TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 10/12/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De EL Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 960/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso depositato in data 08/09/2025 da
, C.F. , nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
21/10/1984 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Angela Bellachioma del Foro di Teramo e , Parte_2
C.F. , nato a [...] l'[...] e C.F._2 residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Marucci del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 4/11/2025 ha dichiarato “visto, nulla si oppone” OGGETTO: ricorso congiunto per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08/09/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- essi avevano intrattenuto una relazione sentimentale senza contrarre matrimonio;
- dalla lora relazione era nata una figlia: C.F. Persona_1 C.F._3
nata ad [...] il [...]; tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse regolamentato il loro reciproco rapporto con la figlia minore, sia sotto il profilo affettivo che economico, secondo le seguenti
CONDIZIONI
• l'affidamento condiviso ai Sigg.ri e della figlia Parte_1 Parte_2
minore con collocazione e residenza anagrafica di quest'ultima Persona_1
presso la madre Sig.ra a Spinetoli (AP) in via Antonio Gramsci Parte_1
n. 34;
• il padre Sig. contribuirà al mantenimento della figlia , versando Per_1 Per_1
alla Sig.ra entro il giorno 5 del mese, la somma mensile di € 380,00 Pt_1
(trecentottanta/00), somma che verrà rivalutata annualmente sulla base degli indici ISTAT. Alla sig.ra , che se ne farà carico anche per gli Parte_1
adempimenti, spetterà l'NO UN per la figlia;
• ciascun genitore contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse della figlia. A tal fine, i ricorrenti richiamano espressamente il Protocollo d'intesa stipulato tra il
Tribunale di Ascoli Piceno e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno in data 04.09.2019 per l'individuazione, la regolamentazione e le modalità di rimborso delle spese straordinarie tra i genitori. Tali spese dovranno essere rimborsate, nella misura stabilita, al genitore che le ha sostenute, dietro esibizione di idonea documentazione attestante gli esborsi. Le spese straordinarie voluttuarie saranno concordate fra i coniugi, senza di ché resteranno a carico del genitore che decida di affrontarle comunque. Delle detrazioni fiscali relative alle spese straordinarie, beneficeranno entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
• il padre Sig. prenderà con sé la figlia 2 pomeriggi a settimana, Per_1 Per_1
ovvero il martedì dalle ore 15:00 prelevandola dalla scuola o dall'abitazione della madre (nei periodi di sospensione dell'attività scolastica) per riportarla il mercoledì mattina alle ore 08:00 a scuola ove la mamma la riprenderà all'uscita o presso l'abitazione della madre (nei periodi di sospensione dell'attività scolastica) ed il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 20:30;
• relativamente ai week-end il Sig. 1^ settimana/Primo weekend del mese Per_1
il Sig. prenderà il sabato alle 14:30 per poi riportarla alla madre la Per_1 Per_1
domenica alle 20:30; nel corso di detta settimana prenderà il martedì Per_1
all'uscita di scuola per riaccompagnarla mercoledì a scuola, il giovedì all'uscita della scuola per riaccompagnarla dalla madre la sera alle 20:30;
2^ settimana/Secondo weekend del mese il Sig. prenderà il venerdì Per_1 Per_1
all'uscita di scuola per poi riportarla alla madre il sabato alle 20:30; nel corso di detta settimana il Sig. prenderà il martedì all'uscita di scuola per Per_1 Per_1
riaccompagnarla mercoledì a scuola, il giovedì all'uscita della scuola per riaccompagnarla dalla madre la sera alle 20:30;
3^ settimana/Terzo weekend del mese il Sig. non prenderà né il Per_1 Per_1
sabato né la domenica ed avrà un weekend libero;
nel corso di detta settimana prenderà il martedì all'uscita di scuola per riaccompagnarla mercoledì a Per_1
scuola, il giovedì all'uscita della scuola per riaccompagnarla venerdì a scuola;
4^ settimana/Quarto weekend del mese il Sig. prederà il venerdì Per_1 Per_1
all'uscita di scuola per poi riportarla alla madre domenica alle 20:30; nel corso di detta settimana prenderà il martedì all'uscita di scuola per Per_1
riaccompagnarla dalla madre la sera alle 20:30; il giovedì all'uscita della scuola per riaccompagnarla la sera alle 20:30; durante il periodo delle festività natalizie, trascorrerà con il padre la metà Per_1
dei giorni di vacanza dalla scuola;
il padre potrà vedere e tenere la figlia per due giorni nel periodo pasquale, Per_1
ogni anno in modo alterno con la madre nel senso che, se un anno Per_1
trascorrerà con uno dei genitori il giorno di Natale, trascorrerà con l'altro quello di Pasqua, e così successivamente;
• nel corso delle ferie estive (giugno-settembre), sempre in periodi da concordare con la madre entro il 31 marzo di ogni anno e compatibilmente con le ferie del padre, starà con il padre per due settimane anche non consecutive e con Per_1
la madre dieci giorni di cui almeno una settimana consecutiva. Il padre si impegna a tenere con sé per una settimana ad agosto sempre che ciò sia Per_1
consentito dal datore di lavoro. Qualora ciò non sia possibile, il padre entro il 31 marzo comunicherà alla madre l'eventuale diniego formale del datore di lavoro;
• inoltre, il padre potrà avere la figlia con sé durante la giornata della festa del papà e del suo compleanno dalle ore 16 alle ore 21;
• in caso di malattia di , la figlia resterà presso l'abitazione del genitore in Per_1
quel momento collocatario e le eventuali spese per la baby-sitter saranno a carico del genitore che in quel momento ha in carico la minore;
in caso di malattia superiore ai tre giorni i costi della baby-sitter o la gestione (ferie e permessi) saranno da dividere tra i genitori;
• i giorni festivi: 25 aprile (Festa della Liberazione), il 1° maggio (Festa dei lavoratori), il 2 Giugno (Festa della Repubblica), il 1° novembre (Ognissanti),
l'8 dicembre (Immacolata Concezione), saranno da dividere tra i genitori ad anni alternati, nel senso che se un anno trascorrerà con uno dei genitori il 25 Per_1
aprile, trascorrerà con l'altro quello del 1° maggio, e così successivamente;
• i giorni in cui la scuola sarà chiusa per scioperi, ponti, festa del Patrono saranno da dividere tra i genitori con ferie o permessi o baby-sitter;
• sono comunque fatte salve tutte le deroghe alla suddetta regolamentazione, purché convenute di comune accordo tra i coniugi;
• spese legali compensate.
Il Presidente del Tribunale nominava, quale Giudice relatore, il magistrato dott.ssa Rita
De EL e fissava per il giorno 20/11/2025 l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi ad essa, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le parti hanno confermato di aver avuto una relazione sentimentale, poi interrotta, dalla quale è nata la figlia minore di cui sopra.
Le condizioni di regolamentazione, sia sotto il profilo affettivo che economico, del reciproco rapporto di ciascun genitore con la figlia, condizioni quali stabilite tra le parti nei termini sopra riportati, appaiono adeguate a tutelare gli interessi della figlia medesima.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Prende atto del fatto che i rapporti, sia di carattere personale che economico, di ciascuna delle parti con la figlia minore della coppia C.F. Persona_1
nata ad [...] il [...], saranno regolamentati C.F._3
alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
2) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite. Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 5/12/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De EL Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De EL Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 960/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso depositato in data 08/09/2025 da
, C.F. , nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
21/10/1984 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Angela Bellachioma del Foro di Teramo e , Parte_2
C.F. , nato a [...] l'[...] e C.F._2 residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Marucci del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 4/11/2025 ha dichiarato “visto, nulla si oppone” OGGETTO: ricorso congiunto per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08/09/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- essi avevano intrattenuto una relazione sentimentale senza contrarre matrimonio;
- dalla lora relazione era nata una figlia: C.F. Persona_1 C.F._3
nata ad [...] il [...]; tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse regolamentato il loro reciproco rapporto con la figlia minore, sia sotto il profilo affettivo che economico, secondo le seguenti
CONDIZIONI
• l'affidamento condiviso ai Sigg.ri e della figlia Parte_1 Parte_2
minore con collocazione e residenza anagrafica di quest'ultima Persona_1
presso la madre Sig.ra a Spinetoli (AP) in via Antonio Gramsci Parte_1
n. 34;
• il padre Sig. contribuirà al mantenimento della figlia , versando Per_1 Per_1
alla Sig.ra entro il giorno 5 del mese, la somma mensile di € 380,00 Pt_1
(trecentottanta/00), somma che verrà rivalutata annualmente sulla base degli indici ISTAT. Alla sig.ra , che se ne farà carico anche per gli Parte_1
adempimenti, spetterà l'NO UN per la figlia;
• ciascun genitore contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse della figlia. A tal fine, i ricorrenti richiamano espressamente il Protocollo d'intesa stipulato tra il
Tribunale di Ascoli Piceno e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno in data 04.09.2019 per l'individuazione, la regolamentazione e le modalità di rimborso delle spese straordinarie tra i genitori. Tali spese dovranno essere rimborsate, nella misura stabilita, al genitore che le ha sostenute, dietro esibizione di idonea documentazione attestante gli esborsi. Le spese straordinarie voluttuarie saranno concordate fra i coniugi, senza di ché resteranno a carico del genitore che decida di affrontarle comunque. Delle detrazioni fiscali relative alle spese straordinarie, beneficeranno entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
• il padre Sig. prenderà con sé la figlia 2 pomeriggi a settimana, Per_1 Per_1
ovvero il martedì dalle ore 15:00 prelevandola dalla scuola o dall'abitazione della madre (nei periodi di sospensione dell'attività scolastica) per riportarla il mercoledì mattina alle ore 08:00 a scuola ove la mamma la riprenderà all'uscita o presso l'abitazione della madre (nei periodi di sospensione dell'attività scolastica) ed il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 20:30;
• relativamente ai week-end il Sig. 1^ settimana/Primo weekend del mese Per_1
il Sig. prenderà il sabato alle 14:30 per poi riportarla alla madre la Per_1 Per_1
domenica alle 20:30; nel corso di detta settimana prenderà il martedì Per_1
all'uscita di scuola per riaccompagnarla mercoledì a scuola, il giovedì all'uscita della scuola per riaccompagnarla dalla madre la sera alle 20:30;
2^ settimana/Secondo weekend del mese il Sig. prenderà il venerdì Per_1 Per_1
all'uscita di scuola per poi riportarla alla madre il sabato alle 20:30; nel corso di detta settimana il Sig. prenderà il martedì all'uscita di scuola per Per_1 Per_1
riaccompagnarla mercoledì a scuola, il giovedì all'uscita della scuola per riaccompagnarla dalla madre la sera alle 20:30;
3^ settimana/Terzo weekend del mese il Sig. non prenderà né il Per_1 Per_1
sabato né la domenica ed avrà un weekend libero;
nel corso di detta settimana prenderà il martedì all'uscita di scuola per riaccompagnarla mercoledì a Per_1
scuola, il giovedì all'uscita della scuola per riaccompagnarla venerdì a scuola;
4^ settimana/Quarto weekend del mese il Sig. prederà il venerdì Per_1 Per_1
all'uscita di scuola per poi riportarla alla madre domenica alle 20:30; nel corso di detta settimana prenderà il martedì all'uscita di scuola per Per_1
riaccompagnarla dalla madre la sera alle 20:30; il giovedì all'uscita della scuola per riaccompagnarla la sera alle 20:30; durante il periodo delle festività natalizie, trascorrerà con il padre la metà Per_1
dei giorni di vacanza dalla scuola;
il padre potrà vedere e tenere la figlia per due giorni nel periodo pasquale, Per_1
ogni anno in modo alterno con la madre nel senso che, se un anno Per_1
trascorrerà con uno dei genitori il giorno di Natale, trascorrerà con l'altro quello di Pasqua, e così successivamente;
• nel corso delle ferie estive (giugno-settembre), sempre in periodi da concordare con la madre entro il 31 marzo di ogni anno e compatibilmente con le ferie del padre, starà con il padre per due settimane anche non consecutive e con Per_1
la madre dieci giorni di cui almeno una settimana consecutiva. Il padre si impegna a tenere con sé per una settimana ad agosto sempre che ciò sia Per_1
consentito dal datore di lavoro. Qualora ciò non sia possibile, il padre entro il 31 marzo comunicherà alla madre l'eventuale diniego formale del datore di lavoro;
• inoltre, il padre potrà avere la figlia con sé durante la giornata della festa del papà e del suo compleanno dalle ore 16 alle ore 21;
• in caso di malattia di , la figlia resterà presso l'abitazione del genitore in Per_1
quel momento collocatario e le eventuali spese per la baby-sitter saranno a carico del genitore che in quel momento ha in carico la minore;
in caso di malattia superiore ai tre giorni i costi della baby-sitter o la gestione (ferie e permessi) saranno da dividere tra i genitori;
• i giorni festivi: 25 aprile (Festa della Liberazione), il 1° maggio (Festa dei lavoratori), il 2 Giugno (Festa della Repubblica), il 1° novembre (Ognissanti),
l'8 dicembre (Immacolata Concezione), saranno da dividere tra i genitori ad anni alternati, nel senso che se un anno trascorrerà con uno dei genitori il 25 Per_1
aprile, trascorrerà con l'altro quello del 1° maggio, e così successivamente;
• i giorni in cui la scuola sarà chiusa per scioperi, ponti, festa del Patrono saranno da dividere tra i genitori con ferie o permessi o baby-sitter;
• sono comunque fatte salve tutte le deroghe alla suddetta regolamentazione, purché convenute di comune accordo tra i coniugi;
• spese legali compensate.
Il Presidente del Tribunale nominava, quale Giudice relatore, il magistrato dott.ssa Rita
De EL e fissava per il giorno 20/11/2025 l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi ad essa, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le parti hanno confermato di aver avuto una relazione sentimentale, poi interrotta, dalla quale è nata la figlia minore di cui sopra.
Le condizioni di regolamentazione, sia sotto il profilo affettivo che economico, del reciproco rapporto di ciascun genitore con la figlia, condizioni quali stabilite tra le parti nei termini sopra riportati, appaiono adeguate a tutelare gli interessi della figlia medesima.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Prende atto del fatto che i rapporti, sia di carattere personale che economico, di ciascuna delle parti con la figlia minore della coppia C.F. Persona_1
nata ad [...] il [...], saranno regolamentati C.F._3
alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
2) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite. Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 5/12/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De EL Dott.ssa Alessandra Panichi