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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/06/2025, n. 1892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1892 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di Lecce, prima sezione Civile, riunito nella persona dei Magistrati
Dott.ssa Katia Pinto Presidente
Dott.ssa Alessandra Cesi Giudice
Dott.ssa Silvia Saracino Giudice relatore ed estensore ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta, in prima istanza, al n. 6406/2010 R.G., avente ad oggetto “cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima”, promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Franco ORLANDO;
ATTORE
NEI CONFRONTI DI
e Controparte_1 Controparte_2 rappresentate e difese dall'avv. Tommaso DE VITIS;
CONVENUTE
NONCHE' DI
Controparte_3
[...]
CONVENUTI CONTUMACI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con atto di citazione del 20-10-2010, ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, le sorelle e Controparte_2 [...]
, nonché e , figli del fratello premorto Controparte_1 Controparte_3 Controparte_3
, quali eredi – in particolare, i nipoti per rappresentazione del proprio Controparte_4
dante causa - di , padre dell'attore e dei di lui germani, al fine di Persona_1
ottenere, previa declaratoria dell'avvenuta lesione della quota di legittima a sé spettante in qualità di erede legittimario ex art. 536 c.c., la riduzione delle disposizioni testamentarie paterne, nonché la reintegra della quota di legittima;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della domanda l'attore deduceva che il padre, , Persona_1
deceduto in DÒ il 28-10-1997, con testamento pubblico del 17-12-1992, pubblicato il 02-
02-1998 (Rep. 56067, Racc. 14732) con atto per AR , aveva disposto dei Persona_2
propri beni immobiliari nei seguenti termini: “A mia moglie assegno e Parte_2
lascio l'usufrutto generale di tutti i miei beni ovunque situati e comunque costituiti. A mia
figlia assegno e lascio la nuda proprietà della metà indivisa Controparte_1
dei seguenti beni immobili siti in DÒ e precisamente:
- fabbricato di vecchia costruzione alla Contrada Castello Agnano di tre vani e accessori a
piano terra con terreno circostante di pertinenza di are nove e centiare ottantatre (are 9,83);
- locale adibito a stalla alla Contrada Castello Agnano di vecchia costruzione di circa metri
quadri quarantasei (mq. 46).
A mia figlia assegno e lascio la nuda proprietà della metà indivisa Controparte_2
del fabbricato sito in DÒ alla Contrada Castello Agnano denominato “Castello”
composto da un vano a piano terra e ripostiglio a primo piano.
Sempre alle mie figlie e assegno e lascio in Controparte_1 CP_2
comune e pro-indiviso e in parti uguali tra loro la nuda proprietà della metà indivisa della
casa di abitazione sita in DÒ alla via Zanardelli n. 25, al piano terra, di sei vani e mezzo
(6,5) catastali.
A mio figlio assegno e lascio la nuda proprietà della metà indivisa di Parte_1
una porzione del fondo agricolo sito in DÒ alla Contrada Castello Agnano di circa are
trenta e centiare quarantacinque (are 30,45) e precisamente la porzione al confine con
proprietà e attraversata da canale di bonifica. Persona_3
A mio nipote figlio del premorto mio figlio Controparte_3 Controparte_4
assegno e lascio la nuda proprietà della metà indivisa di una porzione del fondo agricolo
sito in DÒ alla Contrada Castello Agnano di circa are ventotto e centiare trentadue (are
28,32) in confine con la zona assegnata a Parte_1
A mio nipote figlio del premorto mio figlio Controparte_3 Controparte_4
assegno e lascio la nuda proprietà della metà indivisa della restante porzione del fondo
2 agricolo sito in DÒ alla Contrada Castello Agnano di circa are ventotto e centiare venti
Per (are 28,20) in confine con la zona assegnata a e con eredi Controparte_3
A dette ultime tre porzioni di fondo si dovrà accedere a mezzo passaggio carrozzabile posto
lungo il confine con proprietà della larghezza costante di metri lineari tre (mt. 3,00) CP_5
che partendo dalla zona assegnata a giunge sino alla zona assegnata Parte_1
a ; adduceva, infine, che il de cuius, attraverso le richiamate Controparte_3
disposizioni testamentarie che all'uopo impugnava, aveva violato la quota di legittima ad esso spettante per l'evidente sproporzione delle quote attribuite alle proprie sorelle e ai nipoti e di aver tentato, seppure invano, di addivenire con questi ultimi ad una risoluzione bonaria della questione.
2. – Si costituivano in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 07-
03-2011, e , eccependo, preliminarmente in Controparte_1 Controparte_2
rito, l'intervenuta prescrizione decennale della proposta azione di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima e contestandone, nel merito, la fondatezza, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Le convenute deducevano, in particolare, che:
- la domanda attorea fosse basata su stime immobiliari errate, richiamando a sostegno di tali affermazioni le valutazioni effettuate nella perizia tecnica giurata dall'arch. Per_4
;
[...]
- adducevano, inoltre, di avere apportato negli anni migliorie sui beni immobili oggetto di disposizione testamentaria, per € 30.000,00 cadauna, e di avere interamente sostenuto le spese di successione, pari a € 2.717,95, come delle utenze (ICI, ENEL, AQP e TARI), pari a
€ 3.000,00 cadauna, dei ricevuti lasciti;
- chiedevano, infine, darsi atto del prestito personale di circa € 13.000,00 che l'attore aveva contratto unitamente alla madre presso la Banca Monte dei Paschi di Siena Parte_2
(già Credito Popolare Salentino), ed interamente pagato ed estinto da quest'ultima;
concludevano, dunque, per il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
e rimanevano contumaci. Controparte_3 Controparte_3
3 3. – Il giudizio veniva istruito documentalmente e con C.T.U. estimativa del compendio del
de cuius, inizialmente affidata all'Ing. Persona_5
Ed infatti, con provvedimento del 03-04-2021, la causa, già rimessa alla decisione del
Collegio, veniva rimessa sul ruolo per il rinnovo della perizia, di poi affidata all'Ing. CP_6
non avendo il precedente c.t.u. compiutamente risposto ai quesiti postigli: era,
[...]
infatti, emerso che il c.t.u. aveva stimato il valore dei cespiti ereditari alla data della perizia e non, come invece avrebbe dovuto fare, alla data di apertura della successione (28-10-1997).
All'udienza del 16-01-2025 le parti precisavano le conclusioni e il giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
4. – Preliminarmente, risulta fondata l'eccezione di prescrizione della domanda attorea formulata, ai sensi dell'art. 167, II comma, c.p.c., dalle convenute Controparte_1
e nella propria comparsa di costituzione e risposta
[...] Controparte_2
depositata in cancelleria in data 07-03-2011.
Invero, tale eccezione risulta tempestivamente proposta ove si consideri che il termine dei 20
giorni prima rispetto alla prima udienza non va parametrato alla data contenuta in citazione
(10.3.2011), ma in quella successiva del 14.4.2011, differita dal giudice istruttore con provvedimento ex art. 168 bis, 5 comma cpc emesso in data 15.1.2011 (si v. ex multis Cass.
Civ. sez. I, 23.6.2008, n. 17032; Cass. Civ. Sez. II 30.1.2017 n. 2299; Cass. Sez. III,
22.1.2015, n. 1127 – RV. 604205).
Per determinare esattamente la decorrenza del termine di prescrizione della domanda attorea occorre considerare che il termine decennale di prescrizione dell'azione di riduzione decorre dalla data di accettazione dell'eredità da parte del chiamato in base a disposizioni testamentarie lesive della legittima (Sez. U, Sentenza n. 20644 del 25/10/2004 (Rv. 577811
– 01: sul punto si legge nella motivazione della citata sentenza: “Per quanto riguarda
specificamente il testamento olografo, ricollegando l'inizio della prescrizione dell'azione di
riduzione alla pubblicazione dello stesso, a prescindere dal fatto che anche in tal caso non
viene chiarito quale sarebbe il fondamento logico di una presunzione di conoscenza da parte
dei legittimari, non si tiene conto che: a) tale pubblicazione può anche mancare (cfr. la
sentenza di questa S.C. 24 febbraio 2004 n. 3636); b) tale pubblicazione deve essere richiesta
4 da chi è nel possesso del testamento, che potrebbe essere - ed anzi spesso è - persona diversa
dal chiamato all'eredità in base ad esso e quindi da essa non è desumibile una accettazione
dell'eredità da parte del chiamato;
c) alla richiesta di pubblicazione del testamento olografo,
anche ove dovesse provenire dal chiamato in base ad esso, non è necessariamente
ricollegabile una accettazione dell'eredità, potendo essere fatta esclusivamente in
adempimento dell'obbligo di cui all'art. 620, primo comma, cod. civ.. Alla pubblicazione del
testamento può essere ricollegata, ai sensi dell'art. 475 cod. civ., l'accettazione dell'eredità
(e, correlativamente, la decorrenza del termine di prescrizione per l'esperimento dell'azione
di riduzione) solo ove il chiamato assuma espressamente nel relativo verbale la qualità di
eredi. Va, poi, aggiunto che la pubblicazione serve a dare legale esecuzione al testamento
olografo, ma nulla esclude che il chiamato in base ad esso abbia compiuto in precedenza atti
idonei a comportare l'accettazione dell'eredità e quindi la decorrenza del termine di
prescrizione dell'azione di riduzione”).
Nel caso di specie, è deceduto in DÒ il 28-10-1997 ed il Persona_1
testamento del 17-12-1992 è stato pubblicato il 02-02-1998 (Rep. 56067, Racc. 14732) con atto per AR . Persona_2
La denuncia di successione è stata presentata da (vedova , Persona_6 Parte_1
, e (registrata il 16.4.1998) e Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
la relativa imposta, pari a lire 2.050.000 pagata in data 15.4.1998 da (all. Parte_2
denuncia di successione- allegati all'atto di citazione). Successivamente, con riferimento ai beni di cui al testamento del è stata poi presentata da domanda Parte_1 Persona_6
di voltura catastale (in atti – cr. All. 4 del fascicolo di parte attrice) per i beni attribuiti a
, , . Parte_2 Parte_1 Controparte_3 Controparte_3
Sebbene la data del deposito di essa presso l'ufficio competente non sia leggibile nella copia prodotta sub all. 4 (fascicolo di parte attrice), dalla lettura delle visure in atti relative ai beni di cui alla successione, si evince che essa al massimo puà essere stata presentata il 6.11.2000
(cfr. visura catastale contenuta nel fascicolo di parte attrice, laddove si fa riferimento alla voltura n. 6463 .1/1998 “in atti dal 6.11.2000”): ovvero oltre dieci anni prima della notifica dell'odierna citazione, già consegnata per l'adempimento il 26.11.2010.
5 Sul punto, costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza il fatto che l'accettazione tacita dell'eredità possa essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato che ponga in essere atti che siano, al contempo, sia fiscali che civili, come la voltura catastale (Cass. Civ. ordinanza 30.4.2021 n. 11478). Infatti, tale atto (la voltura catastale)
“rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento delle imposte, ma anche dal
punto di vista civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà
immobiliare dei relativi passaggi. Soltanto chi intende accettare l'eredità, in effetti, assume
l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius
a se stesso” (cfr. Cass. 7075/99 e n. 5226/2002; n. 10796/2009).
Quanto agli atti interruttivi allegati dall'attore (missiva del 15.3.2006 e missiva del 2.2.1999
indirizzate agli altri eredi con le quali l'attore, lamentando lesione della propria quota di legittima, chiedeva una bonaria composizione della lite, riservandosi di adire l'autorità
giudiziaria) si evidenzia che il collegio condivide l'orientamento espresso da ultimo da Cass
Sez. 2, sent. n. 27352 del 22.10.2024 (RV. 673516-06) “La riduzione per lesione di legittima
ha natura di azione personale, ma non obbligatoria, poiché non è diretta ad ottenere
l'adempimento di un'obbligazione, ma solo a far valere le ragioni successorie del legittimario
nei riguardi del beneficiario di un atto di liberalità, cosicché ad essa non si applica l'art.
2943, comma 4, c.c., che concerne esclusivamente l'interruzione della prescrizione relativa
ai diritti obbligatori”. Ne consegue che tali atti non possono essere considerati atti interruttivi della prescrizione dell'azione nei confronti di e Controparte_1 CP_2
che alla data di proposizione della domanda, dunque, era interamente decorsa.
[...]
5. – Venendo, quindi, alla delibazione della domanda attorea di riduzione delle disposizioni testamentarie di con riferimento alle disposizioni relative a Persona_1
e , figli del premorto , parti Controparte_3 Controparte_3 Controparte_4
rimaste contumaci e che non hanno formulato eccezioni preliminari, valuta il Collegio che la domanda è infondata e va rigettata per le motivazioni di seguito indicate.
Com'è noto, se da un lato l'ordinamento giuridico consente al singolo di disporre liberamente dei propri beni per la loro sorte post mortem, non potendo interferire con la sua volontà, al contempo, ed al precipuo fine di tutelare i più stretti vincoli familiari, lo stesso limita
6 parzialmente tale libertà di disposizione, riservando imperativamente una quota variabile del patrimonio del de cuius in capo ad alcune categorie di soggetti a questi vicini, segnatamente il coniuge, i figli e, in mancanza dei figli, gli ascendenti (art. 536 c.c.).
Ne discende che il patrimonio caduto in successione deve idealmente suddividersi in due parti: l'una, detta disponibile, che può essere liberamente attribuita al de cuius; l'altra, detta indisponibile, per legge riservata ai soggetti poc'anzi richiamati, che assumono, pertanto, il nome di legittimari. Questi ultimi, laddove lesi o pretermessi nel godimento della porzione di patrimonio ereditario loro riservata per legge, tramite testamento o donazioni effettuate in vita dal de cuius, hanno diritto di agire in giudizio per ottenere la propria quota, mediante la c.d. azione di riduzione delle disposizioni testamentarie (ovvero le donazioni), allo scopo di farne dichiarare l'inefficacia, totale o parziale, nei limiti in cui eccedono la quota di cui il testatore poteva disporre, mirando altresì alla restituzione dei beni contro i beneficiari delle disposizioni ridotte.
Giova, altresì, ricordare che, “in materia di successione testamentaria, il legittimario che
agisca in riduzione ha l'onere d'indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di
riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della
quota di legittima violata, dovendo, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a
presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per
stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva (potendo solo in tal
modo il giudice procedere alla sua reintegrazione), oltre che proporre, sia pure senza l'uso
di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione
della medesima mediante il calcolo della disponibile e la conseguente riduzione delle
donazioni compiute in vita dal “de cuius” (cfr. Cass. Civ., Sez. II, n. 14473/2011; in senso conf. Cass. Civ., Sez. II, n. 18199 del 02.09.2020).
Ebbene, “è imprescindibile, sotto il profilo logico-giuridico, ai fini dell'accertamento
dell'effettiva lesione della quota di riserva, formare - ai sensi dell'art. 556 c.c. - una massa
di tutti i beni appartenenti al defunto al tempo della morte, atteso che tale disposizione è
preordinata alla determinazione della porzione spettante al legittimario sull'attivo netto del
patrimonio del defunto, composto dai beni da lui lasciati e da quelli dei quali abbia disposto
a titolo gratuito con atti inter vivos” (cfr. Cass. Civ., Sez. II, n. 27352/2014).
7 Nel caso di specie la volontà testamentaria del de cuius risulta Persona_1
chiaramente espressa nel testamento pubblico del 17-12-1992, pubblicato in data 02-02-
1998.
Avverso le disposizioni in esso contenute l'attore ha esperito l'azione di riduzione per lesione della quota di legittima dalla legge riservatogli, per l'evidente sproporzione delle quote attribuite dal padre agli altri figli.
Ebbene, ritiene il Collegio di condividere quanto emerge all'elaborato peritale redatto dal secondo c.t.u. Ing. il quale - in assenza di critiche specifiche e Controparte_6
circostanziate formulate dalle parti – si presenta completo ed esaustivo sotto il profilo tecnico e coerente con le risultanze fattuali acquisite in atti.
Invero, da tale elaborato (al quale si rimanda per gli aspetti descrittivi) risulta che alla data di apertura della successione il relictum del de cuius era costituito Persona_1
esclusivamente dai beni immobili di cui al testamento pubblico del 17-12-1992, pubblicato il 02-02-1998 per atto del AR , ovvero da n. 4 fabbricati, di cui: Per_2
1) 50% della piena proprietà dell'abitazione sita in DÒ (piano terra e ammezzato) alla via
Zanardelli n. 25, censita in Catasto al foglio 107, p.lla 343, sub. 1, cat. A/4, classe 3, del valore di € 24.600,00 (€ 49.200,00/2);
2) 50% della piena proprietà dell'appartamento sito in DÒ alla Contrada Agnano, censito in Catasto al fg. 72, p.lla 177, sub. 1, cat. A/4, classe 2, del valore di € 7.700,00 (€
15.400,00/2);
3) 50% della proprietà del garage (stalla – deposito) in DÒ alla Contrada Agnano, censito in Catasto al fg. 72, p.lla 177, sub 2, cat. C/6, cl. 2, del valore di € 11.750,00 (€ 23.500,00/2);
4) 50% della proprietà dell'appartamento (un vano a piano terra e un ripostiglio a primo piano), sito nel Comune di DÒ alla Contrada Agnano, identificato in Catasto al fg. 72, p.lla
12, sub. 3, cat. 5, cl. 1, del valore di € 13.200,00 (€ 26.400,00/2);
e da n. 3 terreni, di cui:
5) 50% del terreno seminativo censito in C.T. del Comune di DÒ al fg. 72, p.lla 9, cl. 4, di are 9 e ca. 83, del valore di € 9.488,75 (€ 18.977,50/2);
6) seminativo censito in C.T. del Comune di DÒ al fg. 72, p.lla 120, cl. 3, are 75 ca. 91,
del valore di € 13.284,00 (€ 26.568,50/2);
8 7) seminativo censito in C.T. del Comune di DÒ al fg. 72, p.lla 125, cl. 3, are 5 e ca. 28,
del valore di € 660,00 (€ 1.320,00/2).
Ne discende, dunque, che il patrimonio ereditario del de cuius va quantificato in €
74.667,80, pari, esattamente, alla differenza tra il valore totale dell'asse fittizio stimato alla data del 28-10-1997 (€ 76.245,75) ed il debito ereditario (di € 1.577,95, come calcolato dal ctu in risposta al quesito n. 2 formulato dal giudice).
Orbene, ritenuto che, ai sensi dell'art. 542, 2 comma, c.c., nel caso in cui il de cuius lasci,
oltre al coniuge, più figli, a questi ultimi è complessivamente riservata la metà del patrimonio del defunto, mentre al coniuge superstite spetterà solo un quarto, è evidente che la quota legittima della moglie di ammonta ad € 18.666,95 (ossia il 25% Persona_1
della massa attiva), mentre la quota di riserva spettante a ciascun figlio (ossia il 12,50% della massa attiva) è pari a € 9.333,48 (€ 37.333,90/4) e ai due nipoti pari a € 4.594,94 ( CP_3
) e € 4.738,53 ( ).
[...] Controparte_3
Pertanto, tenuto conto che da testamento all'attore è stata destinata una quota del valore di €
2.131,00, mentre ai nipoti sono state destinate quote del valore pari, rispettivamente, a €
1.949,00 ed € 2.009,00 (cfr. pag. 14 della ctu , deve ritenersi insussistente una lesione CP_6
in danno dell'attore con riferimento alle quote attribuite ai due nipoti.
Ne discende che la domanda nei loro confronti va respinta.
6. – Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono definitivamente poste a carico della parte attrice e sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri medi disciplinati dal DM n. 55/2014, aggiornato al DM n. 147 del 13/08/2022 (fase studio: €
919,00; fase introduttiva del giudizio: € 777,00; fase istruttoria: € 1.680,00; fase decisionale:
€ 1.701,00).
Anche le spese delle c.t.u. espletate nel presente giudizio, nella misura già liquidata in corso di causa, sono definitivamente poste a carico della parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
e di nonché di Controparte_2 Controparte_1 Per_1
9 e rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, così CP_3 Controparte_3
provvede:
1) rigetta la domanda proposta nei confronti di e di Controparte_2
per intervenuta prescrizione;
Controparte_1
2) rigetta la domanda proposta nei confronti e Controparte_3 CP_3
perché infondata;
[...]
3) condanna alla refusione delle spese processuali sostenute Parte_1
dalle parti convenute costituite, che si liquidano in € 5.077,00 per compenso professionale ed in € 374,00 per esborsi, oltre spese forfettarie, iva e cap come per legge;
4) pone definitivamente a carico di le spese delle c.t.u. già Parte_1
liquidate con separati decreti.
Così deciso in Lecce, nella camera di consigli del 30.5.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Silvia Saracino dott.ssa Katia Pinto
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