Articolo 14 della Legge 23 dicembre 1993, n. 559
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15 gennaio 1994
Art. 14. (Ministero dei lavori pubblici) 1. Il quinto comma dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501 , ratificato, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1950, n. 329 , e' sostituito dal seguente:
"Le spese per il funzionamento della Commissione sono anticipate dai ricorrenti, i quali versano in un apposito capitolo di entrata, all'uopo istituito, le somme che saranno determinate dal presidente della Commissione in rapporto all'entita' dei compensi richiesti.
Dette somme sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici". 2. Le eventuali disponibilita' della gestione soppressa ai sensi del comma 1 del presente articolo sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
Nota all'art. 14:
- Il testo dell' art. 4 del D.L.C.P.S. 6 dicembre 1947, n. 1501 (Nuove disposizioni per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche), ratificato con modifiche dalla legge n. 329/1950 , come ulteriormente modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 4. - Contro le determinazioni con le quali l'amministrazione nega o accorda parzialmente la revisione in aumento o dispone la revisione in diminuzione e' ammesso ricorso a norma degli articoli seguenti.
A dare parere sui ricorsi e' istituita presso il Ministero dei lavori pubblici una commissione della quale fanno parte:
a) un presidente di sezione del Consiglio di Stato o un consigliere di Stato, come presidente;
b) un consigliere della Corte dei conti;
c) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;
d) quattro ispettori generali del Genio civile;
e) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
f) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;
g) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
h) il funzionario del Ministero dei lavori pubblici preposto all'ufficio dei contratti e dell'albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche;
i) un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato;
l) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali fra appaltatori designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con quello dell'industria e del commercio;
m) un rappresentante delle organizzazioni sindacali fra operai edili, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita l'organizzazione sindacale piu' rappresentantiva a carattere nazionale;
n) un rappresentante del servizio che ha la gestione dell'appalto o della concessione, incaricato dell'Amministrazione statale competente o un rappresentante dell'ente pubblico non statale interessato, a norma del terzo comma del successivo art. 7.
Le decisioni sono valide se prese con l'intervento di meta' dei componenti. In caso di parita' di voti prevale quello del presidente.
Le funzioni di segreteria sono disimpegnate dal personale dell'ufficio contratti del Ministero dei lavori pubblici, al quale possono essre aggregati un ingegnere del genio civile ad un funzionaio della Ragioneria generale dello Stato.
Le spese per il funzionamento della commissione sono anticipate dai ricorrenti, i quali versano in un apposito capitolo di entrata, all'uopo istituito, le somme che saranno determinate dal presidente della commissione in rapporto all'entita' dei compensi richiesti. Dette somme sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
La commissione, in relazione all'esito del ricorso, stabilira' se le spese suddette, debbano essere poste, in tutto o in parte, a carico del ricorrente o dell'Amministrazione.
Le erogazioni sono disposte con assegni vistati dal capo della Ragioneria centrale del Ministero dei lavori pubblici.
Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, stabilira' con suo decreto i compensi da corrispondersi al presidente e ai componenti della commissione nonche' ai funzionari di segreteria".
Entrata in vigore il 15 gennaio 1994