Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/05/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.425 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, residenti in [...]
Michele n. 1 ed elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento in via XXIV Maggio, 92, presso lo studio dell' avv.to Maria De Salvo (c.f.:
– pec: fax n. C.F._2 Email_1
0903504897) che la rappresenta e difende come da mandato in atti;
PARTE
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], c.f.: CP_1
, ivi residente in [...]
Sc. B, elettivamente domiciliato in Via Dei Mille, 243, presso lo studio dell'avv. Luigi MOBILIA, (C.F.: ) che lo C.F._4
rappresenta e difende giusta procura in atti, il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui al presente procedimento ai
1
PARTE RESISTENTE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 04.02.2025, premesso che in data Parte_1
13.09.2008, a Messina, aveva contratto matrimonio concordatario in regime di comunione dei beni con (atto trascritto nei CP_1
registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 609 parte 2 serie A anno
2008); che da tale unione erano nate due figlie, a Messina Per_1
l'11.08.2010 e a Messina il 10.01.2014; che dopo alcuni anni di Per_2
armonia, a causa di insanabili divergenze, i coniugi avevano deciso di separarsi di fatto ed il marito era andato a vivere a casa della madre;
che la casa coniugale era di proprietà comune dei coniugi;
che il ra CP_1
impiegato mentre lei era casalinga;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata la separazione giudiziale, che le figlie minori fossero affidate in modo condiviso con collocazione presso la madre nella casa familiare, che fosse posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie mediante la corresponsione di un assegno dell'importo mensile di € 500,00, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al
50 % delle spese straordinarie, che fosse assegnata all'istante la casa coniugale, che fosse posto a carico del 'obbligo di corrispondere CP_1
alla deducente un ulteriore assegno di € 150,00 mensili per il mantenimento delle figlie una volta che fosse stato estinto il mutuo per il quale entrambi i coniugi pagavano una rata mensile complessiva di € 550,00, che fossero disciplinati i tempi di permanenza delle figlie con il padre.
2 Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 13/17.02.2025.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 24.04.2025, si costituiva il quale non si opponeva alla pronuncia di CP_1
separazione, confermando che i coniugi già da tempo vivevano separati, ma evidenziava che egli era disponibile a corrispondere per il mantenimento delle figlie un assegno mensile pari a € 450,00, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, e non la maggiore somma richiesta dalla ricorrente, oltre al 50 % delle spese straordinarie. Evidenziava, poi, che il mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare avrebbe dovuto essere pagato da entrambi i coniugi, mentre, sino ad allora, era stato pagato esclusivamente da lui. Si impegnava, infine, a versare l'ulteriore somma di
€ 100,00 per il mantenimento delle figlie non appena il mutuo fosse stato estinto (estinzione prevista per il 2028). Chiedeva, infine, che i tempi di permanenza delle figlie con il padre fossero disciplinati con modalità analoghe a quelle di fatto realizzate, vale a dire prevedendo che le stesso potessero trascorrere con il padre i fine settimana e le principali festività in modo alternato, nonchè del tempo ulteriore durante la settimana in base agli impegni delle parti.
All'udienza del 27.05.2025, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21
c.p.c., esperito il tentativo di conciliazione, le parti raggiungevano un accordo volto al mutamento del rito da contenzioso in consensuale alle seguenti condizioni: “1) Le figlie nata a [...] Persona_3
l'11.08.2010 e nata a [...] il [...] vengono affidate in Per_2
modo condiviso con domiciliazione presso la madre;
2) La responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione verrà esercitata separatamente da parte del genitore con il quale i figli anche temporaneamente si trovano;
3) il padre potrà vedere e tenere con sé le
3 figlie i fine settimana a settimane alterne dalle ore 18.00 del venerdì alle ore 20.00 della domenica nonché il giovedì o altro giorno durante la settimana , preventivamente concordato tra le parti, dalle ore 18.00 fino alle
22.00, nonché una settimana consecutiva nel mese di luglio ed una settimana consecutiva nel mese di agosto da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, e, ad anni alterni anche i seguenti periodi: 3 giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, o 31 dicembre e 1 gennaio, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia;
4)
l'abitazione familiare sita in Messina Cda Reginella San Michele n. 1 viene assegnata a 5) si obbliga a Parte_1 CP_1
corrispondere a un assegno mensile pari a € 450,00 da Parte_1
rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT a titolo di contribuito al mantenimento dei due figli;
l'assegno unico verrà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno come per legge;
6) Entrambi i genitori parteciperanno alle spese straordinarie individuate in base alle
Linee Guida del CNF nella misura del 50 % ciascuno;
7) Entrambe le parti provvederanno al pagamento delle rate del mutuo cont6rato per l'acquisto della casa coniugale sino alla sua estinzione nella misura del 50 % ciascuno”.
I procuratori delle parti chiedevano l'omologazione del suddetto accordo ed il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi. Come è noto, il solo consenso delle parti alla separazione non è sufficiente di per sé a
4 produrre quei particolari effetti giuridici connessi alla separazione legale, ma la separazione consensuale costituisce uno dei momenti più significativi della negozialità nell'ambito delle vicende familiari, poiché il legislatore, nella consapevolezza che quando si verifichi una situazione di intollerabilità della convivenza, anche rispetto ad un solo coniuge, questi ha diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza
30 gennaio 2013 n. 2183), ha attribuito al solo consenso prestato dai coniugi gli effetti conseguenti alla separazione personale quando all'accordo segua l'omologazione del Tribunale, che esercita un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori. Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi sono motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel verbale di udienza del
27.05.2025 e sopra testualmente riportate. Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione alle suddette condizioni nel corso della menzionata udienza. Inoltre, l'accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge, né pregiudizievole per l'interesse della prole minorenne. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra le parti alle condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti stesse all'udienza del 27.05.2025 e trascritto in parte motiva;
5 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio concordatario celebrato in data 13.09.2008 e trascritto nei registri dello
Stato Civile di detto Comune al n. 609 parte 2 serie A anno 2008;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 27/05/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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