Articolo 609 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 608Articolo 610
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9 ottobre 2010
Art. 609. Normativa generale sui fondi da ripartire. Rinvio 1. Il Ministero della difesa si avvale delle risorse stanziate nei fondi, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, previsti dalle vigenti leggi di contabilita' pubblica.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010