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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 01/07/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 31 luglio 2024, iscritta al n. 2011 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente TRA
nato ad [...] il [...], c.f. Parte_1 [...]
, C.F._1
[...]
[...] nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Acquapendente (VT), al Vicolo Albicocco n. 10, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Dionisi che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note depositate in data 29 giugno 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi Parte_1 Parte_2
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 16 agosto 2008 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Acquapendente (VT), parte II, serie A, n. 7).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione è nato il figlio a Persona_1
Orvieto (TR) il 9 novembre 2009; che sono separati per effetto della sentenza n.
251/2024 emessa dal Tribunale di Viterbo e pubblicata in data 22 ottobre 2024; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n.
2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle Parti in
Acquapendente (Vt) il giorno 18 giugno 2008, trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di Acquapendente Atto n. 90 Parte 2 Serie A — Anno 2008.
2) La casa coniugale sita in Acquapendente (Vt), alla Via del Carmine n. c. 14/C, di proprietà di entrambe le Parti viene affidata, con tutti i beni in essa contenuti e presenti, alla Sig. ove ivi vivrà unitamente al figlio Parte_2 Per_1
essendosene il Sig allontanato asportando tutti i beni di sua
[...] Parte_1
proprietà e pertinenza;
rilevato che sul predetto immobile è in corso un contratto di mutuo ipotecario con l'Istituto Bancario Monte dei Paschi di Siena S.p.A. sottoscritto da entrambe le Parti, la Sig provvederà a pagarne Parte_2
per intero il mensile rateo addebitandolo sul proprio conto corrente e senza alcun diritto di ripetizione nei confronti del Sig per tutti ratei dalla stessa Parte_1
pagati.
3) Le Parti concordano che l'affidamento della casa coniugale resterà a favore della
Sig. , sino al raggiungimento del 18° anno di età del di loro Parte_2
figli momento in cui l'immobile sopra meglio specificato sarà posto Persona_1
Pag. 2 di 5 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
in vendita. Alla effettuata vendita, estinte tutte le spese ricadenti sul bene stesso,
l'importo verrà suddiviso in parti eguali, salvo diverso e concordato accordo.
4) Il Sig verserà a favore della Sig la quota di Parte_1 Parte_2
1/3 dei canoni relative alle utenze allacciate alla suddetta abitazione e limitatamente ai periodi compresi da novembre a febbraio di ciascun anno.
5) Il figlio minorenne è affidato in forma condivisa e congiunta ad Persona_1
entrambi i coniugi, ed avrà residenza anagrafico – amministrativa in Acquapendente
(Vt), alla Via del Carmine n. c. 14/C, in quanto collocato presso la madre Sig.
. Parte_2
6) Il padre potrà vedere ed avere con sé il figlio secondo i propri Persona_1
impegni lavorativi e nel rispetto degli impegni scolastici ed extra scolastici dello stesso, concordando dette modalità con la madre.
7) Durante le Festività del Natale e le Festività della Pasqua, i genitori determineranno di comune accordo come provvedere al tempo di permanenza con l'uno e con l'altro, applicando la stessa modalità per le vacanze e ferie estive.
8) Il figlio trascorrerà con il padre il giorno del 19 marzo e con la madre il giorno del mese di maggio dedicato alla "Festa della mamma".
9) I genitori inoltre potranno interloquire telefonicamente con il figlio senza alcuna limitazione.
10) Il giorno in cui cade il compleanno di ciascuno dei coniugi, gli stessi potranno avere con sé il figlio, anche in deroga ad ogni statuizione sulle modalità di visita;
il giorno in cui cade il suo compleanno i genitori determineranno, di comune accordo, le modalità con cui trascorrerlo.
11) I genitori provvederanno al mantenimento diretto del figlio, senza previsione di alcun assegno di mantenimento a carico dell'uno o dell'altro.
12) Le Parti concordano e determinano che l'importo dell'Assegno Unico verrà percepito nella misura del 50% ciascuno.
13) i Sigg provvederanno, nella misura del Parte_1 Parte_2
50 % ciascuno, alle spese straordinarie mediche, scolastiche e di educazione,
Pag. 3 di 5 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
disponendo sin da ora che tutti gli importi assoggettati a fatturazione verranno pagati in modo suddiviso nella misura del 50 % con rispettiva fatturazione, di seguito indicate e facenti riferimento al Protocollo adottato dal Tribunale di Viterbo da intendersi qui integralmente trascritto;
provvederanno altresì, nella misura del 50
% ciascuno, alle spese ordinarie a favore del figli Per_1
14) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti.
15) L'autovettura marca Jeep modello Compass di proprietà del Sig Parte_1
resterà in uso alla Sig. ed il pagamento del finanziamento Parte_2
insistente sulla stessa avverrà nella misura del 50 % ciascuno;
l'autovettura marca
Nissan modello Qashqai di proprietà della Sig resterà in uso Parte_2
al Sig. le parti si danno reciproco atto di provvedere alla Parte_1
regolarizzazione del diritto di possesso e/o proprietà delle predette autovetture nel termine di giorni 30 dalla data del 1° Luglio 2025;
16) Le Parti si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto personale e del figlio minorenne”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Espletati gli incombenti istruttori, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi del figlio.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di
Acquapendente (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Pag. 4 di 5 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in Parte_1 Parte_2
motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 1° luglio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 31 luglio 2024, iscritta al n. 2011 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente TRA
nato ad [...] il [...], c.f. Parte_1 [...]
, C.F._1
[...]
[...] nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Acquapendente (VT), al Vicolo Albicocco n. 10, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Dionisi che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note depositate in data 29 giugno 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi Parte_1 Parte_2
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 16 agosto 2008 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Acquapendente (VT), parte II, serie A, n. 7).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione è nato il figlio a Persona_1
Orvieto (TR) il 9 novembre 2009; che sono separati per effetto della sentenza n.
251/2024 emessa dal Tribunale di Viterbo e pubblicata in data 22 ottobre 2024; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n.
2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle Parti in
Acquapendente (Vt) il giorno 18 giugno 2008, trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di Acquapendente Atto n. 90 Parte 2 Serie A — Anno 2008.
2) La casa coniugale sita in Acquapendente (Vt), alla Via del Carmine n. c. 14/C, di proprietà di entrambe le Parti viene affidata, con tutti i beni in essa contenuti e presenti, alla Sig. ove ivi vivrà unitamente al figlio Parte_2 Per_1
essendosene il Sig allontanato asportando tutti i beni di sua
[...] Parte_1
proprietà e pertinenza;
rilevato che sul predetto immobile è in corso un contratto di mutuo ipotecario con l'Istituto Bancario Monte dei Paschi di Siena S.p.A. sottoscritto da entrambe le Parti, la Sig provvederà a pagarne Parte_2
per intero il mensile rateo addebitandolo sul proprio conto corrente e senza alcun diritto di ripetizione nei confronti del Sig per tutti ratei dalla stessa Parte_1
pagati.
3) Le Parti concordano che l'affidamento della casa coniugale resterà a favore della
Sig. , sino al raggiungimento del 18° anno di età del di loro Parte_2
figli momento in cui l'immobile sopra meglio specificato sarà posto Persona_1
Pag. 2 di 5 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
in vendita. Alla effettuata vendita, estinte tutte le spese ricadenti sul bene stesso,
l'importo verrà suddiviso in parti eguali, salvo diverso e concordato accordo.
4) Il Sig verserà a favore della Sig la quota di Parte_1 Parte_2
1/3 dei canoni relative alle utenze allacciate alla suddetta abitazione e limitatamente ai periodi compresi da novembre a febbraio di ciascun anno.
5) Il figlio minorenne è affidato in forma condivisa e congiunta ad Persona_1
entrambi i coniugi, ed avrà residenza anagrafico – amministrativa in Acquapendente
(Vt), alla Via del Carmine n. c. 14/C, in quanto collocato presso la madre Sig.
. Parte_2
6) Il padre potrà vedere ed avere con sé il figlio secondo i propri Persona_1
impegni lavorativi e nel rispetto degli impegni scolastici ed extra scolastici dello stesso, concordando dette modalità con la madre.
7) Durante le Festività del Natale e le Festività della Pasqua, i genitori determineranno di comune accordo come provvedere al tempo di permanenza con l'uno e con l'altro, applicando la stessa modalità per le vacanze e ferie estive.
8) Il figlio trascorrerà con il padre il giorno del 19 marzo e con la madre il giorno del mese di maggio dedicato alla "Festa della mamma".
9) I genitori inoltre potranno interloquire telefonicamente con il figlio senza alcuna limitazione.
10) Il giorno in cui cade il compleanno di ciascuno dei coniugi, gli stessi potranno avere con sé il figlio, anche in deroga ad ogni statuizione sulle modalità di visita;
il giorno in cui cade il suo compleanno i genitori determineranno, di comune accordo, le modalità con cui trascorrerlo.
11) I genitori provvederanno al mantenimento diretto del figlio, senza previsione di alcun assegno di mantenimento a carico dell'uno o dell'altro.
12) Le Parti concordano e determinano che l'importo dell'Assegno Unico verrà percepito nella misura del 50% ciascuno.
13) i Sigg provvederanno, nella misura del Parte_1 Parte_2
50 % ciascuno, alle spese straordinarie mediche, scolastiche e di educazione,
Pag. 3 di 5 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
disponendo sin da ora che tutti gli importi assoggettati a fatturazione verranno pagati in modo suddiviso nella misura del 50 % con rispettiva fatturazione, di seguito indicate e facenti riferimento al Protocollo adottato dal Tribunale di Viterbo da intendersi qui integralmente trascritto;
provvederanno altresì, nella misura del 50
% ciascuno, alle spese ordinarie a favore del figli Per_1
14) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti.
15) L'autovettura marca Jeep modello Compass di proprietà del Sig Parte_1
resterà in uso alla Sig. ed il pagamento del finanziamento Parte_2
insistente sulla stessa avverrà nella misura del 50 % ciascuno;
l'autovettura marca
Nissan modello Qashqai di proprietà della Sig resterà in uso Parte_2
al Sig. le parti si danno reciproco atto di provvedere alla Parte_1
regolarizzazione del diritto di possesso e/o proprietà delle predette autovetture nel termine di giorni 30 dalla data del 1° Luglio 2025;
16) Le Parti si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto personale e del figlio minorenne”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Espletati gli incombenti istruttori, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi del figlio.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di
Acquapendente (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Pag. 4 di 5 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in Parte_1 Parte_2
motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 1° luglio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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