Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/04/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.g. V.g. n. 4204 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4204 del Ruolo Generale degli Affari non Contenziosi dell'anno 2024, vertente sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Cardito Parte_1 C.F._1
(NA) alla via G. Marconi n. 20, presso lo studio dell'avvocato Carlo Zichittella, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Cardito Parte_2 C.F._2
(NA) alla via G. Marconi n. 20, presso lo studio dell'avvocato Giovanni Aprovidolo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: con le note depositate ex art 127 ter c.p.c. per la comparizione figurata delle parti , le stesse hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e dunque di divorziare alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c. depositato il giorno 04.11.2024, le parti hanno chiesto la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio
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contratto in data 11.07.1992, sulla premessa dall'intervenuta separazione tra i due.
Con note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 19.12.2024, i ricorrenti hanno ribadito la loro volontà di divorziare, producendo dichiarazioni sottoscritte con le quali hanno dichiarato di confermare la volontà di non riconciliarsi e di confermare la volontà di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso. All'esito di un rinvio interlocutorio per consentire il deposito in atti della sentenza di separazione munita di attestazione di passaggio in giudicato, con provvedimento del 17.04.2025 il Giudice delegato ha riservato la causa in decisione sulle conclusioni del PM.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970
n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla separazione consensuale definita con sentenza n. 157/2024 del Tribunale di Napoli Nord pubblicata in data 15.06.2024 e passata in giudicato (i coniugi sono comparsi in modalità figurata dinanzi al
Giudice delegato in data 18.04.2024) e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
3. Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, di seguito integralmente riportate:
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Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
4. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Cardito (NA) il giorno 11.07.1992 tra ( nato a [...] il [...]) e ( nata a Parte_2 Parte_1
Frattamaggiore (NA) il 21.07.1966) (atto n. 26, parte II, Serie A, Uff. 1, anno 1992) alle condizioni concordate;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cardito (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 17.04.2025.
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Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Grazia Lamonica dott.ssa Anna Scognamiglio
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