dubbio che l'accertamento della nullità dei contratti o di singole clausole a causa della violazione della normativa antitrust travolgerebbe anche contratti stipulati in epoca anteriore (ma non successiva) al provvedimento che ne ha accertato il carattere anticoncorrenziale.
Tuttavia, come già rilevato in una precedente pronuncia di questa Corte (sent. n. 1470/2022), in altra fattispecie non dissimile da quella in esame:
“L'eccezione di nullità parziale delle fideiussioni bancarie omnibus va necessariamente raccordata con il sistema delle preclusioni processuali previste nel nostro ordinamento. Infatti, essendo quella di decadenza considerata, dalla giurisprudenza maggioritaria, un'eccezione in senso stretto, la sua mancata proposizione ha definitivamente pre-cluso al giudice la verifica della tempestività dell'azione monitoria esperita dalla Banca, facendo venir meno il concreto e attuale interesse del garante ad ottenere la declaratoria di nullità parziale della garanzia prestata (che come correttamente osservato dall'appellata sarebbe rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell'art. 1421 c.c., purché, tuttavia, residui in capo alla parte, un interesse giuridicamente apprezzabile dalla declaratoria di nullità). Ad avviso di questa Corte quindi, nella fattispecie in esame, deve dichiararsi inammissibile, per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., la domanda di accertamento della nullità delle clausole della fideiussione riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2003, poiché il fideiussore - che ha invocato l'applicazione della disciplina legale di cui all'art. 1957 c.c. quale effetto della nullità della clausola convenzionale di rinuncia ai termini - ha sollevato tardivamente, con comparsa di costituzione (peraltro tardiva) solo in appello, l'eccezione di intervenuta decadenza della Banca per inutile decorso del termine semestrale previsto proprio dall'art. 1957 c.c. (in senso conforme, v. Cass. civ., 5 giugno 2012, n. 8989, secondo cui “La prima udienza di trattazione e le memorie, di cui all'art. 183 cod. proc. civ., possono essere utilizzate solo per precisare le domande e le eccezioni già formulate, e non per introdurre nel giudizio nuovi temi di indagine, che non siano conseguenza diretta delle difese avversarie. Ne consegue che il fideiussore, nell'opporsi al decreto ingiuntivo contro di lui ottenuto dal creditore garantito, non può eccepire nel corso del giudizio la decadenza di questi per mancato esercizio del diritto contro il debitore principale, ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., se nell'atto di citazione in opposizione si sia limitato ad invocare l'invalidità del contratto di fideiussione”).
pag. 7/11 Nel caso di specie, l'eccezione di nullità è stata sollevata per la prima volta in sede di memoria di replica in primo grado, dunque oltre lo scadere del termine la proposizione di eccezioni in senso stretto nell'ambito del primo giudizio.
Pertanto, correttamente va ritenuta l'eccezione tardiva ed inammissibile.
La Corte, dunque, non ritiene di entrare nel merito dell'eccezione in questo grado, tenuto conto dell'assenza di interesse in concreto all'accertamento della dedotta nullità, stante la tardività della eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. non dedotta tempestivamente in primo grado.
Invero, nel caso specifico pur se astrattamente deducibile la presenza delle clausole asseritamente nulle nella fideiussione, resta decisivo il rilievo che parte attrice non ha dedotto in giudizio alcuna ragione sulla cui base la sua invalidità parziale potrebbe assumere rilevanza ai fini dell'accertamento negativo del credito;
in particolare non ha proposto tempestivamente in prime cure l'eccezione di estinzione della fideius-sione ex art. 1957, c.c., la quale non è rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. civ., sez. III, 5 giugno 2012) e non può essere proposta se non con l'atto di citazione, tenuto conto che la prima udienza di trattazione e le memorie, di cui all'art. 183 c.p.c., possono essere utilizzate solo per precisare le domande e le eccezioni già formulate, e non per introdurre nel giudizio nuovi temi di indagine, che non siano conseguenza diretta delle difese avversarie. Ne consegue che il fideiussore, nell'opporsi al decreto ingiuntivo contro di lui ottenuto dal creditore garantito, non può eccepire nel corso del giudizio la decadenza di questi per mancato esercizio del diritto contro il debitore principale, ai sensi dell'art. 1957 c.c., se nell'atto di citazione in opposizione si sia limitato ad invocare l'invalidità del contratto di fideiussione (cfr. App. Milano, 21 aprile 2022; Trib. Roma 11 maggio 2022).
In virtù di tali considerazioni svolte il motivo non può trovare accoglimento.
Con il secondo motivo di appello si dolgono del fatto che la sentenza impugnata non abbia dichiarato la nullità della fideiussione per contrasto con la normativa antitrust (legge n. 287/1990). Anche questo motivo di appello è infondato e va rigettato. Senza entrare nel merito, se si sia trattato di una fideiussione specifica o omnibus (con le diverse conseguenze, nel primo caso non dovendo neanche valutare la contrarietà alla normativa antitrust), v'è da dire che le fideiussioni stipulate in epoca successiva al 2005, come quella in esame, sono, di per sé sole, insensibili alle censure contenute nella delibera della pag. 8/11 Banca d'Italia n. 55/2005, giacché essa accerta e stigmatizza una prassi negoziale necessariamente antecedente e non può valere per i contratti stipulati in epoche di gran lunga successive – come nel caso di specie, essendo le fideiussioni state stipulate nel 2011 - donde la necessità che la parte deducente dia la prova della perduranza dell'intesa anticoncorrenziale, onere al quale gli appellanti si sono sottratti) 1. Nel caso di specie, val la pena di evidenziare che nel corso del giudizio di primo grado gli appellanti non hanno depositato alcun atto dal quale potesse emergere la contrarietà della garanzia fideiussoria alla normativa antitrust e non lo hanno fatto, soprattutto, nei termini istruttori. Né, poi, in alcun modo, hanno dimostrato che il contratto di garanzia non sarebbe stato stipulato dalla banca se non con la presenza di quelle clausole, in tal modo non rendendo possibile né una valutazione di nullità parziale, né quella di nullità totale del contratto. Del tutto inammissibili sono poi le questioni sollevate nell'atto di appello, tendenti a dimostrare la buona fede di (del tutto RT estranea alla compagine societaria) ed il dato della costituzione del fondo patrimoniale oltre il termine di cui all'art. 1957 c.c.: questi punti sono mere riproduzioni delle difese svolte nel primo grado del giudizio e non si sostanziano in una contestazione del ragionamento seguito dal primo Giudice, con la conseguenza che la sentenza deve ritenersi non impugnata nella parte relativa all'accertamento dei presupposti, soggettivo ed oggettivo, dell'azione ex art. 2901 c.c., quindi sul punto passata in giudicato.
Con il terzo motivo di appello sostengono, infine, che la sentenza di primo grado sarebbe viziata nella parte in cui ha condannato gli appellati alla rifusione delle spese di lite, nonostante la novità delle questioni trattate. 1 V., da ultimo, Cass. civ., sez. I, 17.1.2025, ord. n. 1170: “(…) occorre aggiungere (secondo quanto recentemente chiarito da Cass. n. 30383 del 2024) che la rilevazione officiosa della nullità richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: … iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza”. pag. 9/11 Infondato è anche questo motivo di impugnazione. Infatti, gli appellanti si dolgono del fatto che il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto della “novità e controvertibilità delle questioni giuridiche trattate”, dando invece valore alla natura della causa e delle difficoltà delle questioni trattate, nonché dell'aggravio processuale determinato dalle eccezioni dei convenuti. Dunque, gli appellanti hanno proposto doglianze soltanto generiche, non approfondendo neanche quali sarebbero, a loro dire, le questioni nuove e controvertibili trattate, sì da non contestare il ragionamento effettuato dal Giudice di prime cure nella parte condannatoria sulle spese di lite. Né hanno fornito altrettanto ragionamento controfattuale sulla questione relativa all'aggravio processuale determinato dalle numerose eccezioni (invero presenti e tutte disattese) da loro stessi proposte.
Consegue al rigetto dell'appello che le spese di lite, liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. 137/2022), tenuto conto del valore della controversia, delle fasi del processo effettivamente espletate e dei valori medi, vanno poste a carico degli appellanti ed in favore della banca appellata.
Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012.
-
P. Q. M.
-
La Corte – Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo nel procedimento n. 1674/2022 R.G., così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Bari n. 1703/2022, emessa in data 3 maggio 2022;
2) condanna e , in solido tra RT Controparte_6 loro, al pagamento delle spese di lite sostenute dall'appellata e liquidate in euro 5.809,00 per i compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pag. 10/11 pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Concetta Potito dott. Filippo Labellarte
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 1674/2022
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello (avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bari, 3 maggio 2022, non notificata), iscritta al n. 1679/2022 R.G., avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., promossa da:
e , RT Parte_2 rappresentati e difesi dagli avv.ti Sebastiano Brindisi e Domenica Brindisi ed elettivamente domiciliati come in atti,
APPELLANTI
contro quale mandataria di Controparte_1 [...]
(succeduta ad a sua volta succeduta a TR P_
, in persona del legale ON rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Biga, ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLATO
Conclusioni: alla udienza del 4 aprile 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata alla decisione collegiale (sulle conclusioni delle parti, di cui alle note scritte, da intendersi in questa sede integralmente richiamate), con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La (cui erano poi succeduti ON
e ) adiva il Tribunale di P_ TR
Bari, deducendo l'esistenza di un credito riveniente da un mutuo chirografario stipulato in data 19 maggio 2011 ed assistito da una garanzia fideiussoria, prestata, tra gli altri, da sicché RT chiedeva dichiararsi inefficace nei confronti della stessa il fondo patrimoniale, costituito dalla predetta, in data 29 agosto 2012, ai sensi dell'art. 2901 c.c.. I convenuti, e , costituitisi in RT Parte_2 giudizio, contestavano la sussistenza dei presupposti, soggettivo ed oggettivo, dell'azione promossa e quindi chiedevano rigettarsi la domanda, il secondo contestando anche la propria legittimazione passiva nel giudizio. Istruita la causa a mezzo di prove orali, con la sentenza impugnata il Tribunale di Bari:
- riteneva provata la fideiussione omnibus del 19 maggio 2011, prestata dai fratelli e fino alla RT Parte_3 concorrenza di euro 520.000,00, in favore di Controparte_5
per l'adempimento delle obbligazioni assunte da
[...] quest'ultima (per euro 260.000,00), verso la ON
;
[...]
- rilevava l'esistenza di una garanzia a prima richiesta prestata da
Parte_4
- rilevava che, stante il mancato pagamento di due rate, la
[...]
, aveva costituito in mora la società ON mutuataria, in data 8 giugno 2012 ed anche la in data 25 giugno Pt_1
2012, mentre la veniva messa in Controparte_5 liquidazione;
- evidenziava che dopo due mesi dalla costituzione in mora, la Pt_1 aveva conferito tutti gli immobili di sua proprietà in un fondo patrimoniale e che, notificato (a lei ed alla società il precetto), ella risultava irreperibile e priva di beni immobili;
- riteneva sussistenti gli elementi, soggettivo ed oggettivo, dell'azione proposta;
pag. 2/11 - rigettava l'eccezione proposta dal D'LE in ordine al suo difetto di legittimazione passiva;
- rigettava l'eccezione di nullità della fideiussione, proposta in sede di memoria di replica, quindi tardivamente, ritenendola peraltro infondata nel merito;
tutto ciò premesso, accoglieva la domanda e dichiarava inefficace nei confronti della banca attrice l'atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato in data 29 agosto 2012 dai coniugi e RT
, condannati anche al pagamento delle spese di lite. Controparte_6
Avverso la detta sentenza hanno proposto appello RT
e chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_6
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bari, contrariis reiectis, in riforma della Sentenza n. 1703/2022, emessa dal Tribunale di Bari, Sezione 1^ Civile, Giudice, Dott. RUFFINO Antonio, nell'ambito del giudizio R.G. n. 13049/2017, depositata in cancelleria in data 04.05.2022: 1) in via preliminare, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della Legge n. 287 del 1990, la nullità integrale della polizza fideiussoria del 19.05.2011; 2) in subordine, sempre in via preliminare, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della Legge n. 287 del 1990, la nullità parziale della polizza fideiussoria del 19.05.2011, in relazione alle sole clausole sub lett. a), c) ed f) contenute nelle condizioni generali allegate al contratto di finanziamento chirografario concesso in data 19.05.2011 dalla alla Controparte_7 Controparte_5 in quanto le stesse riproducono integralmente quelle contenute nei nn. 2, 6 e 8 dello schema negoziale tipo predisposto nel 2002 dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana), giudicate come vietate e nulle dalla Banca d'Italia, quale Autorità Garante, con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005; 3) in caso di accoglimento di quanto richiesto al punto che precede, previa eventuale remissione in termini, ove occorra, sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. del diritto della la di escutere la fideiussione di cui Controparte_7 trattasi, per non aver la stessa banca proposto le sue istanze contro il debitore principale e/o i fideiussori entro sei mesi dal mancato pagamento da parte della della prima rata del Controparte_5 finanziamento chirografario;
in via principale, accogliere le conclusioni avanzate in Comparsa Conclusionale ex art. 190 c.p.c. innanzi al Giudice di prime cure, che qui si riportano: “nel merito, rigettare tutte le domande attoree, poiché infondate in fatto e diritto, oltreché del tutto carenti di prova per tutto quanto innanzi esplicitato, dedotto, eccepito ed
pag. 3/11 argomentato”. 5) Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA, CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio;
6) In caso di soccombenza, rideterminare comunque le spese ed i compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio, compensandoli”. Si è costituita in giudizio, nella spiegata qualità, Controparte_1 chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “conclude affinché l'Ecc.ma Corte di Appello di Bari, Voglia così provvedere: a.- in via preliminare accertare il passaggio in giudicato della sentenza n. 1703/2022 Tribunale di Bari in ragione della omessa impugnazione nella parte in cui ha accertato la sussistenza dei presupposti ex art. 2901 c.c. e, dunque, revocato il negozio gratuito di costituzione del fondo patrimoniale realizzato da;
b.- in via preliminare dichiarare RT inammissibile l'appello ex art. 342 cpc per omessa indicazione dei motivi specifici dello stesso;
c.- in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello ex art. 348 bis cpc non sussistendo ragionevole probabilità del suo accoglimento;
d.- nel merito rigettare l'appello proposto dai signori
e siccome del tutto RT Parte_2 inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 1703/2022 emessa dal Tribunale di Bari, anche ove occorra, in accoglimento delle domande ed eccezioni svolte in primo grado riproposte con la presente ex art. 346 cpc;
e.- con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”. Rigettata l'istanza ex art. 348 bis c.p.c., dopo alcuni rinvii (determinati dal rilevante carico del ruolo), all'esito della udienza del 4 aprile 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni delle parti (di cui alle note scritte da intendersi integralmente richiamate), la causa è stata riservata in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
°°°°°°°°°° MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
°°°°°°°°°° Per ragioni di ordine logico giuridico vanno esaminate, dapprima, le eccezioni sollevate dalla banca appellata ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. Va superata l'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. (di fatto formulata con un mero richiamo alla disposizione normativa e, comunque, non più analizzabile in questa fase, decisoria). Va poi disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione del canone di specificità di cui all' art. 342 c.p.c.
pag. 4/11 La modifica dell'art. 342 c.p.c. ad opera del d.l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012), lungi dallo sconvolgere i tradizionali connotati dell'atto di appello, ha in realtà recepito e tradotto in legge ciò che la giurisprudenza di legittimità aveva già affermato in relazione al testo precedente la riforma del 2012, e cioè che, nell'atto di appello, deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta, inoltre, escluso che l'individuazione di un "percorso logico alternativo a quello del primo giudice" debba necessariamente tradursi in un "progetto alternativo di sentenza", perché il richiamo, contenuto negli artt. 342 e 434 cpc, alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quel che, invece, viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual e' il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. In questi termini si sono espresse le sezioni unite della SA (nella sentenza n. 27199 del 2017), enunciando il principio di diritto secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo novellato, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Ciò premesso, l'appello in esame è sufficientemente conforme al requisito di specificità richiesto dall'art. 342 c.p.c., inteso nei termini innanzi predicati, avendo circoscritto il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono ed avendo formulato le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata. Venendo al merito dell'impugnazione, essa è stata affidata ai seguenti motivi.
pag. 5/11 Con il primo motivo di appello viene lamentato il fatto che il primo Giudice non avrebbe dichiarato la nullità parziale della fideiussione, in relazione alle clausole sub lett. a), c) ed f), e l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c., con conseguente carenza dei presupposti per l'azione ex art. 2901 c.c. Il motivo è infondato e non merita, perciò, accoglimento. Rileva la Corte al riguardo che è ormai pacifico quanto dedotto dagli appellanti relativamente alla rilevabilità d'ufficio delle nullità negoziali, finanche in appello (v., in tal senso, Cass. civ., sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26243 secondo cui: “La domanda di accertamento della nullità di un negozio proposta, per la prima volta, in appello è inammissibile ex art. 345, primo comma, cod. proc. civ., salva la possibilità per il giudice del gravame - obbligato comunque a rilevare di ufficio ogni possi-bile causa di nullità, ferma la sua necessaria indicazione alle parti ai sensi dell'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ. - di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullità legittimamente for-mulata dall'appellante, giusta il secondo comma del citato art. 345”.
È parimenti condivisibile la questione della valenza probatoria del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia ed alla possibilità di acquisizione ex officio di tale provvedimento, senza necessità di allegazione di parte (cfr., sul punto, Cass. civ., sez. I, sent. n. 13846/2019, secondo cui: “In tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dall'art. 2 della l. n. 287 del 1990, e con particolare riguardo alle clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche, il provvedimento della Banca d'Italia di accertamento dell'infrazione, adottato prima delle modifiche apportate dall'art. 19, comma 11, della l. n. 262 del 2005, possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano in esso pronunciate, e il giudice del merito è tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all'attuazione o meno della prescrizione contenuta nel menzionato provvedimento con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancari”.
pag. 6/11 Inoltre, non è revocabile in dubbio che l'accertamento della nullità dei contratti o di singole clausole a causa della violazione della normativa antitrust travolgerebbe anche contratti stipulati in epoca anteriore (ma non successiva) al provvedimento che ne ha accertato il carattere anticoncorrenziale.
Tuttavia, come già rilevato in una precedente pronuncia di questa Corte (sent. n. 1470/2022), in altra fattispecie non dissimile da quella in esame:
“L'eccezione di nullità parziale delle fideiussioni bancarie omnibus va necessariamente raccordata con il sistema delle preclusioni processuali previste nel nostro ordinamento. Infatti, essendo quella di decadenza considerata, dalla giurisprudenza maggioritaria, un'eccezione in senso stretto, la sua mancata proposizione ha definitivamente pre-cluso al giudice la verifica della tempestività dell'azione monitoria esperita dalla Banca, facendo venir meno il concreto e attuale interesse del garante ad ottenere la declaratoria di nullità parziale della garanzia prestata (che come correttamente osservato dall'appellata sarebbe rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell'art. 1421 c.c., purché, tuttavia, residui in capo alla parte, un interesse giuridicamente apprezzabile dalla declaratoria di nullità). Ad avviso di questa Corte quindi, nella fattispecie in esame, deve dichiararsi inammissibile, per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., la domanda di accertamento della nullità delle clausole della fideiussione riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2003, poiché il fideiussore - che ha invocato l'applicazione della disciplina legale di cui all'art. 1957 c.c. quale effetto della nullità della clausola convenzionale di rinuncia ai termini - ha sollevato tardivamente, con comparsa di costituzione (peraltro tardiva) solo in appello, l'eccezione di intervenuta decadenza della Banca per inutile decorso del termine semestrale previsto proprio dall'art. 1957 c.c. (in senso conforme, v. Cass. civ., 5 giugno 2012, n. 8989, secondo cui “La prima udienza di trattazione e le memorie, di cui all'art. 183 cod. proc. civ., possono essere utilizzate solo per precisare le domande e le eccezioni già formulate, e non per introdurre nel giudizio nuovi temi di indagine, che non siano conseguenza diretta delle difese avversarie. Ne consegue che il fideiussore, nell'opporsi al decreto ingiuntivo contro di lui ottenuto dal creditore garantito, non può eccepire nel corso del giudizio la decadenza di questi per mancato esercizio del diritto contro il debitore principale, ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., se nell'atto di citazione in opposizione si sia limitato ad invocare l'invalidità del contratto di fideiussione”).
pag. 7/11 Nel caso di specie, l'eccezione di nullità è stata sollevata per la prima volta in sede di memoria di replica in primo grado, dunque oltre lo scadere del termine la proposizione di eccezioni in senso stretto nell'ambito del primo giudizio.
Pertanto, correttamente va ritenuta l'eccezione tardiva ed inammissibile.
La Corte, dunque, non ritiene di entrare nel merito dell'eccezione in questo grado, tenuto conto dell'assenza di interesse in concreto all'accertamento della dedotta nullità, stante la tardività della eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. non dedotta tempestivamente in primo grado.
Invero, nel caso specifico pur se astrattamente deducibile la presenza delle clausole asseritamente nulle nella fideiussione, resta decisivo il rilievo che parte attrice non ha dedotto in giudizio alcuna ragione sulla cui base la sua invalidità parziale potrebbe assumere rilevanza ai fini dell'accertamento negativo del credito;
in particolare non ha proposto tempestivamente in prime cure l'eccezione di estinzione della fideius-sione ex art. 1957, c.c., la quale non è rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. civ., sez. III, 5 giugno 2012) e non può essere proposta se non con l'atto di citazione, tenuto conto che la prima udienza di trattazione e le memorie, di cui all'art. 183 c.p.c., possono essere utilizzate solo per precisare le domande e le eccezioni già formulate, e non per introdurre nel giudizio nuovi temi di indagine, che non siano conseguenza diretta delle difese avversarie. Ne consegue che il fideiussore, nell'opporsi al decreto ingiuntivo contro di lui ottenuto dal creditore garantito, non può eccepire nel corso del giudizio la decadenza di questi per mancato esercizio del diritto contro il debitore principale, ai sensi dell'art. 1957 c.c., se nell'atto di citazione in opposizione si sia limitato ad invocare l'invalidità del contratto di fideiussione (cfr. App. Milano, 21 aprile 2022; Trib. Roma 11 maggio 2022).
In virtù di tali considerazioni svolte il motivo non può trovare accoglimento.
Con il secondo motivo di appello si dolgono del fatto che la sentenza impugnata non abbia dichiarato la nullità della fideiussione per contrasto con la normativa antitrust (legge n. 287/1990). Anche questo motivo di appello è infondato e va rigettato. Senza entrare nel merito, se si sia trattato di una fideiussione specifica o omnibus (con le diverse conseguenze, nel primo caso non dovendo neanche valutare la contrarietà alla normativa antitrust), v'è da dire che le fideiussioni stipulate in epoca successiva al 2005, come quella in esame, sono, di per sé sole, insensibili alle censure contenute nella delibera della pag. 8/11 Banca d'Italia n. 55/2005, giacché essa accerta e stigmatizza una prassi negoziale necessariamente antecedente e non può valere per i contratti stipulati in epoche di gran lunga successive – come nel caso di specie, essendo le fideiussioni state stipulate nel 2011 - donde la necessità che la parte deducente dia la prova della perduranza dell'intesa anticoncorrenziale, onere al quale gli appellanti si sono sottratti) 1. Nel caso di specie, val la pena di evidenziare che nel corso del giudizio di primo grado gli appellanti non hanno depositato alcun atto dal quale potesse emergere la contrarietà della garanzia fideiussoria alla normativa antitrust e non lo hanno fatto, soprattutto, nei termini istruttori. Né, poi, in alcun modo, hanno dimostrato che il contratto di garanzia non sarebbe stato stipulato dalla banca se non con la presenza di quelle clausole, in tal modo non rendendo possibile né una valutazione di nullità parziale, né quella di nullità totale del contratto. Del tutto inammissibili sono poi le questioni sollevate nell'atto di appello, tendenti a dimostrare la buona fede di (del tutto RT estranea alla compagine societaria) ed il dato della costituzione del fondo patrimoniale oltre il termine di cui all'art. 1957 c.c.: questi punti sono mere riproduzioni delle difese svolte nel primo grado del giudizio e non si sostanziano in una contestazione del ragionamento seguito dal primo Giudice, con la conseguenza che la sentenza deve ritenersi non impugnata nella parte relativa all'accertamento dei presupposti, soggettivo ed oggettivo, dell'azione ex art. 2901 c.c., quindi sul punto passata in giudicato.
Con il terzo motivo di appello sostengono, infine, che la sentenza di primo grado sarebbe viziata nella parte in cui ha condannato gli appellati alla rifusione delle spese di lite, nonostante la novità delle questioni trattate. 1 V., da ultimo, Cass. civ., sez. I, 17.1.2025, ord. n. 1170: “(…) occorre aggiungere (secondo quanto recentemente chiarito da Cass. n. 30383 del 2024) che la rilevazione officiosa della nullità richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: … iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza”. pag. 9/11 Infondato è anche questo motivo di impugnazione. Infatti, gli appellanti si dolgono del fatto che il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto della “novità e controvertibilità delle questioni giuridiche trattate”, dando invece valore alla natura della causa e delle difficoltà delle questioni trattate, nonché dell'aggravio processuale determinato dalle eccezioni dei convenuti. Dunque, gli appellanti hanno proposto doglianze soltanto generiche, non approfondendo neanche quali sarebbero, a loro dire, le questioni nuove e controvertibili trattate, sì da non contestare il ragionamento effettuato dal Giudice di prime cure nella parte condannatoria sulle spese di lite. Né hanno fornito altrettanto ragionamento controfattuale sulla questione relativa all'aggravio processuale determinato dalle numerose eccezioni (invero presenti e tutte disattese) da loro stessi proposte.
Consegue al rigetto dell'appello che le spese di lite, liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. 137/2022), tenuto conto del valore della controversia, delle fasi del processo effettivamente espletate e dei valori medi, vanno poste a carico degli appellanti ed in favore della banca appellata.
Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012.
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P. Q. M.
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La Corte – Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo nel procedimento n. 1674/2022 R.G., così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Bari n. 1703/2022, emessa in data 3 maggio 2022;
2) condanna e , in solido tra RT Controparte_6 loro, al pagamento delle spese di lite sostenute dall'appellata e liquidate in euro 5.809,00 per i compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pag. 10/11 pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Concetta Potito dott. Filippo Labellarte
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