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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 02/07/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa
Daniela Lagani, ha pronunciato, ex artt. 281 sexies-127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1067 del R.G. per l'anno 2019
tra
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, in proprio e in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale nei C.F._2 confronti del minore (C.F. , rappresentati e difesi Persona_1 C.F._3 dall'avv. Roberto Aiello, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Lamezia Terme, alla via del Progresso n. 15, giusta procura in calce all'atto di citazione
Parte attorea
Contro
(C.F. ), in qualità di Impresa designata ai sensi dell'art. Controparte_1 P.IVA_1
286 D.lgs 209/2005 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.
Carolina Lussana ed elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, corso G. Nicotera n. 215, presso lo studio dell'Avv. Paolo Maione, giusta procura in atti
Parte convenuta
Oggetto: lesione personale
Conclusioni: come da note scritte depositate telematicamente dalle parti, ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e , in proprio e in qualità di genitori esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2 nei confronti del figlio minorenne alla data di introduzione del giudizio, hanno Persona_1 convenuto in giudizio quale impresa designata per la liquidazione dei Controparte_1 sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, chiedendone la condanna al risarcimento di tutti danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti da e di riflesso dai Persona_1 medesimi, in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 06 settembre 2017 nel comune di
Lamezia Terme, imputabile alla condotta colposa del conducente di un veicolo rimasto sconosciuto.
In particolare, a fondamento della domanda, gli attori hanno dedotto che, in data 06.09.2017, alle ore
22.30 circa, percorreva, a bordo del motociclo Piaggio Liberty tg. X4CYJ7 di proprietà Persona_1 di , nella propria corsia di marcia, via Scarpino del comune di Lamezia Terme con Persona_2
1 direzione via del Progresso, quando, giunto nei pressi dell'autolavaggio “Midas”, un veicolo rimasto non identificato avrebbe tamponato, probabilmente nella parte posteriore, il motociclo, provocandone lo schianto contro un albero posto lungo il margine destro della carreggiata. Hanno dedotto che, in conseguenza dell'evento dannoso, riportava gravi lesioni personali e Persona_1 precisamente “rottura della milza, contusioni polmonari multiple bilaterali, contusioni escoriate multiple”, diagnosticate dai sanitari dal Pronto Soccorso di Lamezia Terme ove veniva trasportato e per le quali, in data 07.09.2017, veniva ricoverato nel reparto di chirurgia del medesimo ospedale e successivamente sottoposto a intervento chirurgico di asportazione della milza e a numerosi controlli in day hospital. Hanno dedotto che il minore avrebbe riportato un danno biologico in misura del
25%, oltre ad una invalidità temporanea assoluta di giorni 40 e parziale, in misura del 50%, per giorni 40, come da perizia medica di parte, oltre al danno morale, esistenziale, estetico e da perdita della capacità lavorativa, oltre a spese mediche documentate per la somma di € 917,22 e spese di consulenza di parte, pari ad € 600,00. Hanno dedotto che in conseguenza delle gravi lesioni subite dal minore, i medesimi avrebbero subito danni riflessi, sub specie di danno morale, psichico ed esistenziale, per le gravi ripercussioni e sconvolgimento delle abitudini del nucleo familiare. Gli attori, hanno dedotto l'esclusiva responsabilità, nella causazione del sinistro, del conducente di un veicolo rimasto sconosciuto, di aver richiesto il risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 283 del Codice delle Assicurazioni, all'odierna convenuta, quale impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, nonché alla Consap-gestione F.G.V.S., rimasta tuttavia priva di riscontro.
Hanno quindi dedotto il proprio diritto al risarcimento di tutti i danni subiti dal minore e dai medesimi.
2. Si è costituita in giudizio la convenuta la quale ha preliminarmente Controparte_1 eccepito l'improponibilità e/o improcedibilità della domanda per mancato invio della lettera raccomandata a/r di richiesta di risarcimento danni alla Consap – Fondo di Garanzia Vittime della Strada prima dell'esercizio dell'azione giudiziale ex art 287 D.lgs. 209/05. Nel merito, ha variamente argomentato per l'infondatezza della domanda. In particolare, la convenuta ha contestato il fatto storico denunciato e l'imputabilità del sinistro al conducente di un veicolo non identificato. Richiamando gli accertamenti eseguiti dai Carabinieri a seguito della segnalazione del personale del
Pronto Soccorso, la convenuta ha eccepito la responsabilità esclusiva del minore che avrebbe perso il controllo del ciclomotore, impattando contro un albero posto lungo il margine destro della carreggiata e tanto alla luce del difetto di prova che un veicolo, rimasto non identificato, possa aver provocato la caduta e dalla circostanza che il ciclomotore non avrebbe riportato alcuna traccia e/o segno d'urto con altro veicolo. Parte convenuta ha infine contestato la domanda attorea sotto il profilo del quantum, ritenuto eccessivo e privo di adeguato supporto probatorio.
3. Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita, oltre che in via documentale, mediante prova testimoniale. Rigettata l'ammissione della CTU medico-legale richiesta da parte attorea, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza ex art 127 ter c.p.c. del 7.05.2025, il sottoscritto giudicante, subentrato nella titolarità della causa nel mese di settembre 2024, ha fissato successiva udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., con scadenza al 1.07.2025, tempestivamente depositate dalle parti.
4. La domanda è infondata e deve essere rigettata.
2 Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda di risarcimento danni per mancato invio della preventiva richiesta alla Consap – Fondo di Garanzia Vittime, avendo gli attori fornito prova (cfr. all. 8 del fascicolo di parte) della trasmissione della missiva a mezzo PEC in data
08.02.2018 alla Consap.
Quanto al merito della domanda, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza, con orientamento suscettibile di estensione anche a quanto attualmente previsto dall'art. 283, comma 1, lettera a)
D.Lgs. 209/2005, l'art. 19, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nello stabilire che l'azione per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli o natanti per i quali vi è l'obbligo di assicurazione, è ammessa nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, ha inteso riferirsi con quest'ultima espressione ai veicoli ed i natanti che siano rimasti sconosciuti. È dunque onere del danneggiato che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno dimostrare che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di altro veicolo o natante, sia che quest'ultimo sia rimasto sconosciuto (cfr. Cass. n. 1860 del 1990, nonché Cass. 4360/2012; Cass. 4480/2011; Cass. 18532/2007).
In quest'ottica, la giurisprudenza ha precisato come la prova sul punto, a carico del danneggiato, debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato e, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole. L'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme alla ratio della disposizione normativa sopra richiamata, in relazione non solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 del Codice Civile, ma altresì alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi.
In altri termini, l'imposizione di una rigorosa valutazione della prova nell'ambito dei giudizi avverso il FGVS è volta ad impedire mere pretese indennitarie a carico della collettività, atteso che la disciplina del detto Fondo vuole solo rafforzare la tutela sanzionatoria della responsabilità civile e non assicurare comunque un risarcimento al danneggiato (cfr. Cass. n. 8086/1995).
Naturalmente, il suddetto onere probatorio ben può essere assolto anche attraverso il ricorso a presunzioni, purché rispondenti ai requisiti previsti dalla legge. Se è vero che non può imporsi a carico del danneggiato, un onere di diligenza tale da richiedere ad esempio di annotare il numero della targa o altri elementi idonei ad individuare il veicolo rimasto non identificato, è altrettanto vero che lo stesso deve fornire quantomeno elementi indiziari, sulla base dei quali potersi ricostruire il fatto (cfr. Cass. 24449/2005, secondo cui 'in caso di azione diretta proposta, ai sensi dell'art. 19 legge n. 990 del 1969 nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per il risarcimento dei danni cagionati da veicolo non identificato ma per il quale vi è obbligo di assicurazione, la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere "tracce ambientali" o di
"dichiarazioni orali"). La Corte di Cassazione ha altresì evidenziato come l'essere rimasto il veicolo investitore non identificato è circostanza che presuntivamente - secondo l'id quod plerumque accidit - può principalmente ritenersi provata dal fatto che l'incidente sia stato denunciato alle competenti autorità di polizia e le indagini compiute da queste o disposte dall'autorità giudiziaria per identificazione del veicolo o natante investitore abbiano avuto esito negativo, essendo invece
3 irrilevante l'astratta possibilità di identificare il veicolo o natante rimasto sconosciuto, mediante indagini articolate o complesse da parte del danneggiato, spesso impossibilitato a procedervi per le lesioni subite o perché comunque non idoneo a compierle (cfr. ancora Cass., 8.3.1990, n. 1860).
Nel caso di specie, una ponderazione complessiva di tutti gli elementi del caso concreto induce a ritenere infondata la domanda risarcitoria per carenza di prova dei presupposti di legge. Nel caso in esame, difatti, l'insieme degli elementi probatori acquisiti lasciano dubitare della stessa veridicità del sinistro, così come descritta in atti, non potendosi ritenere provato che il sinistro si sia verificato a causa della condotta colposa del conducente di un veicolo rimasto sconosciuto.
Occorre premettere che gli attori, nell'atto di citazione, in merito alla dinamica del sinistro, si sono limitati genericamente a dedurre che percorreva a bordo del motociclo Persona_1 Controparte_2 via Scarpino di Lamezia Terme quando, giunto nei pressi dell'autolavaggio “Midas”, un veicolo rimasto non identificato avrebbe tamponato il motociclo, probabilmente nella parte posteriore.
La dinamica descritta è diversa e contrasta con le dichiarazioni rese ai Carabinieri di Lamezia Terme, che hanno eseguito rilievi e accertamenti in merito all'incidente, da e dallo stesso Parte_1
. Persona_1
In particolare, ha dichiarato di aver udito un non meglio specificato rumore provenire Persona_1 dalle proprie spalle, di essersi voltato un po' di soprassalto, senza vedere alcunché, poiché “[…] nel momento immediatamente successivo, rimettendo lo sguardo avanti, mi sono ritrovato ad andare contro un albero nel viale senza riuscire ad evitarlo”; ha confermato detta dinamica Parte_1 così come riferita dal figlio nell'immediatezza dell'accaduto.
D'altra parte, nella nota dei Carabinieri della Stazione di Lamezia Terme, prodotta da parte convenuta, si evince che dagli accertamenti espletati non sono emersi elementi idonei a dimostrare il coinvolgimento nel sinistro di un veicolo non identificato, circostanza anzi esclusa alla luce sia delle dichiarazioni rese, oltre che da e dallo stesso , da Parte_1 Persona_1 Testimone_1 presente nelle vicinanze del luogo del sinistro, che ha dichiarato di non aver notato alcun veicolo proseguire per via Scarpino, né invertire la marcia. Inoltre, gli agenti accertatori hanno rilevato che dalla registrazione della telefonata di al 118, sarebbe emerso che Parte_3 Persona_1 avrebbe alla stessa riferito di essere caduto da solo. Infine, gli agenti hanno rilavato che dalle rappresentazioni fotografiche del ciclomotore, che non risulta essere stato messo a disposizione per l'ispezione, sarebbero emersi danni solo nella parte anteriore.
Deve rilevarsi come, ai fini della prova del coinvolgimento nell'incidente di un veicolo non identificato, alcun elemento può trarsi dalle dichiarazioni rese dal testimone Testimone_2 sentito all'udienza del 7.12.2021, il quale ha dichiarato di non aver assistito al verificarsi del sinistro.
Devono invece ritenersi del tutto inattendibili le dichiarazioni del testimone Testimone_3 sentito all'udienza del 10.06.2022. Infatti, questi, pur avendo dichiarato di aver assistito all'incidente e di aver visto un veicolo che procedeva sulla via Scarpino a fari spenti, che tamponava il ciclomotore, nulla ha saputo riferire neppure sul tipo di veicolo, marca, modello e colore. Inoltre, il testimone ha dichiarato di aver personalmente chiamato il 118, per sollecitare l'arrivo del personale sanitario. La telefonata però non è emersa dagli accertamenti compiuti dai Carabinieri, che hanno riscontrato solo due telefonate, eseguite da e D'altra parte, deve Testimone_1 Parte_3 evidenziarsi che anche la stessa presenza sul posto di non è emersa dagli Testimone_3
4 accertamenti compiuti, né il nominativo delle stesso risulta indicato alle Autorità e neppure alla compagnia di assicurazione, in sede di richiesta del risarcimento del danno.
Nel caso di specie, non può dunque ritenersi assolto da parte degli attori l'onere di dimostrare la dinamica dell'incidente e la riferibilità eziologica dell'evento dannoso all'asserita condotta colposa del conducente di un veicolo rimasto sconosciuto.
Come sopra evidenziato, poiché il giudizio si svolge in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto, il regime probatorio deve essere particolarmente rigoroso sia in punto di coinvolgimento nel sinistro di altro veicolo, sia quanto al fatto che lo stesso non è stato identificato e non era identificabile con l'uso dell'ordinaria diligenza e sia con riguardo alla responsabilità del conducente del veicolo rimasto sconosciuto per l'evento dannoso occorso.
Alla luce di quanto sopra esposto, la domanda non può trovare accoglimento.
5. Quanto alle spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato con DM 147/2022, con riduzione alla metà delle spese relative alle fasi istruttoria e decisionale, tenuto conto della limitata attività difensiva concretamente espletata per tali fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta;
2) condanna parte attorea al pagamento, in favore della convenuta Controparte_1
delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 9.142,00 oltre accessori come
[...] per legge.
Così deciso in Lamezia Terme, 2 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Daniela Lagani
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa
Daniela Lagani, ha pronunciato, ex artt. 281 sexies-127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1067 del R.G. per l'anno 2019
tra
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, in proprio e in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale nei C.F._2 confronti del minore (C.F. , rappresentati e difesi Persona_1 C.F._3 dall'avv. Roberto Aiello, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Lamezia Terme, alla via del Progresso n. 15, giusta procura in calce all'atto di citazione
Parte attorea
Contro
(C.F. ), in qualità di Impresa designata ai sensi dell'art. Controparte_1 P.IVA_1
286 D.lgs 209/2005 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.
Carolina Lussana ed elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, corso G. Nicotera n. 215, presso lo studio dell'Avv. Paolo Maione, giusta procura in atti
Parte convenuta
Oggetto: lesione personale
Conclusioni: come da note scritte depositate telematicamente dalle parti, ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e , in proprio e in qualità di genitori esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2 nei confronti del figlio minorenne alla data di introduzione del giudizio, hanno Persona_1 convenuto in giudizio quale impresa designata per la liquidazione dei Controparte_1 sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, chiedendone la condanna al risarcimento di tutti danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti da e di riflesso dai Persona_1 medesimi, in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 06 settembre 2017 nel comune di
Lamezia Terme, imputabile alla condotta colposa del conducente di un veicolo rimasto sconosciuto.
In particolare, a fondamento della domanda, gli attori hanno dedotto che, in data 06.09.2017, alle ore
22.30 circa, percorreva, a bordo del motociclo Piaggio Liberty tg. X4CYJ7 di proprietà Persona_1 di , nella propria corsia di marcia, via Scarpino del comune di Lamezia Terme con Persona_2
1 direzione via del Progresso, quando, giunto nei pressi dell'autolavaggio “Midas”, un veicolo rimasto non identificato avrebbe tamponato, probabilmente nella parte posteriore, il motociclo, provocandone lo schianto contro un albero posto lungo il margine destro della carreggiata. Hanno dedotto che, in conseguenza dell'evento dannoso, riportava gravi lesioni personali e Persona_1 precisamente “rottura della milza, contusioni polmonari multiple bilaterali, contusioni escoriate multiple”, diagnosticate dai sanitari dal Pronto Soccorso di Lamezia Terme ove veniva trasportato e per le quali, in data 07.09.2017, veniva ricoverato nel reparto di chirurgia del medesimo ospedale e successivamente sottoposto a intervento chirurgico di asportazione della milza e a numerosi controlli in day hospital. Hanno dedotto che il minore avrebbe riportato un danno biologico in misura del
25%, oltre ad una invalidità temporanea assoluta di giorni 40 e parziale, in misura del 50%, per giorni 40, come da perizia medica di parte, oltre al danno morale, esistenziale, estetico e da perdita della capacità lavorativa, oltre a spese mediche documentate per la somma di € 917,22 e spese di consulenza di parte, pari ad € 600,00. Hanno dedotto che in conseguenza delle gravi lesioni subite dal minore, i medesimi avrebbero subito danni riflessi, sub specie di danno morale, psichico ed esistenziale, per le gravi ripercussioni e sconvolgimento delle abitudini del nucleo familiare. Gli attori, hanno dedotto l'esclusiva responsabilità, nella causazione del sinistro, del conducente di un veicolo rimasto sconosciuto, di aver richiesto il risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 283 del Codice delle Assicurazioni, all'odierna convenuta, quale impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, nonché alla Consap-gestione F.G.V.S., rimasta tuttavia priva di riscontro.
Hanno quindi dedotto il proprio diritto al risarcimento di tutti i danni subiti dal minore e dai medesimi.
2. Si è costituita in giudizio la convenuta la quale ha preliminarmente Controparte_1 eccepito l'improponibilità e/o improcedibilità della domanda per mancato invio della lettera raccomandata a/r di richiesta di risarcimento danni alla Consap – Fondo di Garanzia Vittime della Strada prima dell'esercizio dell'azione giudiziale ex art 287 D.lgs. 209/05. Nel merito, ha variamente argomentato per l'infondatezza della domanda. In particolare, la convenuta ha contestato il fatto storico denunciato e l'imputabilità del sinistro al conducente di un veicolo non identificato. Richiamando gli accertamenti eseguiti dai Carabinieri a seguito della segnalazione del personale del
Pronto Soccorso, la convenuta ha eccepito la responsabilità esclusiva del minore che avrebbe perso il controllo del ciclomotore, impattando contro un albero posto lungo il margine destro della carreggiata e tanto alla luce del difetto di prova che un veicolo, rimasto non identificato, possa aver provocato la caduta e dalla circostanza che il ciclomotore non avrebbe riportato alcuna traccia e/o segno d'urto con altro veicolo. Parte convenuta ha infine contestato la domanda attorea sotto il profilo del quantum, ritenuto eccessivo e privo di adeguato supporto probatorio.
3. Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita, oltre che in via documentale, mediante prova testimoniale. Rigettata l'ammissione della CTU medico-legale richiesta da parte attorea, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza ex art 127 ter c.p.c. del 7.05.2025, il sottoscritto giudicante, subentrato nella titolarità della causa nel mese di settembre 2024, ha fissato successiva udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., con scadenza al 1.07.2025, tempestivamente depositate dalle parti.
4. La domanda è infondata e deve essere rigettata.
2 Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda di risarcimento danni per mancato invio della preventiva richiesta alla Consap – Fondo di Garanzia Vittime, avendo gli attori fornito prova (cfr. all. 8 del fascicolo di parte) della trasmissione della missiva a mezzo PEC in data
08.02.2018 alla Consap.
Quanto al merito della domanda, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza, con orientamento suscettibile di estensione anche a quanto attualmente previsto dall'art. 283, comma 1, lettera a)
D.Lgs. 209/2005, l'art. 19, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nello stabilire che l'azione per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli o natanti per i quali vi è l'obbligo di assicurazione, è ammessa nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, ha inteso riferirsi con quest'ultima espressione ai veicoli ed i natanti che siano rimasti sconosciuti. È dunque onere del danneggiato che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno dimostrare che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di altro veicolo o natante, sia che quest'ultimo sia rimasto sconosciuto (cfr. Cass. n. 1860 del 1990, nonché Cass. 4360/2012; Cass. 4480/2011; Cass. 18532/2007).
In quest'ottica, la giurisprudenza ha precisato come la prova sul punto, a carico del danneggiato, debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato e, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole. L'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme alla ratio della disposizione normativa sopra richiamata, in relazione non solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 del Codice Civile, ma altresì alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi.
In altri termini, l'imposizione di una rigorosa valutazione della prova nell'ambito dei giudizi avverso il FGVS è volta ad impedire mere pretese indennitarie a carico della collettività, atteso che la disciplina del detto Fondo vuole solo rafforzare la tutela sanzionatoria della responsabilità civile e non assicurare comunque un risarcimento al danneggiato (cfr. Cass. n. 8086/1995).
Naturalmente, il suddetto onere probatorio ben può essere assolto anche attraverso il ricorso a presunzioni, purché rispondenti ai requisiti previsti dalla legge. Se è vero che non può imporsi a carico del danneggiato, un onere di diligenza tale da richiedere ad esempio di annotare il numero della targa o altri elementi idonei ad individuare il veicolo rimasto non identificato, è altrettanto vero che lo stesso deve fornire quantomeno elementi indiziari, sulla base dei quali potersi ricostruire il fatto (cfr. Cass. 24449/2005, secondo cui 'in caso di azione diretta proposta, ai sensi dell'art. 19 legge n. 990 del 1969 nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per il risarcimento dei danni cagionati da veicolo non identificato ma per il quale vi è obbligo di assicurazione, la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere "tracce ambientali" o di
"dichiarazioni orali"). La Corte di Cassazione ha altresì evidenziato come l'essere rimasto il veicolo investitore non identificato è circostanza che presuntivamente - secondo l'id quod plerumque accidit - può principalmente ritenersi provata dal fatto che l'incidente sia stato denunciato alle competenti autorità di polizia e le indagini compiute da queste o disposte dall'autorità giudiziaria per identificazione del veicolo o natante investitore abbiano avuto esito negativo, essendo invece
3 irrilevante l'astratta possibilità di identificare il veicolo o natante rimasto sconosciuto, mediante indagini articolate o complesse da parte del danneggiato, spesso impossibilitato a procedervi per le lesioni subite o perché comunque non idoneo a compierle (cfr. ancora Cass., 8.3.1990, n. 1860).
Nel caso di specie, una ponderazione complessiva di tutti gli elementi del caso concreto induce a ritenere infondata la domanda risarcitoria per carenza di prova dei presupposti di legge. Nel caso in esame, difatti, l'insieme degli elementi probatori acquisiti lasciano dubitare della stessa veridicità del sinistro, così come descritta in atti, non potendosi ritenere provato che il sinistro si sia verificato a causa della condotta colposa del conducente di un veicolo rimasto sconosciuto.
Occorre premettere che gli attori, nell'atto di citazione, in merito alla dinamica del sinistro, si sono limitati genericamente a dedurre che percorreva a bordo del motociclo Persona_1 Controparte_2 via Scarpino di Lamezia Terme quando, giunto nei pressi dell'autolavaggio “Midas”, un veicolo rimasto non identificato avrebbe tamponato il motociclo, probabilmente nella parte posteriore.
La dinamica descritta è diversa e contrasta con le dichiarazioni rese ai Carabinieri di Lamezia Terme, che hanno eseguito rilievi e accertamenti in merito all'incidente, da e dallo stesso Parte_1
. Persona_1
In particolare, ha dichiarato di aver udito un non meglio specificato rumore provenire Persona_1 dalle proprie spalle, di essersi voltato un po' di soprassalto, senza vedere alcunché, poiché “[…] nel momento immediatamente successivo, rimettendo lo sguardo avanti, mi sono ritrovato ad andare contro un albero nel viale senza riuscire ad evitarlo”; ha confermato detta dinamica Parte_1 così come riferita dal figlio nell'immediatezza dell'accaduto.
D'altra parte, nella nota dei Carabinieri della Stazione di Lamezia Terme, prodotta da parte convenuta, si evince che dagli accertamenti espletati non sono emersi elementi idonei a dimostrare il coinvolgimento nel sinistro di un veicolo non identificato, circostanza anzi esclusa alla luce sia delle dichiarazioni rese, oltre che da e dallo stesso , da Parte_1 Persona_1 Testimone_1 presente nelle vicinanze del luogo del sinistro, che ha dichiarato di non aver notato alcun veicolo proseguire per via Scarpino, né invertire la marcia. Inoltre, gli agenti accertatori hanno rilevato che dalla registrazione della telefonata di al 118, sarebbe emerso che Parte_3 Persona_1 avrebbe alla stessa riferito di essere caduto da solo. Infine, gli agenti hanno rilavato che dalle rappresentazioni fotografiche del ciclomotore, che non risulta essere stato messo a disposizione per l'ispezione, sarebbero emersi danni solo nella parte anteriore.
Deve rilevarsi come, ai fini della prova del coinvolgimento nell'incidente di un veicolo non identificato, alcun elemento può trarsi dalle dichiarazioni rese dal testimone Testimone_2 sentito all'udienza del 7.12.2021, il quale ha dichiarato di non aver assistito al verificarsi del sinistro.
Devono invece ritenersi del tutto inattendibili le dichiarazioni del testimone Testimone_3 sentito all'udienza del 10.06.2022. Infatti, questi, pur avendo dichiarato di aver assistito all'incidente e di aver visto un veicolo che procedeva sulla via Scarpino a fari spenti, che tamponava il ciclomotore, nulla ha saputo riferire neppure sul tipo di veicolo, marca, modello e colore. Inoltre, il testimone ha dichiarato di aver personalmente chiamato il 118, per sollecitare l'arrivo del personale sanitario. La telefonata però non è emersa dagli accertamenti compiuti dai Carabinieri, che hanno riscontrato solo due telefonate, eseguite da e D'altra parte, deve Testimone_1 Parte_3 evidenziarsi che anche la stessa presenza sul posto di non è emersa dagli Testimone_3
4 accertamenti compiuti, né il nominativo delle stesso risulta indicato alle Autorità e neppure alla compagnia di assicurazione, in sede di richiesta del risarcimento del danno.
Nel caso di specie, non può dunque ritenersi assolto da parte degli attori l'onere di dimostrare la dinamica dell'incidente e la riferibilità eziologica dell'evento dannoso all'asserita condotta colposa del conducente di un veicolo rimasto sconosciuto.
Come sopra evidenziato, poiché il giudizio si svolge in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto, il regime probatorio deve essere particolarmente rigoroso sia in punto di coinvolgimento nel sinistro di altro veicolo, sia quanto al fatto che lo stesso non è stato identificato e non era identificabile con l'uso dell'ordinaria diligenza e sia con riguardo alla responsabilità del conducente del veicolo rimasto sconosciuto per l'evento dannoso occorso.
Alla luce di quanto sopra esposto, la domanda non può trovare accoglimento.
5. Quanto alle spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato con DM 147/2022, con riduzione alla metà delle spese relative alle fasi istruttoria e decisionale, tenuto conto della limitata attività difensiva concretamente espletata per tali fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta;
2) condanna parte attorea al pagamento, in favore della convenuta Controparte_1
delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 9.142,00 oltre accessori come
[...] per legge.
Così deciso in Lamezia Terme, 2 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Daniela Lagani
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