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Decreto 3 giugno 2025
Decreto 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, decreto 03/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2024/362
CORTE D' APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Il Consigliere delegato dott. Stefano Greco ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento iscritto al numero 362 del ruolo generale VG per l'anno 2024 promosso da:
(c.f. ), residente in [...]e rappresentato ai fini del Parte_1 C.F._1
presente procedimento dall'avv. Enrico De Toni (C.F. con studio in Cagliari, C.F._2
RICORRENTE
contro
, in persona del Ministro por tempore, Controparte_1
RESISTENTE
Con atto depositato in data 24.10.2024 il ricorrente ha chiesto la condanna del CP_2
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, nella misura di euro
[...]
30.000,00, per l'eccessiva durata del procedimento civile iscritto al n. 3015/1999 e definito con la sentenza n. 866/2024 del 25 marzo 2024 del Tribunale di Cagliari, avente ad oggetto lo scioglimento della comunione sussistente con la sua ex coniuge . CP_3
Il ricorrente ha esposto che:
- con atto di citazione notificato in data 04.06.1999 conveniva in giudizio CP_3
l'odierno ricorrente;
- la causa presupposta si concludeva con la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 866/2024,
pubblicata il 25/03/2024, con la quale il giudice dichiarava cessata la materia del contendere tra le parti in conseguenza del raggiungimento tra le stesse di un accordo in sede stragiudiziale,
formalizzato con atto pubblico il 1° agosto 2023, avente ad oggetto il trasferimento all'attrice della quota pari al 50% del valore dell'immobile, per un importo di circa euro 105.000,00.
***
L'azione è ammissibile perché proposta, mediante deposito del ricorso, nei termini previsti dall'art. 4 L. n. 89/2001.
Nel merito il ricorso deve essere accolto nei termini di cui appresso.
Avendo la causa presupposta già ecceduto i termini di ragionevole durata alla data di entrata in vigore delle modifiche del 2016 non è applicabile il comma I dell'art. 2 della legge n. 89/2001
nell'attuale formulazione.
Per il calcolo della durata del procedimento bisogna considerare quale dies a quo il 04.06.1999,
data della notifica dell'atto di citazione e, quale dies ad quem, il 25/03/2024, data della pubblicazione della sentenza del Tribunale di Cagliari. Pertanto, il processo è durato 24 anni, 9 mesi e 21 giorni.
Deve tuttavia considerarsi quanto segue, anche alla luce della nuova documentazione depositata dal ricorrente in data 27.05.2024 a seguito della richiesta formulata dal giudice il 28 marzo e prorogata il 05.05.2024.
Dopo la fase introduttiva ed il deposito delle memorie istruttorie, il Giudice ha pronunciato sentenza non definitiva, la n. 935/04 pubblicata il 29.3.2004, con la quale ha affrontato la questione pregiudiziale di proponibilità della domanda. La causa è proseguita per l'espletamento della CTU.
La dichiarata indivisibilità dell'immobile ha determinato la decisione del Giudice di procedere, con ordinanza del 16.03.2007, a delegare al notaio la direzione delle operazioni di vendita Persona_1
all'incanto e di divisione ai sensi dell'art. 786 c.p.c. disponendo che le parti comparissero all'udienza da esso fissata. Su questo punto il ricorrente afferma che le parti non hanno mai ricevuto alcuna comunicazione, e nulla risulta nel fascicolo del Tribunale. Nello storico del SICID il procedimento risulta nello stato “sospeso” dal 16.03.2007.
Il procedimento è ripreso il 06.08.2021 con il deposito di comparsa contenente la costituzione di un nuovo difensore nell'interesse dell'ex coniuge del ricorrente che ha domandato che si procedesse alle operazioni di vendita.
Con comparsa di costituzione e nomina di nuovo difensore del 29.12.2023, l'odierno ricorrente ha dato atto che la causa era stata transatta, l'immobile venduto e ha chiesto la fissazione dell'udienza per la dichiarazione dell'avvenuta cessazione della materia del contendere.
Ad avviso del Consigliere, ai fini del presente procedimento, per determinare la durata del giudizio,
deve essere considerato il periodo dalla notifica dell'atto di citazione, 04.06.1999, al 16.03.2007 (7
anni, 9 mesi e 12 giorni) e dal 06.08.2021, data di deposito della comparsa di costituzione del nuovo difensore della ex coniuge del ricorrente al 25.03.2024, data di pronuncia della sentenza n.866/2024
con la quale era definito il giudizio (2 anni, 7 mesi e 19 giorni); da tale calcolo devono essere sottratti i periodi dal 01.12.2000 al 30.01.2001, rinvio disposto per non risultare agli atti la comparsa di costituzione del ricorrente (1 mese e 29 giorni) e dal 29.05.2003 al 26.09.2003, rinvio per trattative tra le parti (3 mesi e 28 giorni).
Infatti, a fronte della inattività del Notaio Delegato, non può revocarsi in dubbio che lo “stallo”
del giudizio debba essere ascritto alla condotta processuale di assoluta inerzia dell'odierno ricorrente e dell'attrice in quanto essi, proprio alla luce del principio della ragionevole durata del processo,
avrebbero dovuto attivarsi per porre rimedio alla situazione che si era venuta a determinare.
Pertanto, detratti dal calcolo i periodi su indicati, non ascrivibili all'organizzazione del sistema giudiziario, la durata complessiva del processo è di 9 anni, 11 mesi e 12 giorni.
L'art. 2, comma 2 bis, della l. 89/2001 indica in 3 anni la durata ragionevole del processo di primo grado e, quindi, il ritardo indennizzabile è di 7 anni (dovendosi computare le frazioni di anno superiori ai sei mesi).
Tanto premesso, per la determinazione dell'indennizzo, occorre muovere dai criteri generali indicati nei commi 1 e 2 dell'art.
2-bis della legge 89/2001, come modificato dall'art. 1, comma 777, della legge 28 dicembre 2015, n 208, il cui comma 2 prevede che: "L'indennizzo è determinato a
norma dell'articolo 2056 del codice civile, tenendo conto: a) dell'esito del processo nel quale si è
verificata la violazione di cui al comma 1 dell'articolo 2; b) del comportamento del giudice e delle
parti; c) della natura degli interessi coinvolti;
d) del valore e della rilevanza della causa, valutati
anche in relazione alle condizioni personali della parte”.
Ciò posto, l'importo dell'indennizzo è calcolato nella forbice prevista dall'art. 2 bis l. n.89/2001
(euro 400,00 - euro 800,00), applicabile al caso di specie ratione temporis, in euro 400,00 per ogni anno che eccede il termine ragionevole di durata del procedimento, somma ritenuta idonea a contemperare la serietà dell'indennizzo con l'effettiva consistenza della pretesa fatta valere nel giudizio presupposto, avente natura economica, per un totale di euro 2.800,00 oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese della presente procedura sono liquidate ex DM n. 147/2022, con riferimento ai procedimenti monitori sulla base della tabella 8 (Cass. n. 16512 del 31.7.2020) in relazione al valore complessivo della domanda, applicato il parametro medio, oltre IVA, CPA, spese generali e spese vive.
INGIUNGE A
al di pagare senza dilazione a Controparte_1 Parte_1
1. la somma di euro 2.800,00 a titolo di equa riparazione;
2. gli interessi al tasso previsto dall'art. 1284 c.c. con decorrenza dalla data della domanda sino al saldo;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in euro 473,00 per compensi oltre euro
27,00 per spese vive, spese generali, c.p.a. e i.v.a.;
4. dispone la distrazione in favore del difensore che si è dichiarato antistatario;
MANDA
alla Cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 5, legge n. 89/2001. DECRETO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
Cagliari, 30 maggio 2025
Il Consigliere Delegato
Dott. Stefano GRECO
CORTE D' APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Il Consigliere delegato dott. Stefano Greco ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento iscritto al numero 362 del ruolo generale VG per l'anno 2024 promosso da:
(c.f. ), residente in [...]e rappresentato ai fini del Parte_1 C.F._1
presente procedimento dall'avv. Enrico De Toni (C.F. con studio in Cagliari, C.F._2
RICORRENTE
contro
, in persona del Ministro por tempore, Controparte_1
RESISTENTE
Con atto depositato in data 24.10.2024 il ricorrente ha chiesto la condanna del CP_2
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, nella misura di euro
[...]
30.000,00, per l'eccessiva durata del procedimento civile iscritto al n. 3015/1999 e definito con la sentenza n. 866/2024 del 25 marzo 2024 del Tribunale di Cagliari, avente ad oggetto lo scioglimento della comunione sussistente con la sua ex coniuge . CP_3
Il ricorrente ha esposto che:
- con atto di citazione notificato in data 04.06.1999 conveniva in giudizio CP_3
l'odierno ricorrente;
- la causa presupposta si concludeva con la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 866/2024,
pubblicata il 25/03/2024, con la quale il giudice dichiarava cessata la materia del contendere tra le parti in conseguenza del raggiungimento tra le stesse di un accordo in sede stragiudiziale,
formalizzato con atto pubblico il 1° agosto 2023, avente ad oggetto il trasferimento all'attrice della quota pari al 50% del valore dell'immobile, per un importo di circa euro 105.000,00.
***
L'azione è ammissibile perché proposta, mediante deposito del ricorso, nei termini previsti dall'art. 4 L. n. 89/2001.
Nel merito il ricorso deve essere accolto nei termini di cui appresso.
Avendo la causa presupposta già ecceduto i termini di ragionevole durata alla data di entrata in vigore delle modifiche del 2016 non è applicabile il comma I dell'art. 2 della legge n. 89/2001
nell'attuale formulazione.
Per il calcolo della durata del procedimento bisogna considerare quale dies a quo il 04.06.1999,
data della notifica dell'atto di citazione e, quale dies ad quem, il 25/03/2024, data della pubblicazione della sentenza del Tribunale di Cagliari. Pertanto, il processo è durato 24 anni, 9 mesi e 21 giorni.
Deve tuttavia considerarsi quanto segue, anche alla luce della nuova documentazione depositata dal ricorrente in data 27.05.2024 a seguito della richiesta formulata dal giudice il 28 marzo e prorogata il 05.05.2024.
Dopo la fase introduttiva ed il deposito delle memorie istruttorie, il Giudice ha pronunciato sentenza non definitiva, la n. 935/04 pubblicata il 29.3.2004, con la quale ha affrontato la questione pregiudiziale di proponibilità della domanda. La causa è proseguita per l'espletamento della CTU.
La dichiarata indivisibilità dell'immobile ha determinato la decisione del Giudice di procedere, con ordinanza del 16.03.2007, a delegare al notaio la direzione delle operazioni di vendita Persona_1
all'incanto e di divisione ai sensi dell'art. 786 c.p.c. disponendo che le parti comparissero all'udienza da esso fissata. Su questo punto il ricorrente afferma che le parti non hanno mai ricevuto alcuna comunicazione, e nulla risulta nel fascicolo del Tribunale. Nello storico del SICID il procedimento risulta nello stato “sospeso” dal 16.03.2007.
Il procedimento è ripreso il 06.08.2021 con il deposito di comparsa contenente la costituzione di un nuovo difensore nell'interesse dell'ex coniuge del ricorrente che ha domandato che si procedesse alle operazioni di vendita.
Con comparsa di costituzione e nomina di nuovo difensore del 29.12.2023, l'odierno ricorrente ha dato atto che la causa era stata transatta, l'immobile venduto e ha chiesto la fissazione dell'udienza per la dichiarazione dell'avvenuta cessazione della materia del contendere.
Ad avviso del Consigliere, ai fini del presente procedimento, per determinare la durata del giudizio,
deve essere considerato il periodo dalla notifica dell'atto di citazione, 04.06.1999, al 16.03.2007 (7
anni, 9 mesi e 12 giorni) e dal 06.08.2021, data di deposito della comparsa di costituzione del nuovo difensore della ex coniuge del ricorrente al 25.03.2024, data di pronuncia della sentenza n.866/2024
con la quale era definito il giudizio (2 anni, 7 mesi e 19 giorni); da tale calcolo devono essere sottratti i periodi dal 01.12.2000 al 30.01.2001, rinvio disposto per non risultare agli atti la comparsa di costituzione del ricorrente (1 mese e 29 giorni) e dal 29.05.2003 al 26.09.2003, rinvio per trattative tra le parti (3 mesi e 28 giorni).
Infatti, a fronte della inattività del Notaio Delegato, non può revocarsi in dubbio che lo “stallo”
del giudizio debba essere ascritto alla condotta processuale di assoluta inerzia dell'odierno ricorrente e dell'attrice in quanto essi, proprio alla luce del principio della ragionevole durata del processo,
avrebbero dovuto attivarsi per porre rimedio alla situazione che si era venuta a determinare.
Pertanto, detratti dal calcolo i periodi su indicati, non ascrivibili all'organizzazione del sistema giudiziario, la durata complessiva del processo è di 9 anni, 11 mesi e 12 giorni.
L'art. 2, comma 2 bis, della l. 89/2001 indica in 3 anni la durata ragionevole del processo di primo grado e, quindi, il ritardo indennizzabile è di 7 anni (dovendosi computare le frazioni di anno superiori ai sei mesi).
Tanto premesso, per la determinazione dell'indennizzo, occorre muovere dai criteri generali indicati nei commi 1 e 2 dell'art.
2-bis della legge 89/2001, come modificato dall'art. 1, comma 777, della legge 28 dicembre 2015, n 208, il cui comma 2 prevede che: "L'indennizzo è determinato a
norma dell'articolo 2056 del codice civile, tenendo conto: a) dell'esito del processo nel quale si è
verificata la violazione di cui al comma 1 dell'articolo 2; b) del comportamento del giudice e delle
parti; c) della natura degli interessi coinvolti;
d) del valore e della rilevanza della causa, valutati
anche in relazione alle condizioni personali della parte”.
Ciò posto, l'importo dell'indennizzo è calcolato nella forbice prevista dall'art. 2 bis l. n.89/2001
(euro 400,00 - euro 800,00), applicabile al caso di specie ratione temporis, in euro 400,00 per ogni anno che eccede il termine ragionevole di durata del procedimento, somma ritenuta idonea a contemperare la serietà dell'indennizzo con l'effettiva consistenza della pretesa fatta valere nel giudizio presupposto, avente natura economica, per un totale di euro 2.800,00 oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese della presente procedura sono liquidate ex DM n. 147/2022, con riferimento ai procedimenti monitori sulla base della tabella 8 (Cass. n. 16512 del 31.7.2020) in relazione al valore complessivo della domanda, applicato il parametro medio, oltre IVA, CPA, spese generali e spese vive.
INGIUNGE A
al di pagare senza dilazione a Controparte_1 Parte_1
1. la somma di euro 2.800,00 a titolo di equa riparazione;
2. gli interessi al tasso previsto dall'art. 1284 c.c. con decorrenza dalla data della domanda sino al saldo;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in euro 473,00 per compensi oltre euro
27,00 per spese vive, spese generali, c.p.a. e i.v.a.;
4. dispone la distrazione in favore del difensore che si è dichiarato antistatario;
MANDA
alla Cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 5, legge n. 89/2001. DECRETO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
Cagliari, 30 maggio 2025
Il Consigliere Delegato
Dott. Stefano GRECO