TAR Catania, sez. V, sentenza 24/12/2025, n. 3722
TAR
Ordinanza cautelare 9 luglio 2025
>
TAR
Sentenza 24 dicembre 2025

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Illegittimità della verifica antimafia per un contratto "sotto soglia"

    Il Tribunale ha ritenuto infondato il motivo, precisando che l'adozione del provvedimento è conseguita a un'istanza di iscrizione alla "white list" presentata dalla stessa società ricorrente, per attività rientranti tra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, per le quali la normativa impone l'acquisizione delle informazioni antimafia indipendentemente dalle soglie di valore. Inoltre, ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'acquisizione di informazioni antimafia per contratti sotto soglia è una legittima prerogativa della Pubblica Amministrazione.

  • Rigettato
    Illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria e di motivazione

    Il Tribunale ha ritenuto infondato il motivo, evidenziando che il provvedimento ha dato atto delle osservazioni della ricorrente e ha confutato le argomentazioni relative all'irrilevanza dei legami familiari e alle modeste dimensioni dell'impresa. Ha altresì affermato che la presentazione di osservazioni non impone alla PA una confutazione analitica, essendo sufficiente dimostrare di averle considerate e di averle superate con un ragionamento sintetico.

  • Rigettato
    Contenuto dell'informativa basato su elementi non attuali, frammentari e superati

    Il Tribunale ha ritenuto infondato il motivo, evidenziando che il provvedimento ha dato adeguato conto del fatto che le relazioni tra i soci si basano su un intreccio di cointeressenze lavorative e sociali che trascendono il mero legame parentale. Ha inoltre sottolineato la vicinanza fisica e l'intreccio di cointeressenze lavorative tra i soci e il padre, nonché la costituzione della società ricorrente all'indomani dell'interdittiva a carico di un'altra società collegata.

  • Rigettato
    Assenza di elementi a carico della società e dei soci, basata solo su legami parentali

    Il Tribunale ha ritenuto infondato il motivo, evidenziando come il provvedimento abbia considerato nel loro insieme diversi indici (legami familiari, cointeressenze lavorative, vicinanza fisica, costituzione della società post-interdittiva) che, nel loro complesso, hanno condotto a un giudizio di verosimile e probabile condizionamento dell'attività d'impresa. Ha inoltre affermato che la valutazione di verosimiglianza e il giudizio probabilistico sono strumenti tipici della logica indiziaria antimafia.

  • Rigettato
    Irrilevanza dei legami familiari e del precedente del fratello G.A.

    Il Tribunale ha ritenuto infondato il motivo, sottolineando che il provvedimento ha adeguatamente motivato sul coinvolgimento di G.A. e B.C. in procedimenti penali e sul ricorso al meccanismo dell'intestazione fittizia di beni. Ha altresì evidenziato le reiterate violazioni degli obblighi di collaborazione da parte di B.C. e la sua condanna per tentata estorsione e fittizia intestazione di beni.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione sull'estrema ratio del provvedimento interdittivo

    Il Tribunale ha implicitamente rigettato questo motivo, ritenendo l'interdittiva fondata su elementi sufficienti e non automatica, ma basata su un complesso di indizi.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. V, sentenza 24/12/2025, n. 3722
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 3722
    Data del deposito : 24 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

    Testo completo