Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/04/2025, n. 1537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1537 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 14176/2023 R.G.N.C.
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 per mandato in atti dall'Avv. Brocato Ottavio;
parte ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] in data [...], rappresentato RT
e difeso per mandato in atti dall'Avv. Frusteri Francesca;
parte resistente -
CON L'INTERVENTO del UB ST
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale
(contenzioso).
Conclusioni della parte ricorrente: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 3/03/2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.-.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente, , Parte_1
19/03/2008 a Messina la GL e che, a seguito della Persona_1 cessazione della convivenza tra i genitori, la minore aveva sempre vissuto con la madre, dapprima in Tunisia e successivamente a Palermo, ha chiesto al
Tribunale di disporre l'affidamento esclusivo della ragazza, con previsione di un regime di visita per il genitore non collocatario e l'obbligo, a carico del predetto, di corrispondere la somma di 400,00 euro mensili per il suo mantenimento, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie.
A sostegno di tali domande ha dedotto che ha omesso RT di contribuire al sostentamento della GL della quale si era sempre disinteressato.
2. , costituitosi in giudizio con comparsa depositata il RT
2/05/2024, si è opposto all'accoglimento delle domande formulate dalla ricorrente e, fornendo una diversa ricostruzione dei fatti, ha invocato l'affidamento condiviso della GL.
Ha, poi, soggiunto di essere sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare con fine pena previsto per il 23/08/2025 e, conseguentemente, di essere impossibilitato a contribuire al mantenimento della GL non svolgendo alcuna attività lavorativa. Per_1
3. All'esito dell'audizione della ricorrente all'udienza del 3/05/2024, il
Giudice delegato con ordinanza del 02/06/2024 – “osservato che, nel caso di specie, il padre sta espiando una pena definitiva in regime di detenzione domiciliare sino al 23.8.25, come risulta dal provvedimento adottato il 13.12.23 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di LA posto a corredo della comparsa di costituzione del resistente” ha disposto, in via provvisoria ed urgente ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c., “che la GL minore delle parti
, nata a [...] il [...], venga affidata in via Persona_1 esclusiva alla madre, nata a [...] il [...] Parte_1
(…)”.
Con la stessa ordinanza, tenuto conto delle contrapposte richieste e
2 deduzioni delle parti, è stato conferito incarico ai Servizi Sociali dei Comuni di
Palermo e di LA, territorialmente competenti, al fine di acquisire informazioni sulle generali condizioni di vita e di relazione delle parti e e della GL minore , convivente con la madre, e tra quest'ultima e gli Per_1 eventuali altri componenti dei rispettivi nuclei familiari e sono state, altresì, disposte indagini a mezzo della Polizia Tributaria circa i redditi, i patrimoni e l'effettivo tenore di vita del resistente.
4. Tanto premesso, deve osservarsi che l'affidamento condiviso dei figli minori - comportante l'attribuzione della responsabilità genitoriale ad entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole - costituisce la regola, cui il giudice di merito può derogare, con provvedimento motivato, disponendo in via di eccezione l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo nei casi in cui il regime di affidamento condiviso risulti “contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater cod. civ.).
In assenza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi caso per caso con “provvedimento motivato” allorchè sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, ed in negativo l'inidoneità dell'altro, vale a dire “risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” (Cass. n.
16593/2008).
Altre ipotesi che consentono di derogare alla regola dell'affidamento condiviso sono state individuate dalla giurisprudenza nei casi di anomala condizione di vita o grave impedimento fisico o psichico del genitore, ma anche nelle ipotesi in cui sussista un insanabile contrasto con il figlio, ovvero un'obiettiva lontananza che renda in concreto impraticabile l'esercizio condiviso della responsabilità, ovvero, ancora, di indifferenza e totale disinteresse nei confronti del figlio, anche solo in termini di mancata contribuzione in termini economici al suo mantenimento.
In particolare, il disinteresse manifestato da un genitore nei confronti della
3 prole attraverso la sistematica violazione degli obblighi di cura e sostegno attuata attraverso il perdurante mancato rispetto dell'obbligo di contribuzione al mantenimento dei minori nella misura fissata dalle statuizioni giudiziali ovvero la corresponsione di somme di importo talmente esiguo da non consentire ai minori un sostentamento decoroso, rappresentano circostanze idonee a giustificare l'adozione di un provvedimento di affidamento esclusivo.
Né possono ritenersi idonee a giustificare un inadempimento siffatto motivazioni legate alla precarietà delle condizioni economiche dell'obbligato, sicché la violazione sistematica degli obblighi di cura e di sostegno perpetrata da un genitore nei confronti della prole, può costituire legittimo motivo fondante l'eccezione al regime dell'affidamento condiviso.
4.1 Nella vicenda in disamina, sta in atto scontando la RT pena definitiva alla quale è stato condannato perché ritenuto responsabile dei reati di ricettazione e di traffico di sostanze stupefacenti in regime di detenzione domiciliare, che terminerà il 23/08/2025, come risulta dal provvedimento di esecuzione emesso il 13/12/2023 dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di LA (si vedano allegati alla comparsa di costituzione).
Dalla relazione dei Servizi Sociali del Comune di LA, trasmessa il
22/10/2024, si ricava che il resistente, padre di altri due figli avuti dal precedente matrimonio ( e ), “circa tre anni Persona_2 Persona_3 fa è venuto a conoscenza che la GL e la signora dalla Tunisia Per_1 Pt_1 si sono trasferite a Palermo. (…) la GL qualche mese più tardi, dopo l'uscita da scuola e all'insaputa della madre, è andata a trovarlo spostandosi da sola con il treno per LA. L'ha ospitata per qualche giorno presso la sua abitazione ma notando uno stile di vita non appropriato ad una ragazza di 13 anni circa e temendo che questo suo atteggiamento gli avrebbe potuto causare dei problemi, le ha chiesto di tornare dalla madre a Palermo e di concordare, in caso, gli incontri futuri tramite avvocato.
In più occasioni puntualizza che tra lui e la GL non esiste un legame Per_1 padre-GL ma più un rapporto tra conoscenti dal momento che come suddetto
4 questa ha vissuto con la madre in Tunisia mantenendo con lui soltanto sporadici contatti telefonici con l'intento di chiedergli soldi. Per tale motivo, ad oggi, riferisce che non vuole più entrare in merito alla gestione, al mantenimento ed alla crescita della GL, sottraendosi al ruolo di padre (…)”.
Analogamente i Servizi sociali del Comune di Palermo hanno così riferito:
“(…) ha sempre avuto un rapporto molto difficile con il padre in quanto Per_1 questi non si è mai interessato a lei e nonostante le sue richieste ed il suo tentativo di mantenere il contatto lo stesso si è sempre disinteressato a lei. Da quanto riferito dalle stesse inoltre il padre non le ha mai fornito il dovuto mantenimento economico (…)” (si veda relazione inviata il 14/02/2025, dalla quale risulta anche che la GL delle parti, pur avendo fatto ritorno in Italia con la madre ormai da quattri anni, è sprovvista di un documento di riconoscimento in corso di validità a causa della irreperibilità del padre).
sentita all'udienza del 12/11/2024 ha racontato di essersi recata Per_1
a trovare qualche giorno prima il padre, che non vedeva da tre anni, e ha precisato: “io vorrei vederlo, è lui che non vuole. Lui mi ha bloccato, fa sempre così, l'ho chiamato con il mio numero nascosto, come sconosciuto perché lo volevo sentire, io sento ogni tanto mio fratello, che credo abbia 25 anni, non sento mia sorella (…)” (vedasi verbale dell'ud. citata).
Orbene, alla luce delle superiori emergenze, ritiene il Collegio che nella fattispecie in esame ricorrano i presupposti per derogare al regime ordinario dell'affidamento condiviso, tenuto conto dell'attuale stato di detenzione domiciliare del padre e della circostanza che quest'ultimo si è sempre disinteressato della crescita e delle esigenze quotidiane di vita della GL, il cui onere è stato sopportato in maniera pressoché esclusiva dalla ricorrente, il che denota, evidentemente, la sua incapacità di gestire le responsabilità e gli impegni connessi ad un regime di affidamento congiunto.
Pertanto, in considerazione del totale disinteresse mostrato dal resistente per le sorti della GL, sia sotto il profilo materiale che morale, si renda necessario, a salvaguardia del suo interesse, disporre un affido con competenze genitoriali concentrate in capo alla madre (quello che, a titolo me-
5 ramente descrittivo, può essere definito come cd. affido superesclusivo), onde scongiurare la possibile paralisi decisionale sulle questioni che la riguardano.
Nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori».
L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”), in que- sti casi, come quello di specie, ove appare necessario rimettere al genitore af- fidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali.
Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla lo- ro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.).
5. Nulla va disposto in relazione al regime di frequentazione residuale del padre con la GL (che ha 17 anni), avendo la stessa ormai raggiunto un'età ed un presumibile grado di maturità ed autonomia decisionale tale da consentirle di decidere liberamente con quali modalità incontrare il genitore.
6. Quanto alla previsione di un assegno di mantenimento a vantaggio della minore, in via generale, deve rilevarsi che l'art. 337 ter co. 6 c.c. codifica il diritto di tutti i figli - ed oggi indipendentemente da un vincolo coniugale che possa legare i loro genitori - di essere dagli stessi mantenuti sino al momento della raggiunta autosufficienza economica.
Quello del mantenimento è dunque un dovere inderogabile di ogni genitore, che non può dunque esserne esonerato, neppure nei casi di assoluta assenza di mezzi o nei casi di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
6 Tale diritto, trattandosi di un diritto personalissimo, non può formare oggetto di rinuncia né di compensazione.
L'obbligo di mantenimento dei figli può essere assolto in via diretta o in via indiretta.
La corresponsione di un importo perequativo sarà necessaria nel caso in cui, stante il divario reddituale e patrimoniale tra i genitori, considerati i costi connessi al mantenimento diretto della prole anche in relazione ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, si renda necessario riequilibrare la proporzionalità degli oneri di spesa a carico degli stessi.
La previsione di un assegno periodico, in genere con cadenza mensile, è una modalità di mantenimento indiretto attraverso il quale un genitore adempie al suo obbligo di concorrere alle spese necessarie alla crescita dei figli che non siano prevalentemente con lo stesso conviventi, versando un importo all'altro genitore con il quale il bambino convive in misura prevalente.
La misura dell'assegno indiretto, se non è frutto di accordo tra le parti, è stabilita dal giudice in proporzione alla capacità reddituale e patrimoniale dell'obbligato al fine di assicurare al figlio i mezzi necessari al soddisfacimento delle sue esigenze primarie e di crescita tendenzialmente assicurandogli il medesimo tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei suoi genitori (art. 337-ter comma 4 c.c.), unitamente alle sostanze del genitore convivente.
6.1 Nel caso in esame, pur avendo il Giudice delegato, con ordinanza del
02/06/2024, onerato entrambe le parti, al fine di acquisire ulteriori elementi in merito alla loro capacità reddituale, di produrre in giudizio di copia delle dichiarazioni dei redditi relative all'ultimo triennio o di certificazione attestante la mancata effettuazione delle medesime (Certificazione dell'Agenzia delle Entrate), nessuna documentazione è stata versata in atti dalla ricorrente, la quale, all'udienza del 3/05/2024, si è limitata a dichiarare di svolgere attività lavorativa in maniera irregolare come badante, percependo una retribuzione mensile di circa 650,00 euro, reddito con il quale deve far fronte al pagamento di un canone di locazione, per l'appartamento ove vive insieme alla GL, pari a 300,00 euro mensili (vedasi verbale dell'ud. cit.)
7 , dal canto suo, ha allegato di non svolgere attività RT lavorativa, anche alla luce del suo attuale stato di detenzione domiciliare, e di ricevere sostegno economico dalla sua famiglia d'origine.
Sul punto, tuttavia occorre evidenziare che dalla relazione della Guardia di finanza è emersa “(…) una totale discrasia tra la posizione reddituale dichiarata da e le movimentazioni bancarie dallo stesso effettuate. RT
Nello specifico, se da un lato la parte ricorrente, fino al mese di marzo del 2022, era, per lo Stato e da un punto di vista fiscale, bisognevole del Reddito di
Cittadinanza per la propria sussistenza, dall'altro, , versava RT sul proprio conto corrente notevoli quantità di denaro contante.
Inoltre, come si apprende esaminando gli estratti conto delle carte di credito (cft. allegato 12) si notano numerosi acquisti d'abbigliamento, biglietti aereo, telefoni cellulari, carburante e, persino, l'abbonamento alla piattaforma
d'intrattenimento "SKY" con canone mensile variante, nel tempo, tra i 29,00 ed i
50,00 Euro, manifestando, in tal modo, un sostanzioso tenore di vita” (vedasi relazione trasmessa dalla Guardia di Finanza in data 12.11.2024)
6.2 Alla luce delle superiori risultanze, a parziale modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti adottati il 31.05.24, con ordinanza del 14/11/2024 il
Giudice Delegato ha disposto l'incremento ad euro 200,00 del contributo posto a carico di per il mantenimento indiretto della GL minore RT
. Per_1
6.3 Orbene, alla luce di tali dati, nonchè dei tempi di permanenza in via esclusiva della GL presso l'abitazione materna, appare equo Per_1 confermare l'obbligo, già posto con ordinanza del 14/11/2024, in capo a di versare a entro il giorno 5 di ogni mese la RT Parte_1 somma di € 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della GL minore della coppia . Persona_1
Entrambe le parti devono essere, inoltre, dichiarate tenute al pagamento del
50% delle spese c.d. straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo in
8 data 2 luglio 2019.
7. L'assegno unico universale per i figli a carico, avuto riguardo al disposto affidamento esclusivo alla madre del minore dev'essere Persona_1 integralmente erogato dall' in favore di ai sensi dell'art. 6, CP_2 Parte_1 comma 4, del D.Lgs. n. 230/2021.
8. In ossequio, infine, al criterio della soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio e del fatto che , dopo la sua costituzione, non ha RT svolto alcuna attività difensiva, s'impone la condanna di quest'ultimo a rifondere le spese della ricorrente, che si liquidano come in dispositivo, disponendone il pagamento in favore dell'erario ai sensi dell'art. 133 D.Lgs.
115/2002, poiché è stata ammessa in via provvisoria al patrocinio Parte_1
a carico dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del
13.7.2023.
Al riguardo, giova evidenziare che, come ha avuto occasione di precisare la
Suprema Corte, “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite
l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto
e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. civ. n.
22017/2018, conf. n. 11590/2019).
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, udito il UB ST
,definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
9 1. dispone l'affidamento esclusivo ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3,
c.c. della GL minore della parti , nata il [...] Persona_1
a Messina, alla madre alla quale viene attribuito il potere di Parte_1 esercitare unilateralmente la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggior interesse per la GL minore;
2. dispone che il padre – fatta salva ogni diversa determinazione del Giudice
Penale - possa incontrare la GL, secondo le modalità indicate in parte motiva;
3. conferma l'obbligo a carico di di versare a RT Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 200,00 a titolo di
[...] contributo al mantenimento della GL , da rivalutare Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
4. dichiara tenuto al pagamento del 50% delle spese RT straordinarie da sostenere in favore della GL, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie approvato in data 2 luglio 2019;
5. dispone che l'assegno unico universale per i figli a carico, avuto riguardo al disposto affidamento esclusivo alla madre della GL , venga Per_1 integralmente erogato dall' in favore di ai sensi dell'art. CP_2 Parte_1
6, comma 4, del D.Lgs. n. 230/2021;
6. condanna a rimborsare alla ricorrente le spese di lite RT che si liquidano in complessivi euro 2.800,00, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore dell'Erario.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale, il 26/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Giudice relatore.
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