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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/09/2025, n. 3183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3183 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2019/8183
Tribunale di Bari
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Spagnoletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2019/8183 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. LORUSSO FRANCESCO con
[...] P.IVA_1 domicilio eletto presso il difensore contro con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. MARANO' ROBERTA con domicilio eletto presso il difensore
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione del presente provvedimento senza la parte sullo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, n. 4 c. p. c..
Il fondamento normativo del divieto d'usura è costituito dall'art. 644 del cod. pen., la cui operatività, in forza dell'interpretazione autentica fornita dal d. l. n. 394/2000, è limitata al solo momento in cui gli interessi usurari sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.
L'art.1815 del cod. civ., infatti, presuppone la nozione di interessi usurari, che è definita altrove, ossia nell'art. 644 c.p.. Mentre l'art. 2 della legge n. 108 del 1996 assolve a una funzione integrativa del precetto statuito dall'art. 644 del c.p., che rappresenta una norma penale in bianco, in quanto si completa in base al meccanismo previsto dalla citata legge integrativa, a cui è demandato il compito di fissare la misura del tasso d'usura. La locuzione “interessi a qualunque titolo convenuti", di cui al citato decreto legge n. 394 del 2000 è stata precisata dalla sentenza n. 29 del 25/2/2002 della
Corte Costituzionale, secondo cui il tasso soglia dell'usura riguarderebbe non solo gli interessi corrispettivi, ma anche quelli moratori. Tale assunto appare ormai pacificamente ammesso dall'indirizzo ermeneutico prevalente della giurisprudenza di legittimità. (v. Cass.: n. 5286 del 2000, n. 350 del 2013, n. 5598 del 2017), il quale , peraltro, specifica e chiarisce il senso dell'art. 644 c.p., che non sancisce affatto il principio della cumulabilità degli interessi moratori e corrispettivi ai fini del tasso soglia d'usura, ma si limita, al contrario, ad affermare solo l'applicabilità anche agli interessi moratori delle disposizioni previste dalle norme antiusura. Il tasso di mora è sostitutivo e alternativo di quello corrispettivo e non può essere addizionato a quest'ultimo. Ed invero, tra le due tipologie di interessi esistono profonde diversità ontologiche e funzionali, trattandosi di elementi eterogenei, grandezze disomogenee non comparabili tra loro. Il tasso di mora svolge una funzione di penalità per il danno, imputabile al mutuatario, conseguente al ritardato pagamento o l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria, mentre gli interessi corrispettivi hanno uno scopo remunerativo per il godimento di una somma di denaro. Differenti sono, inoltre, le basi di calcolo dei due tipi di interesse. Quello moratorio si calcola, infatti, sulla rata scaduta, quello corrispettivo, invece, si calcola sul capitale residuo. Poiché il calcolo della mora viene effettuato a posteriori rispetto alla stipula del contratto, nell'ipotesi in cui si sia in effetti verificato l'inadempimento, solo impropriamente si potrebbe parlare di cumulo. Gli interessi dovuti dal mutuatario moroso sono tutti di natura moratoria, sia quelli relativi alla maggiorazione stabilita dal contratto per l'ipotesi di ritardato pagamento, sia la parte che corrisponde agli interessi corrispettivi, che a causa della mora cambiano natura, ai sensi dell'art. 1224 c.c., per cui gli interessi moratori non possono essere richiesti congiuntamente a quelli corrispettivi. Nel caso di mora il creditore non percepisce due diversi tipi di interessi, ma solo quelli moratori, che si formano di solito sommando una certa percentuale agli interessi corrispettivi. Solo in questa particolare accezione potrebbe parlarsi di cumulo tra interessi moratori e corrispettivi. Quando l'art. 1815 c.c. si riferisce a interessi, commissioni e spese ai fini dell'usura, vuole riguardare esclusivamente quelli dovuti per effetto della conclusione del contratto o per essersi verificato il relativo evento in corso di contratto. Restano, così, escluse le prestazioni accidentali, eventuali o potenziali, anche se predeterminate nel contratto nelle forme del saggio di mora. Per cui la loro esigibilità è subordinata al verificarsi di eventi futuri, ancora possibili ma non concretamente accertabili al momento della conclusione del contratto o irreali, poiché potrebbero essere mai accaduti, per fatti che non si sono realmente verificati, né potranno in seguito realizzarsi. Gli interessi di mora hanno questa natura e anche se previsti nel contratto, operano solo nell'ipotesi di inadempimento, partecipando del carattere della c.d. usura sopravvenuta, che la prevalente giurisprudenza ritiene non essere compresa nel divieto di cui all'art. 644 c.p., il quale parla testualmente solo di interessi promessi o convenuti.
Pertanto, la previsione degli interessi di mora non obbliga ab origine il mutuatario alla corresponsione, essendo questa legata all'eventualità del ritardato pagamento o dell'inadempimento. La loro applicazione è incerta a differenza degli interessi corrispettivi, che sono, invece, certi e vincolanti sin dall'inizio del finanziamento. La valutazione della usurarietà deve riferirsi sia al tasso di mora che a quello corrispettivo.
Nel caso che ci occupa nessuno dei due tassi di interesse ha superato il tasso soglia dell'usura per tutti i contratti di credito oggetto di causa, così come confermato nella
CTU depositata agli atti. Peraltro, ove la dichiarazione di nullità riguardasse unicamente la clausola relativa agli interessi moratori ex art. 1419 c.c., il mutuatario avrebbe diritto solo alla restituzione dei soli interessi moratori usurari effettivamente corrisposti e non dovuti (cfr. Trib. Como, sent. 11/10/2017; Trib. Monza sent. n.
1911/2017; Trib. Siracusa sent. N. 16789/2017; Trib. Roma, sent. N. 6951/2017; App.
Milano, sent. N. 2044/2017). Nel caso di specie il ricorrente non ha provato, né
l'ammontare, né l'applicazione di interessi di mora, che siano stati nel corso del rapporto corrisposti. Per cui nell'ipotesi di mancata dimostrazione dell'ammontare degli interessi moratori asseritamene usurari, che sarebbero stati pagati in eccesso,
l'azione di restituzione deve ritenersi inammissibile, né possono reputarsi sufficienti a tale scopo contestazioni di tipo generico. (Trib. Milano 24.03.2016, Tib. Milano
17.01.2017)). Solo se si fosse accertata l'applicazione degli interessi di mora, dovuti per effetto di inadempimento o ritardato pagamento, qualora il tasso di mora avesse superato quello soglia dell'usura, ipotesi che nel caso de quo non si è verificata, il ricorrente avrebbe avuto diritto, non ad ottenere la gratuita del rapporto di mutuo, come ha richiesto, ai sensi dell'art. 1815 c.c., ma solo la restituzione degli interessi di mora effettivamente versati, restando dovuti per il periodo di mora solo gli interessi corrispettivi non usurari.
Nel caso in questione si è accertato, così come confermato dalla CTU, che tutto il periodo oggetto di esame ricade nel decennio antecedente l'atto interruttivo della prescrizione. Per cui l'eccezione di prescrizione non può essere accolta.
Le sanzioni stabilite dal 7 comma dell'art. 117 TUB, costituendo tipiche ipotesi di nullità stabilite per la protezione del contraente debole, possono applicarsi solo nei casi espressamente previsti, di cui ai commi 4 e 6 dello stesso articolo. La disposizione relativa al comma 6 si riferisce agli interessi senza alcuna determinazione, ma quantificati solo con un rinvio agli usi (c.d. interessi uso piazza). L'ipotesi di cui al comma 4 stabilisce la nullità il contratto di credito quando in esso non siano indicati il tasso di interessi e gli oneri applicati. La norma fa riferimento espresso alla sola ipotesi della omissione di tali indicazioni, che rappresentano soltanto un indice delle condizioni applicate, che, peraltro, appaiono indicate nel caso in esame. Non contempla, invece, quella della difformità tra i tassi applicati e quelli pubblicizzati.
Infatti, l'art.117 TUB è inserito dal legislatore nella sezione II del TUB, che riguarda la pubblicità e l'informazione precontrattuale ed ha valore di regola di comportamento, al fine di valutare il rispetto del canone della trasparenza contrattuale. Dovendo rientrare tale fattispecie nel novero di quelle che vietano pratiche commerciali o pubblicità ingannevoli, avendo fornito al consumatore una informazione non veritiera sulle condizioni contrattuali. La nullità delle clausole contrattuali è stabilita dal legislatore per il solo caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis, comma 6, TUB, espressamente prevede l'ipotesi del TAEG non correttamente determinato e, quindi difforme da quello pubblicizzato (Tribunale Torino, 14
Novembre 2018, C. App. Bologna, n. 551 del 2020, C. Appello Torino
28.1.2020, Tribunale Termini Imerese 6.2.2019, Tribunale Bologna 29.09.2017,
Tribunale Bergamo 08.09.2017, Tribunale Pescara 18.8.2017, Tribunale Monza
17.08.2017, Tribunale Milano 28.07.2017, Trib. Busto Arsizio 19.07.2017, Trib.
Mantova 2.5.2017, Tribunale Roma 19.04.2017, Trib. Salerno 31.1.2017, ABF collegio Napoli 9686 del 27.10.2016).
In riferimento all'eccezione relativa alla nullità, sotto il profilo della forma, del contratto di credito posto a fondamento della domanda di parte attrice, nullità c.d. di protezione, poiché la forma dei contratti di credito, in forza dell'art. 117 del TUB, è richiesta per la tutela del contraente debole. Non si ritiene che il contratto di credito in discussione, possa meritare alcuna censura di nullità sotto l'aspetto formale, in particolare per la sottoscrizione della clausola, con cui il debitore dava atto della ricezione della copia del contratto. Ove si consideri, peraltro, che è principio riconosciuto in modo pacifico e concorde dalla giurisprudenza di legittimità, che la forma scritta di un contratto possa risultare da documenti separati per effetto di dichiarazioni non contestuali (proposta e accettazione) (ex plurimis conformemente:
Cass. n. 1726 del 1976). In secondo luogo, in riferimento alla censura sulla mancanza di sottoscrizione della se si ponga mente al fatto che, mentre la giurisprudenza CP_1
più antica negava che, il far valere in giudizio una scrittura potesse sanare la deficienza della sottoscrizione (Cass. n.727 del 1925, Cass. n.1928 del 1927). In seguito si è consolidato l'opposto principio, divenuto costante nel tempo, né mutato anche dopo l'entrata in vigore del nuovo Testo Unico bancario, che all'art. 117, che prescrive la forma scritta per i contratti bancari, secondo il quale: “nei contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam, la produzione della scrittura in giudizio da parte di chi non la sottoscrisse vale a supplire la mancanza di sottoscrizione” (vedi tra le tanti dalle più risalenti nel tempo: Cass. n. 1964 del 1955, Cass. n. 3396 del 1955, Cass. n. 2865 del 1955 ; Cass. n. 1156 del 1958 ; Cass. n. 2050 del 1959; Cass. n. 1807 del 1963;
Cass. n. 719 del 1964 ; Cass. n. 1995 del 1964, Cass. n. 2914 del 1964; Cass. n. 1899 del 1965, Cass. n. 39 del 1966, Cass. n. 1633 del 1969, Cass. n. 3338 del 1969, Cass.
n. 738 del 1970; Cass. n. 2216 del 1977, Cass. n. 2392 del 1978,; Cass. del 1979,
Cass. n. 2707 del 1982; Cass. n. 469 del 1983, Cass. n. 5868 del 1994, Cass. n. 2826 del 2000; Cass. n. 9543 del 2002; Cass. n. 22223 del 2006; da ultimo Cass. 22 marzo
2012 n. 4564, Cass SS.UU 898 del 2018). Il fondamento sistematico di tale massima, che equipara la domanda giudiziale alla sottoscrizione dell'atto, risiede nel fatto che la forma scritta richiesta dalla legge non si identifica esclusivamente con la sottoscrizione, la quale rappresenta solo un elemento della scrittura. Avendo solo il valore di confermare le dichiarazioni espresse nell'atto, la sottoscrizione può risultare per equipollenti. Quali possono essere, come nel caso in questione, la produzione in giudizio di copia del contratto da parte della banca, firmata dal solo cliente, insieme alla dichiarazione di volontà della medesima di avvalersi del contratto, che risulti, come nel caso che ci occupa, da una serie di atti posti in essere durante il rapporto, tra i quali la comunicazione degli estratti conto. Poiché la forma scritta è prescritta in funzione di protezione del contraente debole dal citato articolo 117 del Testo Unico bancario, tale scopo si ritiene assolto dalla scrittura anche in mancanza della sottoscrizione della
Banca, se essa appare attraverso un modulo, che sia stato effettivamente eseguito, come nell'ipotesi di specie, che richiama le condizioni economiche e che equivale ad espressa adesione in forma scritta delle stesse, dalle quali possa desumersi con chiarezza il tasso d'interesse, la data e la sottoscrizione del solo cliente. La massima appare, inoltre, ispirata ad un senso di equità, quando il rapporto ha garantito comunque il godimento di somme di denaro. Il principio è ribadito anche in recenti sentenze della
Suprema Corte di Cassazione tra le quali la sentenza n. 4564 del 22 marzo 2012, seguita da buona parte della giurisprudenza di merito e confermato per ultimo dalla sentenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite che si è espressa sul punto per dirimere il contrasto giurisprudenziale (Cass SS.UU 898 del 2018). Per cui nell'ipotesi della dichiarazione scritta mancante da parte di colui che se ne valga in giudizio, il consenso del contraente può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti. Per le ragioni espresse, l'eccezione sulla nullità dei contratti di credito non può essere accolta.
Il correntista, che agisce con l'azione di ripetizione di indebito per l'accertamento giudiziale del saldo, chiedendo l'annullamento delle clausole contrattuali invalide, che prevedono interessi ultralegali per pregressi addebiti illegittimi di importi non dovuti, in quanto posti in essere in contrasto con le norme di legge (Cass.: n. 21597del
2013, n. 20693 del 2016), ha l'onere probatorio di produrre l'intera serie degli estratti conto, a partire dalla data dell'apertura del conto corrente. Solo in tale maniera potrà operarsi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere senza fare ricorso a criteri presuntivi od approssimativi. (Cass. n. 9365 del 2018). Tuttavia gli estratti conto non rappresentano una prova legale esclusiva, potendosi integrare la prova carente relativa all'individuazione del saldo finale avvalendosi di altre prove documentali o elementi acquisiti agli atti, in particolare con la consulenza contabile o tramite argomenti di prova desunti dalla condotta processuale delle parti, che forniscano indicazioni certe e complete sulle movimentazioni intercorse e sulla consistenza del saldo maturato all'inizio del periodo, risultante del primo degli estratto conto prodotto in giudizio
(Cass.: n. 9526 del 2019, n. 31187 del 2018, n. 24948 del 2017, n. 20693 del 2016,
n. 9201 del 2015). Gli estratti conto a scalare sono documenti, che riportando la sequenza dei saldi positivi e negativi calcolano le competenze in termini di interessi attivi e passivi, commissioni e spese, raggruppando tutte le operazioni con uguale valuta. A differenza dagli estratti conto completi del rapporto, essi non registrano l'importo del capitale nel giorno di valuta considerato. Diventa pertanto estremamente complicata l'esatta ricostruzione del saldo debitore, attraverso il ricalcolo degli interessi applicati. Queste riserve fatte proprie dal CTU hanno consentito comunque tale l'individuazione del saldo. Per cui il CTU ha provveduto a due distinti ricalcoli.
Tenendo conto che è onere del correntista produrre la documentazione a sostegno delle proprie ragioni, ferme restando le valute applicate dalla banca con il ricalcolo delle sole competenze riportate sugli scalari e lo scomputo degli addebiti illegittimi.
La domanda può essere accolta solo in parte in riferimento al solo rapporto di conto corrente oggetto di causa, per il ricalcolo compiuto non considerando commissioni, penali e sconfinamenti.
Non si ritiene che le clausole indicate come vessatorie, peraltro rivestano i caratteri di cui al codice di consumo. Ma anche quando le stesse in qualche misura non rispondano ai criteri previsti dal terzo comma dell'art. 34 del cod. cons. o alle norme del codice civile in materia, potrebbero produrre effetti sul contratto solo quando siano capaci di alterare in modo significativo l'equilibrio del sinallagma contrattuale, così come stabilito dalla causa tipica del contratto. Nel caso di specie nessuna delle clausole invocate si ritiene abbia spiegato un tale efficacia sullo schema tipico del contratto.
Salvo che le clausole ritenute vessatorie non abbiano riguardato l'applicazione degli interessi in violazione di quanto previsto dalle norme. Ma in riferimento a tale tipo di clausole la questione della loro vessatorietà viene ad essere assorbita dalle questioni sulle specifiche previste dalle norme a tutela del credito. Per cui se, nel caso tali questioni sono già state analizzate in precedenza e per esse vale quanto già argomentato. D'altronde non potrebbero valere contestazioni di tipo generico.
Parte attrice non è riuscita a provare quella violazione invocata degli obblighi ulteriori nascenti dal rapporto obbligatorio, rispetto a quelli sorti in forza del sinallagma contrattuale di cui alle prestazioni corrispettive. Obblighi di protezione per il reciproco affidamento tra le parti, corollari di quello di buona fede oggettiva ex art. : 1175 c. c.
(obbligo di correttezza), 1337 del cod. civ. (buona fede nelle trattative), 1338 c. c.
(informazione su cause invalidità), 1375 c. c. (buona fede nell' esecuzione), collegati al dovere di solidarietà di cui all'art.2 della Costituzione e inerenti nel caso di specie a quella responsabilità da status professionale, per la natura simmetrica del rapporto cliente - banca, che possiede professionalità superiore a quella del cliente. Dagli atti di causa emerge, peraltro, come la condotta della sotto questo profilo non sia CP_1
altrimenti censurabile, né che abbia posto in essere comportamenti ingannevoli tali da indurre a contrarre a condizioni diverse rispetto a quelle che si sarebbero in concreto realizzate. Tale fattispecie, che nel caso in questione non pare si sia verificata, arieggia quella del dolo incidente, rientrante, secondo alcuni, in quella teoria dei vizi del consenso incompleti, diversi da quelli disciplinati dalla legge. Categoria sotto certi aspetti criticabile, ove si consideri che il vizio del consenso incidente è previsto solo per il dolo, non per la violenza, per l'errore e per l'approfittamento dello stato di bisogno e che l'espansione dei vizi del consenso, che per l'errore confliggerebbe certamente con il principio dell'irrilevanza dell'errore sui motivi, porterebbe alla conseguenza di dichiarare in ogni caso una qualche responsabilità anche quando il danno fosse irrisorio, poiché inciderebbe sul quantum del risarcimento senza escluderlo del tutto. Il principio della buona fede in senso oggettivo, secondo il quale, indipendentemente dalla previsione di divieti di legge, le parti di un contratto assumono reciproci doveri comportamentali improntati al rispetto dei canoni della correttezza e lealtà, deve essere rilevato non in modo aprioristico e in relazione ai diritti, così come scaturiti dal complesso delle clausole contrattuali, ma solo con riferimento alle singole circostanze del caso concreto nella fase di esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Restano assorbite o non rilevanti o contraddette da quanto risultante dagli atti prodotti in giudizio e quanto rilevato dall CTU le ulteriori eccezioni di merito e preliminari.
Le spese del giudizio devono intendersi interamente compensate tra le parti in forza della soccombenza reciproca sui vari punti controversi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie le domande di parte attrice solo in parte per il ricalcolo delle competenze senza gli oneri, condannando il correntista al pagamento in favore della della CP_1
somma di € 1.701,22, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
2) Compensa interamente tra le parti le spese di causa;
3) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, 15/09/2025
Il Giudice Pasquale Spagnoletti
Tribunale di Bari
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Spagnoletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2019/8183 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. LORUSSO FRANCESCO con
[...] P.IVA_1 domicilio eletto presso il difensore contro con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. MARANO' ROBERTA con domicilio eletto presso il difensore
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione del presente provvedimento senza la parte sullo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, n. 4 c. p. c..
Il fondamento normativo del divieto d'usura è costituito dall'art. 644 del cod. pen., la cui operatività, in forza dell'interpretazione autentica fornita dal d. l. n. 394/2000, è limitata al solo momento in cui gli interessi usurari sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.
L'art.1815 del cod. civ., infatti, presuppone la nozione di interessi usurari, che è definita altrove, ossia nell'art. 644 c.p.. Mentre l'art. 2 della legge n. 108 del 1996 assolve a una funzione integrativa del precetto statuito dall'art. 644 del c.p., che rappresenta una norma penale in bianco, in quanto si completa in base al meccanismo previsto dalla citata legge integrativa, a cui è demandato il compito di fissare la misura del tasso d'usura. La locuzione “interessi a qualunque titolo convenuti", di cui al citato decreto legge n. 394 del 2000 è stata precisata dalla sentenza n. 29 del 25/2/2002 della
Corte Costituzionale, secondo cui il tasso soglia dell'usura riguarderebbe non solo gli interessi corrispettivi, ma anche quelli moratori. Tale assunto appare ormai pacificamente ammesso dall'indirizzo ermeneutico prevalente della giurisprudenza di legittimità. (v. Cass.: n. 5286 del 2000, n. 350 del 2013, n. 5598 del 2017), il quale , peraltro, specifica e chiarisce il senso dell'art. 644 c.p., che non sancisce affatto il principio della cumulabilità degli interessi moratori e corrispettivi ai fini del tasso soglia d'usura, ma si limita, al contrario, ad affermare solo l'applicabilità anche agli interessi moratori delle disposizioni previste dalle norme antiusura. Il tasso di mora è sostitutivo e alternativo di quello corrispettivo e non può essere addizionato a quest'ultimo. Ed invero, tra le due tipologie di interessi esistono profonde diversità ontologiche e funzionali, trattandosi di elementi eterogenei, grandezze disomogenee non comparabili tra loro. Il tasso di mora svolge una funzione di penalità per il danno, imputabile al mutuatario, conseguente al ritardato pagamento o l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria, mentre gli interessi corrispettivi hanno uno scopo remunerativo per il godimento di una somma di denaro. Differenti sono, inoltre, le basi di calcolo dei due tipi di interesse. Quello moratorio si calcola, infatti, sulla rata scaduta, quello corrispettivo, invece, si calcola sul capitale residuo. Poiché il calcolo della mora viene effettuato a posteriori rispetto alla stipula del contratto, nell'ipotesi in cui si sia in effetti verificato l'inadempimento, solo impropriamente si potrebbe parlare di cumulo. Gli interessi dovuti dal mutuatario moroso sono tutti di natura moratoria, sia quelli relativi alla maggiorazione stabilita dal contratto per l'ipotesi di ritardato pagamento, sia la parte che corrisponde agli interessi corrispettivi, che a causa della mora cambiano natura, ai sensi dell'art. 1224 c.c., per cui gli interessi moratori non possono essere richiesti congiuntamente a quelli corrispettivi. Nel caso di mora il creditore non percepisce due diversi tipi di interessi, ma solo quelli moratori, che si formano di solito sommando una certa percentuale agli interessi corrispettivi. Solo in questa particolare accezione potrebbe parlarsi di cumulo tra interessi moratori e corrispettivi. Quando l'art. 1815 c.c. si riferisce a interessi, commissioni e spese ai fini dell'usura, vuole riguardare esclusivamente quelli dovuti per effetto della conclusione del contratto o per essersi verificato il relativo evento in corso di contratto. Restano, così, escluse le prestazioni accidentali, eventuali o potenziali, anche se predeterminate nel contratto nelle forme del saggio di mora. Per cui la loro esigibilità è subordinata al verificarsi di eventi futuri, ancora possibili ma non concretamente accertabili al momento della conclusione del contratto o irreali, poiché potrebbero essere mai accaduti, per fatti che non si sono realmente verificati, né potranno in seguito realizzarsi. Gli interessi di mora hanno questa natura e anche se previsti nel contratto, operano solo nell'ipotesi di inadempimento, partecipando del carattere della c.d. usura sopravvenuta, che la prevalente giurisprudenza ritiene non essere compresa nel divieto di cui all'art. 644 c.p., il quale parla testualmente solo di interessi promessi o convenuti.
Pertanto, la previsione degli interessi di mora non obbliga ab origine il mutuatario alla corresponsione, essendo questa legata all'eventualità del ritardato pagamento o dell'inadempimento. La loro applicazione è incerta a differenza degli interessi corrispettivi, che sono, invece, certi e vincolanti sin dall'inizio del finanziamento. La valutazione della usurarietà deve riferirsi sia al tasso di mora che a quello corrispettivo.
Nel caso che ci occupa nessuno dei due tassi di interesse ha superato il tasso soglia dell'usura per tutti i contratti di credito oggetto di causa, così come confermato nella
CTU depositata agli atti. Peraltro, ove la dichiarazione di nullità riguardasse unicamente la clausola relativa agli interessi moratori ex art. 1419 c.c., il mutuatario avrebbe diritto solo alla restituzione dei soli interessi moratori usurari effettivamente corrisposti e non dovuti (cfr. Trib. Como, sent. 11/10/2017; Trib. Monza sent. n.
1911/2017; Trib. Siracusa sent. N. 16789/2017; Trib. Roma, sent. N. 6951/2017; App.
Milano, sent. N. 2044/2017). Nel caso di specie il ricorrente non ha provato, né
l'ammontare, né l'applicazione di interessi di mora, che siano stati nel corso del rapporto corrisposti. Per cui nell'ipotesi di mancata dimostrazione dell'ammontare degli interessi moratori asseritamene usurari, che sarebbero stati pagati in eccesso,
l'azione di restituzione deve ritenersi inammissibile, né possono reputarsi sufficienti a tale scopo contestazioni di tipo generico. (Trib. Milano 24.03.2016, Tib. Milano
17.01.2017)). Solo se si fosse accertata l'applicazione degli interessi di mora, dovuti per effetto di inadempimento o ritardato pagamento, qualora il tasso di mora avesse superato quello soglia dell'usura, ipotesi che nel caso de quo non si è verificata, il ricorrente avrebbe avuto diritto, non ad ottenere la gratuita del rapporto di mutuo, come ha richiesto, ai sensi dell'art. 1815 c.c., ma solo la restituzione degli interessi di mora effettivamente versati, restando dovuti per il periodo di mora solo gli interessi corrispettivi non usurari.
Nel caso in questione si è accertato, così come confermato dalla CTU, che tutto il periodo oggetto di esame ricade nel decennio antecedente l'atto interruttivo della prescrizione. Per cui l'eccezione di prescrizione non può essere accolta.
Le sanzioni stabilite dal 7 comma dell'art. 117 TUB, costituendo tipiche ipotesi di nullità stabilite per la protezione del contraente debole, possono applicarsi solo nei casi espressamente previsti, di cui ai commi 4 e 6 dello stesso articolo. La disposizione relativa al comma 6 si riferisce agli interessi senza alcuna determinazione, ma quantificati solo con un rinvio agli usi (c.d. interessi uso piazza). L'ipotesi di cui al comma 4 stabilisce la nullità il contratto di credito quando in esso non siano indicati il tasso di interessi e gli oneri applicati. La norma fa riferimento espresso alla sola ipotesi della omissione di tali indicazioni, che rappresentano soltanto un indice delle condizioni applicate, che, peraltro, appaiono indicate nel caso in esame. Non contempla, invece, quella della difformità tra i tassi applicati e quelli pubblicizzati.
Infatti, l'art.117 TUB è inserito dal legislatore nella sezione II del TUB, che riguarda la pubblicità e l'informazione precontrattuale ed ha valore di regola di comportamento, al fine di valutare il rispetto del canone della trasparenza contrattuale. Dovendo rientrare tale fattispecie nel novero di quelle che vietano pratiche commerciali o pubblicità ingannevoli, avendo fornito al consumatore una informazione non veritiera sulle condizioni contrattuali. La nullità delle clausole contrattuali è stabilita dal legislatore per il solo caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis, comma 6, TUB, espressamente prevede l'ipotesi del TAEG non correttamente determinato e, quindi difforme da quello pubblicizzato (Tribunale Torino, 14
Novembre 2018, C. App. Bologna, n. 551 del 2020, C. Appello Torino
28.1.2020, Tribunale Termini Imerese 6.2.2019, Tribunale Bologna 29.09.2017,
Tribunale Bergamo 08.09.2017, Tribunale Pescara 18.8.2017, Tribunale Monza
17.08.2017, Tribunale Milano 28.07.2017, Trib. Busto Arsizio 19.07.2017, Trib.
Mantova 2.5.2017, Tribunale Roma 19.04.2017, Trib. Salerno 31.1.2017, ABF collegio Napoli 9686 del 27.10.2016).
In riferimento all'eccezione relativa alla nullità, sotto il profilo della forma, del contratto di credito posto a fondamento della domanda di parte attrice, nullità c.d. di protezione, poiché la forma dei contratti di credito, in forza dell'art. 117 del TUB, è richiesta per la tutela del contraente debole. Non si ritiene che il contratto di credito in discussione, possa meritare alcuna censura di nullità sotto l'aspetto formale, in particolare per la sottoscrizione della clausola, con cui il debitore dava atto della ricezione della copia del contratto. Ove si consideri, peraltro, che è principio riconosciuto in modo pacifico e concorde dalla giurisprudenza di legittimità, che la forma scritta di un contratto possa risultare da documenti separati per effetto di dichiarazioni non contestuali (proposta e accettazione) (ex plurimis conformemente:
Cass. n. 1726 del 1976). In secondo luogo, in riferimento alla censura sulla mancanza di sottoscrizione della se si ponga mente al fatto che, mentre la giurisprudenza CP_1
più antica negava che, il far valere in giudizio una scrittura potesse sanare la deficienza della sottoscrizione (Cass. n.727 del 1925, Cass. n.1928 del 1927). In seguito si è consolidato l'opposto principio, divenuto costante nel tempo, né mutato anche dopo l'entrata in vigore del nuovo Testo Unico bancario, che all'art. 117, che prescrive la forma scritta per i contratti bancari, secondo il quale: “nei contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam, la produzione della scrittura in giudizio da parte di chi non la sottoscrisse vale a supplire la mancanza di sottoscrizione” (vedi tra le tanti dalle più risalenti nel tempo: Cass. n. 1964 del 1955, Cass. n. 3396 del 1955, Cass. n. 2865 del 1955 ; Cass. n. 1156 del 1958 ; Cass. n. 2050 del 1959; Cass. n. 1807 del 1963;
Cass. n. 719 del 1964 ; Cass. n. 1995 del 1964, Cass. n. 2914 del 1964; Cass. n. 1899 del 1965, Cass. n. 39 del 1966, Cass. n. 1633 del 1969, Cass. n. 3338 del 1969, Cass.
n. 738 del 1970; Cass. n. 2216 del 1977, Cass. n. 2392 del 1978,; Cass. del 1979,
Cass. n. 2707 del 1982; Cass. n. 469 del 1983, Cass. n. 5868 del 1994, Cass. n. 2826 del 2000; Cass. n. 9543 del 2002; Cass. n. 22223 del 2006; da ultimo Cass. 22 marzo
2012 n. 4564, Cass SS.UU 898 del 2018). Il fondamento sistematico di tale massima, che equipara la domanda giudiziale alla sottoscrizione dell'atto, risiede nel fatto che la forma scritta richiesta dalla legge non si identifica esclusivamente con la sottoscrizione, la quale rappresenta solo un elemento della scrittura. Avendo solo il valore di confermare le dichiarazioni espresse nell'atto, la sottoscrizione può risultare per equipollenti. Quali possono essere, come nel caso in questione, la produzione in giudizio di copia del contratto da parte della banca, firmata dal solo cliente, insieme alla dichiarazione di volontà della medesima di avvalersi del contratto, che risulti, come nel caso che ci occupa, da una serie di atti posti in essere durante il rapporto, tra i quali la comunicazione degli estratti conto. Poiché la forma scritta è prescritta in funzione di protezione del contraente debole dal citato articolo 117 del Testo Unico bancario, tale scopo si ritiene assolto dalla scrittura anche in mancanza della sottoscrizione della
Banca, se essa appare attraverso un modulo, che sia stato effettivamente eseguito, come nell'ipotesi di specie, che richiama le condizioni economiche e che equivale ad espressa adesione in forma scritta delle stesse, dalle quali possa desumersi con chiarezza il tasso d'interesse, la data e la sottoscrizione del solo cliente. La massima appare, inoltre, ispirata ad un senso di equità, quando il rapporto ha garantito comunque il godimento di somme di denaro. Il principio è ribadito anche in recenti sentenze della
Suprema Corte di Cassazione tra le quali la sentenza n. 4564 del 22 marzo 2012, seguita da buona parte della giurisprudenza di merito e confermato per ultimo dalla sentenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite che si è espressa sul punto per dirimere il contrasto giurisprudenziale (Cass SS.UU 898 del 2018). Per cui nell'ipotesi della dichiarazione scritta mancante da parte di colui che se ne valga in giudizio, il consenso del contraente può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti. Per le ragioni espresse, l'eccezione sulla nullità dei contratti di credito non può essere accolta.
Il correntista, che agisce con l'azione di ripetizione di indebito per l'accertamento giudiziale del saldo, chiedendo l'annullamento delle clausole contrattuali invalide, che prevedono interessi ultralegali per pregressi addebiti illegittimi di importi non dovuti, in quanto posti in essere in contrasto con le norme di legge (Cass.: n. 21597del
2013, n. 20693 del 2016), ha l'onere probatorio di produrre l'intera serie degli estratti conto, a partire dalla data dell'apertura del conto corrente. Solo in tale maniera potrà operarsi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere senza fare ricorso a criteri presuntivi od approssimativi. (Cass. n. 9365 del 2018). Tuttavia gli estratti conto non rappresentano una prova legale esclusiva, potendosi integrare la prova carente relativa all'individuazione del saldo finale avvalendosi di altre prove documentali o elementi acquisiti agli atti, in particolare con la consulenza contabile o tramite argomenti di prova desunti dalla condotta processuale delle parti, che forniscano indicazioni certe e complete sulle movimentazioni intercorse e sulla consistenza del saldo maturato all'inizio del periodo, risultante del primo degli estratto conto prodotto in giudizio
(Cass.: n. 9526 del 2019, n. 31187 del 2018, n. 24948 del 2017, n. 20693 del 2016,
n. 9201 del 2015). Gli estratti conto a scalare sono documenti, che riportando la sequenza dei saldi positivi e negativi calcolano le competenze in termini di interessi attivi e passivi, commissioni e spese, raggruppando tutte le operazioni con uguale valuta. A differenza dagli estratti conto completi del rapporto, essi non registrano l'importo del capitale nel giorno di valuta considerato. Diventa pertanto estremamente complicata l'esatta ricostruzione del saldo debitore, attraverso il ricalcolo degli interessi applicati. Queste riserve fatte proprie dal CTU hanno consentito comunque tale l'individuazione del saldo. Per cui il CTU ha provveduto a due distinti ricalcoli.
Tenendo conto che è onere del correntista produrre la documentazione a sostegno delle proprie ragioni, ferme restando le valute applicate dalla banca con il ricalcolo delle sole competenze riportate sugli scalari e lo scomputo degli addebiti illegittimi.
La domanda può essere accolta solo in parte in riferimento al solo rapporto di conto corrente oggetto di causa, per il ricalcolo compiuto non considerando commissioni, penali e sconfinamenti.
Non si ritiene che le clausole indicate come vessatorie, peraltro rivestano i caratteri di cui al codice di consumo. Ma anche quando le stesse in qualche misura non rispondano ai criteri previsti dal terzo comma dell'art. 34 del cod. cons. o alle norme del codice civile in materia, potrebbero produrre effetti sul contratto solo quando siano capaci di alterare in modo significativo l'equilibrio del sinallagma contrattuale, così come stabilito dalla causa tipica del contratto. Nel caso di specie nessuna delle clausole invocate si ritiene abbia spiegato un tale efficacia sullo schema tipico del contratto.
Salvo che le clausole ritenute vessatorie non abbiano riguardato l'applicazione degli interessi in violazione di quanto previsto dalle norme. Ma in riferimento a tale tipo di clausole la questione della loro vessatorietà viene ad essere assorbita dalle questioni sulle specifiche previste dalle norme a tutela del credito. Per cui se, nel caso tali questioni sono già state analizzate in precedenza e per esse vale quanto già argomentato. D'altronde non potrebbero valere contestazioni di tipo generico.
Parte attrice non è riuscita a provare quella violazione invocata degli obblighi ulteriori nascenti dal rapporto obbligatorio, rispetto a quelli sorti in forza del sinallagma contrattuale di cui alle prestazioni corrispettive. Obblighi di protezione per il reciproco affidamento tra le parti, corollari di quello di buona fede oggettiva ex art. : 1175 c. c.
(obbligo di correttezza), 1337 del cod. civ. (buona fede nelle trattative), 1338 c. c.
(informazione su cause invalidità), 1375 c. c. (buona fede nell' esecuzione), collegati al dovere di solidarietà di cui all'art.2 della Costituzione e inerenti nel caso di specie a quella responsabilità da status professionale, per la natura simmetrica del rapporto cliente - banca, che possiede professionalità superiore a quella del cliente. Dagli atti di causa emerge, peraltro, come la condotta della sotto questo profilo non sia CP_1
altrimenti censurabile, né che abbia posto in essere comportamenti ingannevoli tali da indurre a contrarre a condizioni diverse rispetto a quelle che si sarebbero in concreto realizzate. Tale fattispecie, che nel caso in questione non pare si sia verificata, arieggia quella del dolo incidente, rientrante, secondo alcuni, in quella teoria dei vizi del consenso incompleti, diversi da quelli disciplinati dalla legge. Categoria sotto certi aspetti criticabile, ove si consideri che il vizio del consenso incidente è previsto solo per il dolo, non per la violenza, per l'errore e per l'approfittamento dello stato di bisogno e che l'espansione dei vizi del consenso, che per l'errore confliggerebbe certamente con il principio dell'irrilevanza dell'errore sui motivi, porterebbe alla conseguenza di dichiarare in ogni caso una qualche responsabilità anche quando il danno fosse irrisorio, poiché inciderebbe sul quantum del risarcimento senza escluderlo del tutto. Il principio della buona fede in senso oggettivo, secondo il quale, indipendentemente dalla previsione di divieti di legge, le parti di un contratto assumono reciproci doveri comportamentali improntati al rispetto dei canoni della correttezza e lealtà, deve essere rilevato non in modo aprioristico e in relazione ai diritti, così come scaturiti dal complesso delle clausole contrattuali, ma solo con riferimento alle singole circostanze del caso concreto nella fase di esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Restano assorbite o non rilevanti o contraddette da quanto risultante dagli atti prodotti in giudizio e quanto rilevato dall CTU le ulteriori eccezioni di merito e preliminari.
Le spese del giudizio devono intendersi interamente compensate tra le parti in forza della soccombenza reciproca sui vari punti controversi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie le domande di parte attrice solo in parte per il ricalcolo delle competenze senza gli oneri, condannando il correntista al pagamento in favore della della CP_1
somma di € 1.701,22, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
2) Compensa interamente tra le parti le spese di causa;
3) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, 15/09/2025
Il Giudice Pasquale Spagnoletti