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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/02/2025, n. 1941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1941 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31855/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvio Cinque, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 31855 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022, trattenuta in decisione con ordinanza del 23.12.2024, pronunciata ai sensi dell'art. 127- ter, e vertente
TRA
, Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in via Pt_1
Fulcieri Paulucci de' Calboli n. 20/E, presso l'Avv. Alfonsina Di Domenico dell'Avvocatura dell'Ente, che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti
ATTORE
E
(CF. ) Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO contumace
OGGETTO: azione di risarcimento danni da occupazione sine titulo.
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 04.12.2024 (sostituita dal deposito di note scritte, da intendersi integralmente trascritte).
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione a comparire dinanzi a questo Tribunale, conveniva in giudizio il Pt_1
sig. chiedendone la condanna al pagamento dell'indennità di occupazione ex Controparte_1 art. 15 della legge n. 12/1999 dell'immobile di proprietà dell'ente, sito in via Ascalesi Pt_1
pagina 1 di 6 n, 19, sc. D, int. 6, dalla data di occupazione a quella di effettivo rilascio, previo accertamento e declaratoria dell'occupazione sine titulo, oltre interessi di mora.
A tal fine, esponeva: - di essere proprietaria dell'alloggio pubblico sito in alla Pt_1 Pt_1
via Ascalesi n. 19 sc. D, int. 6 (identificato con matr. ); - che, a far data dal P.IVA_1
04.05.1990, detto immobile veniva occupato senza alcun titolo dal sig. - che Controparte_1
l'art. 53 della legge della Regione Lazio n. 27 del 18.04.2006 ha successivamente consentito Cont agli occupanti sine titulo, alla data del 20.11.2006, di un alloggio di di regolarizzare la propria posizione, al ricorrere di determinati requisiti;
- che il ha dunque presentato CP_1
istanza di regolarizzazione della propria occupazione, ai sensi della richiamata normativa;
- che l'art. 53 summenzionato così prevede: “per il periodo di occupazione dell'alloggio è dovuta l'indennità di occupazione calcolata ai sensi dell'art. 15, co. 5, della l. r. n. 12/1999 e maggiorata di una somma pari al trenta per cento del tasso legale di interesse vigente, e delle spese per i servizi a rimborso, a decorrere dalla data di occupazione e fino alla data di presentazione della domanda, anche in forma dilazionata, in un numero massimo di 120 rate mensili, con un anticipo pari al 5% della somma dovuta”¸- che detta indennità di occupazione
è dovuta a partire dalla data di occupazione e fino alla presentazione della domanda di regolarizzazione, mentre per i successivi anni il corrispettivo dovuto è determinato su base reddituale (in base alla legislazione regionale vigente a quel momento); - che con determinazione dirigenziale n. 452 del 17.09.2010, ha ritenuto ammissibile la CP_3
domanda di regolarizzazione in sanatoria già presentata dal ferma restando la CP_1 sussistenza dei requisiti ex lege, la cui verifica è demandata all' (Ente gestore Pt_1 dell'alloggio); - che l'istruttoria condotta da si è conclusa con la proposta di revoca Pt_1 dell'ammissibilità della sanatoria, giacché l'odierno convenuto ha abbandonato l'alloggio a far data dal 27.7.2010, omettendo di restituirlo alla proprietà; - che, sulla scorta del fatto che il dall'occupazione fino all'abbandono dell'immobile, aveva del tutto omesso di CP_1 corrispondere quanto dovuto per l'occupazione e il godimento dell'alloggio, egli veniva diffidato al pagamento dell'indennità di occupazione a mezzo di nota prot. n. 16926 del
21.06.2006; - che, da ulteriori verifiche contabili effettuate, emergeva a carico del convenuto una debenza in favore dell'ente di € 57.564,94, per il pagamento della quale il veniva CP_1
diffidato con lettere (versate in atti) del 15.01.2014, del 26.01.2015, del 13.06.2017, tutte rimaste inevase;
- che, dunque, alla data dell'effettivo abbandono dell'alloggio la morosità ascrivibile al ammontava ad € 57.564,94 per indennità di occupazione ex art. 15, l. r. n. CP_1
12/1999, oltre interessi di mora pari ad € 13.660,75, per la somma complessiva di € 71.225,69.
pagina 2 di 6 Il convenuto, regolarmente citato in giudizio, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
Istruita in via documentale e mediante CTU per la verifica della correttezza dei conteggi contenuti nei prospetti prodotti in giudizio da parte attrice, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 23.12.2024.
La domanda è fondata.
In primo luogo, v'è prova in atti che il abbia occupato l'abitazione di via Ascalesi n. 19 CP_1
almeno a far data dal 04.05.1990, come si evince dalla domanda di assegnazione in regolarizzazione presentata dallo stesso convenuto in data 07.10.2007 (cfr. doc. n. 2, accluso al fascicolo di parte attrice).
Simile documento, ritualmente versato in atti dall'odierno attore, rileva come dichiarazione confessoria stragiudiziale del Come noto, infatti, ai fini dell'attribuzione di valore CP_1 confessorio ad una dichiarazione, “per “fatto sfavorevole” alla parte che la compie deve intendersi il fatto contestato che nuoce ad un interesse giuridico vantato dal confitente nei confronti della controparte processuale cui, al contempo, giova, nell'ambito del solo rapporto obbligatorio intercorrente con il destinatario” (Cass. civ., Sez. III, sent. n. 16669/2024), ipotesi che ben ricorre nel caso che ne occupa, attesa la dichiarazione di occupazione sine titulo indirizzata dall'odierno convenuto ad , ai fini della regolarizzazione della Pt_1 posizione sino ad allora illegittimamente intrattenuta con l'Ente.
Il più in particolare, presentava detta domanda al fine di ottenere il beneficio di cui CP_1 all'art. 53 della l. r. Lazio n. 27/2006 in virtù del quale gli occupanti sine titulo, alla data del
20 novembre 2006, di alloggi di edilizia residenziale pubblica potevano beneficiare della regolarizzazione della posizione alloggiativa, in presenza delle condizioni richieste per l'assegnazione.
E invero, alla richiesta di regolarizzazione del seguiva la determinazione dirigenziale n. CP_1
452 del 17.09.2010 di che riteneva ammissibile la domanda di sanatoria, CP_3 ferma restando la ricorrenza dei requisiti di cui ai co. 3, 3 ter e 5 dell'art. 53 della l. r. n.
27/2006, nonché di quelli ulteriori di legge, la cui verifica era rimessa agli Enti gestori dell'alloggio (cfr. doc. 1, accluso al fascicolo di parte attrice).
, pertanto, procedendo alle verifiche di competenza in relazione all'alloggio per cui è Pt_1 causa, rilevava dagli atti dell'Ufficio anagrafe di Capitale l'avvenuto trasferimento del Pt_1
nel Comune di Ladispoli (cfr. doc. n. 10, accluso al fascicolo di parte attrice), almeno a CP_1
far data dal 27.07.2010 e, dunque, in un momento antecedente alla determinazione favorevole pagina 3 di 6 alla regolarizzazione emessa da L'Ente riteneva, quindi, inammissibile la CP_3 richiesta di regolarizzazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1, lett. b) della l. n. 12/1999 (ossia, “non abitare stabilmente nell'alloggio assegnatogli, salvo il caso in cui l'ente gestore non lo autorizzi per gravi motivi”).
Sulla scorta di dette argomentazioni, parte attrice chiedeva di “accertare l'avvenuta revoca dell'ammissibilità della sanatoria per abbandono dell'alloggio”, nonché di “accertare la mancata regolarizzazione della posizione di occupante sine titulo”.
In punto di diritto, la determinazione di n. 452/2010 dev'essere qualificata alla CP_3
stregua di provvedimento amministrativo condizionato: come anticipato, infatti,
l'Amministrazione capitolina espressamente subordinava l'assegnazione in regolarizzazione degli alloggi occupati senza titolo alla ricorrenza di ulteriori requisiti di legge, il cui accertamento veniva demandato proprio ad (v. supra). Pt_1
L'elemento condizionante così apposto, nel caso concreto (condizione sospensiva), non rende incerti gli effetti tipici del provvedimento, né vale a renderlo incompatibile rispetto alle finalità per le quali il potere è stato attribuito all'amministrazione, sì da apparire legittimo e immune da vizi (cfr. Cons. St., Sez. IV, sent. n. 3869/2020; Cons. St., Sez. VI, sent. n. 3738/2022). E invero, la valutazione di attualità della sussistenza di tutti i requisiti per la sanatoria in capo all'occupante costituisce profilo da necessariamente demandare agli Enti gestori degli alloggi in relazione di più immediata prossimità con la posizione dell'occupante, specie a fronte dell'ampio lasso temporale trascorso tra la conclusione dei lavori della Commissione tecnica
(che ha avuto in carico l'esame della documentazione prodotta a corredo di un considerevole numero di istanze di regolarizzazione pervenute) e quello di approvazione degli elenchi degli aventi diritto alla sanatoria da parte di CP_3
Orbene, il fatto che il abbia abbandonato l'alloggio di via Ascalesi n. 19, omettendo di CP_1 restituirlo all'odierna parte attrice (pur nella consapevolezza di aver richiesto alla PA la regolarizzazione della propria posizione alloggiativa), integra evidentemente una causa ostativa al realizzarsi della predetta condizione, se non addirittura un definitivo mancato avveramento della condizione sospensiva, sì che l'ammissione alla sanatoria del convenuto non può dirsi efficacemente intervenuta, essendo lo stesso incorso nell'ipotesi di cui all'art. 53, co. 5, tale per cui: “nei casi di (…) mancata riconsegna dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica all'ente gestore e comunque in tutti i casi di illegittima cessione dell'alloggio, l'assegnatario decade dal diritto e l'occupante non ha titolo all'acquisto
pagina 4 di 6 dell'immobile e alla regolarizzazione della posizione amministrativa”; risolvendosi, dunque, in una causa impeditiva per l'assegnazione in sanatoria degli alloggi occupati sine titulo.
Ciò posto, a fronte della mancata regolarizzazione della propria posizione, in difetto di un valido titolo di legittimazione alla permanenza nell'unità abitativa, il dev'essere CP_1 considerato occupante sine titulo dell'immobile in questione e, dunque, obbligato al pagamento della dedicata indennità di occupazione per il periodo di illegittima permanenza nell'unità abitativa di proprietà di . Pt_1
Per quanto concerne detto profilo indennitario, ai sensi della l. r. n. 27/2006, gli occupanti senza titolo non soggetti a regime di sanatoria sono tenuti a corrispondere l'indennità di occupazione nella misura del 300% dell'equo canone.
In tal senso, quanto al credito da sorte capitale, questo Giudice ritiene di pienamente condividere le conclusioni rassegnate dal CTU nella propria relazione peritale. Le deduzioni del CTU, infatti, oltre ad essere andate immuni da rilievi del CTP (che nessuna osservazione critica ha mosso alla bozza di elaborato peritale nel termine di rito), appaiono congruamente motivate e si affidano a un percorso logico-argomentativo ben coerente, che questo Giudicante richiama integralmente.
Quanto agli accessori, per converso, si ritiene di emendare, in senso favorevole a parte attrice, le conclusioni cui approda il consulente. In particolare, l'elaborato propone di liquidare, a titolo di accessori, la somma di € 6.948,58, prendendo in considerazione l'arco temporale intercorrente dal giorno del rilascio dell'abitazione (27.07.2010) e quello della redazione della perizia (23.03.2024).
Diversamente, parte attrice aggancia la decorrenza degli interessi ad un momento antecedente al rilascio dell'abitazione (che altro non è che la cessazione dell'illecito permanente); in particolare, l'attore richiede € 13.660,75 a titolo di interessi, indicando come dedicato dies a quo il 01.01.1996 (cfr. pag. 6 dell'atto di citazione, in combinato con pag. 14 del doc. n. 9, accluso al fascicolo di parte attrice).
Tanto considerato, deve convenirsi con la difesa attorea laddove ritiene di far decorrere la maturazione degli interessi da una fase antecedente al 27.07.2010: i crediti relativi alle mensilità scadute sono, infatti, oltre che certi e liquidi, anche esigibili, per l'effetto producendo interessi legali di pieno diritto già dal momento di ciascuna scadenza.
Per tutti i motivi sopra illustrati, accertato che la porzione immobiliare sita in via Pt_1
Ascalesi n. 19, scala D, int. 6 (matricola è stata illegittimamente detenuta ed P.IVA_1 occupata dal convenuto sino alla data del 27.07.2010, quest'ultimo va Controparte_1
pagina 5 di 6 condannato al pagamento in favore della parte attrice, per le causali sopra indicate, della somma di € 38.728,74, a titolo di sorte capitale, oltre interessi (da quantificare nel modo sopra indicato, e cioè considerando che le singole mensilità hanno iniziato a produrre interessi dalla relativa scadenza) a decorrere dalla data del 1.01.1996, sino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e, parametrate al valore della causa, si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM n. 55/2014 e s.m.i. La soccombenza si accompagna, altresì, al pagamento delle spese di CTU, provvisoriamente poste in carico a parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia del convenuto, così provvede:
A) accerta che la porzione immobiliare sita in via Ascalesi n. 19, scala D, int. 6 Pt_1
(matricola ), è stata illegittimamente detenuta ed occupata dal convenuto P.IVA_1
sino alla data del 27.07.2010, e, per l'effetto, condanna il convenuto al Controparte_1
pagamento in favore della parte attrice della somma complessiva di € 38.728,74, a titolo di sorte capitale, oltre interessi (da quantificare in relazione alla scadenza delle singole mensilità) a decorrere dalla data del 1.1.1996, sino all'effettivo soddisfo;
B) condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore delle spese processuali, che liquida in € 3.810,00, oltre IVA, CPA e accessori nella misura di legge;
C) pone le spese di consulenza tecnica, così come liquidate in corso di causa, definitivamente a Carico di parte convenuta.
Roma, 28.1.2025
Il Giudice
dott. Silvio Cinque
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvio Cinque, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 31855 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022, trattenuta in decisione con ordinanza del 23.12.2024, pronunciata ai sensi dell'art. 127- ter, e vertente
TRA
, Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in via Pt_1
Fulcieri Paulucci de' Calboli n. 20/E, presso l'Avv. Alfonsina Di Domenico dell'Avvocatura dell'Ente, che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti
ATTORE
E
(CF. ) Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO contumace
OGGETTO: azione di risarcimento danni da occupazione sine titulo.
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 04.12.2024 (sostituita dal deposito di note scritte, da intendersi integralmente trascritte).
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione a comparire dinanzi a questo Tribunale, conveniva in giudizio il Pt_1
sig. chiedendone la condanna al pagamento dell'indennità di occupazione ex Controparte_1 art. 15 della legge n. 12/1999 dell'immobile di proprietà dell'ente, sito in via Ascalesi Pt_1
pagina 1 di 6 n, 19, sc. D, int. 6, dalla data di occupazione a quella di effettivo rilascio, previo accertamento e declaratoria dell'occupazione sine titulo, oltre interessi di mora.
A tal fine, esponeva: - di essere proprietaria dell'alloggio pubblico sito in alla Pt_1 Pt_1
via Ascalesi n. 19 sc. D, int. 6 (identificato con matr. ); - che, a far data dal P.IVA_1
04.05.1990, detto immobile veniva occupato senza alcun titolo dal sig. - che Controparte_1
l'art. 53 della legge della Regione Lazio n. 27 del 18.04.2006 ha successivamente consentito Cont agli occupanti sine titulo, alla data del 20.11.2006, di un alloggio di di regolarizzare la propria posizione, al ricorrere di determinati requisiti;
- che il ha dunque presentato CP_1
istanza di regolarizzazione della propria occupazione, ai sensi della richiamata normativa;
- che l'art. 53 summenzionato così prevede: “per il periodo di occupazione dell'alloggio è dovuta l'indennità di occupazione calcolata ai sensi dell'art. 15, co. 5, della l. r. n. 12/1999 e maggiorata di una somma pari al trenta per cento del tasso legale di interesse vigente, e delle spese per i servizi a rimborso, a decorrere dalla data di occupazione e fino alla data di presentazione della domanda, anche in forma dilazionata, in un numero massimo di 120 rate mensili, con un anticipo pari al 5% della somma dovuta”¸- che detta indennità di occupazione
è dovuta a partire dalla data di occupazione e fino alla presentazione della domanda di regolarizzazione, mentre per i successivi anni il corrispettivo dovuto è determinato su base reddituale (in base alla legislazione regionale vigente a quel momento); - che con determinazione dirigenziale n. 452 del 17.09.2010, ha ritenuto ammissibile la CP_3
domanda di regolarizzazione in sanatoria già presentata dal ferma restando la CP_1 sussistenza dei requisiti ex lege, la cui verifica è demandata all' (Ente gestore Pt_1 dell'alloggio); - che l'istruttoria condotta da si è conclusa con la proposta di revoca Pt_1 dell'ammissibilità della sanatoria, giacché l'odierno convenuto ha abbandonato l'alloggio a far data dal 27.7.2010, omettendo di restituirlo alla proprietà; - che, sulla scorta del fatto che il dall'occupazione fino all'abbandono dell'immobile, aveva del tutto omesso di CP_1 corrispondere quanto dovuto per l'occupazione e il godimento dell'alloggio, egli veniva diffidato al pagamento dell'indennità di occupazione a mezzo di nota prot. n. 16926 del
21.06.2006; - che, da ulteriori verifiche contabili effettuate, emergeva a carico del convenuto una debenza in favore dell'ente di € 57.564,94, per il pagamento della quale il veniva CP_1
diffidato con lettere (versate in atti) del 15.01.2014, del 26.01.2015, del 13.06.2017, tutte rimaste inevase;
- che, dunque, alla data dell'effettivo abbandono dell'alloggio la morosità ascrivibile al ammontava ad € 57.564,94 per indennità di occupazione ex art. 15, l. r. n. CP_1
12/1999, oltre interessi di mora pari ad € 13.660,75, per la somma complessiva di € 71.225,69.
pagina 2 di 6 Il convenuto, regolarmente citato in giudizio, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
Istruita in via documentale e mediante CTU per la verifica della correttezza dei conteggi contenuti nei prospetti prodotti in giudizio da parte attrice, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 23.12.2024.
La domanda è fondata.
In primo luogo, v'è prova in atti che il abbia occupato l'abitazione di via Ascalesi n. 19 CP_1
almeno a far data dal 04.05.1990, come si evince dalla domanda di assegnazione in regolarizzazione presentata dallo stesso convenuto in data 07.10.2007 (cfr. doc. n. 2, accluso al fascicolo di parte attrice).
Simile documento, ritualmente versato in atti dall'odierno attore, rileva come dichiarazione confessoria stragiudiziale del Come noto, infatti, ai fini dell'attribuzione di valore CP_1 confessorio ad una dichiarazione, “per “fatto sfavorevole” alla parte che la compie deve intendersi il fatto contestato che nuoce ad un interesse giuridico vantato dal confitente nei confronti della controparte processuale cui, al contempo, giova, nell'ambito del solo rapporto obbligatorio intercorrente con il destinatario” (Cass. civ., Sez. III, sent. n. 16669/2024), ipotesi che ben ricorre nel caso che ne occupa, attesa la dichiarazione di occupazione sine titulo indirizzata dall'odierno convenuto ad , ai fini della regolarizzazione della Pt_1 posizione sino ad allora illegittimamente intrattenuta con l'Ente.
Il più in particolare, presentava detta domanda al fine di ottenere il beneficio di cui CP_1 all'art. 53 della l. r. Lazio n. 27/2006 in virtù del quale gli occupanti sine titulo, alla data del
20 novembre 2006, di alloggi di edilizia residenziale pubblica potevano beneficiare della regolarizzazione della posizione alloggiativa, in presenza delle condizioni richieste per l'assegnazione.
E invero, alla richiesta di regolarizzazione del seguiva la determinazione dirigenziale n. CP_1
452 del 17.09.2010 di che riteneva ammissibile la domanda di sanatoria, CP_3 ferma restando la ricorrenza dei requisiti di cui ai co. 3, 3 ter e 5 dell'art. 53 della l. r. n.
27/2006, nonché di quelli ulteriori di legge, la cui verifica era rimessa agli Enti gestori dell'alloggio (cfr. doc. 1, accluso al fascicolo di parte attrice).
, pertanto, procedendo alle verifiche di competenza in relazione all'alloggio per cui è Pt_1 causa, rilevava dagli atti dell'Ufficio anagrafe di Capitale l'avvenuto trasferimento del Pt_1
nel Comune di Ladispoli (cfr. doc. n. 10, accluso al fascicolo di parte attrice), almeno a CP_1
far data dal 27.07.2010 e, dunque, in un momento antecedente alla determinazione favorevole pagina 3 di 6 alla regolarizzazione emessa da L'Ente riteneva, quindi, inammissibile la CP_3 richiesta di regolarizzazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1, lett. b) della l. n. 12/1999 (ossia, “non abitare stabilmente nell'alloggio assegnatogli, salvo il caso in cui l'ente gestore non lo autorizzi per gravi motivi”).
Sulla scorta di dette argomentazioni, parte attrice chiedeva di “accertare l'avvenuta revoca dell'ammissibilità della sanatoria per abbandono dell'alloggio”, nonché di “accertare la mancata regolarizzazione della posizione di occupante sine titulo”.
In punto di diritto, la determinazione di n. 452/2010 dev'essere qualificata alla CP_3
stregua di provvedimento amministrativo condizionato: come anticipato, infatti,
l'Amministrazione capitolina espressamente subordinava l'assegnazione in regolarizzazione degli alloggi occupati senza titolo alla ricorrenza di ulteriori requisiti di legge, il cui accertamento veniva demandato proprio ad (v. supra). Pt_1
L'elemento condizionante così apposto, nel caso concreto (condizione sospensiva), non rende incerti gli effetti tipici del provvedimento, né vale a renderlo incompatibile rispetto alle finalità per le quali il potere è stato attribuito all'amministrazione, sì da apparire legittimo e immune da vizi (cfr. Cons. St., Sez. IV, sent. n. 3869/2020; Cons. St., Sez. VI, sent. n. 3738/2022). E invero, la valutazione di attualità della sussistenza di tutti i requisiti per la sanatoria in capo all'occupante costituisce profilo da necessariamente demandare agli Enti gestori degli alloggi in relazione di più immediata prossimità con la posizione dell'occupante, specie a fronte dell'ampio lasso temporale trascorso tra la conclusione dei lavori della Commissione tecnica
(che ha avuto in carico l'esame della documentazione prodotta a corredo di un considerevole numero di istanze di regolarizzazione pervenute) e quello di approvazione degli elenchi degli aventi diritto alla sanatoria da parte di CP_3
Orbene, il fatto che il abbia abbandonato l'alloggio di via Ascalesi n. 19, omettendo di CP_1 restituirlo all'odierna parte attrice (pur nella consapevolezza di aver richiesto alla PA la regolarizzazione della propria posizione alloggiativa), integra evidentemente una causa ostativa al realizzarsi della predetta condizione, se non addirittura un definitivo mancato avveramento della condizione sospensiva, sì che l'ammissione alla sanatoria del convenuto non può dirsi efficacemente intervenuta, essendo lo stesso incorso nell'ipotesi di cui all'art. 53, co. 5, tale per cui: “nei casi di (…) mancata riconsegna dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica all'ente gestore e comunque in tutti i casi di illegittima cessione dell'alloggio, l'assegnatario decade dal diritto e l'occupante non ha titolo all'acquisto
pagina 4 di 6 dell'immobile e alla regolarizzazione della posizione amministrativa”; risolvendosi, dunque, in una causa impeditiva per l'assegnazione in sanatoria degli alloggi occupati sine titulo.
Ciò posto, a fronte della mancata regolarizzazione della propria posizione, in difetto di un valido titolo di legittimazione alla permanenza nell'unità abitativa, il dev'essere CP_1 considerato occupante sine titulo dell'immobile in questione e, dunque, obbligato al pagamento della dedicata indennità di occupazione per il periodo di illegittima permanenza nell'unità abitativa di proprietà di . Pt_1
Per quanto concerne detto profilo indennitario, ai sensi della l. r. n. 27/2006, gli occupanti senza titolo non soggetti a regime di sanatoria sono tenuti a corrispondere l'indennità di occupazione nella misura del 300% dell'equo canone.
In tal senso, quanto al credito da sorte capitale, questo Giudice ritiene di pienamente condividere le conclusioni rassegnate dal CTU nella propria relazione peritale. Le deduzioni del CTU, infatti, oltre ad essere andate immuni da rilievi del CTP (che nessuna osservazione critica ha mosso alla bozza di elaborato peritale nel termine di rito), appaiono congruamente motivate e si affidano a un percorso logico-argomentativo ben coerente, che questo Giudicante richiama integralmente.
Quanto agli accessori, per converso, si ritiene di emendare, in senso favorevole a parte attrice, le conclusioni cui approda il consulente. In particolare, l'elaborato propone di liquidare, a titolo di accessori, la somma di € 6.948,58, prendendo in considerazione l'arco temporale intercorrente dal giorno del rilascio dell'abitazione (27.07.2010) e quello della redazione della perizia (23.03.2024).
Diversamente, parte attrice aggancia la decorrenza degli interessi ad un momento antecedente al rilascio dell'abitazione (che altro non è che la cessazione dell'illecito permanente); in particolare, l'attore richiede € 13.660,75 a titolo di interessi, indicando come dedicato dies a quo il 01.01.1996 (cfr. pag. 6 dell'atto di citazione, in combinato con pag. 14 del doc. n. 9, accluso al fascicolo di parte attrice).
Tanto considerato, deve convenirsi con la difesa attorea laddove ritiene di far decorrere la maturazione degli interessi da una fase antecedente al 27.07.2010: i crediti relativi alle mensilità scadute sono, infatti, oltre che certi e liquidi, anche esigibili, per l'effetto producendo interessi legali di pieno diritto già dal momento di ciascuna scadenza.
Per tutti i motivi sopra illustrati, accertato che la porzione immobiliare sita in via Pt_1
Ascalesi n. 19, scala D, int. 6 (matricola è stata illegittimamente detenuta ed P.IVA_1 occupata dal convenuto sino alla data del 27.07.2010, quest'ultimo va Controparte_1
pagina 5 di 6 condannato al pagamento in favore della parte attrice, per le causali sopra indicate, della somma di € 38.728,74, a titolo di sorte capitale, oltre interessi (da quantificare nel modo sopra indicato, e cioè considerando che le singole mensilità hanno iniziato a produrre interessi dalla relativa scadenza) a decorrere dalla data del 1.01.1996, sino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e, parametrate al valore della causa, si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM n. 55/2014 e s.m.i. La soccombenza si accompagna, altresì, al pagamento delle spese di CTU, provvisoriamente poste in carico a parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia del convenuto, così provvede:
A) accerta che la porzione immobiliare sita in via Ascalesi n. 19, scala D, int. 6 Pt_1
(matricola ), è stata illegittimamente detenuta ed occupata dal convenuto P.IVA_1
sino alla data del 27.07.2010, e, per l'effetto, condanna il convenuto al Controparte_1
pagamento in favore della parte attrice della somma complessiva di € 38.728,74, a titolo di sorte capitale, oltre interessi (da quantificare in relazione alla scadenza delle singole mensilità) a decorrere dalla data del 1.1.1996, sino all'effettivo soddisfo;
B) condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore delle spese processuali, che liquida in € 3.810,00, oltre IVA, CPA e accessori nella misura di legge;
C) pone le spese di consulenza tecnica, così come liquidate in corso di causa, definitivamente a Carico di parte convenuta.
Roma, 28.1.2025
Il Giudice
dott. Silvio Cinque
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