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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/10/2025, n. 2075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2075 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 disp.att. c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 21.10.25 ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero R.G. 2114.2024
TRA
(n. il 26.07.1946), rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Parte_1
Guastafierro, come in atti
- ricorrente -
E
, in persona Controparte_1 del legale rapp.te p. t. rapp.to e difeso, giusta procura generale alle liti, dall' avv. Agostino Di Feo
- resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 09.04.24, la ricorrente in epigrafe ha esposto: di essere titolare di pensione di reversibilità Cat. SO n. 28040721 con decorrenza dal mese di giugno 2012 e di pensione cat VO N. 10114439 con decorrenza aprile 2010; con domanda del 09.02.2023 n.2108953600069, la ricorrente aveva richiesto il pagamento dell'assegno nucleo familiare quale vedova inabile, a decorrere dal quinquennio antecedente alla domanda, ovvero con decorrenza dal 09/02/2018; l di Torre del CP_1
Greco, con provvedimento emesso in data 27.03.2023, comunicava alla ricorrente di aver accolto la domanda e di aver riconosciuto gli Anf a decorrere dal mese di gennaio 2023, escludendo il pagamento degli Anf relativi al quinquennio antecedente la domanda amministrativa;
avverso tale provvedimento, in data 28.04.2023, era presentato rituale ricorso amministrativo al Comitato Provinciale senza ottenere CP_1 alcun riscontro in merito;
la sig.ra era affetta da: artrite femorale, esiti Parte_1 di tiroidectomia sub totale, linfoadenopatie laterocervicali bilaterali etc. come si evinceva dall'allegata certificazione medica allegata al ricorso;
pertanto, il mancato pagamento della quota di maggiorazione A.N.F. per il periodo dal 09.02.2018 (decorrenza prescrizione quinquennale) al 01.01.2023 (data riconoscimento ANF) risultava illegittimo. Su tali premesse, ha convenuto in giudizio l al fine di sentire accogliere le CP_1 seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che la sig.ra è Parte_1 totalmente inabile, per cui ha diritto a conseguire l'Assegno per il Nucleo Familiare, di cui alla L.153/88, alla sentenza n.7668 del 23/5/96, ed alla Circolare n.98 del 6/5/98, quale coniuge superstite inabile per il periodo dal 09/02/2018 (quinquennio antecedente la domanda), o da quella diversa data che il giudice riterrà di giustizia, al 01/01/2023 (data di riconoscimento ANF). 2) per l'effetto, condannare l' in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a favore della sig.ra quale coniuge superstite inabile per il periodo dal Parte_2
01/03/2018 (quinquennio antecedente alla domanda), o da quella diversa data che il giudice riterrà di giustizia, al 01/01/2023 (data di riconoscimento ANF), per la complessiva somma pari ad € 3.068,78 o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi legali dal dovuto pagamento e fino all'effettivo soddisfo;
3) condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento delle spese e competenze di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara...”. Si è costituito in giudizio l' , resistendo all'avverso ricorso e chiedendone il CP_1 rigetto. In particolare, ha rilevato che solo dalla data dell'intervenuto riconoscimento della prestazione era integrato il requisito della inabilità a qualsivoglia proficuo lavoro di cui all'art. 8 della l. 222/84 Sulla base della documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
Il ricorso merita accoglimento, in quanto ammissibile (non essendo decorso il termine di decadenza di cui di cui all'art. 47 del D.P.R. 639/70, tenuto conto dei tempi di definizione del procedimento amministrativo) e fondato per le ragioni di seguito esposte. Preliminarmente si osserva che, come più volte affermato dalla Suprema Corte, il diritto alla percezione degli assegni familiari in favore degli assicurati sorge in capo a questi ultimi per la sola sussistenza delle condizioni di legge, avendo la richiesta finalizzata ad ottenerli la mera funzione di atto di avvio della procedura amministrativa che l'ente debitore è tenuto ad espletare e che sfocia in un accertamento avente natura non costitutiva ma dichiarativa del diritto, i cui effetti retroagiscono al momento in cui sono venute ad esistenza le condizioni normativamente previste. (vedi Cass. n. 22051 del 02/09/2008, Cass. n. 3745/2002). Ancora in via preliminare, si rammenta che, ai sensi dell'art. 23, dpr. n. 797/55, il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di cinque anni e tale termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce;
la prescrizione è interrotta nel caso di richiesta scritta all' CP_1
Tanto premesso, nel caso di specie la domanda è rivolta all'accertamento del diritto all'ANF di soggetto già titolare di pensione di reversibilità. L'art. 2 comma 8 lg. n. 153/1988 prevede un'ipotesi particolare di titolarità del diritto alla corresponsione degli Assegni per il Nucleo Familiare, per i nuclei familiari composti da una sola persona, qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Dunque, anche il coniuge del lavoratore dipendente beneficiario di pensione di reversibilità, qualora versi nella assoluta impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro, ha diritto al beneficio. Tenuto conto del fatto che non può parlarsi di una presunzione assoluta di inabilità del soggetto ultrasessantacinquenne (vedi Cass. ord. n.13049 del 2013), è tuttavia evidente che per tali soggetti il riferimento alla capacità di lavoro deve essere inteso come capacità a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età – argomentando ex art. 6 del D. lvo 509/1988 – posto che alcuna attività lucrativa può essere ipotizzata per chi abbia superato il detto limite di età. Orbene, nel caso di specie, la domanda è stata presentata in data il 09.02.2023 , e la ricorrente ha chiesto il pagamento dell'assegno nucleo familiare quale vedova inabile nei limiti della prescrizione quinquennale, ovvero con decorrenza dal 09.02.2018. Invero, attesa l'età della ricorrente (la quale ha presentato domanda già all'età di 76 anni) e le patologie da cui la stessa è affetta è superfluo procedere all' espletamento della CTU. Difatti, dalla documentazione medica versata in atti si evince che l'istante, già dall'anno 2018 era affetta da patologie di natura cronica e non suscettibili di miglioramento. Va invero evidenziato che l'accertamento del requisito della inabilità (di cui alla l. n. 222 del 1984, art. 8), deve essere operato secondo un criterio concreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del cento per cento della astratta capacità di lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro dell'art. 36 Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico. (v. Cass. ord. n. 19530.2024) Pertanto, rilevata la sussistenza del requisito reddituale, in considerazione della documentazione afferente la situazione familiare ed economica, deve affermarsi il diritto della ricorrente a percepire gli assegni per il nucleo familiare con decorrenza dalla data in cui sono venute ad esistenza le condizioni normativamente previste, ossia a far data dal 09.02.2018 al 01/01/2023 (data di riconoscimento ANF), con conseguente condanna dell' alla erogazione dei ratei a detto titolo maturati. CP_1
Secondo i conteggi effettuati in ricorso, non oggetto di contestazione tale importo è pari a ad € 3.068,78 Alla ricorrente sono, altresì, dovuti gli interessi al saggio legale con decorrenza dal 120° giorno successivo alla maturazione del diritto al saldo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
- dichiara il diritto della ricorrente a percepire gli assegni per il nucleo familiare a far data dal 09. 02.2018 al 01/01/2023 e per l'effetto condanna l' al pagamento in CP_1 favore della stessa dei ratei maturati pari ad € 3.068,78, oltre interessi al saggio legale dal 120° giorno successivo alla maturazione del diritto e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessive CP_1
€ 1312,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione. Si comunichi.
Torre Annunziata, 21.10.25
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Molè
Il giudice del lavoro del tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 disp.att. c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 21.10.25 ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero R.G. 2114.2024
TRA
(n. il 26.07.1946), rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Parte_1
Guastafierro, come in atti
- ricorrente -
E
, in persona Controparte_1 del legale rapp.te p. t. rapp.to e difeso, giusta procura generale alle liti, dall' avv. Agostino Di Feo
- resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 09.04.24, la ricorrente in epigrafe ha esposto: di essere titolare di pensione di reversibilità Cat. SO n. 28040721 con decorrenza dal mese di giugno 2012 e di pensione cat VO N. 10114439 con decorrenza aprile 2010; con domanda del 09.02.2023 n.2108953600069, la ricorrente aveva richiesto il pagamento dell'assegno nucleo familiare quale vedova inabile, a decorrere dal quinquennio antecedente alla domanda, ovvero con decorrenza dal 09/02/2018; l di Torre del CP_1
Greco, con provvedimento emesso in data 27.03.2023, comunicava alla ricorrente di aver accolto la domanda e di aver riconosciuto gli Anf a decorrere dal mese di gennaio 2023, escludendo il pagamento degli Anf relativi al quinquennio antecedente la domanda amministrativa;
avverso tale provvedimento, in data 28.04.2023, era presentato rituale ricorso amministrativo al Comitato Provinciale senza ottenere CP_1 alcun riscontro in merito;
la sig.ra era affetta da: artrite femorale, esiti Parte_1 di tiroidectomia sub totale, linfoadenopatie laterocervicali bilaterali etc. come si evinceva dall'allegata certificazione medica allegata al ricorso;
pertanto, il mancato pagamento della quota di maggiorazione A.N.F. per il periodo dal 09.02.2018 (decorrenza prescrizione quinquennale) al 01.01.2023 (data riconoscimento ANF) risultava illegittimo. Su tali premesse, ha convenuto in giudizio l al fine di sentire accogliere le CP_1 seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che la sig.ra è Parte_1 totalmente inabile, per cui ha diritto a conseguire l'Assegno per il Nucleo Familiare, di cui alla L.153/88, alla sentenza n.7668 del 23/5/96, ed alla Circolare n.98 del 6/5/98, quale coniuge superstite inabile per il periodo dal 09/02/2018 (quinquennio antecedente la domanda), o da quella diversa data che il giudice riterrà di giustizia, al 01/01/2023 (data di riconoscimento ANF). 2) per l'effetto, condannare l' in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a favore della sig.ra quale coniuge superstite inabile per il periodo dal Parte_2
01/03/2018 (quinquennio antecedente alla domanda), o da quella diversa data che il giudice riterrà di giustizia, al 01/01/2023 (data di riconoscimento ANF), per la complessiva somma pari ad € 3.068,78 o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi legali dal dovuto pagamento e fino all'effettivo soddisfo;
3) condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento delle spese e competenze di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara...”. Si è costituito in giudizio l' , resistendo all'avverso ricorso e chiedendone il CP_1 rigetto. In particolare, ha rilevato che solo dalla data dell'intervenuto riconoscimento della prestazione era integrato il requisito della inabilità a qualsivoglia proficuo lavoro di cui all'art. 8 della l. 222/84 Sulla base della documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
Il ricorso merita accoglimento, in quanto ammissibile (non essendo decorso il termine di decadenza di cui di cui all'art. 47 del D.P.R. 639/70, tenuto conto dei tempi di definizione del procedimento amministrativo) e fondato per le ragioni di seguito esposte. Preliminarmente si osserva che, come più volte affermato dalla Suprema Corte, il diritto alla percezione degli assegni familiari in favore degli assicurati sorge in capo a questi ultimi per la sola sussistenza delle condizioni di legge, avendo la richiesta finalizzata ad ottenerli la mera funzione di atto di avvio della procedura amministrativa che l'ente debitore è tenuto ad espletare e che sfocia in un accertamento avente natura non costitutiva ma dichiarativa del diritto, i cui effetti retroagiscono al momento in cui sono venute ad esistenza le condizioni normativamente previste. (vedi Cass. n. 22051 del 02/09/2008, Cass. n. 3745/2002). Ancora in via preliminare, si rammenta che, ai sensi dell'art. 23, dpr. n. 797/55, il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di cinque anni e tale termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce;
la prescrizione è interrotta nel caso di richiesta scritta all' CP_1
Tanto premesso, nel caso di specie la domanda è rivolta all'accertamento del diritto all'ANF di soggetto già titolare di pensione di reversibilità. L'art. 2 comma 8 lg. n. 153/1988 prevede un'ipotesi particolare di titolarità del diritto alla corresponsione degli Assegni per il Nucleo Familiare, per i nuclei familiari composti da una sola persona, qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Dunque, anche il coniuge del lavoratore dipendente beneficiario di pensione di reversibilità, qualora versi nella assoluta impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro, ha diritto al beneficio. Tenuto conto del fatto che non può parlarsi di una presunzione assoluta di inabilità del soggetto ultrasessantacinquenne (vedi Cass. ord. n.13049 del 2013), è tuttavia evidente che per tali soggetti il riferimento alla capacità di lavoro deve essere inteso come capacità a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età – argomentando ex art. 6 del D. lvo 509/1988 – posto che alcuna attività lucrativa può essere ipotizzata per chi abbia superato il detto limite di età. Orbene, nel caso di specie, la domanda è stata presentata in data il 09.02.2023 , e la ricorrente ha chiesto il pagamento dell'assegno nucleo familiare quale vedova inabile nei limiti della prescrizione quinquennale, ovvero con decorrenza dal 09.02.2018. Invero, attesa l'età della ricorrente (la quale ha presentato domanda già all'età di 76 anni) e le patologie da cui la stessa è affetta è superfluo procedere all' espletamento della CTU. Difatti, dalla documentazione medica versata in atti si evince che l'istante, già dall'anno 2018 era affetta da patologie di natura cronica e non suscettibili di miglioramento. Va invero evidenziato che l'accertamento del requisito della inabilità (di cui alla l. n. 222 del 1984, art. 8), deve essere operato secondo un criterio concreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del cento per cento della astratta capacità di lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro dell'art. 36 Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico. (v. Cass. ord. n. 19530.2024) Pertanto, rilevata la sussistenza del requisito reddituale, in considerazione della documentazione afferente la situazione familiare ed economica, deve affermarsi il diritto della ricorrente a percepire gli assegni per il nucleo familiare con decorrenza dalla data in cui sono venute ad esistenza le condizioni normativamente previste, ossia a far data dal 09.02.2018 al 01/01/2023 (data di riconoscimento ANF), con conseguente condanna dell' alla erogazione dei ratei a detto titolo maturati. CP_1
Secondo i conteggi effettuati in ricorso, non oggetto di contestazione tale importo è pari a ad € 3.068,78 Alla ricorrente sono, altresì, dovuti gli interessi al saggio legale con decorrenza dal 120° giorno successivo alla maturazione del diritto al saldo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
- dichiara il diritto della ricorrente a percepire gli assegni per il nucleo familiare a far data dal 09. 02.2018 al 01/01/2023 e per l'effetto condanna l' al pagamento in CP_1 favore della stessa dei ratei maturati pari ad € 3.068,78, oltre interessi al saggio legale dal 120° giorno successivo alla maturazione del diritto e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessive CP_1
€ 1312,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione. Si comunichi.
Torre Annunziata, 21.10.25
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Molè