Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 12/03/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SCIACCA
In composizione monocratica in persona del Giudice dott. Valentina
Stabile ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
P.VA , in persona del legale Parte_1 P.VA_1
rappresentate pro-tempore ed elettivamente domiciliata all'indirizzo pec in uso all'Avv. Piro Accursio, che la Email_1
rappresenta e difende per mandato in atti
– attrice–
CONTRO
, nata a SCIACCA (AG), in [...] Controparte_1
04/06/1971, C.F. , C.F._1
– convenuto –
OGGETTO: Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c..
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 20/11/2024 le parti conclude-
vano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato a controparte,
[...]
conduttrice dell'immobile sito a Sciacca in Via Leonardo Parte_1
Sciascia n. 30/32, ha citato in giudizio Controparte_2
Tribunale di Sciacca
per ottenere il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti a causa dell'infiltrazione di acqua, avvenuta fra il 9 e il 10 agosto 2022,
proveniente dall'immobile soprastante, di proprietà della generalizzata convenuta.
Ha dedotto l'attrice che la copiosa infiltrazione sarebbe riconducibile alla rottura di un flessibile/tubo dell'acqua asservito all'immobile della che ha determinato l'allagamento dell'immobile sottostante in CP_1
cui conduce l'attività commerciale di vendita al pub- Parte_1
blico di oggettistica.
L'allagamento avrebbe costretto la ditta a chiudere la vendita per l'intera giornata del 10/08/2022, adoperando dieci lavoratori, soprag-
giunti anche da un altro punto vendita, al fine di rimuovere i beni in esposizione e trasferirli in altro magazzino;
oltre a dovere utilizzare pompe di aspirazione per rimuovere la copiosa quantità di acqua rimasta all'interno dell'immobile in questione.
La quantificazione dei danni è stata fornita con una stima redatta da un consulente di parte versata agli atti, che tiene conto del costo dei beni danneggiati, dei lavori necessari a ripristinare l'intonaco di tetto e pareti dell'immobile condotto in affitto, nonché del mancato guadagno a causa della chiusura del punto vendita per la giornata del 10/08/2022.
Sulla scorta della disciplina della responsabilità da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., parte attrice ha chiesto al Tribunale di:
“Ritenere e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'odierna
parte convenuta in forza dell'esistenza di un rapporto di custodia o, co-
munque, la responsabilità ex art. 2043 c.c. per la violazione del principio
Tribunale di Sciacca
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del neminem laedere in relazione ai danni patrimoniali e non patrimoniali
patiti da parte attrice;
- ritenere e dichiarare, pertanto, che parte convenuta la sig.ra
[...]
è obbligata a risarcire alla i dan- Controparte_1 Parte_1
ni tutti a questi derivati in dipendenza del fatto di che trattasi e per le cau-
sali di cui in narrativa, che si quantificano complessivamente in € 5.111,87,
così determinato merce rovinata per un valore al prezzo d'acquisto (costo
non ivato) € 2.156,48, costo fotografo € 60,00, costo del personale per il ri-
pristino locale € 1.442,41, mancato incasso, utilelordo non realizzato €
382,25, costo medio del personale due soggetti, per la giornata di sistema-
zione post pitturazione € 288,48, risarcimento per il ripristino dei tetti e del-
le mura del negozio € 400,00, oltre € 387,35 quale onorario del consulente
che ha redatto la relazione di stima dettagliata dei danni;
- per l'effetto, condannare la stessa convenuta, al pagamento in favore
di parte attrice delle somme tutte a tal titolo dovute, e salva diversa quanti-
ficazione in esito ad eventuale C.T.U. così liquidabili in € 5.111,87, come
spiegato in narrativa e nella relazione di stima a firma del Dott. alla Per_1
quale integralmente ci si riporta, oltre € 387,35 quale onorario del consulen-
te che ha redatto la relazione di stima dettagliata dei danni, per danni pa-
trimoniali anche da perdita di chances, oltre agli interessi legali maturati e
maturandi fino al soddisfo, con le ulteriori somme a titolo di rivalutazione
monetaria.
Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa”.
, regolarmente citata, non si è costi- Controparte_2
tuta in giudizio ed è pertanto stata dichiarata contumace all'udienza del
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22/02/2023.
La causa è stata istruita in via documentale e con l'escussione di due testimoni;
poi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza che precede e, infine, trattenuta in decisione, senza l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Poste le premesse in fatto, la domanda dell'attrice è fondata e deve tro-
vare accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte in
IN DIRITTO
La vicenda presenta tutti gli elementi della responsabilità oggettiva per danni derivanti da cose in custodia ex art. 2051 c.c., a mente del quale
“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha
in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Il modello di responsabilità oggettiva introdotto dalla norma produce un'inversione dell'onere probatorio: sul danneggiato grava l'onere di pro-
vare l'evento dannoso e il relativo nesso di causalità tra la cosa e il danno subìto, da intendere come attitudine di quella res a produrre quello speci-
fico pregiudizio, in ragione della sua intrinseca pericolosità, così solo pre-
sumendosi la colpa del custode;
una volta dimostrato dal danneggiato il danno e il nesso di causalità tra questo e la cosa custodita da altri,
l'unico modo che ha il custode di esonerarsi dalla responsabilità risarcito-
ria sarà quello di dimostrare che l'evento è accaduto per caso fortuito (ex
multis Cass., sez. III Civ., sent. n. 18865 del 24/09/2015).
Dalla provata anomalia del bene custodito sorge, pertanto, la presun-
zione di colpa in capo al custode, sul quale ricade, in conseguenza,
l'onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità, quali
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l'impossibilità oggettiva di rimuovere la situazione di pericolo malgrado abbia adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni riconducibili al bene custodita (Cass., Sez. III civ., sent. n. 13222 del 27/06/2016); ovve-
ro che il danneggiato si sia trovato nella possibilità di percepire o prevede-
re il pericolo e di poterlo evitare usando l'ordinaria diligenza (Cass., Sez.
III civ., sent. n. 23919 del 22/10/2013; Cass., Sez. III, civ., sent. n. 999
del 20/01/2014).
Il concetto di caso fortuito si arricchisce con l'art. 1227 c.c., al cui co.
1 recita “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il
risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle con-
seguenze che ne sono derivate; mentre al co. 2 sancisce “Il risarcimento
non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando
l'ordinaria diligenza”.
La norma appena citata perimetra l'area del risarcibile, da un lato at-
traverso il concorso del danneggiato secondo un giudizio di causalità di fatto o “materiale” e, dall'altro lato, attraverso l'individuazione di quei danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare adoperandosi con l'ordinaria diligenza, da valutare attraverso un giudizio ipotetico o di
“causalità giuridica”.
Alla luce del principio solidaristico desumibile dall'art. 2 Cost., di cui si fa espressione l'art. 1227 c.c., è ben possibile che il comportamento del danneggiato arrivi persino a interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso “quando sia da escludere che lo stesso comportamento co-
stituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabi-
listico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza
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causale nella produzione del sinistro” (Cass., Sez. VI – 3 civ., Ord. n. 9315
del 03/04/2019).
Trasponendo quanto sopra al caso di odierna attenzione, può con-
statarsi come il danneggiato abbia provato, anche per indici presuntivi, il rapporto causale fra la l'appartamento di proprietà di
[...]
e il pregiudizio patito. Parte_2
Gli elementi probatori acquisti, fra cui foto e video effettuati nelle immediatezze dell'accaduto, permettono di attribuire la provenienza dell'acqua, in ingente quantità, dal soffitto dell'immobile condotto in affit-
to, dunque dal pavimento dell'immobile di proprietà della convenuta.
Anche e testimoni Testimone_1 Testimone_2
escussi in udienza, hanno confermato quanto riprodotto nelle fotografie,
le spese derivanti dalla chiusura del punto vendita per il giorno
10/08/2022, il ricorso a lavoratori di altro punto vendita, il valore dei be-
ni danneggiati e i costi per le spese necessarie al ripristino degli ambienti commerciali.
A tali dimostrazioni non si è contrapposto nessun elemento in grado di far emergere il minimo dubbio che l'allagamento possa essere riconducibi-
le al caso fortuito, oppure all'operato imprudente della società attrice.
Anche la quantificazione tecnica dei danni operata dalla società attrice merita condivisione, poiché suffragata da valida documentazione ed esito di calcoli aritmetici ben illustrati, da cui risultano le seguenti voci di co-
sto:
- prezzo non ivato di acquisto della merce rovinata pari a €
2.156,48;
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- costo foto sviluppate € 60,00;
- costo del personale, in numero di dieci soggetti, utilizzato per un intero giorno, convenzionalmente stabilito in otto ore lavorative,
necessari alla riqualificazione del punto vendita € 1.442,41;
- costo medio del personale, in numero di due soggetti, per la gior-
nata di non apertura € 288,48;
- costo preventivato per il ripristino dei tetti e delle mura del negozio
€ 400,00;
- mancato incasso/utile lordo non realizzato nella giornata di chiu-
sura € 382,25.
La consulenza è condivisibile pure nella parte afferente al mancato incasso, rectius al c.d. danno da “perdita di chance”, ossia al danno pa-
trimoniale “consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma
della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione “ex ante” da
ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha
inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale;
l'accertamento e la liquidazione di tale perdita, necessariamente equitativa,
sono devoluti al giudice di merito e sono insindacabili in sede di legittimità
se adeguatamente motivati” (Cass., Sez. III civ., sent. n. 2737 del
12/02/2015).
In particolare, dalla comparazione fra il fatturato di agosto 2022 e il medesimo periodo temporale dell'anno precedente emerge un utile lordo non realizzato di euro 382,25.
La condivisione della risarcibilità del danno da perdita di chance ri-
chiede, tuttavia, un correttivo, legato al fatto che la somma richiesta
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dall'attrice si compone anche di elementi fiscali che l'imprenditore deve versare all'Erario e che, pertanto, non possono liquidarsi a titolo di risar-
cimento del danno, fiscalmente esente.
Per tali ragioni, è opportuno operare una valutazione equitativa del danno lamentato a titolo di perdita di chance, operazione resa possibile,
alla luce dell'art. 1226 c.c., dal fatto che per la parte interessata risulta obiettivamente impossibile o, comunque, particolarmente difficile provare l'esatto ammontare dell'equivalente in denaro del danno dimostrato
(Cass., sez. II civ., sent. n. 4310 del 22/02/2018).
Preso atto che i dati di fatturato indicati nel bilancio costituiscono un solido punto di partenza per individuare in via equitativa la misura del ri-
sarcimento dovuto, si riconosce come equo il 70% di euro 382,25, pari a euro 267,57.
In conclusione, la somma spettante a a titolo di Parte_1
danno emergente è pari ad euro 5.231,65.
Le superiori considerazioni hanno reso superfluo acquisire le prove ri-
chieste da parte attrice e diverse da quelle ammesse.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i pa-
rametri stabiliti dal D.M. 55 del 2014 per il pertinente scaglione di valore,
nella misura media per tutte le fasi, per l'importo di euro € 1.701,00 a ti-
tolo di onorari, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del
15%, I.V.A e C.P.A. se dovuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
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CONDANNA al pagamento Controparte_2
in favore di in persona del legale rappresen- Parte_1
tate pro-tempore della somma di € 5.231,65 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi al tasso legale dalla domanda e fino al soddisfo;
CONDANNA a rifondere le Controparte_2
spese di lite sostenute da quantificate in Parte_1
euro 1.701,00 per compensi professionali ed € 292,55 per rimborso spese vive documentate, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Così deciso in Sciacca, in data 12 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Stabile
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