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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 31/03/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8685/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 8685/2023 Registro Generale affari contenziosi civili vertente
TRA (C.F. e P. IVA ) con sede legale in Lecco, Via Parte_1 P.IVA_1
Gorizia 56, in persona del suo legale rappresentante pro tempore e direttore generale
– assistita e difesa – in virtù di procura depositata unitamente al Parte_2 presente ricorso, dall'avv. Raffaele Pini del Foro di Sondrio ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Corso Europa 10, giusta procura in atti
APPELLANTE e con
Controparte_1
CONTRO
(CF ), nato a [...], il Controparte_2 C.F._1
06/06/1968, rappresentato e difeso dall'Avv. Manuela Iuculano e dall'Avv. Enrico Ferraro ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Enrico Ferraro presso il cui studio in San Giorgio a Cremano (NA), Via A. Manzoni n. 216, giusta procura in atti
APPELLATO
OGGETTO del giudizio: appello avverso sentenza del G.d.P. in materia di opposizione avverso ingiunzione di pagamento.
CONCLUSIONI delle parti:
pagina 1 di 6 Per come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in Parte_1 data 23.01.2025):
“La difesa della insiste per l'accoglimento delle seguenti Parte_1 conclusioni
–in riforma della sentenza impugnata, voglia rigettare l'opposizione all'ingiunzione fiscale proposta, perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi di causa.” Per (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in Controparte_2 data 25.01.2025)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione. -respingere in quanto infondato l'appello proposto da
[...]
, confermando la sentenza impugnata in ogni sua parte;
Parte_1
- in subordine, nella denegata e contestata ipotesi in cui il Giudice ritenesse operante la sospensione di 540 giorni, dichiarare in ogni caso prescritto l'asserito credito vantato da con ogni effetto di legge;
- ancora, in subordine, nella denegata e Parte_1 contestata ipotesi di accoglimento del motivo del presente gravame la riduzione al minimo della sanzione come meglio dettagliato in atti;
- con vittoria di spese del grado oltre IVA e CPA come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con l'atto introduttivo del giudizio, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 1076/2023 del Giudice di Pace di Monza, emessa a seguito del ricorso con cui aveva proposto opposizione avverso il provvedimento di Controparte_2 intimazione di pagamento n.2017.04759.00000434 per un importo pari ad euro 773,65 a seguito del mancato pagamento della predetta somma, irrogata in data 14.12.2015 dalla Polizia Locale di al medesimo a titolo di sanzione per infrazione al CP_1 codice della strada, segnatamente per la violazione dell'art. 80 cds C.d.S, Con il ricorso in opposizione avverso ingiunzione fiscale, datato 06.03.2023 e depositato in data 12 aprile 2023, ha eccepito la prescrizione del credito azionato Controparte_2 dalla società affidataria del servizio di riscossione, in quanto Parte_1
l'ingiunzione fiscale è stata notificata solo in data 23.03.2023 e, quindi, anche volendo considerare i periodi di sospensione dei termini di prescrizione(540 giorni) di cui alle disposizioni contenute nei vari decreti emanati per fronteggiare i disagi economici e sociali connessi alla diffusione della pandemia da COVID -19, risulta ampiamente decorso il termine prescrizionale quinquennale ai sensi della L.689/81. In particolare, ha affermato che l'ente di riscossione, se avesse rispettato i termini di prescrizione, avrebbe dovuto notificare l'ingiunzione fiscale entro la fine di novembre dell'anno 2022 e non il 23.03.2023. Ha chiesto, pertanto, stante la prescrizione del presunto credito di cui all'ingiunzione di pagamento impugnata, l'annullamento della cartella impugnata.
pagina 2 di 6 In via, subordinata, ha contestato il quantum della sanzione irrogata ed ha chiesto, in considerazione della lieve entità della violazione contestata, la riduzione al minimo, come espressamente previsto dall'art. 23, comma 11, della legge n. L.689/21. Con comparsa, in data 11 luglio 2023, si è costituita in giudizio - Parte_1 quale concessionaria del del servizio di riscossione coattiva Controparte_1 delle sanzioni al Codice della Strada ed asseritamente incaricata di espletare la propria attività volta al recupero delle somme connesse ad un'unica contravvenzione elevata nel corso del 2015 a carico del ricorrente - la quale ha contestato il calcolo del periodo di prescrizione, in quanto pacifica la notifica del verbale in data 27.04.2016, la notifica dell'ingiunzione in oggetto, datata 23.03.2023, risulta effettuata entro i termini di prescrizione, pur contemplando il periodo sospensivo pari a giorni 540 richiamati dal ricorrente, stabilito dalle norme emergenziali emanate in pendenza di COVID. Conseguentemente ha chiesto il rigetto dell'eccezione sollevata dal ricorrente, così come della domanda di riduzione al minimo della sanzione comminata, formulata in via subordinata dal ricorrente. Nel pronunciarsi sul ricorso il Giudice di Pace di Monza ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione in quanto la sospensione prevista dall'art. 68 della L.27/2020 non si riferirebbe all'ingiunzione fiscale impugnata, “rientrante tra le partite insolute Part trasmesse con mail del 08/0572017” dal , Parte_3 Parte_1 ma solamente ai carichi “affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2 -bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021” , così come prescritto al comma 4 bis del citato articolo 68. Ha assunto che il credito in oggetto fosse ricompreso “nelle partite insolute trasmesse con mail del 08/0572017” dal a ed ha Controparte_1 Parte_1 affermato che la sospensione dei termini di prescrizione non sarebbe operativa nella fattispecie. Pertanto, ha accolto il ricorso, annullando l'ingiunzione fiscale n. 2017.04759.00000434 in data 6 marzo 2023 di per Euro 773,65, notificata il 23 marzo 2023, Parte_1 con condanna della stessa al pagamento delle spese di lite. Avverso tale sentenza ha proposto appello asserendo l'erroneità della Parte_1 decisione impugnata, nella quale si è ritenuta non applicabile alla procedura adottata dal Concessionario la norma di cui all'art. 68 del decreto “Cura Italia” senza fornire una corretta interpretazione delle norme in materia. Ha chiesto, pertanto, in riforma della stessa, il rigetto dell'opposizione all'ingiunzione fiscale proposta, con condanna alle spese di lite. Con comparsa di costituzione, in data 03.06.2024, si è costituito il Controparte_2 quale ha ribadito che il credito vantato dall'appellante risulta essere prescritto ed ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado. In via subordinata, in caso di accoglimento dei motivi d'appello ha chiesto, in relazione alla lieve entità della violazione, la riduzione al minimo della sanzione. Acquisito il fascicolo di primo grado all'udienza del 5.11.2023 i legali chiedevano fissarsi udienza per la rimessione in decisione.
pagina 3 di 6 All'udienza del 27.03.2025 la causa è stata discussa oralmente dalle parti e decisa sulla scorta della documentazione prodotta in atti.
II. Dalla documentazione e dalla lettura degli atti di causa emerge che, in data 23.03.2023, veniva notificata a da parte di - Controparte_2 Parte_1 concessionaria del del servizio di riscossione coattiva delle Controparte_1 sanzioni al Codice della Strada - intimazione di pagamento n. 2017.04759.00000434 per un importo pari ad Euro 773,65 e relativa al mancato pagamento della somma, irrogata dalla Polizia Locale del al medesimo, a titolo di sanzione per Controparte_1 infrazione al codice della strada, segnatamente per la violazione dell'art. 80 C.d.S, irrogata con verbale in data 14.12.2015. Risulta, altresì, circostanza pacifica, per come ammessa dallo stesso intimato al pagamento, che il verbale di violazione veniva notificato ad in data CP_2
27.04.2016(cfr. anche ricorso in opposizione ad ingiunzione fiscale). La questione controversa che questo Tribunale è chiamato ad esaminare riguarda essenzialmente la prescrizione dell'asserito credito azionato dall'odierna appellante, già invocata avanti al Giudice di prime cure. Ha dedotto, invero, sin dall'atto introduttivo avanti il Giudice di primo Controparte_2 grado, che, risalendo la notifica dell'originario verbale al 27.04.2016 e quella della successiva ingiunzione al 23.03.2023, pur contemplando “i periodi di sospensione dei termini di prescrizione (540 giorni)di cui alle disposizioni urgenti contenute nei vari decreti emanati per fronteggiare i disagi economici e sociali connessi alla diffusione della pandemia da COVID-19, risulta ampiamente decorso il termine prescrizionale quinquennale ai sensi della L.689/81(cfr. pag. 2 ricorso in opposizione). Ha affermato, in particolare, che l'ente di riscossione se avesse voluto rispettare i termini di prescrizione avrebbe dovuto notificare l'ingiunzione fiscale entro la fine di novembre dell'anno 2022 e non il 23.03.2023. Con la sentenza, oggetto di impugnazione il Giudice di Pace di Monza ha ritenuto sussistente l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito in quanto la sospensione dei termini prevista dall'art.68 della L.27/20 non si riferirebbe all'ingiunzione fiscale impugnata, rientrante, come si legge testualmente “tra le partite insolute trasmesse con mail 08/0572017”, ma solamente “ai carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis e, successivamente, sino alla data del 31 dicembre 2021”(cfr. pag. 2 sentenza G.d.P.). L'art.68 “Decreto Cura Italia” (L.24.04.2020 n.27) al comma 1, si occupa, invero, della sospensione dei termini dei versamenti “in scadenza” nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (spostato in avanti a più riprese), derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito, ribadendo che “i versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”, e aggiungendo che “si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. Quindi, anche il comma 2, che, per l'appunto, correlativamente, si occupa dei termini di prescrizione e decadenza a carico dell'agente pagina 4 di 6 della riscossione “che scadono” entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, prescrivendo che i detti termini sono “prorogati”, in deroga all'art. 3, comma 3, della legge 212/200, “fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 68, comma 1, d.l. n. 18/2020 e dell'art. 12, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 519/2015, si deve, dunque, concludere che, per gli atti della riscossione indicati nell'art. 68 i cui termini di decadenza o di prescrizione “scadevano” entro il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021, è stabilita una proroga fino al 31 dicembre del secondo anno successivo. Ne discende che tale norma contempla, ai primi due commi, la sospensione generalizzata della riscossione di tutte le tipologie di tributi, operata sia dall'Agente Nazionale sia dai Concessionari all'uopo incaricati. Nella fattispecie, quale Concessionario degli Enti territoriali opera in Parte_1 loro vece e procede alla riscossione mediante ingiunzioni per la riscossione dei proventi derivanti da sanzioni amministrative. Del resto, la stessa parte ricorrente in primo grado e odierna appellata, non ha contestato né in precedenza, né in tale fase del giudizio, che all'ingiunzione fiscale in oggetto si applicassero le norme in tema di sospensione dei termini emanate in periodo COVID (in particolare, l'art. 68 della L.27/20). Ciò chiarito, l'appello è fondato e deve essere accolto. Il chiaro tenore delle disposizioni, riportate nella parte suindicata, non lascia dubbi sull'applicabilità della sospensione dei termini al procedimento amministrativo che si è concluso con l'ingiunzione fiscale, oggetto di opposizione e per cui è causa. Considerata pacifica la notifica del verbale al 27.04.2016, ordinariamente la prescrizione sarebbe maturata il 26.04.2021, senonchè, per il principio previsto dall'art. 12 D.Lgs. n.159/2015 richiamato dall'art. 68, co.1 D.L.18/20, per gli atti i cui termini prescrizionali scadevano nel periodo tra l'08.03.2020 ed il 31.08.2021 è stata prevista la proroga al 31.12 del secondo anno la scadenza originale della notifica dell'atto (quindi, per gli atti scadenti in quell'arco temporale è stata prescritta la proroga al 31 dicembre 2023). Ne consegue che la notifica dell'ingiunzione in oggetto, avvenuta in data 23.03.2023, risulta effettuata entro i termini di prescrizione (in quanto la proroga per il mero periodo di sospensione di cui sopra, pari ai 542 giorni, risulta applicabile per gli atti scaduti dal 1.09.2021). Pertanto, il credito indicato nell'ingiunzione di pagamento notificata il 23.03.2023, che avrebbe implicato la prescrizione il 26.04.2021, non risulta prescritto attesa la sospensione della prescrizione di cui all'art.68 del dl 18/20 cd. decreto “Cura Italia” che ha sospeso, come già sopra indicato, i termini della riscossione coattiva dall'08.03.2020 al 31.08.2021 quindi per 542 giorni. L'eccezione di prescrizione formulata dal ricorrente/appellato non può dunque essere accolta e, conseguentemente, deve essere riformata sul punto la sentenza impugnata.
pagina 5 di 6 La riforma sul punto dell'impugnata sentenza implica l'esame della contestazione formulata in via subordinata da e inerente l'asserita eccessività della Controparte_2 sanzione comminata di cui si chiede la riduzione al minimo edittale.
Tale motivo di opposizione, oltre a non essere stato eccepito in una eventuale fase di opposizione al verbale originario, appare connotato, sin dalla sua formulazione in sede di ricorso avanti al Giudice di primo grado, da profili di genericità che non sono stati superati neppure dal contenuto degli atti del presente giudizio. Solo per completezza e ad abundantiam si evidenzia, inoltre, che il verbale di contravvenzione è stato elevato in quanto circolava con il veicolo di Controparte_2 sua proprietà, senza che lo stesso fosse stato sottoposto a revisione periodica per più di due volte, e, dunque, in assenza di ragioni, non addotte dall'intimato, a sostegno della manifesta eccessività, la relativa domanda di riduzione deve essere rigettata. Alla luce di tutte le ragioni sin qui esposte, l'appello è meritevole di accoglimento, con conseguente riforma della sentenza impugnata. Le spese di lite, in osservanza del principio della soccombenza, vanno liquidate come da dispositivo, in base al disposto del D.M. 147 del 13.08.2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e con nei confronti di ,
[...] Controparte_1 Controparte_2 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Monza n. 1076/2023, pronunciata tra le parti il 27.07.2023, così provvede, ogni diversa domanda o eccezione disattesa:
1. in accoglimento dell'appello proposto da in riforma della Parte_1 sentenza di primo grado, rigetta l'opposizione avverso l'ingiunzione fiscale n. 2017.04759.00000434 in data 6 marzo 2023 di per euro 773,65; Parte_1
2. condanna a rifondere a le spese del Controparte_2 Parte_1 primo grado di giudizio che liquida in euro 43,00 per spese ed euro per compensi 200,00 oltre il 15% spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti;
3. condanna a rifondere a le spese del Controparte_2 Parte_1 presente grado di giudizio che liquida in euro 64,50 per spese ed euro per compensi 232,00 oltre il 15% spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Monza, 27.03.2025 Il Giudice Dott.ssa Cinzia Fallo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 8685/2023 Registro Generale affari contenziosi civili vertente
TRA (C.F. e P. IVA ) con sede legale in Lecco, Via Parte_1 P.IVA_1
Gorizia 56, in persona del suo legale rappresentante pro tempore e direttore generale
– assistita e difesa – in virtù di procura depositata unitamente al Parte_2 presente ricorso, dall'avv. Raffaele Pini del Foro di Sondrio ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Corso Europa 10, giusta procura in atti
APPELLANTE e con
Controparte_1
CONTRO
(CF ), nato a [...], il Controparte_2 C.F._1
06/06/1968, rappresentato e difeso dall'Avv. Manuela Iuculano e dall'Avv. Enrico Ferraro ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Enrico Ferraro presso il cui studio in San Giorgio a Cremano (NA), Via A. Manzoni n. 216, giusta procura in atti
APPELLATO
OGGETTO del giudizio: appello avverso sentenza del G.d.P. in materia di opposizione avverso ingiunzione di pagamento.
CONCLUSIONI delle parti:
pagina 1 di 6 Per come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in Parte_1 data 23.01.2025):
“La difesa della insiste per l'accoglimento delle seguenti Parte_1 conclusioni
–in riforma della sentenza impugnata, voglia rigettare l'opposizione all'ingiunzione fiscale proposta, perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi di causa.” Per (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in Controparte_2 data 25.01.2025)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione. -respingere in quanto infondato l'appello proposto da
[...]
, confermando la sentenza impugnata in ogni sua parte;
Parte_1
- in subordine, nella denegata e contestata ipotesi in cui il Giudice ritenesse operante la sospensione di 540 giorni, dichiarare in ogni caso prescritto l'asserito credito vantato da con ogni effetto di legge;
- ancora, in subordine, nella denegata e Parte_1 contestata ipotesi di accoglimento del motivo del presente gravame la riduzione al minimo della sanzione come meglio dettagliato in atti;
- con vittoria di spese del grado oltre IVA e CPA come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con l'atto introduttivo del giudizio, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 1076/2023 del Giudice di Pace di Monza, emessa a seguito del ricorso con cui aveva proposto opposizione avverso il provvedimento di Controparte_2 intimazione di pagamento n.2017.04759.00000434 per un importo pari ad euro 773,65 a seguito del mancato pagamento della predetta somma, irrogata in data 14.12.2015 dalla Polizia Locale di al medesimo a titolo di sanzione per infrazione al CP_1 codice della strada, segnatamente per la violazione dell'art. 80 cds C.d.S, Con il ricorso in opposizione avverso ingiunzione fiscale, datato 06.03.2023 e depositato in data 12 aprile 2023, ha eccepito la prescrizione del credito azionato Controparte_2 dalla società affidataria del servizio di riscossione, in quanto Parte_1
l'ingiunzione fiscale è stata notificata solo in data 23.03.2023 e, quindi, anche volendo considerare i periodi di sospensione dei termini di prescrizione(540 giorni) di cui alle disposizioni contenute nei vari decreti emanati per fronteggiare i disagi economici e sociali connessi alla diffusione della pandemia da COVID -19, risulta ampiamente decorso il termine prescrizionale quinquennale ai sensi della L.689/81. In particolare, ha affermato che l'ente di riscossione, se avesse rispettato i termini di prescrizione, avrebbe dovuto notificare l'ingiunzione fiscale entro la fine di novembre dell'anno 2022 e non il 23.03.2023. Ha chiesto, pertanto, stante la prescrizione del presunto credito di cui all'ingiunzione di pagamento impugnata, l'annullamento della cartella impugnata.
pagina 2 di 6 In via, subordinata, ha contestato il quantum della sanzione irrogata ed ha chiesto, in considerazione della lieve entità della violazione contestata, la riduzione al minimo, come espressamente previsto dall'art. 23, comma 11, della legge n. L.689/21. Con comparsa, in data 11 luglio 2023, si è costituita in giudizio - Parte_1 quale concessionaria del del servizio di riscossione coattiva Controparte_1 delle sanzioni al Codice della Strada ed asseritamente incaricata di espletare la propria attività volta al recupero delle somme connesse ad un'unica contravvenzione elevata nel corso del 2015 a carico del ricorrente - la quale ha contestato il calcolo del periodo di prescrizione, in quanto pacifica la notifica del verbale in data 27.04.2016, la notifica dell'ingiunzione in oggetto, datata 23.03.2023, risulta effettuata entro i termini di prescrizione, pur contemplando il periodo sospensivo pari a giorni 540 richiamati dal ricorrente, stabilito dalle norme emergenziali emanate in pendenza di COVID. Conseguentemente ha chiesto il rigetto dell'eccezione sollevata dal ricorrente, così come della domanda di riduzione al minimo della sanzione comminata, formulata in via subordinata dal ricorrente. Nel pronunciarsi sul ricorso il Giudice di Pace di Monza ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione in quanto la sospensione prevista dall'art. 68 della L.27/2020 non si riferirebbe all'ingiunzione fiscale impugnata, “rientrante tra le partite insolute Part trasmesse con mail del 08/0572017” dal , Parte_3 Parte_1 ma solamente ai carichi “affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2 -bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021” , così come prescritto al comma 4 bis del citato articolo 68. Ha assunto che il credito in oggetto fosse ricompreso “nelle partite insolute trasmesse con mail del 08/0572017” dal a ed ha Controparte_1 Parte_1 affermato che la sospensione dei termini di prescrizione non sarebbe operativa nella fattispecie. Pertanto, ha accolto il ricorso, annullando l'ingiunzione fiscale n. 2017.04759.00000434 in data 6 marzo 2023 di per Euro 773,65, notificata il 23 marzo 2023, Parte_1 con condanna della stessa al pagamento delle spese di lite. Avverso tale sentenza ha proposto appello asserendo l'erroneità della Parte_1 decisione impugnata, nella quale si è ritenuta non applicabile alla procedura adottata dal Concessionario la norma di cui all'art. 68 del decreto “Cura Italia” senza fornire una corretta interpretazione delle norme in materia. Ha chiesto, pertanto, in riforma della stessa, il rigetto dell'opposizione all'ingiunzione fiscale proposta, con condanna alle spese di lite. Con comparsa di costituzione, in data 03.06.2024, si è costituito il Controparte_2 quale ha ribadito che il credito vantato dall'appellante risulta essere prescritto ed ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado. In via subordinata, in caso di accoglimento dei motivi d'appello ha chiesto, in relazione alla lieve entità della violazione, la riduzione al minimo della sanzione. Acquisito il fascicolo di primo grado all'udienza del 5.11.2023 i legali chiedevano fissarsi udienza per la rimessione in decisione.
pagina 3 di 6 All'udienza del 27.03.2025 la causa è stata discussa oralmente dalle parti e decisa sulla scorta della documentazione prodotta in atti.
II. Dalla documentazione e dalla lettura degli atti di causa emerge che, in data 23.03.2023, veniva notificata a da parte di - Controparte_2 Parte_1 concessionaria del del servizio di riscossione coattiva delle Controparte_1 sanzioni al Codice della Strada - intimazione di pagamento n. 2017.04759.00000434 per un importo pari ad Euro 773,65 e relativa al mancato pagamento della somma, irrogata dalla Polizia Locale del al medesimo, a titolo di sanzione per Controparte_1 infrazione al codice della strada, segnatamente per la violazione dell'art. 80 C.d.S, irrogata con verbale in data 14.12.2015. Risulta, altresì, circostanza pacifica, per come ammessa dallo stesso intimato al pagamento, che il verbale di violazione veniva notificato ad in data CP_2
27.04.2016(cfr. anche ricorso in opposizione ad ingiunzione fiscale). La questione controversa che questo Tribunale è chiamato ad esaminare riguarda essenzialmente la prescrizione dell'asserito credito azionato dall'odierna appellante, già invocata avanti al Giudice di prime cure. Ha dedotto, invero, sin dall'atto introduttivo avanti il Giudice di primo Controparte_2 grado, che, risalendo la notifica dell'originario verbale al 27.04.2016 e quella della successiva ingiunzione al 23.03.2023, pur contemplando “i periodi di sospensione dei termini di prescrizione (540 giorni)di cui alle disposizioni urgenti contenute nei vari decreti emanati per fronteggiare i disagi economici e sociali connessi alla diffusione della pandemia da COVID-19, risulta ampiamente decorso il termine prescrizionale quinquennale ai sensi della L.689/81(cfr. pag. 2 ricorso in opposizione). Ha affermato, in particolare, che l'ente di riscossione se avesse voluto rispettare i termini di prescrizione avrebbe dovuto notificare l'ingiunzione fiscale entro la fine di novembre dell'anno 2022 e non il 23.03.2023. Con la sentenza, oggetto di impugnazione il Giudice di Pace di Monza ha ritenuto sussistente l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito in quanto la sospensione dei termini prevista dall'art.68 della L.27/20 non si riferirebbe all'ingiunzione fiscale impugnata, rientrante, come si legge testualmente “tra le partite insolute trasmesse con mail 08/0572017”, ma solamente “ai carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis e, successivamente, sino alla data del 31 dicembre 2021”(cfr. pag. 2 sentenza G.d.P.). L'art.68 “Decreto Cura Italia” (L.24.04.2020 n.27) al comma 1, si occupa, invero, della sospensione dei termini dei versamenti “in scadenza” nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (spostato in avanti a più riprese), derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito, ribadendo che “i versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”, e aggiungendo che “si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. Quindi, anche il comma 2, che, per l'appunto, correlativamente, si occupa dei termini di prescrizione e decadenza a carico dell'agente pagina 4 di 6 della riscossione “che scadono” entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, prescrivendo che i detti termini sono “prorogati”, in deroga all'art. 3, comma 3, della legge 212/200, “fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 68, comma 1, d.l. n. 18/2020 e dell'art. 12, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 519/2015, si deve, dunque, concludere che, per gli atti della riscossione indicati nell'art. 68 i cui termini di decadenza o di prescrizione “scadevano” entro il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021, è stabilita una proroga fino al 31 dicembre del secondo anno successivo. Ne discende che tale norma contempla, ai primi due commi, la sospensione generalizzata della riscossione di tutte le tipologie di tributi, operata sia dall'Agente Nazionale sia dai Concessionari all'uopo incaricati. Nella fattispecie, quale Concessionario degli Enti territoriali opera in Parte_1 loro vece e procede alla riscossione mediante ingiunzioni per la riscossione dei proventi derivanti da sanzioni amministrative. Del resto, la stessa parte ricorrente in primo grado e odierna appellata, non ha contestato né in precedenza, né in tale fase del giudizio, che all'ingiunzione fiscale in oggetto si applicassero le norme in tema di sospensione dei termini emanate in periodo COVID (in particolare, l'art. 68 della L.27/20). Ciò chiarito, l'appello è fondato e deve essere accolto. Il chiaro tenore delle disposizioni, riportate nella parte suindicata, non lascia dubbi sull'applicabilità della sospensione dei termini al procedimento amministrativo che si è concluso con l'ingiunzione fiscale, oggetto di opposizione e per cui è causa. Considerata pacifica la notifica del verbale al 27.04.2016, ordinariamente la prescrizione sarebbe maturata il 26.04.2021, senonchè, per il principio previsto dall'art. 12 D.Lgs. n.159/2015 richiamato dall'art. 68, co.1 D.L.18/20, per gli atti i cui termini prescrizionali scadevano nel periodo tra l'08.03.2020 ed il 31.08.2021 è stata prevista la proroga al 31.12 del secondo anno la scadenza originale della notifica dell'atto (quindi, per gli atti scadenti in quell'arco temporale è stata prescritta la proroga al 31 dicembre 2023). Ne consegue che la notifica dell'ingiunzione in oggetto, avvenuta in data 23.03.2023, risulta effettuata entro i termini di prescrizione (in quanto la proroga per il mero periodo di sospensione di cui sopra, pari ai 542 giorni, risulta applicabile per gli atti scaduti dal 1.09.2021). Pertanto, il credito indicato nell'ingiunzione di pagamento notificata il 23.03.2023, che avrebbe implicato la prescrizione il 26.04.2021, non risulta prescritto attesa la sospensione della prescrizione di cui all'art.68 del dl 18/20 cd. decreto “Cura Italia” che ha sospeso, come già sopra indicato, i termini della riscossione coattiva dall'08.03.2020 al 31.08.2021 quindi per 542 giorni. L'eccezione di prescrizione formulata dal ricorrente/appellato non può dunque essere accolta e, conseguentemente, deve essere riformata sul punto la sentenza impugnata.
pagina 5 di 6 La riforma sul punto dell'impugnata sentenza implica l'esame della contestazione formulata in via subordinata da e inerente l'asserita eccessività della Controparte_2 sanzione comminata di cui si chiede la riduzione al minimo edittale.
Tale motivo di opposizione, oltre a non essere stato eccepito in una eventuale fase di opposizione al verbale originario, appare connotato, sin dalla sua formulazione in sede di ricorso avanti al Giudice di primo grado, da profili di genericità che non sono stati superati neppure dal contenuto degli atti del presente giudizio. Solo per completezza e ad abundantiam si evidenzia, inoltre, che il verbale di contravvenzione è stato elevato in quanto circolava con il veicolo di Controparte_2 sua proprietà, senza che lo stesso fosse stato sottoposto a revisione periodica per più di due volte, e, dunque, in assenza di ragioni, non addotte dall'intimato, a sostegno della manifesta eccessività, la relativa domanda di riduzione deve essere rigettata. Alla luce di tutte le ragioni sin qui esposte, l'appello è meritevole di accoglimento, con conseguente riforma della sentenza impugnata. Le spese di lite, in osservanza del principio della soccombenza, vanno liquidate come da dispositivo, in base al disposto del D.M. 147 del 13.08.2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e con nei confronti di ,
[...] Controparte_1 Controparte_2 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Monza n. 1076/2023, pronunciata tra le parti il 27.07.2023, così provvede, ogni diversa domanda o eccezione disattesa:
1. in accoglimento dell'appello proposto da in riforma della Parte_1 sentenza di primo grado, rigetta l'opposizione avverso l'ingiunzione fiscale n. 2017.04759.00000434 in data 6 marzo 2023 di per euro 773,65; Parte_1
2. condanna a rifondere a le spese del Controparte_2 Parte_1 primo grado di giudizio che liquida in euro 43,00 per spese ed euro per compensi 200,00 oltre il 15% spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti;
3. condanna a rifondere a le spese del Controparte_2 Parte_1 presente grado di giudizio che liquida in euro 64,50 per spese ed euro per compensi 232,00 oltre il 15% spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Monza, 27.03.2025 Il Giudice Dott.ssa Cinzia Fallo
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