TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 31/03/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 07.10.2022 al n. 5934 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Casalnuovo di Napoli (NA) al vico Fontana n. 38, presso lo studio dell'Avv. Nunzia Cerbone, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], codice fiscale , CP_1 C.F._2
residente in [...];
RESISTENTE CONTUMACE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 05.03.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 06.10.2022, la sig.ra premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con il sig. il 20.09.1999 in Napoli (atto n.134 – P. II– S. CP_1
B - anno 1999) dalla cui unione è nata la figlia maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente, esponeva che il Tribunale di Napoli aveva emesso, in data 15.07.2008, il decreto di omologazione della separazione personale delle parti.
Sulla scorta delle predette deduzioni la ricorrente instava per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio disponendo, a differenza di quanto statuito in sede di separazione, euro 200,00 in favore della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e nulla nei Per_1
suoi confronti data la propria autosufficienza economica.
Il resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio.
Ascoltata la sola parte ricorrente all'udienza di comparizione del 10.03.2023, adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, letti gli atti di causa e le note depositate, il Giudice, all'udienza del 05.03.2025, riservava la causa al collegio per la decisione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di , non costituitosi in giudizio CP_1
nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza.
Va poi precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso in fatto, va certamente accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi più di sei mesi dal giorno in cui i ricorrenti sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. Agli atti è stato, altresì, versato il decreto di omologazione della separazione consensuale dei coniugi emesso dal Tribunale di Napoli in data 15.07.2008.
Tanto brevemente premesso in fatto, circa il mantenimento della figlia va evidenziato che Per_1
dalle dichiarazioni di parte ricorrente è emerso che questa, rispetto al tempo della separazione, è divenuta maggiorenne, possiede diploma di scuola media, ha lavorato come estetista, vive in un immobile locato per un importo pari ad euro 350,00 mensili (cfr. verbale di udienza del
10.03.2023). Orbane ritiene il tribunale che di anni venticinque, possa ritenersi Per_1
economicamente indipendente o comunque sia in grado di inserirsi nel mercato del lavoro avendo lavorato come estetista. Inoltre, tenuto conto del titolo di studio conseguito e della Per_1
circostanza che non ha proseguito percorsi di studio o formativi, svolge o è comunque in grado di svolgere attività lavorativa adeguata. Nulla, quindi, può essere posto a carico di parte resistente per il suo mantenimento.
Parte ricorrente ha altresì rinunciato alle richieste economiche per sé (cfr. verbale di udienza del
10.03.2023) di talchè nulla al riguardo va disposto.
Non resta che statuire in merito alle spese di lite.
Al riguardo nulla va disposto stante la natura della controversia e la contumacia del resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
CP_1
b) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 20.09.1999 in Napoli (atto n.134 P. II– S. B – anno 1999);
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74
d) rigetta la domanda di mantenimento per la figlia Per_1
d) nulla per le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 27.03.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 07.10.2022 al n. 5934 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Casalnuovo di Napoli (NA) al vico Fontana n. 38, presso lo studio dell'Avv. Nunzia Cerbone, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], codice fiscale , CP_1 C.F._2
residente in [...];
RESISTENTE CONTUMACE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 05.03.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 06.10.2022, la sig.ra premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con il sig. il 20.09.1999 in Napoli (atto n.134 – P. II– S. CP_1
B - anno 1999) dalla cui unione è nata la figlia maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente, esponeva che il Tribunale di Napoli aveva emesso, in data 15.07.2008, il decreto di omologazione della separazione personale delle parti.
Sulla scorta delle predette deduzioni la ricorrente instava per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio disponendo, a differenza di quanto statuito in sede di separazione, euro 200,00 in favore della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e nulla nei Per_1
suoi confronti data la propria autosufficienza economica.
Il resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio.
Ascoltata la sola parte ricorrente all'udienza di comparizione del 10.03.2023, adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, letti gli atti di causa e le note depositate, il Giudice, all'udienza del 05.03.2025, riservava la causa al collegio per la decisione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di , non costituitosi in giudizio CP_1
nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza.
Va poi precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso in fatto, va certamente accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi più di sei mesi dal giorno in cui i ricorrenti sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. Agli atti è stato, altresì, versato il decreto di omologazione della separazione consensuale dei coniugi emesso dal Tribunale di Napoli in data 15.07.2008.
Tanto brevemente premesso in fatto, circa il mantenimento della figlia va evidenziato che Per_1
dalle dichiarazioni di parte ricorrente è emerso che questa, rispetto al tempo della separazione, è divenuta maggiorenne, possiede diploma di scuola media, ha lavorato come estetista, vive in un immobile locato per un importo pari ad euro 350,00 mensili (cfr. verbale di udienza del
10.03.2023). Orbane ritiene il tribunale che di anni venticinque, possa ritenersi Per_1
economicamente indipendente o comunque sia in grado di inserirsi nel mercato del lavoro avendo lavorato come estetista. Inoltre, tenuto conto del titolo di studio conseguito e della Per_1
circostanza che non ha proseguito percorsi di studio o formativi, svolge o è comunque in grado di svolgere attività lavorativa adeguata. Nulla, quindi, può essere posto a carico di parte resistente per il suo mantenimento.
Parte ricorrente ha altresì rinunciato alle richieste economiche per sé (cfr. verbale di udienza del
10.03.2023) di talchè nulla al riguardo va disposto.
Non resta che statuire in merito alle spese di lite.
Al riguardo nulla va disposto stante la natura della controversia e la contumacia del resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
CP_1
b) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 20.09.1999 in Napoli (atto n.134 P. II– S. B – anno 1999);
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74
d) rigetta la domanda di mantenimento per la figlia Per_1
d) nulla per le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 27.03.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)