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Sentenza 24 settembre 2024
Sentenza 24 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/09/2024, n. 4066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4066 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione Lavoro
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 4553/2023 RG;
T R A
nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'avv. Gennaro della Volpe;
Parte_1
ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1
resistente in persona del suo Presidente p.t.; Controparte_2
resistente
Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e diritto
Parte ricorrente chiedeva di condannare la o l' , quale obbligato in Controparte_1 CP_2 solido, al pagamento della somma di euro 14.915,36 per indennità di mobilità in deroga ( per il periodo dal 01.07.11 fino al 30.06.12) e di euro 3.786,64 per assegno per nucleo familiare, per un totale di euro 18.702,00 oltre accessori di legge.
Deduceva inoltre in ricorso che “…deve autorizzarsi la chiamata in causa dell' in forza CP_2 degli artt. 106 e 107 c.p.c. nonchè 270 c.p.c. perchè si configura il litisconsorzio necessario tra le parti, per connessione tra la Regione che delibera e l' che eroga…”. CP_2
Con ordinanza resa a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 20-2-2024
- rilevato che la notifica nei confronti della non era stata ritualmente Controparte_1 effettuata e che all' non era stato notificato il ricorso, pur avendolo parte ricorrente CP_2 individuato quale resistente (avendo chiesto la condanna al pagamento delle somme indicate in ricorso) o quale litisconsorte necessario (cfr. ricorso in atti) - veniva disposta la rinotifica.
Con ordinanza resa a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 11-6-2024 si disponeva: “preso atto che nessuna delle parti ha depositato le note di trattazione scritta, come
1 emerge dalla consultazione del fascicolo telematico in data odierna;
RINVIA all'udienza del 19-
09-2024..”
Disposta la sostituzione dell'udienza del 19-9-2024 mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente non ha depositato alcuna documentazione probante la notificazione ai resistenti.
Deve essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso.
La Corte di legittimità ha ritenuto che “Nel processo del lavoro si è indubbiamente in presenza di un sistema, caratterizzato da una propria fase iniziale, incentrata sul deposito del ricorso, che è suscettibile di effetti prodromici e preliminari, suscettibili però di stabilizzarsi solo in presenza di una valida vocatio in ius, cui non può pervenirsi attraverso l'applicazione degli artt. 291 e 415
c.p.c., giacché non è pensabile la rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, non esistendo una disposizione che consenta al giudice di fissare un termine per la notificazione, mai effettuata, del ricorso e del decreto presidenziale, e non essendo consentito, nel silenzio normativo, allungare - con condotte omissive prive di valida giustificazione e talvolta in modo sensibile, come nel caso in esame - i tempi del processo sì da disattendere il principio della sua "ragionevole durata"”(cfr. Sez. U, Sentenza n. 20604 del 2008).
La successiva giurisprudenza della Corte di legittimità (cfr. Sez. L, Sentenza n. 1483 del 2015 che richiama Sez. U, Sentenza n. 5700 del 12/03/2014), nel bilanciamento tra il valore costituzionale della ragionevole durata del processo con il valore del diritto ad un giudizio con pronuncia sul merito, ha affermato che “Nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notificazione di tali atti”.
Nel caso che ci occupa, a fronte del nuovo termine per la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio concesso con ordinanza resa a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 20-2-2024, parte ricorrente non ha fornito la prova di aver ritualmente notificato il ricorso introduttivo alla ed all' . Controparte_1 CP_2
Deve, pertanto, dichiararsi l'improcedibilità del ricorso, in quanto parte ricorrente non ha provato di aver instaurato ritualmente il contraddittorio.
Nulla deve statuirsi sulle spese di lite stante la mancata costituzione dei resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- dichiara l'improcedibilità del ricorso;
- nulla per le spese di lite.
Così deciso il 22.09.2024 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione Lavoro
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 4553/2023 RG;
T R A
nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'avv. Gennaro della Volpe;
Parte_1
ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1
resistente in persona del suo Presidente p.t.; Controparte_2
resistente
Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e diritto
Parte ricorrente chiedeva di condannare la o l' , quale obbligato in Controparte_1 CP_2 solido, al pagamento della somma di euro 14.915,36 per indennità di mobilità in deroga ( per il periodo dal 01.07.11 fino al 30.06.12) e di euro 3.786,64 per assegno per nucleo familiare, per un totale di euro 18.702,00 oltre accessori di legge.
Deduceva inoltre in ricorso che “…deve autorizzarsi la chiamata in causa dell' in forza CP_2 degli artt. 106 e 107 c.p.c. nonchè 270 c.p.c. perchè si configura il litisconsorzio necessario tra le parti, per connessione tra la Regione che delibera e l' che eroga…”. CP_2
Con ordinanza resa a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 20-2-2024
- rilevato che la notifica nei confronti della non era stata ritualmente Controparte_1 effettuata e che all' non era stato notificato il ricorso, pur avendolo parte ricorrente CP_2 individuato quale resistente (avendo chiesto la condanna al pagamento delle somme indicate in ricorso) o quale litisconsorte necessario (cfr. ricorso in atti) - veniva disposta la rinotifica.
Con ordinanza resa a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 11-6-2024 si disponeva: “preso atto che nessuna delle parti ha depositato le note di trattazione scritta, come
1 emerge dalla consultazione del fascicolo telematico in data odierna;
RINVIA all'udienza del 19-
09-2024..”
Disposta la sostituzione dell'udienza del 19-9-2024 mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente non ha depositato alcuna documentazione probante la notificazione ai resistenti.
Deve essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso.
La Corte di legittimità ha ritenuto che “Nel processo del lavoro si è indubbiamente in presenza di un sistema, caratterizzato da una propria fase iniziale, incentrata sul deposito del ricorso, che è suscettibile di effetti prodromici e preliminari, suscettibili però di stabilizzarsi solo in presenza di una valida vocatio in ius, cui non può pervenirsi attraverso l'applicazione degli artt. 291 e 415
c.p.c., giacché non è pensabile la rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, non esistendo una disposizione che consenta al giudice di fissare un termine per la notificazione, mai effettuata, del ricorso e del decreto presidenziale, e non essendo consentito, nel silenzio normativo, allungare - con condotte omissive prive di valida giustificazione e talvolta in modo sensibile, come nel caso in esame - i tempi del processo sì da disattendere il principio della sua "ragionevole durata"”(cfr. Sez. U, Sentenza n. 20604 del 2008).
La successiva giurisprudenza della Corte di legittimità (cfr. Sez. L, Sentenza n. 1483 del 2015 che richiama Sez. U, Sentenza n. 5700 del 12/03/2014), nel bilanciamento tra il valore costituzionale della ragionevole durata del processo con il valore del diritto ad un giudizio con pronuncia sul merito, ha affermato che “Nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notificazione di tali atti”.
Nel caso che ci occupa, a fronte del nuovo termine per la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio concesso con ordinanza resa a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 20-2-2024, parte ricorrente non ha fornito la prova di aver ritualmente notificato il ricorso introduttivo alla ed all' . Controparte_1 CP_2
Deve, pertanto, dichiararsi l'improcedibilità del ricorso, in quanto parte ricorrente non ha provato di aver instaurato ritualmente il contraddittorio.
Nulla deve statuirsi sulle spese di lite stante la mancata costituzione dei resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- dichiara l'improcedibilità del ricorso;
- nulla per le spese di lite.
Così deciso il 22.09.2024 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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