TRIB
Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente estensore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2586 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
20.08.1966, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Toldo e
Ludovica Dalla Costa
e
DEPIERI MO, C.F. , nata a [...] il 22. 01.1971, C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato Linda Caravani
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti:
I ricorrenti richiamano integralmente il contenuto del ricorso introduttivo ed insistono per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, qui di seguito riportate:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, verificata l'esistenza dei presupposti di legge:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi MO DE e
[...]
(matrimonio contratto nel Comune di Venezia in data Controparte_1
6.09.1998, trascritto del Registro dello Stato Civile del medesimo Comune al
n. 24, Parte 2, Serie A, Uff. 10/1998), ordinando alla Cancelleria di trasmettere
copia autentica del dispositivo della sentenza, al suo passaggio in giudicato,
all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Venezia, perché provveda alle
annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
2) affidare la figlia minore in modo condiviso a entrambi i genitori Persona_1
i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione,
potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La figlia avrà
residenza abituale presso la casa familiare, sita a RE (VI) in Viale
Novegno n. 133, assieme alla madre MO DE ed alla sorella PE
, maggiorenne ma non economicamente autonoma. Le decisioni di
[...]
maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute
2 e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di
comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e
delle aspirazioni della figlia;
3) assegnare la casa coniugale, sita a RE (VI) in Viale Novegno n.
133, alla sig.ra MO DE, con tutti gli arredi e le pertinenze, esclusi gli
attrezzi custoditi in garage/cantina e i documenti personali che il sig. CP_1
potrà prelevare entro il 30.09.2024;
4) prevedere che il padre, , possa vedere e tenere con Controparte_1
sé la figlia nei seguenti tempi e modi: Per_1
- un giorno a settimana, dal pomeriggio fino al mattino successivo;
- un week-end a settimane alterne, dal venerdì sera alla domenica sera;
- sette giorni durante le vacanze natalizie, comprensivi ad anni alterni del
giorno di Natale o di quello di Capodanno;
- tre giorni durante le vacanze pasquali, comprensivi ad anni alterni del giorno
di Pasqua o di quello di Pasquetta;
- due settimane, anche non continuative, durante le vacanze estive, in periodo
da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
5) disporre che il sig. contribuisca al mantenimento Controparte_1
delle figlie e mediante versamento alla sig.ra MO DE Per_1 PE
dell'importo mensile di € 700 complessivi (pari ad € 350 per ciascuna figlia),
annualmente rivalutabile in base agli indici Istat FOI, da versarsi in via
anticipata entro il giorno 10 di ogni mese;
3 6) l'Assegno Unico e Universale per i figli a carico verrà percepito dalla sig.ra
MO DE nella misura del 100% dell'importo spettante, prestando fin
d'ora il sig. il proprio consenso ed impegnandosi a Controparte_1
sottoscrivere ogni dichiarazione necessaria in tal senso;
7) disporre che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50%
ciascuno alle spese straordinarie per le figlie e , così come Per_1 PE
individuate e disciplinate nel Protocollo per i procedimenti in materia di diritto
di famiglia avanti al Tribunale di Vicenza sottoscritto il 26.10.2017, che
s'intende qui integralmente riportato;
8) disporre che il sig. contribuisca al mantenimento Controparte_1
della moglie MO DE mediante versamento alla Stessa dell'importo
mensile di € 300, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat FOI, da
versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese;
9) prendere atto che a seguito della pubblicazione della sentenza di
separazione i coniugi provvederanno a chiudere il conto corrente cointestato
presso banca dividendo al 50% la giacenza residua, nonché CP_2
liquideranno i buoni fruttiferi postali cointestati dal controvalore attuale di circa
€ 52.000,00, dividendo il ricavato al 50%.
Con quanto sopra i coniugi dichiarano di aver bonariamente risolto ogni
questione patrimoniale che li riguarda, riconoscendo di non aver nulla a
pretendere l'uno dall'altro.
10) spese ed oneri di lite interamente compensati tra le parti.
4 Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento del
ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 12.07.2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Venezia in data
06.09.1998, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 19.11.2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore alla prevalente collocazione Per_1
della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
5 -neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle Per_1
parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Controparte_1
l'obbligo di corrispondere a DE MO, a titolo di contributo per
[...]
il mantenimento della figlia , maggiorenne ma non autosufficiente, la PE
somma mensile di euro 350,00 nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in RE (VI) in Viale Novegno n.133 in favore di MO DE
quale genitore convivente con la figlia minore e con la figlia Per_1 PE
maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere Controparte_1
alla moglie, a titolo di assegno di mantenimento la somma di 300,00 euro mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può
che statuire conformemente a tale richiesta;
6
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi Parte_1
, uniti in matrimonio in Venezia in data 06.09.1998 con atto
[...]
trascritto al n. 24, parte 2, serie A, ufficio 10, anno 1998 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Venezia perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 7.1.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
7 8