Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 05/06/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 976/2022 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 15.01.2025 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. , residente in [...] C.F._1
Togliatti n. 103 ed ivi elettivamente domiciliata al C.so Umberto I n. 418, presso lo studio dell'Avv.
Filippo Polisena, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado appellante e
c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Conegliano alla Via Vittorio Alfieri n. 1 e, per essa, la procuratrice Controparte_2
(c.f. ), già elettivamente domiciliata in
[...] P.IVA_2 Controparte_3
Falconara Marittima alla Via Nino Bixio n. 85, presso lo studio dell'Avv. Roberto Zucchi, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo appellata
Oggetto: rapporti bancari – contratto di credito al consumo, opposizione a decreto ingiuntivo, appello avverso la sentenza n. 145/2022 in data 10.03.2022 del Tribunale di Fermo
CONCLUSIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 145/2022 in data 10.03.2022 il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo da nei Parte_1 confronti di al fine di sentir revocare l'ingiunzione emessa nei suoi confronti, quale Controparte_1 coobbligata, per il pagamento della somma di €.19.155,15 a titolo di rate insolute e interessi di mora maturati alla data del 22.06.2015, quale saldo debitore del contratto di finanziamento di €.25.000 da estinguersi in 60 rate mensili, stipulato da in data 6.07.2004 con Controparte_4 Controparte_5
(in seguito incorporata da oggetto di cessione in favore di Controparte_6 [...]
per lavori di ristrutturazione interna di immobili, con richiesta di rideterminazione CP_1 dell'importo effettivamente dovuto secondo le condizioni contrattuali e di legge, ritenuta dal giudicante la legitimatio ad causam della cessionaria parte opposta, nonché l'autografia delle sottoscrizioni ivi apposte e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, ravvisate altresì la genericità delle doglianze sulla capitalizzazione e l'insussistenza della mancata maturazione di interessi a fronte dell'attivazione della clausola risolutiva espressa e considerato, infine, l'omesso superamento del tasso soglia usurario, ha rigettato l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto, con condanna di parte opponente alla rifusione delle spese di lite e ponendo definitivamente a carico di quest'ultima le spese di CTU.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello , chiedendone la riforma per non Parte_1 avere il giudicante rilevato nei suoi confronti la nullità del contratto di finanziamento, non essendo rinvenibile nel nostro ordinamento la figura del “coobbligato”, invero riconducibile a quella del fideiussore, con conseguente decadenza dall'azione per il mancato rispetto del termine di cui all'art
1957 c.c. in quanto il contratto era rimborsabile in n. 60 rate mensili e, se anche non fosse stato risolto prima, sarebbe scaduto naturalmente a luglio 2009; la sentenza è inoltre erronea per aver ritenuto la titolarità del credito sia in capo a per effetto della fusione per incorporazione di CP_7
essendo tardiva e inammissibile la produzione in appello della visura storica della Controparte_5 società incorporata, sia in capo a quale cessionaria in blocco ex art. 58 TUB, per Controparte_1
Contr mancata produzione del contratto di cessione del credito da parte di il primo giudice ha completamente omesso di pronunciarsi sulla dedotta insussistenza del diritto alla restituzione della somma pretesa per mancata prova dell'erogazione del finanziamento, che è elemento costitutivo della domanda;
non risulta, infine, provato l'ammontare del credito pari ad €.19.155,15 in mancanza di un piano di ammortamento che scomponga le rate in quote capitale e quote interessi e specifichi il capitale residuo dopo ciascun pagamento.
Si è regolarmente costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame alla luce Controparte_1 della correttezza della sentenza, essendo consentita dal nostro ordinamento l'aggiunta di un debitore ulteriore rispetto a quello principale, che ugualmente risponde dell'obbligazione garantita come codebitore principale;
è da ritenersi infondata l'eccezione di carenza di legittimazione della società appellata, oggetto di generica contestazione in sede di opposizione a d.i. e colmata in appello mediante il deposito della visura storica di inoltre, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla CP_5
Gazzetta Ufficiale è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario ex art. 58
TUB; quanto al merito, va considerato che l'estratto conto indica le rate saldate, quelle scadute e impagate e quelle travolte dalla decadenza dal beneficio del termine, risultano inoltre indicati gli interessi di mora e il TAEG del 10,36% è stato determinato in ossequio alle “Istruzioni di vigilanza per la rilevazione del TEG” pro tempore vigenti ed è inferiore alla soglia antiusura.
A seguito di ordinanza del 15.01.2025, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Va preliminarmente scrutinata la questione riguardante l'omesso rilievo, da parte del giudice di prima istanza, della formulata nullità del “contratto di finanziamento/coobbligazione” per essere rilevabile d'ufficio, nonché dell'implicito riconoscimento della natura di coobbligato, anziché di fideiussore, in capo a parte appellante, oggetto dei primi due motivi di gravame, strettamente connessi tra loro e quindi suscettibili di valutazione congiunta, nell'assunto che nel nostro ordinamento non sarebbe contemplata tale figura autonoma e che, qualora applicata nel caso di specie, verrebbe ad aggirare la normativa in tema di fideiussione e in particolare l'art. 1957 c.c., asseritamente ricorrendone i presupposti per la sua applicazione.
La doglianza è infondata.
Osserva il Collegio, in ragione del suo potere officioso derivante dalla eccepita nullità contrattuale, che dall'esame del modulo di “Richiesta di Prestito Personale” a suo tempo predisposto dalla finanziaria si evince la concessione del finanziamento in favore di , le cui Controparte_4 generalità sono riportate nel riquadro “intestatario” e, nel riquadro a fianco riservato al “coobbligato”, figurano le generalità dell'attuale appellante , coniuge dell'intestatario richiedente Parte_1 il finanziamento: per completezza espositiva si segnala che la clausola “Obbligazioni del cliente” contenuta nel documento di sintesi riguarda entrambi i soggetti, intestatario e coobbligato.
Ebbene, oltre alle evidenze della modulistica contrattuale, che indicano in modo incontrovertibile che entrambi i coniugi si sono obbligati pariteticamente a garantire il rimborso del prestito, va considerata la diversa funzione del coobbligato rispetto a quella del fideiussore;
ed infatti, mentre il coobbligato si obbliga in solido contestualmente con il debitore intestatario del finanziamento assumendo il ruolo di ulteriore contraente-mutuatario, il fideiussore invece si obbliga in solido con il debitore principale garantito per le obbligazioni da questi assunte in virtù di una obbligazione accessoria.
L'accessorietà che caratterizza l'obbligazione assunta dal fideiussore presuppone, quindi, sempre una obbligazione principale alla quale è correlata e di cui viene garantito l'adempimento, mentre diversa
è l'ipotesi in cui, come nel caso che ci occupa, l'obbligazione principale è contratta direttamente da una pluralità di soggetti che assumono tutti la veste di parti contrattuali in forza proprio della natura solidale dell'obbligazione, come disciplinata dall'art. 1292 e ss. c.c.
Risulta, pertanto, documentalmente provato che l'odierna appellante ha richiesto il finanziamento in parola in qualità di “coobbligato”, per cui dall'interpretazione complessiva del contratto, eseguita in conformità ai criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., emerge la sussistenza di una identità di posizione del coobbligato con quella dell'intestatario, avendo manifestato non di volerne garantire l'adempimento, ma di volersi obbligare, in solido con quest'ultimo ex artt. 1292 e ss. c.c., all'adempimento delle obbligazioni di rimborso derivante dal contratto di finanziamento (in tal senso, anche Trib. di Arezzo, sentenza n. 784/2023 pubblicata il 24 agosto 2023; App. Ancona, I sez. civ., sent. n. 133/2025 pubblicata il 24 gennaio 2025).
Alla stregua di quanto argomentato, va valorizzata la manifestazione di volontà della contraente appellante che ha sottoscritto il modulo qualificandosi come “coobbligato”, peraltro sia in mancanza di prova delle circostanze fattuali in forza delle quali parte appellante ha la pretesa che la qualificazione di coobbligato degradi a quella di fideiussore, sia in considerazione della circostanza che dal contratto in esame non risulta che il prestito erogato sia stato impiegato per l'acquisto di beni personali/professionali del coniuge, con conseguente inoperatività dell'art. 1957 c.c.
Con il terzo motivo viene criticata la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente la titolarità del credito, in seguito ceduto a ex art. 58 TUB - in capo a a seguito Controparte_1 Controparte_8 di fusione per incorporazione di a giudizio dell'appellante la produzione della visura Controparte_5 storica della società incorporata in sede di gravame sarebbe tardiva e, pertanto, da considerarsi come non prodotta.
La censura non coglie nel segno.
Reputa il Collegio, in aderenza al granitico orientamento giurisprudenziale, come la preclusione alla produzione di nuovi documenti in appello prevista dall'articolo 345 c.p.c. sia da intendersi riferita soltanto a quelli che attengono al merito della domanda e non attiene a quelli utili a dimostrare la legittimazione processuale ex art. 182 c.p.c., secondo il quale le invalidità derivanti dal difetto di capacità processuali possono essere sanate anche di propria iniziativa dalle parti con la regolarizzazione della costituzione in giudizio di quella cui la carenza si riferisce (cfr. Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 17062 del 26 giugno 2019).
Ed infatti, le nuove prove volte a sanare il difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, possono e devono essere prodotte a prescindere dal grado del giudizio, entro il termine perentorio concesso dal giudice, in virtù del dovere di “verificare d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita
a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi” ex art. 182 c.p.c. e, qualora come nel caso di specie tale verifica sfugga, ben può la parte ottemperare sua sponte, la cui produzione finalizzata a sanare gli elementi che legittimano la costituzione in giudizio non è soggetta ad alcun limite, ad eccezione del termine di decadenza, nell'ipotesi -che, tuttavia, esula dal caso di specie- in cui la produzione non segua al rilievo giudiziale e al termine conseguentemente concesso, nell'ottica dell'obbligatorietà dell'intervento del giudice volto a promuovere la sanatoria, il quale “va esercitato in qualsiasi fase o grado del giudizio ed ha efficacia ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali” (cfr. Cass. civ., SS.UU., sent. n. 9217/2010).
Verificata la sussistenza della titolarità del credito emergente dall'esame della visura camerale in atti, va ulteriormente verificata l'altra questione, sempre di natura preliminare, attinente alla carenza di legittimazione attiva di quale cessionaria dei crediti ceduti in blocco da Controparte_1 CP_8
nel presupposto dell'omessa dimostrazione della sussistenza della titolarità del credito
[...] controverso, e dunque, della propria legittimazione ad agire in giudizio.
Il motivo è infondato.
Osserva l'intestata Corte territoriale come nell'ipotesi di un'operazione di cessione dei crediti in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 d.lgs. n. 385/1993, colui che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito in detta operazione mediante prova documentale della propria legittimazione sostanziale (cfr., da ult., Cass. civ. sez. I, 22.02.2022, n. 5857) e, sebbene per la cessione del credito non sia prevista una disciplina specifica quanto alle eccezioni opponibili dal debitore ceduto al cessionario, si ritiene che per effetto di tale vicenda, cui il debitore ceduto resta comunque estraneo, non possa in alcun modo determinarsi una modifica peggiorativa della sua posizione originaria, essendo per lui indifferente la persona del creditore, dal momento che deve ugualmente pagare ad uno dei due soggetti.
D'altra parte, per evitare che tale vicenda possa essergli di pregiudizio, il debitore ceduto può
“opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto” (cfr. Cass., Sez. 5, Ord. 20 aprile 2018, n. 9842; Cass.,
Sez. 3, sent. 17 gennaio 2001, n. 575). Ciò posto, occorre a questo punto prendere atto che l'art. 4 della L. n. 130/1999, il quale richiama a sua volta i commi secondo, terzo e quarto dell'art. 58 TUB, prevede che l'iscrizione nel registro delle imprese e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'estratto della cessione valgano come notifica al debitore ceduto ex art. 1264, co. 2, c.c., pertanto il meccanismo pubblicitario determina in capo al debitore e ai terzi una conoscenza legale della cessione.
Muovendo dal presupposto che gli estratti di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale, nella quasi totalità dei casi riportano solo criteri generali con cui identificare i singoli crediti ceduti in blocco, sovente di difficile lettura e comprensione, ampia parte della giurisprudenza, soprattutto di merito, ha più volte ritenuto che l'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non possa da solo essere sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo alla cessionaria del credito, la quale per dimostrare di essere titolare del rapporto dovrebbe onerarsi di produrre in giudizio anche il contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce sia stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, salvo a ritenere il raggiungimento della prova mediante dimostrazione che il singolo credito rientri in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione, pubblicato appunto in Gazzetta Ufficiale.
Fondamentale, sul punto, la pronuncia della Cassazione Civile, Sez. I, sent. n. 4453/2018, che estende i principi delle Sezioni Unite del 2016 alle opposizioni allo stato passivo ex art. 98 L.F., promosse dalle società veicolo di cartolarizzazione: si tratta di un orientamento nell'ambito del quale si colloca anche Cass. civ., Sez. II, sent. n. 9768/2016, in materia di cessione di credito in generale, che già aveva affermato che “il ce4ssionario che agisca per ottenere l'adempimento del debitore è tenuto a dare la prova del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi” seppur non “anche a dimostrare la causa della cessione o il corrispettivo per essa pattuito”. In materia di cessioni di credito in blocco, rilevanti sono anche le pronunce della Suprema Corte (cfr. sent. n. 4116/2016 e sent. n. 10518/2016), secondo le quali la società cessionaria che intenda costituirsi in giudizi in corso, anche di legittimità, “di fronte alla contestazione della controparte, ha l'onere di produrre, anche successivamente al deposito del ricorso stesso, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n.
385 del 1993, ex art. 58 dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione, a meno che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
In senso analogo si pone Cass. civ., Sez. 3, sent. n. 22268/2018, a tenore della quale “non può non rilevarsi che il giudice d'appello ha affermato che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma che se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima. Tale rilievo è condivisibile, giacché una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini della efficacia della cessione – un'altra la prova della esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto. La questione si sposta allora, in ultima analisi, sulla valutazione probatoria, valutazione che è riservata al giudice di merito”: pronuncia che riprende un orientamento della Corte di Cassazione, che ha recentemente avuto modo di affermare: “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente
a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze
i rapporti oggetto della cessione” (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 15884/2019 e n. 17110/2019, che richiamano a loro volta Cass. civ., Sez. V, sent. n. 31118/2017); principio di recente riaffermato, nel senso che la cessione va provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ex art. 58 TUB (cfr. Cass., sentenza n. 3405 del 6 febbraio 2024).
Reputa l'intestata Corte territoriale come la predetta pubblicazione sia in effetti inidonea ad assolvere alla funzione pubblicitaria di cui sopra, limitandosi l'avviso de quo ad elencare non gli specifici crediti oggetto di cessione, ma le singole categorie dei crediti ceduti, inoltre l'elencazione è generica in quanto richiama delle macrocategorie di crediti in alcun modo circoscritte.
Tuttavia, in mancanza di produzione in giudizio dello specifico contratto di cessione che contempli il credito in controversia, un valido ed esaustivo criterio alternativo alla prova documentale della propria legittimazione è tuttavia costituito dal comportamento concludente della società cessionaria ad indicare che la cessione sia valida ed efficace, particolarmente rafforzato dalla circostanza che la controparte debitrice “l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. anche la recente e già citata Cass. civ., sez. I, 22 febbraio 2022, n. 5857), come nel caso in esame in cui l'appellante, nella qualità di coobbligato del debitore ceduto, ha eccepito la illegittimità delle condizioni che la finanziaria avrebbe applicato al finanziamento da cui ha origine il credito da essa inizialmente fatto valere prima della cessione e successivamente dalla società cessionaria odierna parte appellata, a cui parte debitrice ha indirizzato le contestazioni già eccepite nei confronti della banca cedente
[...]
reiterandone il contenuto, in tal modo riconoscendo ab implicito l'esistenza del rapporto CP_8 contestato e la validità della cessione medio tempore intervenuta nei confronti della società odierna appellata, che in tale giudizio esercita quindi, del tutto legittimamente, i relativi diritti sostanziali e processuali del credito di cui è divenuta titolare con l'atto di cessione.
Passando allo scrutinio dei motivi di gravame nel merito, l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sulla dedotta insussistenza del diritto alla restituzione della somma pretesa per mancata prova dell'erogazione del finanziamento, non avendo la creditrice fornito la prova dell'avvenuta erogazione del finanziamento, risultando versata in atti la sola comunicazione di accoglimento della richiesta di finanziamento e non anche l'atto di erogazione e quietanza o di eseguito accredito della somma su c/c o mediante emissione di assegno intestato al mutuatario.
Il motivo è infondato.
Dall'esame del contratto di finanziamento ed in particolare dalle modalità di erogazione della somma finanziata ivi previste, si evince che la dazione sia avvenuta mediante bonifico su c/c dell'intestatario, di cui risultano indicate le coordinate per la delega RID, né è ravvisabile la sottoscrizione dell'atto notarile di erogazione e quietanza, come eccepito dall'appellante, utilizzata solo in caso di stipula dei contratti di mutuo;
risulta, inoltre, che parte appellante in esecuzione del contratto ha provveduto nel tempo al rimborso di svariati ratei mensili, a riprova dell'eseguito accredito della somma ricevuta in prestito che, altrimenti, non avrebbe avuto ragione di restituire alla società creditrice.
Peraltro, in un caso del tutto analogo sottoposto al vaglio della Corte d'Appello di Torino (cfr. sentenza n. 319 del 7 aprile 2025), è stata confermata la natura dirimente della tipologia contrattuale sottesa al giudizio, argomentando dalla circostanza che in punto di prova del credito nei giudizi in cui la pretesa creditoria trae origine da un contratto di prestito personale, a differenza dei contratti di conto corrente, il creditore può limitarsi, ai sensi dell'art. 2697 c.c., ad allegare il contratto di finanziamento azionato e non è necessaria la produzione dell'estratto conto analitico delle partite di dare e avere, essendo già stabilito nel contratto di finanziamento l'andamento negoziale, operando così una semplificazione delle dinamiche processuali legate alla legittimità delle pretese di pagamento azionate dalla banca, in cui sarà sufficiente produrre in giudizio il contratto di prestito personale/finanziamento e lamentare l'inadempimento del cliente rispetto alle proprie obbligazioni di pagamento.
Da rigettare è, inoltre, anche l'ultimo motivo di gravame con cui viene contestata l'omessa indicazione in ordine alla concreta composizione del credito, genericamente quantificato in
€.19.155,15 come da estratto conto certificato ex art. 50 TUB, non specificando il piano di ammortamento la parte di capitale residuo, di interessi anche moratori e di altri oneri.
A parere del Collegio, invero, l'estratto conto redatto ex art. 50 TUB fornito dalla banca cedente, composto di n. 11 pagine in totale, tutte sottoscritte da un funzionario dell'istituto di credito per conformità alle scritture contabili, indica in modo puntuale per ciascuna delle 60 mensilità quali sono le rate saldate con la relativa data di valuta, quali sono le rate scadute e rimaste impagate e quali quelle scadute anticipatamente per effetto della decadenza dal beneficio del termine, nonché quali sono gli interessi di mora calcolati sulla quota capitale delle rate scadute e impagate e sul capitale residuo e quali sono state le spese di insoluto e di esattoria e le relative commissioni.
Alla luce di quanto considerato, l'appello dev'essere rigetto e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
Le spese di lite del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
In considerazione del rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228
(applicabile ratione temporis, essendo stato l'appello proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico della parte appellante (cfr. Cass. civile, sez. II, 5.02.2018, n. 2753).
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da . avverso la sentenza n. 145/2022 in data Parte_1
10.03.2022 del Tribunale di Fermo, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto;
- Conferma per l'effetto l'impugnato provvedimento;
- Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/02, come modificato dalla L. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13;
- Condanna l'appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in complessivi €.3.966 (di cui €.
1.134 per studio controversia, €.921 per fase introduttiva ed €.
1.911 per fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 3.06.2025.
Il Presidente
dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani