TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 30/05/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
n. 309/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 309/2024 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. Capuzzo e l'avv. Gasparini Parte_1
ricorrente contro
, con l'avv. Nereo Zocca e l'avv. Carlotta Zocca NTroparte_1
resistente
pagina 1 di 7 Premesso che:
- il ricorrente domanda l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimatogli per giusta causa in data 7.6.2023;
- la società domanda il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
rilevato che:
- il licenziamento muove da una contestazione disciplinare del 29 maggio 2023 avente il seguente tenore: “Con la presente Le contestiamo la grave mancanza di cui Lei si è reso protagonista la mattina di giovedì 25 maggio 2023 quando, a seguito di osservazione del responsabile di reparto inerente le modalità di svolgimento del lavoro che Lei stava eseguendo, assumeva un atteggiamento aggressivo e violento, offendeva e minacciava verbalmente di accoltellare al collo il responsabile stesso.”;
- il ricorrente contesta in radice i fatti addebitatigli, e rileva di aver lavorato alle dipendenze della resistente per quasi vent'anni senza aver mai ricevuto, prima di questa, alcuna contestazione disciplinare;
- egli ricostruisce i fatti come segue;
- sostiene innanzitutto che il giorno a cui è riferita la contestazione egli, mentre intento a svolgere la propria ordinaria attività, avrebbe visto che il Consigliere di Amministrazione sig. parlava con il capo-reparto Sig. e che entrambi, nella Parte_2 Pt_3
conversazione, lo stavano guardando;
- poco dopo il sig. si sarebbe allontanato e il sig. avrebbe invece CP_1 Pt_3
comunicato ad urlare al ricorrente intimandogli di lavorare più velocemente e di spostarsi poi a fine linea per eseguire il lavoro di chiusura delle scatole dei prodotti;
- a fronte delle spiegazioni del ricorrente sull'attività in corso il Sig. avrebbe Pt_3
alzato la voce, e a quel punto egli avrebbe alzato a sua volta la voce per difendersi;
- lo scambio, durato circa un minuto, sarebbe stato visto anche da un altro dipendente, il NT sig. , il quale due ore più tardi, convocato insieme ai due lavoratori coinvolti nel diverbio nell'ufficio del sig. avrebbe negato, in qualità di testimone, l'addebito CP_1
mosso al ricorrente dal sig. quello di aver minacciato il sig. con un CP_1 CP_3
coltello;
- il ricorrente collega eziologicamente l'esercizio anomalo, da parte del datore di lavoro, del proprio potere disciplinare alle rivendicazioni economiche da lui avanzate nel 2020;
pagina 2 di 7 - la tesi della natura ritorsiva del motivo di licenziamento appare tuttavia contrastata dagli elementi raccolti con l'istruttoria orale svolta nel corso del processo;
- la versione dei fatti proposta dalla società ricalca invece essenzialmente il contenuto della lettera di contestazione, il quale – lo si chiarisce sin d'ora – risulta sufficientemente dettagliata da consentire al lavoratore di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa, contestualizzando in modo preciso i fatti addebitati e descrivendoli in maniera adeguata al fine;
- la resistente sostiene in memoria che: “Il giorno 25 maggio 2023 allorché il signor lo ha inviato a eseguire con maggiore celerità i compiti assegnategli (doveva Pt_3 spostare da un luogo all'altro dello stabilimento alcuni bancali) dapprima il ricorrente rispondeva in modo offensivo e maleducato “finiscila di rompermi le palle”, e poi tornava sui propri passi e avvicinatosi al (muso a muso) gli gridava in faccia: Pt_3
“finiscila di rompermi le palle;
altrimenti questa sera non torni a casa tua a
Carmignano, perché ti taglio la gola”. L'SI accompagnava le minacce verbali, con la mimica, portando cioè un dito della mano alla gola e mimando il taglio della stessa.
Presente al fatto vi era un altro dipendente di addetto al medesimo reparto CP_1 il signor ”; Per_1
- i testi sentiti nel corso dell'udienza del 21.2.2025 hanno tutti confermato il fatto qualificante la condotta, cioè la minaccia di aggressione, rivolta dal ricorrente al sig.
attraverso un taglio alla gola;
Pt_3
- in questo senso, come già si è detto, la contestazione disciplinare e la ricostruzione fornita nella memoria difensiva appaiono assonanti;
- il fatto inoltre è stato confermato dai soli testi presenti al diverbio tra il ricorrente e il signor Pt_3
- è particolarmente significativo il fatto che il teste , introdotto sia dal ricorrente che dalla società resistente, non ha confermato la prospettazione del lavoratore, secondo cui davanti al datore di lavoro signor quest'ultimo avrebbe accusato il ricorrente di CP_1
NT aver minacciato il sig. e il sig. avrebbe negato il fatto;
Pt_3
- la circostanza in ogni caso è irrilevante, perché il sig. ha confermato di aver sentito il ricorrente minacciare il sig. di tagliargli la gola;
Pt_3
- sebbene nel rendere la propria dichiarazione il sig. abbia cominciato a raccontare gli pagina 3 di 7 eventi prima che la domanda del giudice fosse formulata in maniera compiuta, trattasi di circostanza insufficiente a ritenere il teste inattendibile, soprattutto in ragione del fatto che la versione della vicenda da lui descritta combacia con quella degli altri testimoni sentiti,
e che non è stata resa da alcun testimone una versione dei fatti conforme a quella prospettata dal ricorrente;
- le stesse considerazioni valgono a superare la considerazione del fatto che il teste abbia riferito della presenza del sig. al momento della minaccia (che egli CP_1 descrive essere avvenuta in produzione) nonostante in quel momento l'Amministratore pacificamente fosse assente);
- anche il teste che in qualità di dipendente “anziano” è stato convocato Tes_1
nell'ufficio del sig. (e quindi non ha assistito al litigio in reparto, ma solo CP_1
NT all'incontro successivo) ha peraltro confermato che il signor in quella sede non ha negato i fatti addebitati, ma ha confermato di aver sentito il ricorrente usare le parole
“tolgo la gola” rivolgendosi al sig. Pt_3
- escluso pertanto che il motivo del recesso sia quello, unico e determinante, delle rivendicazioni economiche svolte dal ricorrente a partire dal 2020 in poi, va questo punto verificato se il fatto contestato, nella parte che risulta provata, appaia sufficiente a giustificare il recesso, cioè la sanzione estintiva del rapporto;
- la tesi del ricorrente secondo cui il rapporto prima dell'episodio in esame si sarebbe svolto con reciproca soddisfazione senza alcuna sanzione disciplinare irrogata nei propri confronti, è solo parzialmente contraddetta dalla produzione documentale della società, che ha dimostrato di aver adottato nei confronti del ricorrente in due occasioni la sanzione dell'ammonizione scritta (docc. 4 e 6 resistente, non specificamente contestati in prima udienza dal ricorrente);
- trattasi infatti di precedenti aspecifici (negligenza e assenza ingiustificata) e di episodi di scarsa rilevanza, come dimostra peraltro la natura della sanzione adottata;
- va non di meno evidenziato che l'articolo 70 CCNL Industria Alimentare applicato al rapporto prevede, al punto 3, il licenziamento voi nei confronti del lavoratore che arrechi
“gravi offese verso i compagni di lavoro”;
- nel caso di specie il ricorrente si è certamente reso colpevole di una minaccia nei confronti di un compagno di lavoro peraltro il suo superiore, il che esclude la possibilità
pagina 4 di 7 di banalizzare l'episodio fino a considerarlo come semplice partecipazione ad un
“diverbio litigioso”, come pretende il lavoratore valorizzando l'articolo 69 n. 9 del CCNL medesimo;
- anche a non voler considerare che la condotta concretamente adottata dal lavoratore integri una grave offesa verso un compagno di lavoro, la minaccia rivolta al sig.
per quanto evidentemente non concreta (non essendo stata minimamente Pt_3
accompagnata dall'esposizione di un qualche tipo di lama da taglio) connota in maniera significativa la modalità di gestione del diverbio, ed attribuisce al comportamento un quid pluris che ne aggrava la rilevanza disciplinare;
- la minaccia, peraltro, è stata negata fermamente dal ricorrente, e non invece giustificata né con una condotta provocatoria che ne possa circoscrivere la gravità, né tantomeno con un intento ludico, ironico, peraltro escluso dal clima che lo stesso ricorrente descrive in ricorso e dalla tensione che in ogni caso appare essere stata percepita da tutti i presenti, protagonisti compresi;
- in questo quadro, la reazione all'interno del diverbio litigioso appare gravemente lesiva dei canoni di diligenza, decoro e rispetto per l'altrui incolumità, anche psicologica, che in base all'art. 2104 c.c. e al c.d. minimo etico certamente impongono al lavoratore, tra l'altro, di astenersi di alcun tipo di minaccia rivolta ad altri;
- il licenziamento appare pertanto giustificato, sebbene sfornito di una giusta causa, cioè di una causa che non avrebbe consentito la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto di lavoro. Ciò in considerazione del fatto che nessuna aggressione fisica né minaccia concreta sono state rivolte al sig. del fatto che nel corso dell'incontro avvenuto Pt_3
un paio d'ore dopo nell'ufficio del signor voi non risulta che il ricorrente abbia CP_1
mantenuto un comportamento aggressivo nemmeno sul piano verbale e della lunga e pacifica durata del rapporto di lavoro;
- come noto, “È ammissibile, anche in sede d'impugnazione, la conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, in quanto le dette causali del recesso datoriale costituiscono mere qualificazioni giuridiche di comportamenti ugualmente idonei a legittimare la cessazione del rapporto di lavoro,
l'uno con effetto immediato e l'altro con preavviso. Ne consegue che il giudice - senza incorrere in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. - può valutare un licenziamento
pagina 5 di 7 intimato per giusta causa come licenziamento per giustificato motivo soggettivo qualora - fermo restando il principio dell'immutabilità della contestazione, e persistendo la volontà del datore di lavoro di risolvere il rapporto - attribuisca al fatto addebitato al lavoratore la minore gravità propria di quest'ultimo tipo di licenziamento.” (Cass. Sez. L.,
09/06/2014, n. 12884, Rv. 631267 – 01; Cass. n. 837/2008);
- la Corte di Cassazione sin dal 2008 ha inoltre chiarito che “Da questo principio consegue che nelle più ampie pretese economiche, collegate dal lavoratore all'annullamento del licenziamento, asserito come ingiustificato, ben può ritenersi compresa quella, di minore entità, derivante da un licenziamento che, pur qualificandosi come giustificato, preveda il diritto del lavoratore al preavviso (Cass. 19 dicembre 2006 n. 27104). Lo stesso principio questa Corte ha applicato all' ipotesi di qualificazione del licenziamento per giusta causa
o per giustificato motivo oggettivo (Cass. 14 giugno 2005 n. 12781)” (Cass. n. 837/2008);
- al ricorrente andrà quindi riconosciuto il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso non osservato, come prevista dal CCNL;
- ogni ulteriore questione è assorbita;
- le spese di lite vengono compensate in ragione della peculiarità del caso, della riqualificazione del fatto e del permanente stato di disoccupazione del ricorrente, documentato nel corso dell'udienza odierna.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- converte il licenziamento in recesso per giustificato motivo soggettivo;
- condanna per l'effetto la resistente al pagamento in favore del ricorrente dell'importo dovuto in base al CCNL applicato al rapporto a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
- rigetta per il resto ogni domanda;
- compensa le spese di lite tra le parti.
pagina 6 di 7 Vicenza, 30/05/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 309/2024 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. Capuzzo e l'avv. Gasparini Parte_1
ricorrente contro
, con l'avv. Nereo Zocca e l'avv. Carlotta Zocca NTroparte_1
resistente
pagina 1 di 7 Premesso che:
- il ricorrente domanda l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimatogli per giusta causa in data 7.6.2023;
- la società domanda il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
rilevato che:
- il licenziamento muove da una contestazione disciplinare del 29 maggio 2023 avente il seguente tenore: “Con la presente Le contestiamo la grave mancanza di cui Lei si è reso protagonista la mattina di giovedì 25 maggio 2023 quando, a seguito di osservazione del responsabile di reparto inerente le modalità di svolgimento del lavoro che Lei stava eseguendo, assumeva un atteggiamento aggressivo e violento, offendeva e minacciava verbalmente di accoltellare al collo il responsabile stesso.”;
- il ricorrente contesta in radice i fatti addebitatigli, e rileva di aver lavorato alle dipendenze della resistente per quasi vent'anni senza aver mai ricevuto, prima di questa, alcuna contestazione disciplinare;
- egli ricostruisce i fatti come segue;
- sostiene innanzitutto che il giorno a cui è riferita la contestazione egli, mentre intento a svolgere la propria ordinaria attività, avrebbe visto che il Consigliere di Amministrazione sig. parlava con il capo-reparto Sig. e che entrambi, nella Parte_2 Pt_3
conversazione, lo stavano guardando;
- poco dopo il sig. si sarebbe allontanato e il sig. avrebbe invece CP_1 Pt_3
comunicato ad urlare al ricorrente intimandogli di lavorare più velocemente e di spostarsi poi a fine linea per eseguire il lavoro di chiusura delle scatole dei prodotti;
- a fronte delle spiegazioni del ricorrente sull'attività in corso il Sig. avrebbe Pt_3
alzato la voce, e a quel punto egli avrebbe alzato a sua volta la voce per difendersi;
- lo scambio, durato circa un minuto, sarebbe stato visto anche da un altro dipendente, il NT sig. , il quale due ore più tardi, convocato insieme ai due lavoratori coinvolti nel diverbio nell'ufficio del sig. avrebbe negato, in qualità di testimone, l'addebito CP_1
mosso al ricorrente dal sig. quello di aver minacciato il sig. con un CP_1 CP_3
coltello;
- il ricorrente collega eziologicamente l'esercizio anomalo, da parte del datore di lavoro, del proprio potere disciplinare alle rivendicazioni economiche da lui avanzate nel 2020;
pagina 2 di 7 - la tesi della natura ritorsiva del motivo di licenziamento appare tuttavia contrastata dagli elementi raccolti con l'istruttoria orale svolta nel corso del processo;
- la versione dei fatti proposta dalla società ricalca invece essenzialmente il contenuto della lettera di contestazione, il quale – lo si chiarisce sin d'ora – risulta sufficientemente dettagliata da consentire al lavoratore di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa, contestualizzando in modo preciso i fatti addebitati e descrivendoli in maniera adeguata al fine;
- la resistente sostiene in memoria che: “Il giorno 25 maggio 2023 allorché il signor lo ha inviato a eseguire con maggiore celerità i compiti assegnategli (doveva Pt_3 spostare da un luogo all'altro dello stabilimento alcuni bancali) dapprima il ricorrente rispondeva in modo offensivo e maleducato “finiscila di rompermi le palle”, e poi tornava sui propri passi e avvicinatosi al (muso a muso) gli gridava in faccia: Pt_3
“finiscila di rompermi le palle;
altrimenti questa sera non torni a casa tua a
Carmignano, perché ti taglio la gola”. L'SI accompagnava le minacce verbali, con la mimica, portando cioè un dito della mano alla gola e mimando il taglio della stessa.
Presente al fatto vi era un altro dipendente di addetto al medesimo reparto CP_1 il signor ”; Per_1
- i testi sentiti nel corso dell'udienza del 21.2.2025 hanno tutti confermato il fatto qualificante la condotta, cioè la minaccia di aggressione, rivolta dal ricorrente al sig.
attraverso un taglio alla gola;
Pt_3
- in questo senso, come già si è detto, la contestazione disciplinare e la ricostruzione fornita nella memoria difensiva appaiono assonanti;
- il fatto inoltre è stato confermato dai soli testi presenti al diverbio tra il ricorrente e il signor Pt_3
- è particolarmente significativo il fatto che il teste , introdotto sia dal ricorrente che dalla società resistente, non ha confermato la prospettazione del lavoratore, secondo cui davanti al datore di lavoro signor quest'ultimo avrebbe accusato il ricorrente di CP_1
NT aver minacciato il sig. e il sig. avrebbe negato il fatto;
Pt_3
- la circostanza in ogni caso è irrilevante, perché il sig. ha confermato di aver sentito il ricorrente minacciare il sig. di tagliargli la gola;
Pt_3
- sebbene nel rendere la propria dichiarazione il sig. abbia cominciato a raccontare gli pagina 3 di 7 eventi prima che la domanda del giudice fosse formulata in maniera compiuta, trattasi di circostanza insufficiente a ritenere il teste inattendibile, soprattutto in ragione del fatto che la versione della vicenda da lui descritta combacia con quella degli altri testimoni sentiti,
e che non è stata resa da alcun testimone una versione dei fatti conforme a quella prospettata dal ricorrente;
- le stesse considerazioni valgono a superare la considerazione del fatto che il teste abbia riferito della presenza del sig. al momento della minaccia (che egli CP_1 descrive essere avvenuta in produzione) nonostante in quel momento l'Amministratore pacificamente fosse assente);
- anche il teste che in qualità di dipendente “anziano” è stato convocato Tes_1
nell'ufficio del sig. (e quindi non ha assistito al litigio in reparto, ma solo CP_1
NT all'incontro successivo) ha peraltro confermato che il signor in quella sede non ha negato i fatti addebitati, ma ha confermato di aver sentito il ricorrente usare le parole
“tolgo la gola” rivolgendosi al sig. Pt_3
- escluso pertanto che il motivo del recesso sia quello, unico e determinante, delle rivendicazioni economiche svolte dal ricorrente a partire dal 2020 in poi, va questo punto verificato se il fatto contestato, nella parte che risulta provata, appaia sufficiente a giustificare il recesso, cioè la sanzione estintiva del rapporto;
- la tesi del ricorrente secondo cui il rapporto prima dell'episodio in esame si sarebbe svolto con reciproca soddisfazione senza alcuna sanzione disciplinare irrogata nei propri confronti, è solo parzialmente contraddetta dalla produzione documentale della società, che ha dimostrato di aver adottato nei confronti del ricorrente in due occasioni la sanzione dell'ammonizione scritta (docc. 4 e 6 resistente, non specificamente contestati in prima udienza dal ricorrente);
- trattasi infatti di precedenti aspecifici (negligenza e assenza ingiustificata) e di episodi di scarsa rilevanza, come dimostra peraltro la natura della sanzione adottata;
- va non di meno evidenziato che l'articolo 70 CCNL Industria Alimentare applicato al rapporto prevede, al punto 3, il licenziamento voi nei confronti del lavoratore che arrechi
“gravi offese verso i compagni di lavoro”;
- nel caso di specie il ricorrente si è certamente reso colpevole di una minaccia nei confronti di un compagno di lavoro peraltro il suo superiore, il che esclude la possibilità
pagina 4 di 7 di banalizzare l'episodio fino a considerarlo come semplice partecipazione ad un
“diverbio litigioso”, come pretende il lavoratore valorizzando l'articolo 69 n. 9 del CCNL medesimo;
- anche a non voler considerare che la condotta concretamente adottata dal lavoratore integri una grave offesa verso un compagno di lavoro, la minaccia rivolta al sig.
per quanto evidentemente non concreta (non essendo stata minimamente Pt_3
accompagnata dall'esposizione di un qualche tipo di lama da taglio) connota in maniera significativa la modalità di gestione del diverbio, ed attribuisce al comportamento un quid pluris che ne aggrava la rilevanza disciplinare;
- la minaccia, peraltro, è stata negata fermamente dal ricorrente, e non invece giustificata né con una condotta provocatoria che ne possa circoscrivere la gravità, né tantomeno con un intento ludico, ironico, peraltro escluso dal clima che lo stesso ricorrente descrive in ricorso e dalla tensione che in ogni caso appare essere stata percepita da tutti i presenti, protagonisti compresi;
- in questo quadro, la reazione all'interno del diverbio litigioso appare gravemente lesiva dei canoni di diligenza, decoro e rispetto per l'altrui incolumità, anche psicologica, che in base all'art. 2104 c.c. e al c.d. minimo etico certamente impongono al lavoratore, tra l'altro, di astenersi di alcun tipo di minaccia rivolta ad altri;
- il licenziamento appare pertanto giustificato, sebbene sfornito di una giusta causa, cioè di una causa che non avrebbe consentito la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto di lavoro. Ciò in considerazione del fatto che nessuna aggressione fisica né minaccia concreta sono state rivolte al sig. del fatto che nel corso dell'incontro avvenuto Pt_3
un paio d'ore dopo nell'ufficio del signor voi non risulta che il ricorrente abbia CP_1
mantenuto un comportamento aggressivo nemmeno sul piano verbale e della lunga e pacifica durata del rapporto di lavoro;
- come noto, “È ammissibile, anche in sede d'impugnazione, la conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, in quanto le dette causali del recesso datoriale costituiscono mere qualificazioni giuridiche di comportamenti ugualmente idonei a legittimare la cessazione del rapporto di lavoro,
l'uno con effetto immediato e l'altro con preavviso. Ne consegue che il giudice - senza incorrere in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. - può valutare un licenziamento
pagina 5 di 7 intimato per giusta causa come licenziamento per giustificato motivo soggettivo qualora - fermo restando il principio dell'immutabilità della contestazione, e persistendo la volontà del datore di lavoro di risolvere il rapporto - attribuisca al fatto addebitato al lavoratore la minore gravità propria di quest'ultimo tipo di licenziamento.” (Cass. Sez. L.,
09/06/2014, n. 12884, Rv. 631267 – 01; Cass. n. 837/2008);
- la Corte di Cassazione sin dal 2008 ha inoltre chiarito che “Da questo principio consegue che nelle più ampie pretese economiche, collegate dal lavoratore all'annullamento del licenziamento, asserito come ingiustificato, ben può ritenersi compresa quella, di minore entità, derivante da un licenziamento che, pur qualificandosi come giustificato, preveda il diritto del lavoratore al preavviso (Cass. 19 dicembre 2006 n. 27104). Lo stesso principio questa Corte ha applicato all' ipotesi di qualificazione del licenziamento per giusta causa
o per giustificato motivo oggettivo (Cass. 14 giugno 2005 n. 12781)” (Cass. n. 837/2008);
- al ricorrente andrà quindi riconosciuto il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso non osservato, come prevista dal CCNL;
- ogni ulteriore questione è assorbita;
- le spese di lite vengono compensate in ragione della peculiarità del caso, della riqualificazione del fatto e del permanente stato di disoccupazione del ricorrente, documentato nel corso dell'udienza odierna.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- converte il licenziamento in recesso per giustificato motivo soggettivo;
- condanna per l'effetto la resistente al pagamento in favore del ricorrente dell'importo dovuto in base al CCNL applicato al rapporto a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
- rigetta per il resto ogni domanda;
- compensa le spese di lite tra le parti.
pagina 6 di 7 Vicenza, 30/05/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 7 di 7