Ordinanza cautelare 9 luglio 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 24/12/2025, n. 3722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3722 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03722/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01160/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1160 del 2025, proposto da
OMin persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Starvaggi e Giuseppe Calabrò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Messina, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- dell'informativa antimafia prot. 54072 del 19/5/2025, emessa dalla Prefettura di Messina a carico della società ricorrente, notificata, in data 21/5/2025, a mezzo pec unitamente alla nota di trasmissione prot. n. 54871 del 21/5/2025;
- del verbale del Gruppo Interforze Antimafia del 16/10/2024 e del successivo verbale del Gruppo Interforze Antimafia del 5/3/2025;
- di ogni altro atto, presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 il dott. AT AC e udito il difensore dell’amministrazione resistente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società ricorrente metteva preliminarmente in rilievo che nel provvedimento impugnato gli elementi ritenuti sintomatici del rischio di infiltrazione mafiosa - come, peraltro, già indicati nella comunicazione preventiva ex art. 92, comma 2 bis del d. lgs 159/2011- erano stati ritenuti:
a) il fatto che i soci OM (d’ora in avanti G.E.) e OM (d’ora in avanti G.D.) fossero fratelli di OM (d’ora in avanti G.A.), ritenuto soggetto controindicato per taluni rapporti e vicende di rilevanza penale in cui sarebbe stato coinvolto unitamente a OM (d’ora in avanti B.C.), ex capo mafia, divenuto collaboratore di giustizia;
b) la circostanza che lo stesso G.A. avesse lavorato per taluni periodi alle dipendenze dell’odierna società ricorrente ed i predetti soci G.D. e G.E. avessero in passato lavorato alle dipendenze della società OM, anch’essa attinta da informativa antimafia interdittiva, della quale sarebbe stata amministratore unico e socio al 20% il predetto G.A..
2. Avverso l’interdittiva e gli altri atti impugnati formulava i seguenti motivi di ricorso.
2.1. “ Illegittimità della verifica antimafia per un contratto “sotto soglia” .
Parte ricorrente affermava che in base al combinato disposto degli artt. 83 e 91 del d.lgs. 159/2011 e dell’art. 1, commi 52, 52- bis e 53 della l. 190/2012, per le attività edili esercitate dalla società ricorrente sarebbe valsa, ai fini dell’interdittiva antimafia, la soglia di rilevanza riguardante “gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore non supera i 150.000 euro” di cui all’art. 83 del d. lgs 159/2011.
In tali casi, l’obbligatorietà della certificazione antimafia non avrebbe potuto essere desunta neanche da quanto previsto nei “protocolli di legalità” che, avendo natura di “semplici atti di indirizzo politico”, non avrebbero potuto porsi in contrasto con disposizioni normative.
Nel caso di specie, l’interdittiva sarebbe stata emessa dalla Prefettura per ipotesi di contratto “sottosoglia” ed unicamente in forza del protocollo di legalità del 18 marzo 2015, sicché, per le ragioni sopra descritte, avrebbe dovuto ritenersi illegittima.
2.2. “ Illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, travisamento di fatti, difetto di istruttoria. Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche. Violazione dell’art. 92, comma 2 bis e ter, del d. lgs. 159/2011. Difetto di motivazione e/o motivazione insufficiente e/o motivazione perplessa ” .
Parte ricorrente lamentava che con motivazione che sarebbe assolutamente apodittica la Prefettura di Messina avrebbe ritenuto di superare le osservazioni presentate in sede di audizione e contraddittorio procedimentale, senza in alcun modo motivare le ragioni per le quali avrebbe ritenuto tali osservazioni infondate.
La Prefettura avrebbe anche omesso di motivare in ordine alla richiesta del sig. G. di applicazione delle misure di cui all’articolo 94 bis del d. lgs 159/2011.
3. “ Illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, travisamento di fatti, difetto di istruttoria. Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche. Violazione dell’art. 91, comma 5, del d. lgs.159/2011. Difetto di motivazione ”.
L'informativa impugnata sarebbe stata incentrata su una non attuale, parziale, frammentaria, inattendibile e superata rappresentazione degli elementi posti a suo fondamento, oltre che su di una errata e fuorviante valutazione delle risultanze processuali in essa versate.
La motivazione del provvedimento impugnato sarebbe stata solo apparente, non essendo configurabile un rapporto di automatismo tra un legame familiare, sia pure tra stretti congiunti, e il condizionamento dell'impresa, in assenza di ulteriori elementi.
4. “ Illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, travisamento di fatti, difetto di istruttoria. Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche. Violazione dell’art. 91, comma 5, del d. lgs.159/2011. Difetto di motivazione ” .
L’Amministrazione sarebbe incorsa in un macroscopico errore di percezione e di valutazione.
Dagli accertamenti svolti dall’Amministrazione non sarebbe emerso alcun elemento a carico della società ricorrente e dei singoli soci suoi componenti, ivi compresi quelli titolari di cariche sociali, essendo stati evocati solamente alcuni legami parentali con soggetti per i quali sono stati riportati taluni precedenti di polizia e “frequentazioni” ritenuti, dalla Prefettura di Messina, rilevanti.
A parere della società ricorrente, tuttavia, nessuno dei rilievi mossi dalla Prefettura sarebbe stato sintomatico di un rischio di infiltrazione mafiosa a carico della ricorrente, giacchè il provvedimento non avrebbe fatto altro che descrivere detti legami familiari, senza suffragare la tesi dell’infiltrazione mafiosa con ulteriori elementi che potessero far ipotizzare un controllo esterno da parte dei c.d. parenti mafiosi. Non sarebbe stato, d’altra parte, configurabile un rapporto di automatismo tra un legame familiare, sia pure tra stretti congiunti, e il condizionamento dell’impresa.
Le circostanze, sopra riportate (al punto 1, lettere a e b) non avrebbero, comunque, visto in alcun modo coinvolta l’odierna società ricorrente e i soci che la compongono, ma si sarebbero limitate alla mera descrizione di legami familiari.
La stessa Prefettura avrebbe accertato che non vi sarebbero stati precedenti o frequentazioni rilevanti a carico dei soci dell’odierna ricorrente, e che quelli rilevati a carico di taluni parenti, peraltro neppure “conviventi”, sarebbero stati privi di portata significativa tale da reggere l’impalcatura posta a fondamento dell’interdittiva.
Non sarebbe stato configurabile un rapporto di automatismo tra un legame familiare, sia pure tra stretti congiunti, ed il condizionamento dell’impresa, tale da deporre nel senso di un’attività sintomaticamente connessa a logiche ed a interessi malavitosi, dal momento che l’attendibilità dell’interferenza sarebbe dipesa anche da una serie di circostanze ed ulteriori elementi indiziari.
Nel caso in esame sarebbero mancati quegli “ indici fortemente sintomatici di contiguità, connivenza o comunque condivisione di intenti criminali ” ritenuti indispensabili dalla giurisprudenza assolutamente prevalente.
Non vi sarebbero stati, infatti, elementi di prova dai quali desumere la sussistenza di una conduzione collettiva ovvero di regia familiare, ancorché di fatto, ovvero una qualche forma di influenza della mafia sull’attività economica del ricorrente tramite i detti familiari.
Il fatto, poi, che i soci, in alcuni brevissimi periodi, avessero percepito redditi da parte di una società attinta da interdittiva antimafia, da solo, non avrebbe potuto assumere il rilievo datovi dalla Prefettura.
Secondo la ricostruzione operata dalla Prefettura di Messina il coinvolgimento dei soci G. D. e G. E., in passato e precedentemente all’avvio dell’attività imprenditoriale giovanile, quali dipendenti presso una società attinta successivamente da interdittiva antimafia, avrebbe determinato una cointeressenza economica tale da determinare il condizionamento mafioso in capo alla ditta oggi deducente.
Tali elementi avrebbero dovuto, invece, ritenersi insufficienti, stante il carattere di soggetti incensurati dei soci dell’odierna deducente.
La Prefettura di Messina avrebbe dovuto correttamente leggere tali rapporti di lavoro unicamente come un breve periodo di formazione per i fratelli G.D. e G.E., preliminare al passo di intraprendere una autonoma attività nel settore in cui avevano maturato esperienza lavorativa.
5. Esaminando nel dettaglio l’interdittiva, la società precisava, anzitutto, che non sarebbe emerso alcun elemento di controindicazione degno di rilievo sulla posizione dei soci G.D e G.E.
5.1. Quanto a G.A., si tratterebbe di fratello non convivente e, quindi, di soggetto con una posizione assolutamente estranea rispetto alla società e ai soci che la compongono; inoltre, il precedente giudiziario a carico di G.A. sarebbe stato del tutto irrilevante e inconducente, oltre che assai datato, ai fini del rilascio di un provvedimento interdittivo nei confronti dell’odierna deducente.
Privo di fondamento sarebbe stato il pericolo derivante dai rapporti tra lo stesso G.A. e B.C., in quanto quest’ultimo sarebbe stato, dal 25 novembre 2010 e fino alla data odierna (giacché avrebbe continuato a essere chiamato a deporre dalle Procure della Repubblica quale fonte di accusa), un collaboratore di giustizia dichiarato attendibile in ogni sede processuale nella quale è stato chiamato a deporre. B.C. sarebbe, anzi, il “ nemico pubblico numero uno delle organizzazioni mafiose” , giacché con la sua collaborazione processuale avrebbe provocato la cattura e la condanna di tutti gli esponenti, di vertice e sottordinati, delle organizzazioni mafiose locali.
5.2. Affermava, ancora, che, in presenza di un’impresa di modeste dimensioni, come quella di specie, svolgente una tipologia di attività che non richiede complessi rapporti aziendali o intricati aspetti gestionali, il mero legame parentale non sarebbe stato sufficiente a sostenere la misura interdittiva, ma sarebbe stato necessario un ulteriore passaggio significativo del tentativo di infiltrazione.
6. Evidenziava, infine, che il provvedimento interdittivo avrebbe dovuto rappresentare una extrema ratio rispetto alle altre misure amministrative di prevenzione antimafia utilizzabili da parte del Prefetto e previste dal legislatore, e di tale scelta la Prefettura di Messina avrebbe dovuto fornire puntuale motivazione, che, nel caso di specie, sarebbe stata, invece, totalmente assente.
7. In conclusione, per tutte le predette ragioni chiedeva l’annullamento degli atti impugnati.
8. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata, la quale rilevava, anzitutto, che le verifiche al cui esito era stato adottato il provvedimento interdittivo erano scaturite non da una richiesta di informazioni antimafia per appalti “sotto soglia”, ma da un’istanza di
iscrizione in white list avanzata dall’impresa odierna ricorrente.
Evidenziava come le osservazioni rese in fase di partecipazione al procedimento fossero state puntualmente confutate nel provvedimento e come, al di là dei legami familiari, fossero state messe in rilievo le diverse cointeressenze esistenti tra i familiari e la stretta vicinanza, sulla base di rapporti, che per la loro intensità sarebbero stati inconciliabili con il concetto di agevolazione mafiosa occasionale e che sarebbero attuali e concreti, tra G. A. e B. C., soggetto, quest’ultimo, gravemente controindicato, le cui vicissitudini postume all’intervenuta collaborazione con la giustizia, tra cui la revoca del programma di protezione, avrebbero disvelato il mancato effettivo distacco del soggetto “dissociatosi” da logiche e interessi delinquenziali.
Irrilevante sarebbe stato il fatto che gli altri due fratelli, soci della società ricorrente, sarebbero stati incensurati, considerata la prassi delle organizzazioni mafiose di preporre alle imprese soggetti incensurati in modo da “schermare” l’infiltrazione.
G.A., d’altra parte, avrebbe coabitato con gli altri fratelli nello stesso stabile e, comunque, la rilevanza del rapporto familiare non sarebbe stata elisa dalla non convivenza, considerato, altresì, l’intreccio di cointeressenze lavorative riscontrato nell’ambito della famiglia.
8. In fase cautelare, l’istanza di sospensiva dell’efficacia dei provvedimenti impugnati veniva rigettata per difetto di fumus boni iuris .
9. Quindi, in vista dell’udienza pubblica, entrambe le parti depositavano memorie nelle quali ribadivano le argomentazioni precedentemente formulate.
10. All’udienza pubblica del 4 novembre 2025, alla presenza del solo difensore dell’Amministrazione, il ricorso veniva posto in decisione.
DIRITTO
11. Tutto ciò premesso il ricorso deve ritenersi infondato.
12. In primo luogo, deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, nel quale si lamenta che il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto non sussisterebbe l’obbligatorietà della certificazione antimafia per i contratti il cui valore non supera i 150.000 euro.
Dalla lettura del provvedimento emerge chiaramente e inequivocabilmente che la sua adozione ha fatto seguito ad una istanza presentata dalla medesima Società ricorrente, ai sensi dell’art. 3 D.P.C.M. del 18/4/2013, finalizzata a conseguire l’iscrizione nell’“elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa” (c.d. iscrizione alla white list ).
L’istanza, presentata in data 23 gennaio 2024 e assunta dalla Prefettura con protocollo n. 7932, è stata avanzata con riguardo ai seguenti settori: - estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; - confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; - noli a freddo di macchinari; - fornitura di ferro lavorato; - noli a caldo; - guardiania ai cantieri.
Tali attività rientrano tra quelle definite dall’art. 1, comma 53, Legge 6 novembre 2012, n. 190 come “maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa” e per le quali il comma 52 del medesimo articolo impone che la comunicazione e l’informazione antimafia liberatorie debbano essere acquisite indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al D. lgs. n. 159/2011.
La censura si rivela, dunque, già sotto tale profilo infondata.
In ogni caso, come già costantemente affermato in giurisprudenza, “ la circostanza che la normativa sancisca l’obbligo di acquisire l’informazione nel caso di appalti di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria e, indipendentemente dalla soglia, per le attività imprenditoriali indicate dalla legge “non vale a fondare la tesi contraria relativamente agli appalti sotto soglia, per i quali, pertanto, l’informazione deve ritenersi valida ” (Cons. St., sez. III, 23 aprile 2014, n. 2040; Tar Calabria, Catanzaro, n. 377/2016).
L’acquisizione dell’informativa rappresenta, infatti, una legittima prerogativa della P.A. (Cons. Giust. Amm., 17 gennaio 2011, n. 26), sicché legittimamente l’Amministrazione può richiedere anche per essi [gli appalti e i contratti sotto soglia n.d.r. ] le opportune informazioni antimafia al Prefetto” (T.A.R. Catania, sez. V, 7 febbraio 2024, n. 470).
13. Privo di fondamento è anche il secondo motivo di ricorso, nel quale si lamenta la violazione dei diritti partecipativi della ricorrente al procedimento, dal momento che, al contrario, nel provvedimento si dà atto, alle pagine 6 e 7, della prospettazione di osservazioni endoprocedimentali da parte dell’operatore economico e di come, pur all’esito dell’esame di tali osservazioni, uno dei profili centrali degli elementi di controindicazione individuati in fase istruttoria, ovvero la vicinanza di G.A. a C.B., abbia trovato conferma. Parimenti, a pagina 4 del provvedimento, a riscontro dei rilievi formulati in sede procedimentale, viene evidenziata l’irrilevanza della circostanza che i due fratelli soci siano incensurati, alla luce del fatto che la prassi di utilizzare quali prestanome soggetti incensurati della cerchia familiare, rientra in un frequente modus operandi delle organizzazioni criminali. Allo stesso modo, a pagina 5 del provvedimento, l’amministrazione argomenta l’infondatezza del rilievo di parte ricorrente concernente le modeste dimensioni dell’impresa.
Sotto tale profilo, alla stregua dei numerosi, coordinati e significativi elementi, indicati nel provvedimento, idonei a dimostrare la sussistenza di un rischio non occasionale di inquinamento mafioso dell’attività dell’impresa, appare, altresì, assolutamente infondata la censura secondo cui l’Amministrazione non avrebbe dato un’idonea spiegazione delle ragioni per cui avrebbe dovuto escludersi l’applicabilità dell’art. 94 bis del d. lgs. 159/2011.
13.1. In generale, poi, la presentazione di memorie/osservazioni procedimentali non impone alla P.A. la puntuale e analitica confutazione delle osservazioni, essendo sufficiente, affinché la garanzia partecipativa possa dirsi rispettata, che nella motivazione dell'atto si dimostri di aver tenuto in considerazione le argomentazioni della parte privata e si esponga sinteticamente il ragionamento complessivo che ne ha permesso il superamento e ciò anche in virtù del principio per cui non può essere aggravato un procedimento cadenzato dal rispetto di tappe ben precise da obblighi ulteriori oltre quelli minimi necessari ad assicurare al privato anticipatamente la conoscenza delle ragioni poste a fondamento del provvedimento finale e di poter interloquire in contraddittorio e collaborare all'istruttoria (giurisprudenza consolidata, v. tra le tante: Cons. Stato, sez. III, 22 luglio 2024, n. 6566; 23 maggio 2024, n. 4588; 10 maggio 2023 e giurisprudenza ivi richiamata; sez. VI, 26 luglio 2023, n. 7317; 3 luglio 2023, n. 6425; sez. II, 22 giugno 2022, n. 5157; C.G.A. 18 gennaio 2023, n. 68; 25 ottobre 2022, n. 1104; T.A.R Sicilia - Catania, sez. V, 10 maggio 2024, n. 1749; sez. I, 8 gennaio 2024, n. 102; Sez. II, 9 novembre 2023, n. 3343; Sez. III, 30 ottobre 2023, n. 3199).
14. Non colgono nel segno neanche le argomentazioni, formulate nel ricorso, in cui si lamenta una presunta carenza motivazionale del provvedimento, soprattutto in relazione all’asserito automatismo in base al quale dal semplice legame familiare sarebbe stato dedotto il rischio di condizionamento dell’attività di impresa.
Rileva, in senso contrario, non solo la corretta sottolineatura, nel provvedimento - alla luce delle controindicazioni sussistenti sul conto di G.A., in particolare per le sue relazioni con B.C. - di come, nel contesto della criminalità mafiosa, vengano frequentemente utilizzati familiari privi di precedenti criminali quali prestanome nelle attività di impresa, proprio al fine di creare delle schermature societarie, ma, altresì, l’articolata descrizione dell’insieme di cointeressenze sussistenti tra i tre fratelli G., discendenti sia dalla prestazione lavorativa di significativa durata (dal 2 luglio 2014 al 31 luglio 2024), resa da G.A. presso la società odierna ricorrente, sia – come già indicato nella precedente ordinanza cautelare - dalla qualifica rivestita dallo stesso G.A. di socio al 20% ed amministratore unico di altra società, la OM - di cui uno degli altri due fratelli, G.E., era socio per la restante parte e presso cui il terzo dei fratelli, G.D. ha prestato attività lavorativa - già raggiunta, nel 2020, da analogo provvedimento di interdittiva antimafia. Non irrilevante, in tale contesto, è l’epoca di costituzione della società ricorrente, per come valorizzata a pag. 5 del provvedimento impugnato (“all’indomani dell’interdizione” della sopra menzionata OM) e la medesima natura delle attività economiche svolte (riguardanti il settore edilizio).
Emerge dal provvedimento, altresì, una vicinanza fisica tra i tre componenti della famiglia G., dal momento che, seppur non “anagraficamente” conviventi i medesimi sarebbero, tuttavia, residenti nel medesimo edificio.
Va aggiunto, infine, che nella gestione della società ricorrente, è coinvolto anche G.S., padre dei soci, già dipendente della OM sino al 2022 (e prima ancora amministratore unico della stessa sino al 2012) e alle dipendenze della stessa OM. s.r.l. dal 2023.
In definitiva, emerge chiaramente come nel provvedimento si sia dato adeguatamente conto del fatto che le relazioni tra i tre fratelli G. si basano su un intreccio di cointeressenze, derivanti da partecipazioni sociali e prestazioni lavorative nelle medesime società, aventi analogo oggetto sociale, una delle quali già destinataria di precedente interdittiva, che trascendono ampiamente, e in maniera evidente, il mero legame parentale.
15. In questa prospettiva, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, appare non irragionevole la ricostruzione, operata dall’Amministrazione, del rischio di un effettivo condizionamento dell’attività dell’impresa, in particolare per il tramite di G.A., soggetto in strette relazioni personali e d’affari con l’ ex capo mafia, poi collaboratore di giustizia (cui, tuttavia, è stato revocato il programma di protezione per plurima commissione di ulteriori reati) B.C.
Non appare, infatti, irragionevole individuare una sostanziale continuità tra l’impresa odierna ricorrente e la OM, come anticipato già destinataria di interdittiva antimafia, presso la quale prestavano attività lavorativa i soci dell’impresa ricorrente e di cui era socio e amministratore il predetto fratello G.A, considerato anche che quest’ultima è stata costituita subito dopo l’adozione dell’interdittiva nei confronti di OM
16. In termini generali giova, infatti, ricordare che “ l’interdittiva antimafia ha natura cautelare e risponde alla funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione. Per questo, non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento tra un’impresa e le organizzazioni mafiose o comunque di forme di condizionamento da parte di queste (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. III, 16 gennaio 2023, n. 491 e 4 giugno 2021, n. 4293). A questo fine la valutazione del Prefetto, che si contraddistingue per uno spiccato profilo discrezionale, pur sempre fondato su fatti e circostanze, è sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti (v. tra le tante, Cons. Stato, sez. III, 3 novembre 2022, n. 9558).
Il rischio d’infiltrazione mafiosa dev’essere infatti valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere ad un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale - e quindi fondato su prove indubbie, univoche e concordanti - ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di plausibilità che si fonda sulla base dei soli elementi indiziari, sì da far ritenere “più probabile che non”, per l’appunto, il pericolo d’infiltrazione mafiosa.
In questo senso, gli elementi posti a base dell’informativa possono anche essere penalmente non rilevanti e quindi non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali proprio per il carattere preventivo e precauzionale che contraddistingue la misura amministrativa interdittiva rispetto agli istituti proprio dell’ordinamento penale, essendo maggiormente rilevanti i fattori sintomatici di contaminazione ” (T.A.R. Catania, sez. V, 24 settembre 2024, n. 3161).
16. Più specificamente, riguardo ai vincoli parentali, già in precedenza questa Sezione ha evidenziato “ la loro rilevanza ai fini dell’adozione del provvedimento interdittivo, laddove il rapporto (o la convivenza), per la sua natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del “più probabile che non”, che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto con il proprio congiunto. Nei contesti sociali, in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all’interno della famiglia si può verificare una “influenza reciproca” di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza; una tale influenza può essere desunta non dalla considerazione (che sarebbe in sé errata e in contrasto con i principi costituzionali) che il parente di un mafioso sia anch’egli mafioso, ma per la doverosa considerazione, per converso, che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della ‘famiglia’, sicché in una ‘famiglia’ mafiosa anche il soggetto non affiliato può subirne l’influenza poiché, nei contesti sociali in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all'interno della famiglia ben può verificarsi un'influenza reciproca di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza. Hanno dunque rilevanza circostanze obiettive, tra cui - a titolo esemplificativo - la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti, che pur non abbiano dato luogo a condanne in sede penale e le peculiari realtà locali poiché l’inserimento di una realtà imprenditoriale all’interno di un contesto territoriale notoriamente influenzato dalla presenza costante e pervasiva della criminalità organizzata può validamente assurgere a fattore indiziario decisivo in ordine al rischio di condizionamenti criminosi (v. tra le tante: C.G.A. 25 luglio 2024, n. 591; 28 maggio 2024, n. 373; 2 novembre 2023, n. 753; 14 agosto 2023, n. 529; 6 marzo 2023, n. 195; Cons. Stato, sez. III, 29 luglio 2024, n. 6784; 27 giugno 2024, n. 5688;10 giugno 2024, n. 5180; 13 marzo 2024, n.2451; 27 febbraio 2024, n. 1925;29 maggio 2023, n. 5227; 26 febbraio 2019, n. 1349; 7 febbraio 2018, n. 820) ” (T.A.R. Catania, sez. V, 24 settembre 2024, n. 3160).
17. Proprio per le ragioni appena esposte, appare irrilevante la circostanza che i soci G.D. e G.E. siano incensurati.
Decisiva, infatti, come già anticipato, è la figura di G.A., fratello dei soci della società ricorrente, e già amministratore unico e socio al 20% della Società “OMS.r.l.”, destinataria, a sua volta, del provvedimento interdittivo antimafia del 4 febbraio 2020.
Riguardo alle ragioni di controindicazione del predetto G.A. derivanti dai rapporti da questo intrattenuti con B.C., il provvedimento da sufficientemente conto del coinvolgimento di questi ultimi due in diversi procedimenti penali dai quali emerge una persistente contiguità alle associazioni mafiose e – circostanza di rilevante significato riguardo alla fattispecie in esame - del ricorso al meccanismo dell’intestazione fittizia di beni in capo al G.A., al fine di consentire a B.C., nel frattempo sottoposto a programma di protezione in località protetta, di continuare a coltivare i propri interessi imprenditoriali.
Tale vicinanza è stata confermata da molteplici controlli dai quali sono emerse anche recenti frequentazioni tra i due soggetti.
17.1. In seno al ricorso, parte ricorrente insiste sul fatto che il predetto B.C. sia stato considerato dall’Autorità giudiziaria come “collaboratore di giustizia attendibile”, essendo “da oltre quindici anni il nemico pubblico numero uno delle organizzazioni mafiose”. Conseguentemente, i rapporti intercorrenti con G.A. non potrebbero in alcun modo essere considerati sintomo di vicinanza alle consorterie mafiose locali.
Tali assunti trovano, tuttavia, adeguata smentita in seno al provvedimento impugnato, avendo la Prefettura dato conto di reiterate violazioni, da parte dello stesso B.C., degli obblighi derivanti dalla collaborazione con la giustizia, nonché della condanna intervenuta a suo carico, confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza del 14 aprile 2021, per il reato di tentata estorsione e fittizia intestazione di beni, nell’ambito del procedimento penale iniziato innanzi al Tribunale di Messina con n.r.g. 3919/16 (nel quale era stato coinvolto anche G.A., nei confronti del quale è stata dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione).
18. Priva di rilievo, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, è la dimensione asseritamente modesta dell’impresa. Sul punto vale, in ipotesi di strutture imprenditoriali di modeste dimensioni, anche aventi struttura societaria, il principio secondo cui “ è proprio la struttura a base sostanzialmente individuale ad essere più facilmente esposta a condizionamenti criminali rispetto a quanto possa verificarsi per un’impresa strutturata in forma societaria (in tal senso, Cons. Stato, Sez. VI, n. 5879/2010; Cons. Stato, Sez. III, n. 4740/2012; Consiglio di Stato, Sez. III, 7 marzo 2022, n. 1622, secondo cui: “… la configurazione strettamente individuale dell’impresa non indebolisce, ma semmai rafforza l’ordine di considerazioni sin qui tracciato, in quanto evidenzia una sua maggiore esposizione al rischio di condizionamento, proprio per il fatto che l’organizzazione è minimamente strutturata … ed opera in una piccola dimensione territoriale caratterizzata dalla forte pervasività della forza intimidatrice mafiosa”) ” (T.A.R. Catania, sez. V, 7 febbraio 2024, n. 470).
19. In conclusione, nel caso in esame, non vi è stata un’automatica ed apodittica valutazione del solo dato del rapporto parentale, bensì l’apprezzamento di indici considerati nel loro insieme, che hanno condotto ad un giudizio di verosimile e probabile condizionamento delle scelte e degli indirizzi dell’impresa.
Del resto, come noto, la valutazione di verosimiglianza e il giudizio probabilistico sono strumenti tipici della logica indiziaria propria delle misure di prevenzione antimafia, che, non è finalizzata ad accertare responsabilità penali, ma, al contrario, nella logica propria della prevenzione antimafia, si prefigge di prevenire l’infiltrazione mafiosa di aziende che subiscono il condizionamento mafioso da parte di associazioni che si avvalgono della forza di intimidazione e della condizione di omertà ed assoggettamento sul territorio (T.A.R. Catania, sez. I, n. 1282 del 2022).
La complessiva valutazione espressa dalla Prefettura con gli atti impugnati, pertanto, manifesta sufficienti elementi di tenuta logico-motivazionale e risulta immune dai vizi contestati con conseguente infondatezza del ricorso.
20. Il ricorso, in definitiva, per tutte le ragioni esposte, è infondato e va respinto.
21. Le spese seguono la soccombenza secondo la liquidazione operata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’amministrazione resistente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento della denominazione della società ricorrente e di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare gli altri soggetti menzionati nel provvedimento.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NE NN AR, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
AT AC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT AC | NE NN AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.