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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 20/12/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.181/2021 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.339/2021 resa dal Tribunale di Enna il 31.5.2021 e depositata in data 8.6.2021, avente ad oggetto azione di rivendicazione della proprietà
vertente tra
c.f. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante, difeso dall'avv. Fabio D'Aquino per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Enna Corso Sicilia 22 presso lo studio dell'avv.Andrea Vigiano
- appellante -
contro
c.f. , in persona del legale rappresentante, difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
RE SS per procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Leonforte Corso Umberto 184 - appellato -
, nato a [...] il [...] c.f. , difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._1
RE La IU per procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Leonforte Piazza Carella 8 - appellato -
, nato a [...] il [...] c.f. , difeso Controparte_3 C.F._2
dall'avv. RE La IU per procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Leonforte Piazza Carella 8 - appellato -
nato a [...] il [...] c.f. , difeso dall'avv. CP_4 C.F._3
RE SS per procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Leonforte Corso Umberto 184 - appellato -
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.4.2025 viene disposta la trattazione scritta della causa ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, quindi le parti hanno depositato note di trattazione, concludendo come dai rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1
conveniva dinanzi al Tribunale di Enna , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, chiedendo fosse riconosciuta la propria esclusiva proprietà sul terreno sito nel CP_4
Comune di Leonforte tra il Km 12+926 ed il Km 13+040 della linea ferrata "Dittaino -
Leonforte", censito al Catasto Terreni del Comune di Leonforte al foglio 31, particella 1702
(già particella 224) della superficie di mq. 2.000, allegando di esserne legittimata ricostruendo i passaggi giuridici tra enti e società del gruppo, dall'originaria
[...]
fino all'odierna denominazione societaria. Controparte_5
Esponeva che:
“Il terreno contraddistinto al Catasto Terreni del Comune di Leonforte al foglio 31 particella
224 … è stato regolarmente locato dallo “Ente OV dello Stato” al Sig. Persona_1
… con due diversi contratti di locazione:
(i) Contratto di locazione n.23/94 stipulato in data 3 ottobre 1994, avente ad oggetto il terreno sito fra il km 012+969 ed il km 013+040 della linea Dittaino - Leonforte (All. doc.
n.8);
(ii) Contratto di locazione n. 142/94 stipulato in data 27 giugno 1994 avente ad oggetto il
terreno sito fra il km 012+872 ed il km 012+969 della linea Dittaino - Leonforte (All. doc.
n.9);
I succitati contratti di locazione, sono stati entrambi sottoscritti nel 1994 prevedendo una
durata di anni 6 (sei), fino alla data: il primo del 30 settembre 2000 ed il secondo del 31
maggio 2000.
Alla scadenza dei due contratti di locazione stipulati con il Sig. , Persona_1 Pt_1
procedeva al frazionamento summenzionato in data 2 agosto 2000, con la definitiva
divisione del terreno fino a quel momento locato all'odierno convenuto, in due particelle: la
1701 e la 1702.
La prima di esse è stata alienata da al Comune di Leonforte, mentre la Pt_1
seconda è rimasta di proprietà della società attrice libera da cose e persone.
Fino a tale data non vi sono dubbi, quindi, che l'unico soggetto che esercitava su entrambi
i terreni citati i diritti e le facoltà riservati al proprietario fosse . Pt_1
In data 22 aprile 1998 il Sig. , unitamente alla propria ditta individuale, sono Persona_1
stati dichiarati falliti con sentenza n.5/98 emessa dal Tribunale di Enna (All. doc. n. 10).
Fino alla data del 22 aprile 1998 il terreno de quo (quello contraddistinto alla particella
1702) risultava, quindi, nella disponibilità del Sig. in virtù di un rapporto di Persona_1
locazione intercorrente fra il medesimo e (alcun possesso uti domini poteva Pt_1
essere maturato fino a tale periodo).
Il Curatore nominato per la suddetta procedura non ha effettuato alcuna notifica a
, né in alcun modo le fatture inviate in relazione ai canoni di locazione scaduti Pt_1
sono state mai contestate. Solo in epoca successiva, quindi, e peraltro quando non era più possibile insinuarsi
tempestivamente nella procedura, veniva a conoscenza della sussistenza Pt_1
della procedura fallimentare e procedeva, suo malgrado, allo storno degli importi registrati
e fatturati per i corrispondenti canoni del terreno concesso in locazione.
A seguito di alcuni controlli sullo stato di fatto e sulla situazione giuridica di alcuni terreni,
qualche anno più tardi rilevava che la particella 1702 oggetto del presente Pt_1
procedimento, risultava catastalmente intestata alla società (di seguito Controparte_1
anche per brevità 'FINGLOBAL').
Dalla documentazione catastale (Cfr. all. doc. n.1) l'intestazione a favore della
risultava in dipendenza di un atto di compravendita stipulato in data 24 CP_1
maggio 2012 dal notaio di Alcamo (Rep. 27.723/ Racc. 5496) fra il Persona_2
Sig. (in qualità di venditore) e la predetta società (All. doc. n. 11). Controparte_3
Sempre in base alla visura storica, il suddetto Sig. risultava a sua volta Controparte_3
proprietario del terreno oggetto del procedimento de quo, per averlo ricevuto in donazione
dal padre Sig. , per atto pubblico stipulato in data 28 novembre 2011 Controparte_2
sempre a rogito del Notaio di Alcamo Rep. 27.368/ Racc. 5256 (All. Persona_2
doc. n. 12).
Narrava che nel menzionato atto di donazione, la provenienza del bene veniva fatta risalire a un acquisto originario per “possesso pacifico, pubblico, continuo ed ininterrotto,
animo domini, da oltre vent'anni”, pur in assenza di qualsiasi effettivo accertamento giudiziale dell'intervenuta usucapione, ma sulla scorta della sola dichiarazione unilaterale.
Quindi, l'attrice argomentava l'insussistenza dei presupposti per maturare l'usucapione, in ogni caso non accertata giudizialmente, sia perché mancava il decorso del termine ventennale (in considerazione dei contratti di locazione e della interruzione dovuta al fallimento), sia perché non risultava alcun possesso “uti domini”; persino il frazionamento catastale, la vendita di una porzione al e la costante gestione degli atti da parte di CP_6
denotavano la permanenza del titolo dominicale in capo all'attrice. Pt_1
Per l'effetto, l'atto di donazione era nullo, sia perché riferito a bene altrui, sia per violazione del principio di cui all'art.771 c.c.; peraltro contestandosi una condotta qualificabile come fraudolenta da parte dei membri della famiglia , risultando una sequenza di passaggi Per_1
interni e rogitati sempre dal medesimo Notaio, che non potevano costituire un valido titolo di acquisto. Conseguentemente, anche l'ulteriore compravendita tra e la Controparte_3
doveva dichiararsi nulla, quale acquisto “a non domino” ed eseguito in mala Controparte_1
fede.
Premesso quanto esposto, l'attrice così concludeva:
“Voglia l'On. Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria e/o diversa istanza,
eccezione e deduzione:
ACCERTARE E DICHIARARE che il terreno sito in Leonforte (EN), censito al Catasto
Terreni di Leonforte al foglio 31, particella 1702 (già p.lla 224) è di proprietà di;
Pt_1
ACCERTARE E DICHIARARE la nullità degli atti compiuti in danno del proprietario
e nello specifico sia la nullità dell'atto di donazione stipulato a rogito del Notaio Pt_1
di Alcamo in data 28 novembre 2011 (Rep. 27.368/Racc 5256) fra il Sig. Per_2
ed il Sig. in quanto priva di qualsivoglia titolo e/o Controparte_2 Controparte_3
legittimazione giuridica, sia la nullità del successivo atto di compravendita stipulato a rogito
del Notaio di Alcamo in data 24 maggio 2012 (Rep. 27.723/Racc 5496) stipulata Per_2
tra il Sig. e la in quanto acquisto a non domino in mala fede Controparte_3 CP_1
e per l'effetto
ORDINARE ai sensi dell'art. 948 c.c., l'immediato rilascio del terreno per cui è causa;
ORDINARE al Direttore della Competente Conservatoria Immobiliare di annotare a
margine degli atti di cui sopra, conseguentemente alla sentenza che verrà emessa, la loro nullità condannando i convenuti, anche in solido tra loro, a rimborsare a "
[...]
le spese che saranno sostenute per tale adempimento;
Parte_1
CONDANNARE i seguenti soggetti a corrispondere a per illegittima Pt_1
occupazione del terreno de quo gli importi come in appresso specificati: il Sig. CP_2
ad una somma di Euro 12.534,99 per gli anni dal 1998 al 2011; il Sig.
[...] CP_3
ad una somma di Euro 964,23 per l'anno 2012, la ad una somma di
[...] CP_1
Euro 2.892,69 per gli anni dal 2013 alla data di rilascio dell'immobile;
CONDANNARE il Sig. , il Sig. , la ed il Sig. Controparte_2 Controparte_3 CP_1
al risarcimento ed al pagamento, anche in solido tra loro, dei danni causati a CP_4
conseguentemente alla mancata disponibilità e godimento dell'immobile nella Pt_1
misura che sarà dimostrata o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e
rivalutazione monetaria…”
Con comparsa di risposta e domanda riconvenzionale depositata il 19.5.2016 si costituiva contestando in fatto e in diritto le domande attrici ed evidenziando che Controparte_1
sulla base di una interpretazione giurisprudenziale consolidata (per tutte, Cassazione sent.
n.2785/2007), non era necessario l'accertamento giudiziale preventivo dell'usucapione per la validità di un atto di trasferimento immobiliare.
In ogni caso, l'attrice non aveva fornito prova sufficiente del proprio diritto di proprietà,
avendo prodotto solo una visura catastale storica e una nota di trascrizione di trasferimento dell'immobile da a Ente OV Controparte_5
dello Stato, senza che potessero costituire prova in favore di chi agisce in rivendicazione.
Formulava una domanda riconvenzionale per l'accertamento dell'acquisizione della proprietà per usucapione, invocando sia l'art.1158 c.c. (usucapione ventennale) che l'art.1159 c.c. (usucapione decennale), allegando di aver posseduto il terreno pubblicamente, pacificamente e ininterrottamente, unendo il proprio possesso con quello dei propri danti causa e , secondo il principio Controparte_3 Controparte_2
dell'accessione del possesso.
Affermava che il termine finale del possesso utile per l'usucapione poteva ritenersi già
maturato il 24 febbraio 2016, data della notifica dell'atto di citazione, e che andando a ritroso nel ventennio fino al febbraio 1996, aveva esercitato possesso esclusivo del terreno senza riconoscere la proprietà di altri soggetti.
La riprova veniva dedotta dalle stesse affermazioni dell'attrice, che nell'atto di citazione riconosceva che aveva occupato "sine titulo" il terreno almeno dal 1998. Controparte_2
Contestava l'efficacia probatoria dei contratti di locazione del 1994 (sostenendo che non erano mai stati registrati e pertanto privi di data certa), che in ogni caso dichiarava di disconoscerli ai sensi dell'art.2719 c.c.; inoltre negava che il frazionamento catastale del
2000 fosse stato compiuto dalle , piuttosto essendo stato eseguito dal Comune di Pt_1
Leonforte.
Sottolineava che l'indicazione catastale "OV SP" non aveva comunque alcun valore probatorio, dal momento che la linea ferrata non esisteva da almeno 50 anni, e che tale qualificazione era rimasta invariata semplicemente perché nessuno aveva avuto interesse a modificarla;
a sostegno di ciò allegava fotografie che dimostravano l'inesistenza della linea ferrata sia sulla particella 1702 che sulla 1701.
In via subordinata, rivendicava il diritto all'indennizzo ex art.936 c.c. per le opere realizzate con materiali propri (una pavimentazione in calcestruzzo e battuto di cemento per uno spessore di almeno 10 cm su tutta l'estensione della partic.1702), il cui costo quantificava in € 18.000/00, considerando l'estensione del terreno di 2.000 mq e il prezzo del materiale di € 8 euro/mq, oltre al costo della manodopera.
In alternativa, richiedeva il riconoscimento dell'indennità ex art.1150 c.c. per miglioramenti e addizioni, oppure l'indennizzo ex art.2041 c.c. per arricchimento senza causa, evidenziando che l'attrice si sarebbe ingiustamente avvantaggiata di un terreno valorizzato dalle opere realizzate senza alcun esborso.
Infine, formulava domanda di garanzia per evizione totale ex art.1483 c.c. nei confronti del proprio dante causa , chiedendo il risarcimento dei danni per l'importo di € Controparte_3
3.700/00 pagato come prezzo, oltre alle spese notarili di €1.678/16 e tutti gli ulteriori danni derivanti dall'eventuale evizione.
Con comparsa di risposta e domanda riconvenzionale depositata il 19.5.2016, si costituivano i convenuti e , preliminarmente eccependo la Controparte_2 Controparte_3
totale carenza di prove da parte di nell'azione di rivendicazione, citando la Pt_1
giurisprudenza di legittimità (Cassazione sent. n.11555/2007) che chi agisce in rivendicazione deve provare la sussistenza del proprio diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell'usucapione.
In ogni caso, rappresentavano che già dal 2010, e comunque anteriormente alla donazione del 28 novembre 2011, sussistevano tutti i requisiti richiesti dall'art.1158 c.c.
per l'acquisizione della proprietà da parte di , allegando un possesso Controparte_2
continuativo dal 1990 al 2011, caratterizzato da specifici atti materiali (la costruzione di gabbiotti e stalli per il ricovero di cani e cavalli, casotti per il deposito di attrezzi e sacchi di mangime, tettoie per il riparo delle auto, l'apposizione di un cancello metallico sul lato nord della particella, il livellamento in terra battuta e battuto di cemento dell'intero appezzamento), che costituivano "inequivocabile esercizio sul predetto bene di un potere
corrispondente a quello del proprietario estrinsecando una indiscussa e piena signoria
sulla cosa".
Per quanto riguardava i contratti di locazione del 1994 con , sostenevano Persona_1
che non potevano impedire l'usucapione in favore di , essendo stati Controparte_2 conclusi con persona diversa dal convenuto e richiamando la giurisprudenza secondo la quale gli atti interruttivi dell'usucapione, posti in essere nei confronti di uno dei compossessori, non hanno effetto interruttivo nei confronti degli altri.
Con riferimento alla natura demaniale del bene, sostenevano che la legge n.210/1985
aveva determinato "un vero e proprio processo di sdemanializzazione ex lege" dei beni di proprietà delle . Citando il Consiglio di Stato (sentenza n.5/1993) e le Controparte_5
Sezioni Unite della Cassazione (ordinanza n. 4269/2006), argomentavano che i beni erano stati "sottratti all'originaria condizione giuridica propria del patrimonio indisponibile degli
enti pubblici non territoriali ed assoggettati ad un regime di piena disponibilità negoziale di
diritto privato".
Inoltre, richiamavano la sentenza della Cassazione n.2485/2007, secondo cui "non è nullo
il contratto di compravendita con cui viene trasferito il diritto di proprietà di un immobile sul
quale il venditore abbia esercitato il possesso per un tempo sufficiente al compimento
dell'usucapione, ancorché l'acquisto della proprietà da parte sua non sia stato
giudizialmente accertato in contraddittorio con il precedente proprietario", sottolineando che subordinare la trasferibilità del bene a una sentenza di accertamento comporterebbe una limitazione del potere spettante al proprietario, del tutto estranea alla disciplina codicistica e che il donante non aveva donato un bene altrui ma un bene proprio per acquisto effettuato per usucapione a titolo originario, escludendo così l'altruità del bene ceduto.
In via subordinata, eccepivano l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni invocato da nei confronti di (comunque non provato), Pt_1 Controparte_2
qualificando la domanda come azione di illecito extracontrattuale soggetta al termine quinquennale ex art.2947 c.c., da considerarsi prescritta sino al febbraio 2011,
considerando la notifica dell'atto di citazione nel febbraio 2016. Per l'effetto, così concludevano:
“Rigettare la domanda di rivendicazione formulata da Parte_1
in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata;
Ritenere e dichiarare che, nel 2010 o comunque anteriormente al 28 novembre 2011, il
sig. era divenuto proprietario per possesso pubblico, ininterrotto, pacifico Controparte_2
ed animo domini esercitato dal medesimo per oltre un ventennio sul terreno sito in
Leonforte, alla C.da Cernigliere, e censito in catasto al foglio 31 part. 1702 del Comune di
Leonforte e, per l'effetto:
Ritenere e dichiarare valido ed efficace l'atto di donazione stipulato a rogito del Notaio
di Alcamo in data 28 novembre 2011 (Rep. 27.368/Racc 5256) fra il Sig. Per_2
ed il Sig. , nonché il successivo atto di compravendita Controparte_2 Controparte_3
stipulato a rogito del Notaio di Alcamo in data 24 maggio 2012 (Rep. Per_2
27.723/Racc 5496) stipulata tra il Sig. e la Controparte_3 Controparte_1
Rigettare la domanda di risarcimento per illegittima occupazione del terreno de quo
formulata da nei confronti dei sig.ri e in quanto Pt_1 CP_2 Controparte_3
infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata.
In via subordinata, dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni
per occupazione sine titulo formulata da nei confronti del sig. per Pt_1 Controparte_2
il periodo anteriore al quinquennio precedente la notifica del primo atto interruttivo,
rappresentato dall'atto di citazione."
Con comparsa di risposta depositata il 19.5.2016 si costituiva anche , CP_4
eccependo il difetto di legittimazione passiva ed evidenziando come lo Controparte_5
avesse citato in giudizio in una duplice veste, sia come persona fisica che come amministratore unico e legale rappresentante della società richiamando i Controparte_1
principi generali secondo cui l'amministratore che agisce nell'interesse e per conto della società risponde delle obbligazioni assunte "solo in tale qualità e con i beni della società
che rappresenta, ma non anche, ovviamente, personalmente."
Istruita la causa con la documentazione allegata e la prova testimoniale formulata da
, con sentenza n.339/2021 il Tribunale di Enna rigettava le domande Controparte_2
attrici, dichiarando assorbite quelle riconvenzionali, condannando Parte_1
alla rifusione delle spese in favore delle parti convenute e compensando
[...]
quelle nei confronti di . CP_4
Il Tribunale fondava la decisione sull'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte,
richiamando la sentenza n. 2485/2007 e l'ordinanza n.7853/2018, secondo cui "Non è
nullo il contratto di compravendita di un immobile sul quale il venditore abbia esercitato il
possesso per un tempo sufficiente al compimento dell'usucapione, ancorché l'acquisto
della proprietà da parte sua non sia stato giudizialmente accertato in contraddittorio con il
precedente proprietario."
Estendendo tale principio anche agli atti di donazione, argomentava che "La validità
dell'atto di donazione, e della successiva vendita, nel caso di specie, dipendono pertanto
dall'accertamento ex post dell'avvenuto acquisto per usucapione dell'immobile in capo al
disponente", ritenendo che "è stato accertato che abbia posseduto i beni Controparte_2
di cui è causa fin dal 1990", dando particolare rilievo alla prova testimoniale, dalla quale
"… è emerso che l' aveva addirittura costruito una serie di costruzioni sui terreni di Per_1
cui è causa proprio nel 1990", dimostrando l'inizio di un possesso qualificato e continuativo, caratterizzato da atti materiali inequivocabili di appropriazione del bene,
evidenziando come "la stessa attrice ammette che fin dal 1998 l' era nel possesso Per_1
degli immobili".
Argomentava che "priva di rilievo appare la circostanza che nel 1994 avesse Pt_1
stipulato un contratto di locazione con un terzo soggetto", stante che i contratti erano stati stipulati con , non con , che aveva iniziato il suo possesso Persona_1 Controparte_2
autonomamente fin dal 1990.
Peraltro, il Tribunale rilevava che "tale fatto è pure contestato: contestata è l'autenticità del
contratto e contestata è pure la data dell'atto, che, non essendo registrato, non conferisce
certezza alla data medesima."
Con atto di citazione notificato il 6.7.2021, propone Parte_1
gravame avverso la sentenza del Tribunale, affidando l'impugnazione ai motivi appresso sintetizzati:
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI PROCEDURALI E DI DIRITTO
E' priva di fondamento l'affermazione secondo cui i contratti del 1994 non avrebbero rilievo perché stipulati con un terzo soggetto e perché "contestata è l'autenticità del contratto e contestata è pure la data dell'atto".
L'appellante ha argomentato che entrambi i contratti erano "esenti da registrazione" ai sensi dell'art. 26 di ciascun contratto,
perchè stipulati da un Ente appartenente allo Stato Italiano.
La mancata registrazione iniziale "non significa che essi non abbiano data certa", contrariamente a quanto sostenuto erroneamente dal Tribunale. A supporto di tale argomentazione, produce in appello la documentazione della Pt_1
successiva registrazione effettuata per il recupero degli insoluti, dimostrando l'infondatezza delle contestazioni.
E' "assurdo" il principio secondo cui la sussistenza del rapporto locatizio non possa escludere l'usucapione durante il periodo di validità della locazione (1994-2000), “se si accogliesse tale tesi, allora, qualsiasi bene oggetto di locazione potrebbe essere usucapito dai parenti e/o anche amici del medesimo conduttore".
Si evidenzia come nei contratti di locazione il terreno è descritto come "nudo terreno ferroviario" con planimetrie firmate dal conduttore in cui "non risulta la presenza di alcun edificio e/o manufatto".
Per_ La prova testimoniale, resa peraltro "dal cugino del e da nessun altro soggetto", non è supportata da alcun titolo, licenza o permesso relativo alle presunte costruzioni.
Inoltre, negli atti notarili del 2011 e 2012 gli stessi appellati avevano descritto l'immobile come "un semplice appezzamento di terreno, censito al Catasto Terreni, senza alcuna menzione di manufatti e/o costruzioni", mentre durante il procedimento si erano "stranamente ricordati dell'esistenza di manufatti e/o costruzioni addirittura risalenti agli anni '90".
TRAVISAMENTO DELLA SENTENZA CASSAZIONE N. 2485/2007
La sentenza della Cassazione n. 2485/2007 si riferiva a "compravendite" di "immobili di modico valore" e "specificatamente di soli terreni", con una motivazione basata sull'"economicità del diritto" per evitare lungaggini processuali per beni di valore irrisorio.
ERRONEITÀ DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE
Per_ La strategia fraudolenta della famiglia si è articolata in due fasi: prima un atto di donazione tra il nipote del conduttore
) e il figlio di quest'ultimo ), poi una compravendita tra il donatario e una società di capitali CP_2 CP_3 CP_1
amministrata da , figlio del conduttore originario. CP_4
Inoltre attesa la "qualità demaniale" degli immobili ferroviari, risulta "alquanto improbabile che qualcheduno possa vantare diritti di usucapione essendo ciò non possibile per legge".
RICHIESTE ISTRUTTORIE
“Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico di quanto indicato nelle memorie ex art.183 sesto comma, numero 3, c.p.c., che qui devono intendersi integralmente trascritte e dell'interrogatorio sia libero che formale delle Parti sui capitoli formulati e/o da formularsi e/o che l'adita Corte riterrà di ammettere”.
Con comparsa responsiva del 15.10.2021 si costituisce l'appellata Controparte_1
concludendo per il rigetto dell'infondato gravame secondo le difese assunte in primo grado.
In particolare, evidenzia l'assoluta infondatezza delle affermazioni dell'appellante circa la validità e l'efficacia probatoria dei contratti di locazione del 1994, rappresentando che – al più - la data certa poteva riconoscersi "solo dal momento dell'avvenuta registrazione
(ossia il 31/12/2006)", in ogni caso eccependosi ex art.345 co.3 c.p.c., l'inammissibilità del documento nuovo depositato dall'appellante (registrazione dei contratti di locazione).
Precisava, comunque, di aver "contestato l'autenticità dei contratti di locazione, perché erano stati prodotti in copia ed ai sensi dell'art. 2719 c.c. venivano espressamente
disconosciuti", senza che si preoccupasse mai di depositare gli originali. Pt_1
Respingeva le argomentazioni dell'appellante riguardo i manufatti presenti sul terreno,
precisando che "non risultino nei contratti di locazione è ovvio, perché tali fabbricati non
sono stati realizzati da , di cui non era a conoscenza per non avere il possesso del Pt_1
terreno", mentre la circostanza fatto che si trattasse di immobili abusivi (e perciò non citati negli atti notarili), non significava che "non esistono, perché sono lì presenti nel terreno e
chiunque può toccarli con mano".
Confutava l'affermazione di secondo cui i beni ferroviari di provenienza demaniale Pt_1
non potevano essere usucapiti, argomentando che il bene immobile "pur essendo in
origine accatastato come <<demanio pubblico dello stato ramo ferrovie>> ha perso le
caratteristiche della demanialità in seguito all'istituzione dell'Ente OV nel 1985", ai sensi del disposto dell'art.15 della L. 210/85.
Peraltro, "la sottrazione della destinazione dei beni in questione al pubblico servizio
ferroviario è pacifica tra le parti, atteso che circostanza non contestata da è quella Pt_1
per cui la linea ferroviaria, che insisteva sul bene di cui si tratta, è stata soppressa ed
interrata negli anni '60", a riprova citato la stessa vendita della particella 1701 al Comune
di Leonforte, "indice dell'assenza di destinazione pubblica dei beni in esame."
Infine reiterava le proprie domande riconvenzionali, condizionatamente all'accoglimento delle domande attrici, insistendo nelle proprie richieste istruttorie, ivi compresa l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio per determinare "il valore dei materiali e il
prezzo della manodopera oppure l'aumento di valore di mercato oppure ancora l'indennità
per i miglioramenti e le addizioni eseguite" sul terreno.
Con autonoma comparsa del 29.10.2021 si costituisce , resistendo Controparte_2
all'appello, eccependo – tra l'altro - l'infondatezza della domanda di rivendicazione per carenza di prova, evidenziando come, anche qualificando l'azione come mero accertamento della proprietà anziché rivendicazione, permanga l'obbligo della "probatio diabolica" della titolarità del diritto.
Assume che il convenuto ha documentato un possesso ininterrotto "dalla fine degli anni
'80/inizi degli anni '90" fino alla donazione del novembre 2011, caratterizzato da specifici atti materiali, poichè nel 1990 aveva "costruito sul terreno in oggetto, Controparte_2
personalmente e con mezzi propri, diversi gabbiotti e stalli per il ricovero dei di lui cani e
cavalli, casotti per il deposito di attrezzi e sacchi di mangime", oltre a "tettoie per il riparo
delle auto" (di cui aveva allegato foto), descrivendo ulteriori atti di appropriazione, consistiti nell'apposizione di un cancello metallico sul lato nord della particella 1702, il livellamento in terra battuta e, in alcune aree, in battuto di cemento dell'intero appezzamento.
In via subordinata, eccepisce l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. del diritto al risarcimento danni.
In subordine, chiede ammettersi la prova testimoniale con i testimoni, di cui reitera specificamente gli articolati.
Con altra comparsa del 29.10.2021 si costituisce per resistere all'atto di Controparte_3
appello, anch'egli chiedendo subordinatamente l'ammissione di prova testimoniale con i testimoni, di cui reitera specificamente gli articolati.
Infine, con comparsa di risposta del 15.10.2021 si costituisce , reiterando CP_4
l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in proprio.
Con ordinanza del 4.1.2022, la Corte rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni
“rilevato che è inammissibile ed inutilizzabile per la decisione, in quanto nuovo ex art.345,
ultimo comma, c.p.c., il documento depositato in questo grado dall'appellante e
denominato <
richiesta dell'appellante di ammettere in appello i mezzi istruttori non ammessi dal Giudice di primo grado, la richiesta è inammissibile, in quanto l'appellante non ha specificamente
insistito, in primo grado, per la loro ammissione nelle note di trattazione scritta depositate
in data 22/10/2020, per l'udienza da tenersi con modalità cartolare in data 10/11/2020;
rilevato che, quanto alle richieste istruttorie formulate, nelle rispettive comparse, da
, e già non ammesse in primo Controparte_2 Controparte_3 CP_1
grado, le stesse vanno rigettate in quanto vertono su circostanze generiche e/o irrilevanti
ai fini della decisione, ovvero da provare mediante documenti materiali che sarebbero stati
utilizzati per le migliorie dell'immobile oggetto di controversia;
rilevato che la CTU richiesta
da volta a <<determinare il valore dei materiali e prezzo della cp_1< i>
manodopera oppure l'aumento di valore di mercato oppure ancora l'indennità per i
miglioramenti e le addizioni eseguite dalla convenuta sull'immobile distinto Controparte_1
in catasto al foglio 31 part. n.1702 del Comune di Leonforte>>, allo stato degli atti ha una
natura esplorativa".
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., all'udienza del 24.4.2025 la causa viene trattenuta in decisione, concessi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è infondato.
La presente controversia ha ad oggetto l'azione di rivendicazione immobiliare ex art.948
c.c., alla quale si contrappongono eccezioni di usucapione ultraventennale ex art.1158 c.c.
con conseguenti domande riconvenzionali
L'appello contesta l'approccio valutativo del Tribunale circa l'efficacia probatoria dei contratti di locazione, stipulati dall' (documenti Parte_2 Persona_1
n.8 e 9 dell'atto di citazione, fascicolo di primo grado), deducendo che il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che tali contratti fossero "privi di data certa" per mancata registrazione iniziale (la successiva registrazione del 31 dicembre 2006 - documento nuovo prodotto in appello e dichiarato inammissibile con ordinanza del 4 gennaio 2022 -
era finalizzata esclusivamente al recupero degli insoluti).
Sul piano probatorio, come correttamente evidenziato dagli appellati, la mancata registrazione iniziale comporta l'inopponibilità ai terzi fino al momento della registrazione,
ex art.2704 c.c.
Sul piano sostanziale, deve considerarsi irrilevante il rapporto locatizio intercorrente tra e , ai fini dell'interruzione dell'usucapione maturata da Pt_1 Persona_1 [...]
. CP_2
Infatti, come interpretato dalla Corte di legittimità (Cass. Civ. Sez. II, sentenza n.11657 del
14 maggio 2018), "Gli atti interruttivi dell'usucapione, posti in essere nei confronti di uno
dei compossessori, non hanno effetto interruttivo verso gli altri, in quanto il principio
espresso dall'art.1310 c.c., secondo cui gli atti interruttivi contro uno dei debitori in solido
interrompono la prescrizione contro il comune creditore con effetto verso gli altri debitori,
trova applicazione in materia di diritti di obbligazione e non di diritti reali, per i quali non
sussiste vincolo di solidarietà, dovendosi, invece, fare riferimento ai singoli comportamenti
dei compossessori, che favoriscono o pregiudicano solo coloro che li hanno (o nei cui
confronti sono stati) posti in essere."
Nel caso di specie, risulta acquisito che:
- aveva iniziato il proprio possesso autonomo già dal 1990(v. prova Controparte_2
testimoniale assunta all'udienza del 6.11.2019);
- i contratti del 1994 erano stati stipulati con (diverso soggetto), Persona_1
non rinvenendosi prova di un rapporto di compossesso o di subordinazione tra i due soggetti.
La testimonianza resa in primo grado, pur provenendo da soggetto legato da vincoli di parentela con gli , non può essere automaticamente disattesa. Il Giudice di merito Per_1 ha il potere-dovere di valutare la credibilità del teste secondo il proprio prudente apprezzamento ex art.116 c.p.c., potendo attribuire valore probatorio anche a testimonianze di soggetti non del tutto estranei alla controversia, purché supportate da elementi di riscontro.
Il richiamo dell'appellante al "progetto fraudolento" della famiglia si rivela privo di Per_1
fondamento giuridico: il diritto civile non conosce il concetto di "frode" nell'esercizio di diritti sostanziali lecitamente acquisiti;
l'usucapione, in quanto modo di acquisto a titolo originario ex art.1158 c.c., prescinde dalle modalità di acquisizione del possesso e si fonda esclusivamente sul decorso del tempo unito al possesso qualificato.
L'appellante contesta l'interpretazione giurisprudenziale operata dal Tribunale, sostenendo che la sentenza Cass. Civ. Sez. II, n. 2485/2007 si riferirebbe esclusivamente a
"compravendite di immobili di modico valore" e non sarebbe estensibile al caso in esame.
Tale interpretazione restrittiva è infondata.
Il principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione è di portata generale e si fonda su considerazioni sistematiche che prescindono dal valore economico del bene, la cui ratio decidendi si basa sui seguenti elementi:
- l'usucapione come acquisto a titolo originario: l'art.1158 c.c. configura l'usucapione come modo di acquisto che opera automaticamente al compimento del ventennio, prescindendo da qualsiasi formalità o accertamento preventivo;
- l'assenza di limitazioni codicistiche: il Codice Civile non subordina la validità degli atti dispositivi del proprietario per usucapione ad alcun accertamento giudiziale preventivo.
Il principio trova applicazione anche nella giurisprudenza successiva, come evidenziato dall'ordinanza Cass. Civ. Sez. II n.7853/2018.
L'appellante invoca la "qualità demaniale" degli immobili ferroviari per escludere a priori la possibilità di usucapione, ma tale argomentazione si scontra con l'inequivocabile processo di sdemanializzazione operato dalla Legge n.210/1985.
Come correttamente evidenziato dagli appellati, l'art.15 della citata legge ha determinato la "fuoriuscita dall'ambito della demanialità" dei beni dell'ex Azienda Autonoma delle
OV dello Stato, sottoposti al "regime civilistico della proprietà privata". La successiva trasformazione in società per azioni (D.L. 333/1992) ha completato tale processo.
Elemento decisivo è la cessazione della destinazione ferroviaria, circostanza pacifica tra le parti.
E', infatti, incontestato tra le parti che la vecchia linea ferrata "Dittaino-Leonforte" è stata soppressa negli anni '60 dello scorso secolo, come dimostrato dalle fotografie aeree prodotte e dalla stessa alienazione della particella 1701 al Comune di Leonforte da parte dell'attrice (documento n.1 dell'atto di citazione).
Dalla istruzione processuale emerge che ha esercitato un possesso Controparte_2
autonomo e qualificato del terreno, prescindendo da qualsiasi collegamento con l'attività
del “parente” . Per_1
Tale autonomia è dimostrata dalla diversità temporale (possesso di dal 1990, CP_2
contratti di dal 1994) e dalla diversità delle modalità possessorie. Per_1
La giurisprudenza consolidata richiede, in ogni caso, che l'attore in rivendicazione fornisca la prova della propria proprietà secondo il principio "probatio diabolica" (ex multis, Cass.
Civ. Sez. II sent. n.11555/2007)
Tale onere comporta la necessità di dimostrare:
- un valido titolo di acquisto;
- l'appartenenza del bene ai propri danti causa;
- la continuità della catena traslativa;
- l'assenza di interruzioni dovute a possesso altrui idoneo ad usucapire.
Nel caso di specie, l'attrice ha prodotto esclusivamente: - visura storica catastale (documento n.1 dell'atto di citazione);
- nota di trascrizione del trasferimento da a Ente OV (documento Controparte_5
n.2);
- contratti di locazione disconosciuti e comunque inopponibili ai terzi convenuti, odierni appellati.
Tale documentazione all'evidenza non è sufficiente a dimostrare la proprietà secondo gli stringenti criteri giurisprudenziali, mancando la prova dell'acquisto originario e della continuità dominicale.
L'atto di donazione (Rep. 27.368/Racc. 5256 del notaio , documento n.12 Per_2
dell'atto di citazione) risulta pienamente valido in applicazione del principio consolidato dalla giurisprudenza di legittimità.
La norma dell'art.771 c.c. che vieta la donazione di bene altrui non trova applicazione nella fattispecie, poiché assume di aver già usucapito il bene al momento della Controparte_2
donazione.
Come correttamente argomentato dagli appellati, "il donante non dona un bene altrui, ma
un bene che è proprio per acquisto effettuato per usucapione a titolo originario".
L'atto di compravendita (Rep. 27.723/Racc. 5496 del notaio , documento n.11 Per_2
dell'atto di citazione) risulta parimenti valido, essendo stato stipulato da in Controparte_3
qualità di legittimo proprietario per donazione da parte del padre usucapente.
Per le ragioni esposte, tutti i motivi di impugnazione risultano infondati e per conseguenza assorbita ogni subordinata domanda e istanza delle parti appellate.
Di qui il rigetto dell'appello.
Quale logico corollario, atteso l'esito del giudizio, devono porsi a carico dell'appellante le spese del gravame nei confronti di e , che Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
si liquidano come in dispositivo secondo il vigente D.M. n.147/2022 avuto riguardo allo scaglione di valore indeterminato della causa dichiarato dalle parti, valutato di complessità
bassa e sulla base dei parametri minimi, considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio dell'attività svolta.
Vanno invece compensate le spese tra l'appellante e , nei cui confronti non è CP_4
stato rivolta alcuna impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n.181/2021, conferma la sentenza n.339/2021
resa dal Tribunale di Enna il 31.5.2021 e depositata in data 8.6.2021, appellata da
Parte_1
Condanna in persona del legale rappresentante, a Parte_1
corrispondere le spese del grado di giudizio in favore degli appellati Controparte_1 [...]
e , che liquida – per ciascuno - in complessive € 3.473/00 oltre CP_2 Controparte_3
15% per rimborso forfetario spese, C.P.A. e I.V.A. se dovuti.
Compensa le spese tra e . Parte_1 CP_4
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 25 settembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)