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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 18/12/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE LAVORO E PREVIDENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1324/2025
Oggi 18 dicembre 2025, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE LAVORO E PREVIDENZA
in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia OR, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1324/2025 R.G., del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
FA E. Lo RE per mandato in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo
( t) per procura generale alle liti in notaio in Email_2 Per_1
atti.
RESISTENTE
OGGETTO: post ATPO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il CP_1
possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno mensile di invalidità civile ex art. 13 Legge 118/71.
Resisteva in giudizio l contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso di cui CP_1
chiedeva il rigetto. La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Il ricorso va rigettato.
Giova precisare che ai fini della corresponsione dell'assegno mensile di invalidità, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 118/1971, l'istante deve, innanzitutto, possedere una riduzione della propria capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%, ed inoltre non deve svolgere attività lavorativa.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto l'odierna parte ricorrente invalida nella misura del
55% (cfr. relazione in atti).
Sotto il profilo strettamente sanitario, il dott. con ragionamento completo e Per_2
scevro da qualunque censura razionale ha asseverato che: “Alla luce di quanto su esposto, si
evidenzia quanto segue:
- Per il Morbo di Parkinson in trattamento farmacologico, tenuto conto dell'anamnesi, della
documentazione agli atti e di quanto obiettivato, prendendo a riferimento il codice 7348 (sindrome
extrapiramidale parkinsoniana o coreiforme o coreoatetosica) che prevede una percentuale variabile
41%-50%%, trattandosi di fase iniziale, si ritiene equo applicare la percentuale minima, pari al 41%;
- Per la poliartrosi, a lieve incidenza funzionale, tenuto conto della documentazione agli atti e di
quanto obiettivato, prendendo a riferimento, per analogia, il codice 7105 (obesità - indice di massa
corporea compreso tra 35 e 40 - con complicanze artrosiche) che prevede una percentuale variabile
31%-40%, preso atto che il soggetto è sovrappeso (IMC=29) e non obeso nonché della lieve incidenza
funzionale del quadro artrosico, si ritiene equo applicare una percentuale riduttiva, pari al 15%,
e pertanto, le predette infermità coesistenti tra di loro, valutate attraverso il calcolo a scalare
secondo la formula di Balthazard, comportano nel ricorrente un grado di invalidità complessivo pari
al 50% riferito alla capacità lavorativa (art. 1, comma 3 ed art. 2 comma 2 D.L. 23 novembre 1988,
n. 509) che deve intendersi come capacità lavorativa generica, cui si ritiene di aggiungere ulteriori 5
punti percentuali per incidenza sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto, per un totale
del 55%, a decorrere da aprile 2025 (epoca in cui venivano accertati radiologicamente ulteriori segni di artrosi multicompartimentale), che non dà diritto all'assegno mensile di assistenza (art. 13 L.
118/1971) (…).”
Il CTU nella perizia ha fornito completa e adeguata risposta ai quesiti sottoposti,
illustrando analiticamente tutte le patologie da cui è affetta la ricorrente e indicando per ogni singola patologia, codice tabellare di riferimento (DM 05.02.92) e percentuale invalidità, giungendo così al grado invalidante complessivo.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno condivise perché immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti motivazioni e considerazioni medico-legali (cfr. relazione di consulenza in atti).
Parte ricorrente non è dunque in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all' assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/1971.
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. resa da parte ricorrente vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato CP_1
provvedimento.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara parte ricorrente non in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto all' assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/1971;
2. nulla sulle spese;
3. pone a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato provvedimento CP_1
Marsala, 18.12.2025
Il Giudice
IN OR
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Cinzia OR in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010,
n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della
Giustizia 21/2/2011, n. 44.