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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/11/2025, n. 1556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1556 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. PI RO Presidente rel. dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1561 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata\o a Palermo (PA), in data 05/11/1980 elettivamente Parte_1 domiciliata in Palermo, via libertà n. 56, presso lo studio dell'avv. Leopanto Manuela, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato\a a Palermo (PA), in data 24/01/1984 Controparte_1 elettivamente domiciliato in Palermo, via Notarbartolo n. 5, presso lo studio dell'avv.
EN CO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 27/03/2025.
All'udienza del 21 ottobre 2025 dopo che i coniugi hanno dichiarato che tra loro non è possibile una riconciliazione, il Presidente ha ritenuto necessario disporre un supplemento istruttorio, al fine di verificare la conformità degli accordi all'interesse dei minori. In particolare, è stata disposta l'escussione dei nonni materni e paterni, in quanto soggetti che partecipano stabilmente alle cure e alla gestione quotidiana dei minori e , Per_1 Per_2 fissando all'uopo l'udienza del 4 novembre 2025.
All'esito del supplemento istruttorio disposto, il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I Sigg.ri e continueranno a vivere separati Parte_1 Controparte_1 mantenendo l'obbligo del reciproco rispetto;
2. l'abitazione coniugale sita in Palermo nella via Maggiore Toselli n. 2 in comproprietà dei coniugi per la quota di ½ ciascuno indiviso sarà assegnata alla sig.ra , la Parte_1 quale acquisterà la quota del signor in base a quanto stabilito al successivo Controparte_1 punto n.3;
3. nel quadro degli accordi patrimoniali tra i coniugi il sig. si obbliga a Controparte_1 trasferire la quota indivisa di sua proprietòà della casa coniugale di via Maggiore toselli n. 2, alla sig.ra la quale si obbliga a sua volta a corrispondere al signor Pt_1 Controparte_1
l'importo di € 21.945,00; la signora si obbliga, inoltre, a pagarer l'intero importo del Pt_1 mutuo trentennale acceso con e gravante su detto immobile, senza rivalsa nei Controparte_2
Controparte_1 confronti del signor;
4. le spese di trasferimento dell'immobile rimarranno a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno;
5. le spese di accollo del mutuo rimarranno a totale carico della sig.ra Pt_1
6. il sig. continuerà ad abitare nell'appartamento sito in Palermo, via Controparte_1
Cimarosa n. 3, dallo stesso condotto in locazione, e che ha già provveduto ad arredare a proprie spese in maniera tale da poter ospitare i figli, pagandone il relativo canone di locazione;
7. la sig.ra continuerà ad abitare nella ex casa coniugale sita in Palermo, via Parte_1
Maggiore Toselli n.2, corredata dai mobili esistenti, facendosi carico delle spese condominiali eccezion fatta per quelle straordinarie e ordinarie antecedenti al 31 luglio 2022, che per la quota del 50% sono e rimangono a carico del sig. ; Controparte_1
8. in considerazione di quanto sopra, il signor non pretenderà alcuna somma a Controparte_1 titolo di contributo per il proprio mantenimento, nonostante la significativa differenza tra il suo reddito e quello della signora;
conseguentemente, ognuno dei due coniugi provvederà Pt_1 alle proprie esigenze senza alcun contributo dell'altro;
9. i figli e verranno affidati in modo condiviso ad entrambi i coniugi, nei termini Per_1 Per_2 indicati nel successivo punto n. 10;
10. i figli e trascorreranno con i genitori rispettivamente: Per_1 Per_2
a) la prima settimana, i giorni di lunedì e martedì con il padre fino al mercoledì, allorquando gli stessi verranno accompagnati a scuola;
il mercoledì dall'uscita della scuola e fino al venerdì notte compreso staranno con la madre, mentre il sabato mattina dalle ore 10:00 circa fino al lunedì mattina, allorquando verranno riaccompagnati a scuola, staranno con il padre;
b) la seconda settimana, i giorni di lunedì e martedì staranno con la madre fino al mercoledì, allorquando gli stessi verranno accompagnati a scuola;
il mercoledì dall'uscita della scuola e fino al venerdì notte compreso staranno con il padre, mentre il sabato mattina dalle ore 10:00 circa fino al lunedì mattina, allorquando verranno riaccompagnati a scuola, staranno con la madre;
c) il 24 dicembre, notte compresa, i bambini staranno con il padre mentre il 25 dicembre notte compresa staranno con la madre;
ad anni alterni, il 31 dicembre, notte compresa, i bambini staranno con il padre, mentre il 1° gennaio notte compresa staranno con la madre;
ad anni alterni, il giorno di Pasqua i bambini lo passeranno con il padre, mentre il giorno di Pasquetta con la madre;
tutte le altre festività calendate saranno trascorse dai minori con i genitori ad anni alterni;
i compleanni verranno invece festeggiati con entrambi i genitori;
per quanto attiene, invece alle vacanze estive, nel mese di agosto e comunque nel periodo in cui la sig.ra e il sig. godranno delle ferie, i bambini trascorreranno 5 gg Pt_1 Controparte_1 consecutivi con la madre e 5 giorni consecutivi con il padre, salvo diversi accordi tra i coniugi, con facoltà degli stessi di portarli fuori dal Comune di Palermo, o anche all'estero, previo consenso dell'altro genitore, che, nell'ipotesi di viaggi all'estero, dovrà essere rilasciato per iscritto;
11. ognuno dei genitori provvederà in natura al mantenimento dei minori durante il periodo in cui li avrà con sé, mentre per quanto riguarda le rette scolastiche le stesse saranno poste al
50% tra entrambi i genitori così come le eventuali spese sostenute per il c.d. “ tempo d'estate”;
12. le seguenti spese mediche sanitarie saranno ripartite nella misura del 50% tra i coniugi, previa concertazione tra gli stessi:
• Spese per interventi chirurgici;
• Spese protesiche ( supporti medicali) ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto qualora il costo delle stesse sia superiore ad € 900,00;
• Spese per visite specialistiche per cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti erogati da specialisti privati, ma erogati anche dal
SSN;
• Spese per il pediatra dott. o di qualsivoglia altro professionista Persona_3 designato;
13. saranno ripartite invece nella misura del 65% a carico della sig.ra e nella Parte_1 misura del 35% a carico del sig. le seguenti spese sanitarie, senza Controparte_1 previa concertazione tra i coniugi;
• Visite specialistiche, esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
analisi cliniche;
cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati, prescritti dal pediatra/ medico curante, rimessi alla valutazione del medico/ pediatra;
• Spese protesiche ( supporti medicali) ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto qualora il costo delle stesse sia inferiore ad € 900,00;
• Esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
analisi cliniche;
cicli di psicorterapia e logopedia erogati da specialisti privati, non prescritti dal medico curante, previa concertazione tra i coniugi.
14. Rimarranno a carico di ciascun coniuge le spese sanitarie, siano esse ricomprese in quelle sopra menzionate, erogate dal SSN ovvero da specialisti privati, che il coniuge dovesse decidere autonomamente di affrontare per i minori, previo consenso dell'altro coniuge, se non prescritte dal medico curante. Parimenti rimarranno a carico di ciascun coniuge le spese sanitarie sostenute per farmaci necessari per il trattamento di patologie comuni, ordinarie e/o stagionali), ticket sanitari, farmaci prescritti dal pediatra/medico curante per patologuie inequivocabilmente riferibili alla prole.
15. Le restanti spese straordinarie, per le quali ci si rimette al Protocollo del Tribunale di
Palermo ( abiti per cerimonie, abbigliamento per attività sportiva, libri scolastici e materiale didattico, attività ludico-ricreativa e sportive, viaggi scolastici) sarqanno poste rispettivamente nella misura del 65% a carico della sig.ra e 35% a carico del sig. Parte_1 [...]
; tutte le predette spese dovranno essere concordate e documentate;
le Controparte_1 predette spese dovranno essere rimborsate pro quota alla parte che le ha anticipate entro giorni 7.
16. I coniugi concordano che almeno una volta al mese avranno un incontro per confrontarsi sulle esigenze dei minori.
17. I coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti e la presente dichiarazione omologata dal Tribunale vale come nullaosta per l'Autorità competente;
18. le spese per il presente giudizio restano a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 27/03/2025 , riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369 ( matrimonio celebrato il 29/07/2015 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n. 65 - parte II- serie A - Anno 2015).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2025
Il Presidente del Tribunale
PI RO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. PI RO Presidente rel. dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1561 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata\o a Palermo (PA), in data 05/11/1980 elettivamente Parte_1 domiciliata in Palermo, via libertà n. 56, presso lo studio dell'avv. Leopanto Manuela, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato\a a Palermo (PA), in data 24/01/1984 Controparte_1 elettivamente domiciliato in Palermo, via Notarbartolo n. 5, presso lo studio dell'avv.
EN CO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 27/03/2025.
All'udienza del 21 ottobre 2025 dopo che i coniugi hanno dichiarato che tra loro non è possibile una riconciliazione, il Presidente ha ritenuto necessario disporre un supplemento istruttorio, al fine di verificare la conformità degli accordi all'interesse dei minori. In particolare, è stata disposta l'escussione dei nonni materni e paterni, in quanto soggetti che partecipano stabilmente alle cure e alla gestione quotidiana dei minori e , Per_1 Per_2 fissando all'uopo l'udienza del 4 novembre 2025.
All'esito del supplemento istruttorio disposto, il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I Sigg.ri e continueranno a vivere separati Parte_1 Controparte_1 mantenendo l'obbligo del reciproco rispetto;
2. l'abitazione coniugale sita in Palermo nella via Maggiore Toselli n. 2 in comproprietà dei coniugi per la quota di ½ ciascuno indiviso sarà assegnata alla sig.ra , la Parte_1 quale acquisterà la quota del signor in base a quanto stabilito al successivo Controparte_1 punto n.3;
3. nel quadro degli accordi patrimoniali tra i coniugi il sig. si obbliga a Controparte_1 trasferire la quota indivisa di sua proprietòà della casa coniugale di via Maggiore toselli n. 2, alla sig.ra la quale si obbliga a sua volta a corrispondere al signor Pt_1 Controparte_1
l'importo di € 21.945,00; la signora si obbliga, inoltre, a pagarer l'intero importo del Pt_1 mutuo trentennale acceso con e gravante su detto immobile, senza rivalsa nei Controparte_2
Controparte_1 confronti del signor;
4. le spese di trasferimento dell'immobile rimarranno a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno;
5. le spese di accollo del mutuo rimarranno a totale carico della sig.ra Pt_1
6. il sig. continuerà ad abitare nell'appartamento sito in Palermo, via Controparte_1
Cimarosa n. 3, dallo stesso condotto in locazione, e che ha già provveduto ad arredare a proprie spese in maniera tale da poter ospitare i figli, pagandone il relativo canone di locazione;
7. la sig.ra continuerà ad abitare nella ex casa coniugale sita in Palermo, via Parte_1
Maggiore Toselli n.2, corredata dai mobili esistenti, facendosi carico delle spese condominiali eccezion fatta per quelle straordinarie e ordinarie antecedenti al 31 luglio 2022, che per la quota del 50% sono e rimangono a carico del sig. ; Controparte_1
8. in considerazione di quanto sopra, il signor non pretenderà alcuna somma a Controparte_1 titolo di contributo per il proprio mantenimento, nonostante la significativa differenza tra il suo reddito e quello della signora;
conseguentemente, ognuno dei due coniugi provvederà Pt_1 alle proprie esigenze senza alcun contributo dell'altro;
9. i figli e verranno affidati in modo condiviso ad entrambi i coniugi, nei termini Per_1 Per_2 indicati nel successivo punto n. 10;
10. i figli e trascorreranno con i genitori rispettivamente: Per_1 Per_2
a) la prima settimana, i giorni di lunedì e martedì con il padre fino al mercoledì, allorquando gli stessi verranno accompagnati a scuola;
il mercoledì dall'uscita della scuola e fino al venerdì notte compreso staranno con la madre, mentre il sabato mattina dalle ore 10:00 circa fino al lunedì mattina, allorquando verranno riaccompagnati a scuola, staranno con il padre;
b) la seconda settimana, i giorni di lunedì e martedì staranno con la madre fino al mercoledì, allorquando gli stessi verranno accompagnati a scuola;
il mercoledì dall'uscita della scuola e fino al venerdì notte compreso staranno con il padre, mentre il sabato mattina dalle ore 10:00 circa fino al lunedì mattina, allorquando verranno riaccompagnati a scuola, staranno con la madre;
c) il 24 dicembre, notte compresa, i bambini staranno con il padre mentre il 25 dicembre notte compresa staranno con la madre;
ad anni alterni, il 31 dicembre, notte compresa, i bambini staranno con il padre, mentre il 1° gennaio notte compresa staranno con la madre;
ad anni alterni, il giorno di Pasqua i bambini lo passeranno con il padre, mentre il giorno di Pasquetta con la madre;
tutte le altre festività calendate saranno trascorse dai minori con i genitori ad anni alterni;
i compleanni verranno invece festeggiati con entrambi i genitori;
per quanto attiene, invece alle vacanze estive, nel mese di agosto e comunque nel periodo in cui la sig.ra e il sig. godranno delle ferie, i bambini trascorreranno 5 gg Pt_1 Controparte_1 consecutivi con la madre e 5 giorni consecutivi con il padre, salvo diversi accordi tra i coniugi, con facoltà degli stessi di portarli fuori dal Comune di Palermo, o anche all'estero, previo consenso dell'altro genitore, che, nell'ipotesi di viaggi all'estero, dovrà essere rilasciato per iscritto;
11. ognuno dei genitori provvederà in natura al mantenimento dei minori durante il periodo in cui li avrà con sé, mentre per quanto riguarda le rette scolastiche le stesse saranno poste al
50% tra entrambi i genitori così come le eventuali spese sostenute per il c.d. “ tempo d'estate”;
12. le seguenti spese mediche sanitarie saranno ripartite nella misura del 50% tra i coniugi, previa concertazione tra gli stessi:
• Spese per interventi chirurgici;
• Spese protesiche ( supporti medicali) ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto qualora il costo delle stesse sia superiore ad € 900,00;
• Spese per visite specialistiche per cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti erogati da specialisti privati, ma erogati anche dal
SSN;
• Spese per il pediatra dott. o di qualsivoglia altro professionista Persona_3 designato;
13. saranno ripartite invece nella misura del 65% a carico della sig.ra e nella Parte_1 misura del 35% a carico del sig. le seguenti spese sanitarie, senza Controparte_1 previa concertazione tra i coniugi;
• Visite specialistiche, esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
analisi cliniche;
cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati, prescritti dal pediatra/ medico curante, rimessi alla valutazione del medico/ pediatra;
• Spese protesiche ( supporti medicali) ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto qualora il costo delle stesse sia inferiore ad € 900,00;
• Esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
analisi cliniche;
cicli di psicorterapia e logopedia erogati da specialisti privati, non prescritti dal medico curante, previa concertazione tra i coniugi.
14. Rimarranno a carico di ciascun coniuge le spese sanitarie, siano esse ricomprese in quelle sopra menzionate, erogate dal SSN ovvero da specialisti privati, che il coniuge dovesse decidere autonomamente di affrontare per i minori, previo consenso dell'altro coniuge, se non prescritte dal medico curante. Parimenti rimarranno a carico di ciascun coniuge le spese sanitarie sostenute per farmaci necessari per il trattamento di patologie comuni, ordinarie e/o stagionali), ticket sanitari, farmaci prescritti dal pediatra/medico curante per patologuie inequivocabilmente riferibili alla prole.
15. Le restanti spese straordinarie, per le quali ci si rimette al Protocollo del Tribunale di
Palermo ( abiti per cerimonie, abbigliamento per attività sportiva, libri scolastici e materiale didattico, attività ludico-ricreativa e sportive, viaggi scolastici) sarqanno poste rispettivamente nella misura del 65% a carico della sig.ra e 35% a carico del sig. Parte_1 [...]
; tutte le predette spese dovranno essere concordate e documentate;
le Controparte_1 predette spese dovranno essere rimborsate pro quota alla parte che le ha anticipate entro giorni 7.
16. I coniugi concordano che almeno una volta al mese avranno un incontro per confrontarsi sulle esigenze dei minori.
17. I coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti e la presente dichiarazione omologata dal Tribunale vale come nullaosta per l'Autorità competente;
18. le spese per il presente giudizio restano a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 27/03/2025 , riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369 ( matrimonio celebrato il 29/07/2015 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n. 65 - parte II- serie A - Anno 2015).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2025
Il Presidente del Tribunale
PI RO