TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 27/03/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Pordenone
In Nome del Popolo Italiano
Il giudice dott.ssa Elisa Tesco nella causa civile iscritta al n° 2754/2022 R.G. tra le parti:
, (CF ), nato/a a SOAVE (VR) il 27/08/1980; Parte_1 C.F._1 difeso/a e rappresentato/a dall'avv. BALLARINI SERGIO ( , dall'avv. C.F._2
BALLARINI LUCA ( ) e dall'avv. BALLARINI MARCO C.F._3
( ); giusto mandato dimesso telematicamente;
C.F._4
attore/i
(CF Controparte_1
), nato/a a FIRENZE (FI) il 07/01/1970, contumace;
C.F._5
convenuto/i
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
Conclusioni di parte attrice: come da foglio depositato telematicamente in data 7/10/2024
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio al fine di vedere Parte_1 Controparte_1 accertare l'illeceità delle condotte dannose a questa ascrivibili - asseritamente riconducibili alle fattispecie di reato di cui agli artt. 612 bis c.p. “Atti persecutori”, art. 635, comma 1 e comma 2, n. 2 e 3
1 c.p. “Danneggiamento” ed art. 703 c.p., “Accensione ed esplosioni pericolose”, in concorso formale tra loro quali parti integranti del medesimo disegno criminoso (reato continuato ex art. 81, comma 2, c.p.)
– ed il danno prodottosi in conseguenza di queste, a carico di parte attrice, quale persona offesa dal reato. L'attore ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno patito, nella misura di:
1) € 9.500,00, per la componente del danno di natura non patrimoniale, in relazione alle molestie patite;
2) € 16.317,25 per la componente del danno di natura patrimoniale, arrecato - in esito alle condotte contestate- agli arbusti, ai frutti e alle strutture pertinenti l'azienda agricola , come da stima Parte_1 del perito agronomo di parte a tal fine incaricato. A supporto delle pretese avanzate, parte attrice ha allegato in fatto e in diritto, la circostanza dell'essere stati, i summenzionati fatti, oggetto di precedente procedimento penale a carico dell'odierna convenuta, conclusosi con sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. in data 18/05/2022 (n. R.G. N.R. 2794/2020, Tribunale di Pordenone). A tal fine, ha prodotto documentalmente: le querele presentate da in data 17/06/20 e Parte_1
25/07/2020 ai Carabinieri della Stazione di San Michele al Tagliamento;
la comunicazione della notizia di reato ex art. 347 c.p.p. dd. 03/07/2020, inviata dal Comandante della Stazione dei Carabinieri di San Michele al Tagliamento alla Procura presso il Tribunale di Pordenone, ed annessi allegati (i.e. verbali di sommarie informazioni rese da – madre di – e – Persona_1 Parte_1 Persona_2 dipendente presso l'azienda agricola di -, verbale di acquisizione del materiale video a Parte_1 carico di – titolare dell'azienda LE, confinante con la proprietà di ER Parte_1 messaggi di testo inviati dall'indagata a ); il decreto di perquisizione e informazione di Parte_1 garanzia rivolti all'indagata, dd. 29/07/2020, a firma del Procuratore dott. ; il verbale Persona_4 di perquisizione redatto a carico dell'indagata e rispettivi allegati (i.e. copia decreto di perquisizione notificata, verbale di elezione di domicilio e nomina difensore, fascicolo fotografico); la delega all'attività di indagine dd. 06/08/2020 a firma del Procuratore dott. e successiva comunicazione Per_4
d.d. 31/08/2020 dei Carabinieri di San Michele al Tagliamento in merito alle conclusioni raggiunte dal perito balistico nominato;
la comunicazione, dei Carabinieri di San Michele al Tagliamento al P.M. competente, di accompagnamento degli atti relativi all'interrogatorio reso dall'indagata del 25/0272021; la richiesta di rinvio a giudizio a carico di del Controparte_1
12/03/2021 (a firma del Procuratore dott. ), con imputazione dei reati di cui agli artt. Persona_4
612 bis c.p., art. 81 e 635, comma 1 e comma 2 n. 2 e 3 c.p., art. 81 e 703 c.p. (ut supra individuati) nonché il dispositivo della sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., emessa dal G.I.P. Dott. Cozzarini in data 18.05.2022. Rispetto a tali allegazioni, parte attrice ha richiamato la facoltà del giudice civile di porre alla base del suo convincimento anche prove c.d. “atipiche”, ovvero prove raccolte in un altro giudizio tra le medesime (o tra altre parti), quali, segnatamente, le risultanze derivanti dagli atti di indagine preliminare e le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, anche qualora sia mancato il vaglio critico del dibattimento (in ipotesi di definizione del procedimento ex art. 444 c.p.c.). In via ulteriore, con specifico riferimento ai messaggi SMS inviati dalla convenuta a parte attrice (doc. 3,
“allegato 6”), ha rilevato:
- in merito al contenuto espresso negli stessi, le contestazioni mosse dalla convenuta, circa l'insalubrità dei prodotti utilizzati per i trattamenti delle piante, si mostrano prive di fondamento laddove si consideri che il frutteto del Sig. (per la parte di esso prospiciente l'abitazione della convenuta, con Pt_1
2 affaccio su via San Filippo) dista circa 20 metri dall'abitazione della convenuta, i prodotti utilizzati per la cura delle piante di sono autorizzati alla vendita dal Ministero dell'Agricoltura e della Salute (oggi Pt_2
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste) in quanto non nocivi alla persona ed, in ogni caso, il terreno su cui è sita l'azienda agricola è terreno censito come zona Parte_1 agricola;
- con riferimento al valore probatorio degli stessi, rientrando nella categoria delle riproduzioni informatiche e meccaniche ex art. 2712 c.c., tali comunicazioni formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale vengono prodotti non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime. Con riguardo al profilo dell'esistenza e della entità del danno patrimoniale patito in conseguenza delle condotte illecite contestate, parte attrice ha prodotto quattro relazioni peritali di parte, commissionate al perito agronomo in epoche diverse (20/06/2020, 20/07/2020, 20/04/2021 e Persona_5
20/07/2021). Le indagini tecniche in questione hanno avuto ad oggetto l'accertamento dell'entità e delle cause dei danni riscontrati da nel frutteto di sua proprietà, sito in via San Filippo n. 133 a San Parte_1
Michele al Tagliamento (VE), nello specifico, concernenti:
- i frutti, le strutture, l'impianto irriguo e la rete anti-insetto in uso presso l'azienda agricola (relazione del 23/06/2020);
- i frutti compromessi dagli atti vandalici (relazione del 20/07/2020);
- gli arbusti del frutteto (cfr. “danni derivanti da rottura di alberi”, relazione del 23/05/2021);
- i frutti in produzione della varietà Red CH (cfr. “le cause delle lesioni presenti su alcuni frutti della varietà Red CH” relazione del 23/08/2021). All'esito dell'analisi condotta, il perito incaricato ha concluso per una stima del valore del danno risarcibile (comprensiva del costo necessario al ripristino degli impianti frutticoli danneggiati) pari a € 16.317,25, così ripartita:
- € 1.653,60 per la riparazione della rete anti-insetto e dell'impianto irriguo;
- € 6.556,45 danno da frutti impallinati;
- € 4.775,0 danno da alberi spezzati;
- € 3.332,20 danno da frutti tagliati.
regolarmente citata in giudizio, non si è costituita. È Controparte_1 stata, pertanto, dichiarata contumace all'udienza di prima comparizione in data 25/03/2023.
La causa è stata istruita mediante la produzione documentale di parte attrice, il deposito delle memorie ex art 183 co. 6 c.p.c. e c.t.u., con nomina del geom. , per valutare l'entità dei Controparte_2 danni lamentati dall'attore e la congruità della loro stima, operata per mezzo delle consulenze di parte da questi prodotte. Ritenuta la causa matura per la decisione, il procedimento veniva differito per la precisazione delle conclusioni. Disposta la sostituzione dell'udienza già fissata con il deposito di note scritte, in data 08/11/2024 la causa è stata trattenuta a sentenza con concessione di termini ex art 190 c.p.c. per il deposito di atti conclusivi.
3 Si ritengono accoglibili, nei termini e con le precisazioni di seguito esposte, le pretese avanzate da parte attrice.
Ripercorrendo le vicende fattuali dell'odierna controversia, il procedimento trae origine dalle denunce querele presentate da ai Carabinieri della Stazione di San Michele al Tagliamento in data Parte_1
17/06/20 e 25/07/2020. Con tali atti, l'attore ha denunciato una serie di azioni e comportamenti, reiterati in più occasioni dalle due vicine di casa, e Controparte_3 Controparte_1
madre e figlia, residenti nell'abitazione prospiciente l'azienda agricola di - sita in
[...] Parte_1 via San Filippo n. 133 a San Michele al Tagliamento (VE) – collocabili all'interno del lasso temporale intercorso dal mese di febbraio 2020 al mese di luglio 2020. Più nel dettaglio, nella supposta convinzione della Controparte_1 nocività per la salute dell'uomo degli insetticidi e dei concimi utilizzati da sulle piante di Parte_1 melo dell'azienda agricola di sua proprietà, in corrispondenza delle giornate in cui i trattamenti fitosanitari venivano eseguiti, con l'assistenza della madre ( , Controparte_3 avrebbe intrapreso le seguenti azioni:
- nel febbraio 2020 (data non specificata) ed aprile 2020 (giornate successive al 09/04/2020), avrebbe interpellato i Carabinieri Forestali di GR, insistendo, anche a seguito di formale querela, per la verifica della regolarità delle modalità di somministrazione dei trattamenti e la salubrità dei prodotti impiegati dal titolare dell'azienda agricola nel trattamento fitosanitario delle coltivazioni, richieste tradottesi in altrettante chiamate telefoniche di controllo effettuate dai Carabinieri della Forestale nei confronti di;
Parte_1
- nelle date del 30/03/2020, 09/04/2020 e 16/06/2020 avrebbe inviato, per il tramite del proprio legale, missive mediante le quali avrebbe avanzato richieste e/o contestazioni in merito alla gestione dei trattamenti fitosanitari infondate o impraticabili in quanto contrarie alle direttive vigenti in materia, contrarietà già esplicitata in precedenza anche dal personale del Corpo Forestale dalla medesima consultato;
- nelle date del 30/03/2020, 08/04/2020 e 21-22/05/2020 avrebbe contattato l'utenza telefonica dell'abitazione di , presso la quale questi risiede assieme ai di lui genitori, alle ore 6:30 del Parte_1 mattino, chiedendo la cessazione immediata dei trattamenti in corso, usando toni aggressivi, accompagnando le proprie richieste con ripetute offese al signor e ai suoi congiunti, nonché Pt_1 avanzando esplicite minacce nei loro confronti qualora si fossero rifiutati di dare corso alle pretese avanzate;
- in data 22/05/2020 si sarebbe introdotta nella proprietà privata di e della sua famiglia, Parte_1 senza l'invito e/o il consenso di questi, e, non trovando ivi presente quest'ultimo, avrebbe aggredito il dipendente dell'azienda agricola, occupatosi del trattamento in quella giornata, utilizzando uno spray al peperoncino;
- nelle date del 30/04/2020, 01/05/2020, 14/05/2020, 07/06/2020, 12/06/2020, 13/06/2020 (n. 9 messaggi whattsapp) 15/06/2020 avrebbe inviato messaggi via whattsapp dalla sua utenza telefonica e/o da quella della madre (verificate dagli inquirenti) nell'ambito dei quali avrebbe contestato modalità e tempestività del preavviso di cortesia inoltrato da al vicinato circa l'imminente esecuzione Parte_1 dei trattamenti fitosanitari, ne avrebbe chiesto la cessazione immediata per ragioni di carattere personale (asseritamente, allergia e/o presunto rischio per la propria salute), passando a toni progressivamente più
4 minacciosi ed offensivi in corrispondenza delle comunicazioni effettuate nelle date del 12, 13 e 15/06/2020;
- in data 13/06/2020 si sarebbe affacciata alla finestra della sua abitazione inveendo a gran voce contro ed il suo dipendente mentre erano intenti nell'applicazione dei trattamenti contestati, Parte_1 filmando altresì l'operato di questi ultimi;
- in data 11/07/2020 sarebbe stata vista, e contestualmente filmata, da , mentre, dal balcone Parte_1 della propria abitazione, esplodeva ripetutamente pallini di piombo in direzione dei frutteti di quest'ultimo con un fucile ad aria compressa, danneggiando parte cospicua degli arbusti e dei frutti, la rete anti-insetto e l'impianto di irrigazione dell'azienda agricola posti in corrispondenza dei filari di meli collocati a ridosso di via San Filippo. Allo scopo di porre fine/attenuare le tensioni presenti nei rapporti con il vicinato, nel corso del semestre considerato (febbraio/luglio 2020), : Parte_1
- avrebbe cercato il confronto con in data 31/03/2020, Controparte_1 contattandola telefonicamente, senza incontrare alcuna disponibilità al dialogo da parte di questa;
- avrebbe adottato la prassi di preavvisare tramite messaggio whattsapp e via mail - su specifica richiesta della - dei trattamenti programmati per le giornate a venire;
CP_1
- avrebbe attivamente collaborato con i Carabinieri Forestali di GR (laddove da questi contattato su segnalazione della convenuta, nonché interpellandoli lui stesso), di modo da accertarsi della correttezza della propria condotta aziendale;
- sebbene non tenuto, avrebbe fornito via mail alla convenuta - su esplicita richiesta di questa - l'elenco dei principi attivi utilizzati sulle proprie piantagioni (21/05/2020). Constatata l'inefficacia di tali tentativi di conciliazione e il persistere delle condotte aggressive, Pt_1
ha sporto querela nei confronti di
[...] Controparte_1
Alle querele di cui sopra ha fatto seguito l'apertura del procedimento penale a carico dell'odierna convenuta per il reato ex art. 612 bis c.p. “Atti persecutori”, in ragione del riscontrato “perdurante stato d'ansia e fondato timore per l'incolumità propria, della propria famiglia e della propria azienda”, ingeneratisi in a seguito delle “reiterate condotte, nella forma di molestie e minacce, perpetrate dall'indagata a partire Parte_1 dal febbraio 2020” (comunicazione della notizia di reato dei Carabinieri della Stazione di Michele al Tagliamento alla Procura presso il Tribunale di Pordenone in data 03/07/2020). La comunicazione della notizia di reato è stata accompagnata da n. 6 allegati, corrispondenti alle attività di indagine svolte dai Carabinieri recettori delle querele, di cui tre (di sei) prodotti nel presente giudizio: i verbali di sommarie informazioni rese da e il verbale di Persona_1 Parte_3 Persona_6 acquisizione del materiale video a carico di , ed i messaggi a sfondo minaccioso inviati ER
a dalle utenze verificate, intestate alle Parte_1 Controparte_1
L'oggetto del procedimento è stato, successivamente esteso all'accertamento dei reati ex art. 635 c.p., comma 1 e comma 2 n. 2 e 3 e 703 c.p., in seguito alla seconda querela presentata da in Parte_1 data 25/07/2020. Nel corso delle indagini preliminari coordinate dal P.M. assegnatario del procedimento, sono stati disposti:
- la perquisizione personale e locale dell'indagata e della di lei abitazione al fine di conseguire il corpo del reato, individuato nella carabina ad aria compressa riconducibile ai fatti denunciati (decreto di perquisizione del 29/07/2020, del Procuratore dott. , verbale di perquisizione redatto Persona_4
a carico dell'indagata e rispettivi allegati del 04/08/2020);
5 - apposita perizia balistica al fine di accertare la compatibilità tra i colpi rinvenuti nel fondo agricolo della p.o., le confezioni di pallini e la carabina sequestrati all'atto della perquisizione, conclusasi con parere positivo del perito incaricato (delega all'attività di indagine dd. 06/08/2020 a Testimone_1 firma del Procuratore dott. e successiva comunicazione d.d. 31/08/2020 dei Carabinieri di San Per_4
Michele al Tagliamento in merito alle conclusioni raggiunte dal perito balistico nominato);
- l'interrogatorio dell'indagata, con contestuale acquisizione e visione dei video prodotti dalla medesima e del regolamento comunale sull'“uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e nelle aree adiacenti ad esse” del Comune di San Michele al Tagliamento, materiali il cui esame non ha condotto gli inquirenti a ritenere integrata “alcuna violazione amministrativa o penale” (comunicazione, dei Carabinieri di San Michele al Tagliamento al P.M. competente, di accompagnamento degli atti relativi all'interrogatorio reso dall'indagata del 25/02/2021). Alla chiusura dell'attività di indagine, il P.M. si è risolto per la richiesta di rinvio a giudizio (d.d. 12/03/2021) di con l'imputazione dei reati di cui Controparte_1 all'art. 612 bis “Atti persecutori”, art. 635, comma 1 e comma 2, n. 2 e 3 c.p. “Danneggiamento” ed art. 703 c.p., “Accensione ed esplosioni pericolose”, in concorso formale tra loro quali parti integranti del medesimo disegno criminoso (reato continuato ex art. 81, comma 2, c.p.). In data 15/12/2021 si è, dunque, tenuta l'udienza preliminare fissata dal G.I.P. dott. Cozzarini, nell'ambito della quale si è costituito parte civile. Parte_1
Nella successiva udienza del 28/05/2022 il difensore dell'imputata ha avanzato richiesta di patteggiamento. Il procedimento si è, infine, concluso con sentenza del G.I.P. dott. Giorgio Cozzarini, emessa in data 18/05/2022, con applicazione a in relazione ai reati CP_1 Controparte_1 ascrittile, della pena di mesi 3 e giorni 20 di reclusione, riconosciute le circostanze attenuati generiche e la circostanza attenuante ex art. 62 n. 6) c.p., ritenuta la continuazione (fatto più grave, sub capo a, imputazione per il reato di “Atti persecutori”), nonché tenuto conto della diminuente per il rito. Pena detentiva sostituita con € 8.250 di multa, ex art. 53 e ss. L. n. 689/81. Contestualmente, ha condannato l'imputata alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza in favore della parte civile . Parte_1
Parte attrice svolge, dunque, nel contesto dell'odierna sede processuale, la domanda di accertamento del danno da reato, derivato dalle condotte poste in essere da Controparte_1 ut supra rappresentate, e conseguente domanda di condanna, rimaste prive di definizione
[...] all'esito del procedimento penale ex art. 444 c.p.p..
Preliminarmente, in diritto, si osserva che la sentenza di patteggiamento non consente al giudice penale di decidere sulla domanda della persona offesa costituitasi parte civile, non potendo, dunque, il giudicante procedere ad adottare statuizioni che presuppongono una decisione del rapporto civile o comunque ineriscano al titolo risarcitorio da conseguirsi in sede civile. Ciò è vero, altresì, nell'ipotesi in cui, in sede di definizione del procedimento penale con sentenza di patteggiamento, venga effettuato il pagamento di una somma al fine di ottenere il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. Al riconoscimento di tale attenuante, infatti, non consegue la formazione di giudicato sull'entità del danno e sul suo integrale risarcimento, così da precludere ulteriori pretese risarcitorie per gli stessi fatti. Invero, il giudice penale, in tali ipotesi, valuterà il pagamento ai soli fini della concessione della
6 summenzionata attenuate, affermando con valutazione equitativa il carattere serio della riparazione del pregiudizio offerta dall'imputato. Ne deriva che l'eventuale concessione dell'attenuante in esame potrà avvenire anche laddove il risarcimento offerto non copra tutte le voci di danno prospettabili (sempre che, in considerazione della consistenza dell'offerta in rapporto alle condotte contestate ed alle presumibili capacità patrimoniali dell'imputato, si palesi l'effettività e la volontarietà della riparazione del danno e la conseguente resipiscenza dell'autore del reato, Trib., sez. X – Milano, n. 1967 del 13/02/2009). Appurata, pertanto, l'ammissibilità della riproposizione della domanda risarcitoria in sede civile nel caso in esame, si rammenta altresì come, pur non avendo la sentenza di patteggiamento - nel contesto dei giudizi civili risarcitori e restitutori - efficacia di vincolo o di giudicato, né potendo determinare alcun effetto di inversione dell'onere della prova, costituirà, in ogni caso, elemento di prova di cui il giudice potrà tenere conto, in quanto indizio valutabile - assieme ad altri indizi - al ricorrere dei tre requisiti previsti ex art. 2729 c.c. in funzione dell'accertamento della responsabilità dell'imputato - danneggiante (ex multis Cass. Civ., sez. III, n.2897 del 31/01/2024, Cass. Civ., sez. III, n.14278 del 05/05/2022). Mancando, infatti, all'interno dell'ordinamento processuale vigente una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice della sede civile potrà legittimamente porre alla base del proprio convincimento prove c.d. atipiche, tra le quali, prove raccolte in diverso giudizio tra le stesse o altre parti - delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione-, come pure le risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, laddove della loro utilizzazione fornisca adeguata motivazione, si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie. Ciò, anche qualora sia mancato il vaglio critico del dibattimento nell'ipotesi di procedimento penale definito ai sensi dell'art. 444 c.p.p., non ravvisandosi alcuna violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., posto che il contraddittorio in ordine alle emergenze istruttorie derivanti da altro procedimento si insatura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti dello stesso di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di esse (ex multis Cass. Civ., sez. VI n.2947 del 1/02/2023). La sentenza di patteggiamento, pertanto, pur non determinando un accertamento insuperabile di responsabilità nel giudizio civile, costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito e, seppur priva di qualsiasi automatica efficacia dimostrativa dei fatti, palesa tuttavia, sia l'insussistenza di elementi atti a legittimare l'assoluzione dell'imputato (dato il chiaro richiamo alla verifica in termini negativi che il giudice penale è chiamato a fare con riferimento alla esclusione dei presupposti per una pronuncia ex art. 129 c.p.p., cfr. Cass. SS.UU. n. 5756/2012), che l'affermazione di responsabilità implicita sul merito dell'imputazione (in quanto scelta processuale effettuata, secondo l'id quod plerumunque accidit, da chi sia ben consapevole della sussistenza di significativi elementi di prova a suo carico).
Tanto premesso, alla luce degli atti di indagine del procedimento penale R.G.N.R. 2794/2020, emerge inequivocabilmente la responsabilità della convenuta in riferimento alle condotte denunciate dall'odierna parte attrice (atti persecutori, danneggiamento, accensioni ed esplosioni pericolose) sussistendo gravi e concreti elementi di prova dei reati contestati. Le dichiarazioni accusatorie di rese in sede di denunce querele del 17/06/20 e Parte_1
25/07/2020, si sono mostrate chiare ed univoche nel descrivere il contesto di reiterate molestie cui parte attrice è stata sottoposta nei mesi intercorsi da febbraio 2020 al luglio 2020, sfociato,
7 all'esacerbarsi delle tensioni, negli episodi di danneggiamento mediante esplosione di colpi di carabina ad aria compressa in direzione delle piante da frutto e delle strutture dell'azienda agricola di parte attrice. Il narrato del dichiarante si mostra, infatti, lineare, completo e preciso, corredato da un ampio grado di dettaglio, scevro da affermazioni o riportati dai quali sia possibile desumere intenti calunniatori o ritorsivi nei confronti della convenuta. Le medesime dichiarazioni, si rivelano, inoltre, corroborate da molteplici atti di indagine:
- le sommarie informazione rese da , madre dell'attore, e da Persona_1 Persona_6 dipendente dell'azienda agricola dell'attore, soggetti anch'essi reputabili altrettanto attendibili (hanno fornito ricostruzioni puntuali, complete e prive di contraddizioni, oltre che riscontrate dagli ulteriori atti di indagine), rappresentative delle modalità aggressive e intimidatorie delle OM (cfr. chiamate del 30/3/2020 alle ore 6:30 e alle ore 19:00, entrambe ricevute da , come riportate Parte_4 da quest'ultima in cui la convenuta così si esprime “siete dei delinquenti, non fate le cose in regola, uccido suo figlio e gli faccio morire tutte le piante, sei una puttana” “allegato 5”, doc. 3;), dell'insistenza e della pervasività del controllo applicato sulle attività lavorative del vicino (cfr. s.i.t. “Ogni volta che sto Persona_6 effettuando un trattamento dei terreni del signor noto la Signora Pt_1 Controparte_1 affacciata ad una delle finestre della sua abitazione intenta a fare video del mio operato[..] l'ultima volta che ho notato questa cosa era il 13 giugno. Stavo effettuando un trattamento quando la signora[..] si è affacciata alla finestra di casa sua per urlare insulti di vario genere [..] “dopo il 22 maggio, quando sono stato aggredito dalla signora con una pistola spray al peperoncino (sono intervenuti i Carabinieri di GR), sono sempre all'erta quando si tratta di lei”,
“allegato 5”, doc. 3), nonché dell'impatto emotivo prodotto nei destinatari delle condotte della (cfr. in merito agli eventi del 30/03/2020, “Queste parole mi hanno CP_1 Parte_4 spaventata moltissimo e da allora temo per l'incolumità di mio figlio e della mia famiglia”, “allegato 5”, doc. 3);
- gli estremi - riportati all'interno della comunicazione della notizia di reato dei carabinieri di San Michele al Tagliamento – della notizia di reato (nr. 66/3-0/2020) dei militari del N.O.R. Radiomobile di GR redatta con riferimento all'aggressione denunciata dal dipendente dell'azienda di parte attrice (doc. 3);
- quanto riportato dai Carabinieri della Stazione di San Michele al Tagliamento, nella comunicazione della notizia di reato, in merito ai reiterati tentativi della di sollecitare azioni di controllo CP_1 sull'operato dell'azienda agricola dell'attore mediante il coinvolgimento delle forze dell'ordine competenti (cfr. “nel corso dei mesi [il titolare dell'azienda agricola] ha ricevuto visite e chiamate da parte dei carabinieri Forestali. A tal proposito si fa riferimento all'allegato n. 2, relazione dei Carabinieri Forestali, dalla quale si evince come la abbia in più occasioni preso contatti con il suddetto ufficio”, allegato non riversato in atti), CP_1
o l'invio di comunicazioni da parte del proprio legale (circostanza anch'essa riportata all'interno della comunicazione della notizia di reato, “allegato n.1: scambio di mail con lo studio legale della famiglia”, doc. 3);
- i messaggi telefonici inviati dalla (e dalla di lei madre) a , idonei a Controparte_1 Parte_1 rivelare intenzioni e atteggiamenti minatori e persecutori (cfr. n.7 msg Controparte_1 inviati nella giornata del 13/06/2020, in cui vengono reiterate minacce di azioni legali “vi state uccidendo con la vostra IGNORANZA [..]dare il trattamento come lo da lei non è lecito, la aspetto in tribunale, ride bene chi ride ultimo [..]Le consiglio di trovarsi un avvocato perché non finisce qui”; n. 3 messaggi anonimi provenienti da utenza - poi verificata dagli inquirenti come intestata a - e n. 1 msg da utenza Controparte_3 conosciuta di “La gente come lei è destinata a fare una brutta fine [..]Attento. Qualcun Controparte_3 altro potrebbe sbizzarrirsi. Stai scassando a minchia [..] Non scherzare con il fuoco, potresti bruciarti”, “allegato 6” alla comunicazione della notizia di reato, doc. 3).
8 - il verbale di acquisizione materiale video a carico di titolare della confinante ditta ER
LE (immagini estratte dall'archivio dell'impianto di sorveglianza), che testimonia la violazione di proprietà messa in atto dalle a danno di in data 22/05/2020 (“allegato 4” alla CP_1 Parte_1 comunicazione della notizia di reato, doc.3);
- l'annotazione di P.G. accompagnatoria degli atti relativi all'interrogatorio reso da
[...]
nel contesto della quale si dà atto della avvenuta visione dei video forniti in sede Controparte_1 di interrogatorio dalla convenuta (aventi ad oggetto la ripresa delle attività di trattamento della piantagione) e della acquisizione del regolamento Comunale sull'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (e nelle aree adiacenti ad esse) del Comune di San Michele al Tagliamento, a comprova dell'attività di costante “vigilanza” operata dalla vicina di casa sull'operato del e dell'oggetto delle contestazioni rivolte a questi, non ritenute fondate dagli Pt_1 inquirenti stessi (cfr. “a seguito della visione dei video prodotti dall'indagata non è stata rilevata nessuna violazione amministrativa o penale”, doc. 8);
- verbale di perquisizione del 04/08/2020, in cui si dà atto dell'intervenuto sequestro del corpo del reato, individuato nella carabina ad aria compressa riconducibile ai fatti denunciati e di n. 4 scatole di pellets di cui 3 già aperte (doc. 5);
- l'esito della perizia balistica disposta ai fini dell'accertamento della compatibilità tra i colpi rinvenuti nel fondo agricolo della p.o., le confezioni di pallini e la carabina sequestrati all'atto della perquisizione, conclusasi con parere positivo del perito incaricato (doc. 7). Testimone_1
Anche in questa sede va, pertanto, affermato che i predetti elementi convergono univocamente e coerentemente per l'affermazione di una responsabilità della Controparte_1 in ordine agli illeciti penali contestati, anche alla luce del mancato apporto difensivo di
[...] qualsivoglia allegazione e/o elemento probatorio di senso contrario, in ragione della mancata costituzione di parte convenuta, rimasta contumace.
Con riferimento al profilo del danno, è opportuno rammentare come anche il danno da reato, sia esso di natura patrimoniale o non patrimoniale, deve essere specificamente allegato e provato dall'attore, non potendo essere considerato in re ipsa, nell'illegittimità della condotta (in tal senso, Cass. Civ. n. 7594/2018, n. 2157/2018; n. 11269/18). Ciò posto, nel caso di specie, con riguardo al danno di natura patrimoniale, deve ritenersi riscontrata la sussistenza del nesso causale tra i pregiudizi di cui l'attore chiede il risarcimento e la condotta illecita della convenuta solo con riferimento al danno inerente ai frutti e alle strutture aziendali individuato dalle relazioni peritali di parte del 23/06/2020 (doc. 13) e del 20/07/2020 (doc. 14), rispettivamente riscontrate dall'analisi del c.t.u. ai pt 2.1 e 2.2 della relazione depositata. Tali poste di danno, avendo ad oggetto: a) la perdita economica stimata conseguente al mancato raccolto dei frutti attinti dall'esplosione dei pallini metallici (connotati da fori di penetrazione di 4-5 mm, con presenza all'interno di alcuni di essi dei pallini esplosi); b) il costo per il dirado manuale dei frutti danneggiati;
c) il costo per la sostituzione del telo anti-insetto danneggiato dalle esplosioni di pallini (forature del medesimo diametro di quelle riscontrate sui frutti); d) il costo per la sostituzione del tratto di impianto irriguo danneggiato dalle esplosioni di pallini e dei materiali necessari ai fini della riparazione (foratura della tubatura dell'ala gocciolante); e) l'acquisto del nuovo telo anti-insetto;
9 f) la tariffa per lo smaltimento in discarica delle plastiche sostituite;
si mostrano linearmente riconducibili alle condotte dannose accertate (i.e. nello specifico, all'esplosione di pallini metallici mediante carabina ad aria compressa, dal balcone dell'abitazione, in direzione del frutteto); connessione causale avvalorata, a fortiori, dagli esiti della perizia balistica condotta in sede di indagine preliminare (i.e. compatibilità dei pallini rivenuti sul campo di parte attrice con la carabina ad aria compressa e le munizioni a pallini sequestrati presso l'abitazione della convenuta).
Diverse considerazioni devono, invece, svolgersi con riguardo al danno individuato dalle relazioni peritali del 23/05/2021 (doc. 15) e del 23/08/2021(doc. 16), consistente ne: g) i costi di ripristino delle piante da frutto spezzate (inclusivo delle voci di costo per l'estirpo delle piante danneggiate, la lavorazione del terreno, l'acquisto e la messa a dimora dei nuovi alberi); h) la perdita economica conseguente al raccolto perso (frutti prodotti o producibili dagli alberi spezzati); i) la perdita economica conseguente al ritardo dell'entrata in produzione degli alberi di nuova piantumazione;
l) la perdita economica conseguente al mancato raccolto dei frutti della varietà Red CH attinti da lesioni da taglio (incisi verticalmente e con profondità variabile, presumibilmente mediante lama da taglio); m) i costi necessari per il dirado manuale dei meli dai frutti danneggiati. Tali profili del danno non si mostrano, infatti, conseguenza immediata e diretta di quelle condotte ascritte alla convenuta, che hanno trovato riscontro nelle attività di indagine penale, bensì afferiscono ad un epoca di molto distante rispetto a quella in cui si collocano i fatti allegati (le perizie da ultimo citate vengono commissionate, a seguito del riscontro dei nuovi danneggiamenti, a distanza di un anno dai fatti denunciati in sede penale). In relazione a tali, ulteriori, episodi di danneggiamento non può dirsi raggiunta la prova della responsabilità della convenuta in via presuntiva, in difetto di compatibilità temporale tra condotte (accertate come commesse dalla convenuta) e questi specifici eventi. Conclusioni insuperabili anche alla luce delle richieste istruttorie testimoniali formulate da parte attrice in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 2, la cui ammissibilità è stata negata in ragione della superfluità dei capitoli di prova enucleati, tutti vertenti su circostanze già provate documentalmente, senz'aggiunta di elementi di prova utili a comprovare ulteriori fatti rispetto a quanto già dedotto in sede penale, incentrato su altro ed antecedente arco temporale. Infine, anche in relazione alle spese sostenute da parte attrice per compenso e rimborso spese del consulente di parte - il perito agronomo - per complessivi € 2.499 deve essere escluso il Persona_5 risarcimento, in assenza di documentazione fiscale e contabile comprovante gli effettivi esborsi sostenuti dall'attore, nonché gli esborsi per spese vive sostenuti dal consulente nell'espletamento del proprio incarico. Il danno di natura patrimoniale risarcibile andrà, pertanto, riconosciuto nella misura complessiva di
€ 5.288,05, secondo stima del c.t.u. di cui:
€ 1.533,60 per i danni alle strutture aziendali causati dall'esplosione di pallini;
€ 3.754,45 per i danni ai frutti causati dall'esplosione di pallini;
Circa il profilo del danno non patrimoniale, ribadita, anzitutto, la presenza di una componente intrinseca nel reato di “Atti persecutori” ex art. 612 bis c.p. di uno stato di turbamento psichico,
10 transitorio e soggettivo, correlato alla violenza psichica subita dalla persona offesa, inquadrabile nella componente del danno non patrimoniale “morale”, va evidenziato come, nel caso di specie, non essendovi state allegazioni circa l'esistenza anche di una ulteriore componente di danno di tipo c.d. biologico, la liquidazione del danno non patrimoniale risarcibile dovrà seguire il criterio equitativo. Invero, in base al principio dell'id quod plerumque accidit, si può ritenere che, in concreto, parte attrice abbia subito una lesione della propria tranquillità ed integrità psichica (in termini di dolore e sofferenza soggettiva patita), conseguente e proporzionale:
- alla gravità ed intensità delle contumelie e delle minacce rivolte nei confronti della propria persona, dei propri congiunti, dei dipendenti e dei beni della propria azienda (segnatamente, destinatari di minacce verbali di azioni legali, di morte, di distruzione dei beni aziendali - e di minacce concrete all'incolumità personale ed all'integrità dei beni aziendali – attraverso l'esplosione di pallini metallici in direzione del frutteto, nonché l'aggressione con spray al peperoncino del dipendente dopo l'irruzione nella proprietà privata di parte attrice -);
- alla frequenza ed alla durata complessiva raggiunta dalle condotte moleste in suo danno: nel semestre di riferimento, si è passati da un'inziale cadenza mensile degli episodi aggressivi ed offensivi, ad un progressivo intensificarsi ed aggravarsi degli stessi nella parte finale del semestre considerato, in corrispondenza del mese di maggio e di luglio 2020, dove da un iniziale approccio mediante l'effettuazione di chiamate e/o messaggi di contestazione e di offesa, si è passati all'imposizione dell'interazione personale diretta e ad aggressioni - accesso in violazione della proprietà privata - ed all'attivo compimento di azioni volte al danneggiamento fino a quel momento solo minacciato). Tali fattori hanno, all'evidenza, contribuito alla diretta causazione di un iniziale stato di frustrazione, ingenerato dalle continue contestazioni e molestie, legate allo svolgimento di attività aziendali essenziali ed irrinunciabili (trattamento fitosanitario delle piante da frutto), qualsiasi fossero le modalità o l'organizzazione adottata dall'attore al fine di accondiscendere alle esigenze delle vicine, tramutatosi poi, all'acuirsi dei toni e delle modalità aggressive della convenuta, in una condizione di inquietudine e timore costanti per l'incolumità propria, dei propri famigliari e dei beni della propria azienda. Di tale condizione di sofferenza emotiva, esplicitata agli inquirenti in sede di denuncia querela dall'odierno attore, veniva, inoltre, dato riscontro diretto, con riferimento alla propria persona, anche dagli altri soggetti coinvolti dagli episodi intimidatori ed aggressivi (s.i.t. Gastaldelli Annalisa e Per_6
ut supra riportati)
[...]
Poste tali premesse, si rammenta come, da indicazione della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., sez. III, ord. del 26/11/24 n. 30487), “al fine di rendere realmente controllabile il processo logico e valutativo seguito dal giudice della liquidazione equitativa (nel caso in esame, nella liquidazione equitativa di un danno non patrimoniale), occorra necessariamente muovere dalla fissazione di un parametro di natura quantitativa da rendere in termini strettamente monetari, sostanziandosi propriamente, la liquidazione di un danno, nell'articolazione di un linguaggio monetario quale minimo comune destinato a rimodulare (sottoforma di moneta) qualsivoglia argomentazione originariamente elaborata su un piano logico o in termini di puro valore giuridico o etico-sociale. La scelta di tale iniziale parametro quantitativo dovrà necessariamente esibire un profilo di diretto o indiretto collegamento con la natura degli interessi incisi dal fatto dannoso, sì da presentarsi in una relazione di ragionevole (e oggettivamente controllabile) congruità tra natura del danno e parametro monetario di riferimento”. Si ritiene di applicare, quali criteri di calcolo richiamati in via analogica, quelli per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni temporanee, come introdotti dal DPR n. 12 del 13/01/2025, parametrati al periodo in cui si sono protratte le condotte della convenuta (6 mesi) e ad un grado di invalidità del 25 %, in ragione della ridotta portata delle conseguenze del reato prodottesi sulla persona
11 dell'attore e sul suo fare quotidiano. In ragione dei predetti criteri si perviene, pertanto, ad una liquidazione del danno di specie nella misura di € 3.500,00. Su tale somma liquidata in valori attuali andranno riconosciuti gli interessi compensativi, nella misura del tasso legale, calcolati sulla somma devalutata al giorno dell'inizio della continuazione del reato (febbraio 2020) e rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT.
Dalle considerazioni esposte consegue l'accoglimento delle domande attoree di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito in conseguenza delle condotte illecite poste in essere da parte convenuta, nei termini e nei limiti sopra rappresentati.
Le spese di lite, anche relative alla consulenza tecnica disposta in corso di causa, seguono la soccombenza, ai sensi dell'art 91 c.p.c., e si liquidano come da dispositivo, in conformità al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- in parziale accoglimento delle domande di parte attrice, condanna parte convenuta al risarcimento del danno ingenerato in conseguenza delle condotte illecite poste in essere, meglio descritte in parte motiva, specificato come segue:
− € 3.500,00 per il danno di natura non patrimoniale;
su tale importo, previamente devalutato alla data di inizio della continuazione del reato (febbraio 2020) e annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT, dovranno riconoscersi gli interessi compensativi nella misura del tasso legale sino all'effettivo soddisfo;
− € 5.288,05 per il danno di natura patrimoniale;
su tale importo, previamente devalutato alla data di inizio della continuazione del reato (febbraio 2020) e annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT, dovranno riconoscersi gli interessi compensativi nella misura del tasso legale sino all'effettivo soddisfo;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali di parte attrice, che liquida in € 264,00 per spese ed € 5.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15 %, iva e C.N.A. come per legge, nonché al rimborso delle spese di c.t.u., già liquidate con autonomo decreto.
Pordenone, 27/03/2025
Il giudice
dott.ssa Elisa Tesco
12
Tribunale Ordinario di Pordenone
In Nome del Popolo Italiano
Il giudice dott.ssa Elisa Tesco nella causa civile iscritta al n° 2754/2022 R.G. tra le parti:
, (CF ), nato/a a SOAVE (VR) il 27/08/1980; Parte_1 C.F._1 difeso/a e rappresentato/a dall'avv. BALLARINI SERGIO ( , dall'avv. C.F._2
BALLARINI LUCA ( ) e dall'avv. BALLARINI MARCO C.F._3
( ); giusto mandato dimesso telematicamente;
C.F._4
attore/i
(CF Controparte_1
), nato/a a FIRENZE (FI) il 07/01/1970, contumace;
C.F._5
convenuto/i
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
Conclusioni di parte attrice: come da foglio depositato telematicamente in data 7/10/2024
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio al fine di vedere Parte_1 Controparte_1 accertare l'illeceità delle condotte dannose a questa ascrivibili - asseritamente riconducibili alle fattispecie di reato di cui agli artt. 612 bis c.p. “Atti persecutori”, art. 635, comma 1 e comma 2, n. 2 e 3
1 c.p. “Danneggiamento” ed art. 703 c.p., “Accensione ed esplosioni pericolose”, in concorso formale tra loro quali parti integranti del medesimo disegno criminoso (reato continuato ex art. 81, comma 2, c.p.)
– ed il danno prodottosi in conseguenza di queste, a carico di parte attrice, quale persona offesa dal reato. L'attore ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno patito, nella misura di:
1) € 9.500,00, per la componente del danno di natura non patrimoniale, in relazione alle molestie patite;
2) € 16.317,25 per la componente del danno di natura patrimoniale, arrecato - in esito alle condotte contestate- agli arbusti, ai frutti e alle strutture pertinenti l'azienda agricola , come da stima Parte_1 del perito agronomo di parte a tal fine incaricato. A supporto delle pretese avanzate, parte attrice ha allegato in fatto e in diritto, la circostanza dell'essere stati, i summenzionati fatti, oggetto di precedente procedimento penale a carico dell'odierna convenuta, conclusosi con sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. in data 18/05/2022 (n. R.G. N.R. 2794/2020, Tribunale di Pordenone). A tal fine, ha prodotto documentalmente: le querele presentate da in data 17/06/20 e Parte_1
25/07/2020 ai Carabinieri della Stazione di San Michele al Tagliamento;
la comunicazione della notizia di reato ex art. 347 c.p.p. dd. 03/07/2020, inviata dal Comandante della Stazione dei Carabinieri di San Michele al Tagliamento alla Procura presso il Tribunale di Pordenone, ed annessi allegati (i.e. verbali di sommarie informazioni rese da – madre di – e – Persona_1 Parte_1 Persona_2 dipendente presso l'azienda agricola di -, verbale di acquisizione del materiale video a Parte_1 carico di – titolare dell'azienda LE, confinante con la proprietà di ER Parte_1 messaggi di testo inviati dall'indagata a ); il decreto di perquisizione e informazione di Parte_1 garanzia rivolti all'indagata, dd. 29/07/2020, a firma del Procuratore dott. ; il verbale Persona_4 di perquisizione redatto a carico dell'indagata e rispettivi allegati (i.e. copia decreto di perquisizione notificata, verbale di elezione di domicilio e nomina difensore, fascicolo fotografico); la delega all'attività di indagine dd. 06/08/2020 a firma del Procuratore dott. e successiva comunicazione Per_4
d.d. 31/08/2020 dei Carabinieri di San Michele al Tagliamento in merito alle conclusioni raggiunte dal perito balistico nominato;
la comunicazione, dei Carabinieri di San Michele al Tagliamento al P.M. competente, di accompagnamento degli atti relativi all'interrogatorio reso dall'indagata del 25/0272021; la richiesta di rinvio a giudizio a carico di del Controparte_1
12/03/2021 (a firma del Procuratore dott. ), con imputazione dei reati di cui agli artt. Persona_4
612 bis c.p., art. 81 e 635, comma 1 e comma 2 n. 2 e 3 c.p., art. 81 e 703 c.p. (ut supra individuati) nonché il dispositivo della sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., emessa dal G.I.P. Dott. Cozzarini in data 18.05.2022. Rispetto a tali allegazioni, parte attrice ha richiamato la facoltà del giudice civile di porre alla base del suo convincimento anche prove c.d. “atipiche”, ovvero prove raccolte in un altro giudizio tra le medesime (o tra altre parti), quali, segnatamente, le risultanze derivanti dagli atti di indagine preliminare e le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, anche qualora sia mancato il vaglio critico del dibattimento (in ipotesi di definizione del procedimento ex art. 444 c.p.c.). In via ulteriore, con specifico riferimento ai messaggi SMS inviati dalla convenuta a parte attrice (doc. 3,
“allegato 6”), ha rilevato:
- in merito al contenuto espresso negli stessi, le contestazioni mosse dalla convenuta, circa l'insalubrità dei prodotti utilizzati per i trattamenti delle piante, si mostrano prive di fondamento laddove si consideri che il frutteto del Sig. (per la parte di esso prospiciente l'abitazione della convenuta, con Pt_1
2 affaccio su via San Filippo) dista circa 20 metri dall'abitazione della convenuta, i prodotti utilizzati per la cura delle piante di sono autorizzati alla vendita dal Ministero dell'Agricoltura e della Salute (oggi Pt_2
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste) in quanto non nocivi alla persona ed, in ogni caso, il terreno su cui è sita l'azienda agricola è terreno censito come zona Parte_1 agricola;
- con riferimento al valore probatorio degli stessi, rientrando nella categoria delle riproduzioni informatiche e meccaniche ex art. 2712 c.c., tali comunicazioni formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale vengono prodotti non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime. Con riguardo al profilo dell'esistenza e della entità del danno patrimoniale patito in conseguenza delle condotte illecite contestate, parte attrice ha prodotto quattro relazioni peritali di parte, commissionate al perito agronomo in epoche diverse (20/06/2020, 20/07/2020, 20/04/2021 e Persona_5
20/07/2021). Le indagini tecniche in questione hanno avuto ad oggetto l'accertamento dell'entità e delle cause dei danni riscontrati da nel frutteto di sua proprietà, sito in via San Filippo n. 133 a San Parte_1
Michele al Tagliamento (VE), nello specifico, concernenti:
- i frutti, le strutture, l'impianto irriguo e la rete anti-insetto in uso presso l'azienda agricola (relazione del 23/06/2020);
- i frutti compromessi dagli atti vandalici (relazione del 20/07/2020);
- gli arbusti del frutteto (cfr. “danni derivanti da rottura di alberi”, relazione del 23/05/2021);
- i frutti in produzione della varietà Red CH (cfr. “le cause delle lesioni presenti su alcuni frutti della varietà Red CH” relazione del 23/08/2021). All'esito dell'analisi condotta, il perito incaricato ha concluso per una stima del valore del danno risarcibile (comprensiva del costo necessario al ripristino degli impianti frutticoli danneggiati) pari a € 16.317,25, così ripartita:
- € 1.653,60 per la riparazione della rete anti-insetto e dell'impianto irriguo;
- € 6.556,45 danno da frutti impallinati;
- € 4.775,0 danno da alberi spezzati;
- € 3.332,20 danno da frutti tagliati.
regolarmente citata in giudizio, non si è costituita. È Controparte_1 stata, pertanto, dichiarata contumace all'udienza di prima comparizione in data 25/03/2023.
La causa è stata istruita mediante la produzione documentale di parte attrice, il deposito delle memorie ex art 183 co. 6 c.p.c. e c.t.u., con nomina del geom. , per valutare l'entità dei Controparte_2 danni lamentati dall'attore e la congruità della loro stima, operata per mezzo delle consulenze di parte da questi prodotte. Ritenuta la causa matura per la decisione, il procedimento veniva differito per la precisazione delle conclusioni. Disposta la sostituzione dell'udienza già fissata con il deposito di note scritte, in data 08/11/2024 la causa è stata trattenuta a sentenza con concessione di termini ex art 190 c.p.c. per il deposito di atti conclusivi.
3 Si ritengono accoglibili, nei termini e con le precisazioni di seguito esposte, le pretese avanzate da parte attrice.
Ripercorrendo le vicende fattuali dell'odierna controversia, il procedimento trae origine dalle denunce querele presentate da ai Carabinieri della Stazione di San Michele al Tagliamento in data Parte_1
17/06/20 e 25/07/2020. Con tali atti, l'attore ha denunciato una serie di azioni e comportamenti, reiterati in più occasioni dalle due vicine di casa, e Controparte_3 Controparte_1
madre e figlia, residenti nell'abitazione prospiciente l'azienda agricola di - sita in
[...] Parte_1 via San Filippo n. 133 a San Michele al Tagliamento (VE) – collocabili all'interno del lasso temporale intercorso dal mese di febbraio 2020 al mese di luglio 2020. Più nel dettaglio, nella supposta convinzione della Controparte_1 nocività per la salute dell'uomo degli insetticidi e dei concimi utilizzati da sulle piante di Parte_1 melo dell'azienda agricola di sua proprietà, in corrispondenza delle giornate in cui i trattamenti fitosanitari venivano eseguiti, con l'assistenza della madre ( , Controparte_3 avrebbe intrapreso le seguenti azioni:
- nel febbraio 2020 (data non specificata) ed aprile 2020 (giornate successive al 09/04/2020), avrebbe interpellato i Carabinieri Forestali di GR, insistendo, anche a seguito di formale querela, per la verifica della regolarità delle modalità di somministrazione dei trattamenti e la salubrità dei prodotti impiegati dal titolare dell'azienda agricola nel trattamento fitosanitario delle coltivazioni, richieste tradottesi in altrettante chiamate telefoniche di controllo effettuate dai Carabinieri della Forestale nei confronti di;
Parte_1
- nelle date del 30/03/2020, 09/04/2020 e 16/06/2020 avrebbe inviato, per il tramite del proprio legale, missive mediante le quali avrebbe avanzato richieste e/o contestazioni in merito alla gestione dei trattamenti fitosanitari infondate o impraticabili in quanto contrarie alle direttive vigenti in materia, contrarietà già esplicitata in precedenza anche dal personale del Corpo Forestale dalla medesima consultato;
- nelle date del 30/03/2020, 08/04/2020 e 21-22/05/2020 avrebbe contattato l'utenza telefonica dell'abitazione di , presso la quale questi risiede assieme ai di lui genitori, alle ore 6:30 del Parte_1 mattino, chiedendo la cessazione immediata dei trattamenti in corso, usando toni aggressivi, accompagnando le proprie richieste con ripetute offese al signor e ai suoi congiunti, nonché Pt_1 avanzando esplicite minacce nei loro confronti qualora si fossero rifiutati di dare corso alle pretese avanzate;
- in data 22/05/2020 si sarebbe introdotta nella proprietà privata di e della sua famiglia, Parte_1 senza l'invito e/o il consenso di questi, e, non trovando ivi presente quest'ultimo, avrebbe aggredito il dipendente dell'azienda agricola, occupatosi del trattamento in quella giornata, utilizzando uno spray al peperoncino;
- nelle date del 30/04/2020, 01/05/2020, 14/05/2020, 07/06/2020, 12/06/2020, 13/06/2020 (n. 9 messaggi whattsapp) 15/06/2020 avrebbe inviato messaggi via whattsapp dalla sua utenza telefonica e/o da quella della madre (verificate dagli inquirenti) nell'ambito dei quali avrebbe contestato modalità e tempestività del preavviso di cortesia inoltrato da al vicinato circa l'imminente esecuzione Parte_1 dei trattamenti fitosanitari, ne avrebbe chiesto la cessazione immediata per ragioni di carattere personale (asseritamente, allergia e/o presunto rischio per la propria salute), passando a toni progressivamente più
4 minacciosi ed offensivi in corrispondenza delle comunicazioni effettuate nelle date del 12, 13 e 15/06/2020;
- in data 13/06/2020 si sarebbe affacciata alla finestra della sua abitazione inveendo a gran voce contro ed il suo dipendente mentre erano intenti nell'applicazione dei trattamenti contestati, Parte_1 filmando altresì l'operato di questi ultimi;
- in data 11/07/2020 sarebbe stata vista, e contestualmente filmata, da , mentre, dal balcone Parte_1 della propria abitazione, esplodeva ripetutamente pallini di piombo in direzione dei frutteti di quest'ultimo con un fucile ad aria compressa, danneggiando parte cospicua degli arbusti e dei frutti, la rete anti-insetto e l'impianto di irrigazione dell'azienda agricola posti in corrispondenza dei filari di meli collocati a ridosso di via San Filippo. Allo scopo di porre fine/attenuare le tensioni presenti nei rapporti con il vicinato, nel corso del semestre considerato (febbraio/luglio 2020), : Parte_1
- avrebbe cercato il confronto con in data 31/03/2020, Controparte_1 contattandola telefonicamente, senza incontrare alcuna disponibilità al dialogo da parte di questa;
- avrebbe adottato la prassi di preavvisare tramite messaggio whattsapp e via mail - su specifica richiesta della - dei trattamenti programmati per le giornate a venire;
CP_1
- avrebbe attivamente collaborato con i Carabinieri Forestali di GR (laddove da questi contattato su segnalazione della convenuta, nonché interpellandoli lui stesso), di modo da accertarsi della correttezza della propria condotta aziendale;
- sebbene non tenuto, avrebbe fornito via mail alla convenuta - su esplicita richiesta di questa - l'elenco dei principi attivi utilizzati sulle proprie piantagioni (21/05/2020). Constatata l'inefficacia di tali tentativi di conciliazione e il persistere delle condotte aggressive, Pt_1
ha sporto querela nei confronti di
[...] Controparte_1
Alle querele di cui sopra ha fatto seguito l'apertura del procedimento penale a carico dell'odierna convenuta per il reato ex art. 612 bis c.p. “Atti persecutori”, in ragione del riscontrato “perdurante stato d'ansia e fondato timore per l'incolumità propria, della propria famiglia e della propria azienda”, ingeneratisi in a seguito delle “reiterate condotte, nella forma di molestie e minacce, perpetrate dall'indagata a partire Parte_1 dal febbraio 2020” (comunicazione della notizia di reato dei Carabinieri della Stazione di Michele al Tagliamento alla Procura presso il Tribunale di Pordenone in data 03/07/2020). La comunicazione della notizia di reato è stata accompagnata da n. 6 allegati, corrispondenti alle attività di indagine svolte dai Carabinieri recettori delle querele, di cui tre (di sei) prodotti nel presente giudizio: i verbali di sommarie informazioni rese da e il verbale di Persona_1 Parte_3 Persona_6 acquisizione del materiale video a carico di , ed i messaggi a sfondo minaccioso inviati ER
a dalle utenze verificate, intestate alle Parte_1 Controparte_1
L'oggetto del procedimento è stato, successivamente esteso all'accertamento dei reati ex art. 635 c.p., comma 1 e comma 2 n. 2 e 3 e 703 c.p., in seguito alla seconda querela presentata da in Parte_1 data 25/07/2020. Nel corso delle indagini preliminari coordinate dal P.M. assegnatario del procedimento, sono stati disposti:
- la perquisizione personale e locale dell'indagata e della di lei abitazione al fine di conseguire il corpo del reato, individuato nella carabina ad aria compressa riconducibile ai fatti denunciati (decreto di perquisizione del 29/07/2020, del Procuratore dott. , verbale di perquisizione redatto Persona_4
a carico dell'indagata e rispettivi allegati del 04/08/2020);
5 - apposita perizia balistica al fine di accertare la compatibilità tra i colpi rinvenuti nel fondo agricolo della p.o., le confezioni di pallini e la carabina sequestrati all'atto della perquisizione, conclusasi con parere positivo del perito incaricato (delega all'attività di indagine dd. 06/08/2020 a Testimone_1 firma del Procuratore dott. e successiva comunicazione d.d. 31/08/2020 dei Carabinieri di San Per_4
Michele al Tagliamento in merito alle conclusioni raggiunte dal perito balistico nominato);
- l'interrogatorio dell'indagata, con contestuale acquisizione e visione dei video prodotti dalla medesima e del regolamento comunale sull'“uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e nelle aree adiacenti ad esse” del Comune di San Michele al Tagliamento, materiali il cui esame non ha condotto gli inquirenti a ritenere integrata “alcuna violazione amministrativa o penale” (comunicazione, dei Carabinieri di San Michele al Tagliamento al P.M. competente, di accompagnamento degli atti relativi all'interrogatorio reso dall'indagata del 25/02/2021). Alla chiusura dell'attività di indagine, il P.M. si è risolto per la richiesta di rinvio a giudizio (d.d. 12/03/2021) di con l'imputazione dei reati di cui Controparte_1 all'art. 612 bis “Atti persecutori”, art. 635, comma 1 e comma 2, n. 2 e 3 c.p. “Danneggiamento” ed art. 703 c.p., “Accensione ed esplosioni pericolose”, in concorso formale tra loro quali parti integranti del medesimo disegno criminoso (reato continuato ex art. 81, comma 2, c.p.). In data 15/12/2021 si è, dunque, tenuta l'udienza preliminare fissata dal G.I.P. dott. Cozzarini, nell'ambito della quale si è costituito parte civile. Parte_1
Nella successiva udienza del 28/05/2022 il difensore dell'imputata ha avanzato richiesta di patteggiamento. Il procedimento si è, infine, concluso con sentenza del G.I.P. dott. Giorgio Cozzarini, emessa in data 18/05/2022, con applicazione a in relazione ai reati CP_1 Controparte_1 ascrittile, della pena di mesi 3 e giorni 20 di reclusione, riconosciute le circostanze attenuati generiche e la circostanza attenuante ex art. 62 n. 6) c.p., ritenuta la continuazione (fatto più grave, sub capo a, imputazione per il reato di “Atti persecutori”), nonché tenuto conto della diminuente per il rito. Pena detentiva sostituita con € 8.250 di multa, ex art. 53 e ss. L. n. 689/81. Contestualmente, ha condannato l'imputata alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza in favore della parte civile . Parte_1
Parte attrice svolge, dunque, nel contesto dell'odierna sede processuale, la domanda di accertamento del danno da reato, derivato dalle condotte poste in essere da Controparte_1 ut supra rappresentate, e conseguente domanda di condanna, rimaste prive di definizione
[...] all'esito del procedimento penale ex art. 444 c.p.p..
Preliminarmente, in diritto, si osserva che la sentenza di patteggiamento non consente al giudice penale di decidere sulla domanda della persona offesa costituitasi parte civile, non potendo, dunque, il giudicante procedere ad adottare statuizioni che presuppongono una decisione del rapporto civile o comunque ineriscano al titolo risarcitorio da conseguirsi in sede civile. Ciò è vero, altresì, nell'ipotesi in cui, in sede di definizione del procedimento penale con sentenza di patteggiamento, venga effettuato il pagamento di una somma al fine di ottenere il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. Al riconoscimento di tale attenuante, infatti, non consegue la formazione di giudicato sull'entità del danno e sul suo integrale risarcimento, così da precludere ulteriori pretese risarcitorie per gli stessi fatti. Invero, il giudice penale, in tali ipotesi, valuterà il pagamento ai soli fini della concessione della
6 summenzionata attenuate, affermando con valutazione equitativa il carattere serio della riparazione del pregiudizio offerta dall'imputato. Ne deriva che l'eventuale concessione dell'attenuante in esame potrà avvenire anche laddove il risarcimento offerto non copra tutte le voci di danno prospettabili (sempre che, in considerazione della consistenza dell'offerta in rapporto alle condotte contestate ed alle presumibili capacità patrimoniali dell'imputato, si palesi l'effettività e la volontarietà della riparazione del danno e la conseguente resipiscenza dell'autore del reato, Trib., sez. X – Milano, n. 1967 del 13/02/2009). Appurata, pertanto, l'ammissibilità della riproposizione della domanda risarcitoria in sede civile nel caso in esame, si rammenta altresì come, pur non avendo la sentenza di patteggiamento - nel contesto dei giudizi civili risarcitori e restitutori - efficacia di vincolo o di giudicato, né potendo determinare alcun effetto di inversione dell'onere della prova, costituirà, in ogni caso, elemento di prova di cui il giudice potrà tenere conto, in quanto indizio valutabile - assieme ad altri indizi - al ricorrere dei tre requisiti previsti ex art. 2729 c.c. in funzione dell'accertamento della responsabilità dell'imputato - danneggiante (ex multis Cass. Civ., sez. III, n.2897 del 31/01/2024, Cass. Civ., sez. III, n.14278 del 05/05/2022). Mancando, infatti, all'interno dell'ordinamento processuale vigente una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice della sede civile potrà legittimamente porre alla base del proprio convincimento prove c.d. atipiche, tra le quali, prove raccolte in diverso giudizio tra le stesse o altre parti - delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione-, come pure le risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, laddove della loro utilizzazione fornisca adeguata motivazione, si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie. Ciò, anche qualora sia mancato il vaglio critico del dibattimento nell'ipotesi di procedimento penale definito ai sensi dell'art. 444 c.p.p., non ravvisandosi alcuna violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., posto che il contraddittorio in ordine alle emergenze istruttorie derivanti da altro procedimento si insatura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti dello stesso di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di esse (ex multis Cass. Civ., sez. VI n.2947 del 1/02/2023). La sentenza di patteggiamento, pertanto, pur non determinando un accertamento insuperabile di responsabilità nel giudizio civile, costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito e, seppur priva di qualsiasi automatica efficacia dimostrativa dei fatti, palesa tuttavia, sia l'insussistenza di elementi atti a legittimare l'assoluzione dell'imputato (dato il chiaro richiamo alla verifica in termini negativi che il giudice penale è chiamato a fare con riferimento alla esclusione dei presupposti per una pronuncia ex art. 129 c.p.p., cfr. Cass. SS.UU. n. 5756/2012), che l'affermazione di responsabilità implicita sul merito dell'imputazione (in quanto scelta processuale effettuata, secondo l'id quod plerumunque accidit, da chi sia ben consapevole della sussistenza di significativi elementi di prova a suo carico).
Tanto premesso, alla luce degli atti di indagine del procedimento penale R.G.N.R. 2794/2020, emerge inequivocabilmente la responsabilità della convenuta in riferimento alle condotte denunciate dall'odierna parte attrice (atti persecutori, danneggiamento, accensioni ed esplosioni pericolose) sussistendo gravi e concreti elementi di prova dei reati contestati. Le dichiarazioni accusatorie di rese in sede di denunce querele del 17/06/20 e Parte_1
25/07/2020, si sono mostrate chiare ed univoche nel descrivere il contesto di reiterate molestie cui parte attrice è stata sottoposta nei mesi intercorsi da febbraio 2020 al luglio 2020, sfociato,
7 all'esacerbarsi delle tensioni, negli episodi di danneggiamento mediante esplosione di colpi di carabina ad aria compressa in direzione delle piante da frutto e delle strutture dell'azienda agricola di parte attrice. Il narrato del dichiarante si mostra, infatti, lineare, completo e preciso, corredato da un ampio grado di dettaglio, scevro da affermazioni o riportati dai quali sia possibile desumere intenti calunniatori o ritorsivi nei confronti della convenuta. Le medesime dichiarazioni, si rivelano, inoltre, corroborate da molteplici atti di indagine:
- le sommarie informazione rese da , madre dell'attore, e da Persona_1 Persona_6 dipendente dell'azienda agricola dell'attore, soggetti anch'essi reputabili altrettanto attendibili (hanno fornito ricostruzioni puntuali, complete e prive di contraddizioni, oltre che riscontrate dagli ulteriori atti di indagine), rappresentative delle modalità aggressive e intimidatorie delle OM (cfr. chiamate del 30/3/2020 alle ore 6:30 e alle ore 19:00, entrambe ricevute da , come riportate Parte_4 da quest'ultima in cui la convenuta così si esprime “siete dei delinquenti, non fate le cose in regola, uccido suo figlio e gli faccio morire tutte le piante, sei una puttana” “allegato 5”, doc. 3;), dell'insistenza e della pervasività del controllo applicato sulle attività lavorative del vicino (cfr. s.i.t. “Ogni volta che sto Persona_6 effettuando un trattamento dei terreni del signor noto la Signora Pt_1 Controparte_1 affacciata ad una delle finestre della sua abitazione intenta a fare video del mio operato[..] l'ultima volta che ho notato questa cosa era il 13 giugno. Stavo effettuando un trattamento quando la signora[..] si è affacciata alla finestra di casa sua per urlare insulti di vario genere [..] “dopo il 22 maggio, quando sono stato aggredito dalla signora con una pistola spray al peperoncino (sono intervenuti i Carabinieri di GR), sono sempre all'erta quando si tratta di lei”,
“allegato 5”, doc. 3), nonché dell'impatto emotivo prodotto nei destinatari delle condotte della (cfr. in merito agli eventi del 30/03/2020, “Queste parole mi hanno CP_1 Parte_4 spaventata moltissimo e da allora temo per l'incolumità di mio figlio e della mia famiglia”, “allegato 5”, doc. 3);
- gli estremi - riportati all'interno della comunicazione della notizia di reato dei carabinieri di San Michele al Tagliamento – della notizia di reato (nr. 66/3-0/2020) dei militari del N.O.R. Radiomobile di GR redatta con riferimento all'aggressione denunciata dal dipendente dell'azienda di parte attrice (doc. 3);
- quanto riportato dai Carabinieri della Stazione di San Michele al Tagliamento, nella comunicazione della notizia di reato, in merito ai reiterati tentativi della di sollecitare azioni di controllo CP_1 sull'operato dell'azienda agricola dell'attore mediante il coinvolgimento delle forze dell'ordine competenti (cfr. “nel corso dei mesi [il titolare dell'azienda agricola] ha ricevuto visite e chiamate da parte dei carabinieri Forestali. A tal proposito si fa riferimento all'allegato n. 2, relazione dei Carabinieri Forestali, dalla quale si evince come la abbia in più occasioni preso contatti con il suddetto ufficio”, allegato non riversato in atti), CP_1
o l'invio di comunicazioni da parte del proprio legale (circostanza anch'essa riportata all'interno della comunicazione della notizia di reato, “allegato n.1: scambio di mail con lo studio legale della famiglia”, doc. 3);
- i messaggi telefonici inviati dalla (e dalla di lei madre) a , idonei a Controparte_1 Parte_1 rivelare intenzioni e atteggiamenti minatori e persecutori (cfr. n.7 msg Controparte_1 inviati nella giornata del 13/06/2020, in cui vengono reiterate minacce di azioni legali “vi state uccidendo con la vostra IGNORANZA [..]dare il trattamento come lo da lei non è lecito, la aspetto in tribunale, ride bene chi ride ultimo [..]Le consiglio di trovarsi un avvocato perché non finisce qui”; n. 3 messaggi anonimi provenienti da utenza - poi verificata dagli inquirenti come intestata a - e n. 1 msg da utenza Controparte_3 conosciuta di “La gente come lei è destinata a fare una brutta fine [..]Attento. Qualcun Controparte_3 altro potrebbe sbizzarrirsi. Stai scassando a minchia [..] Non scherzare con il fuoco, potresti bruciarti”, “allegato 6” alla comunicazione della notizia di reato, doc. 3).
8 - il verbale di acquisizione materiale video a carico di titolare della confinante ditta ER
LE (immagini estratte dall'archivio dell'impianto di sorveglianza), che testimonia la violazione di proprietà messa in atto dalle a danno di in data 22/05/2020 (“allegato 4” alla CP_1 Parte_1 comunicazione della notizia di reato, doc.3);
- l'annotazione di P.G. accompagnatoria degli atti relativi all'interrogatorio reso da
[...]
nel contesto della quale si dà atto della avvenuta visione dei video forniti in sede Controparte_1 di interrogatorio dalla convenuta (aventi ad oggetto la ripresa delle attività di trattamento della piantagione) e della acquisizione del regolamento Comunale sull'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (e nelle aree adiacenti ad esse) del Comune di San Michele al Tagliamento, a comprova dell'attività di costante “vigilanza” operata dalla vicina di casa sull'operato del e dell'oggetto delle contestazioni rivolte a questi, non ritenute fondate dagli Pt_1 inquirenti stessi (cfr. “a seguito della visione dei video prodotti dall'indagata non è stata rilevata nessuna violazione amministrativa o penale”, doc. 8);
- verbale di perquisizione del 04/08/2020, in cui si dà atto dell'intervenuto sequestro del corpo del reato, individuato nella carabina ad aria compressa riconducibile ai fatti denunciati e di n. 4 scatole di pellets di cui 3 già aperte (doc. 5);
- l'esito della perizia balistica disposta ai fini dell'accertamento della compatibilità tra i colpi rinvenuti nel fondo agricolo della p.o., le confezioni di pallini e la carabina sequestrati all'atto della perquisizione, conclusasi con parere positivo del perito incaricato (doc. 7). Testimone_1
Anche in questa sede va, pertanto, affermato che i predetti elementi convergono univocamente e coerentemente per l'affermazione di una responsabilità della Controparte_1 in ordine agli illeciti penali contestati, anche alla luce del mancato apporto difensivo di
[...] qualsivoglia allegazione e/o elemento probatorio di senso contrario, in ragione della mancata costituzione di parte convenuta, rimasta contumace.
Con riferimento al profilo del danno, è opportuno rammentare come anche il danno da reato, sia esso di natura patrimoniale o non patrimoniale, deve essere specificamente allegato e provato dall'attore, non potendo essere considerato in re ipsa, nell'illegittimità della condotta (in tal senso, Cass. Civ. n. 7594/2018, n. 2157/2018; n. 11269/18). Ciò posto, nel caso di specie, con riguardo al danno di natura patrimoniale, deve ritenersi riscontrata la sussistenza del nesso causale tra i pregiudizi di cui l'attore chiede il risarcimento e la condotta illecita della convenuta solo con riferimento al danno inerente ai frutti e alle strutture aziendali individuato dalle relazioni peritali di parte del 23/06/2020 (doc. 13) e del 20/07/2020 (doc. 14), rispettivamente riscontrate dall'analisi del c.t.u. ai pt 2.1 e 2.2 della relazione depositata. Tali poste di danno, avendo ad oggetto: a) la perdita economica stimata conseguente al mancato raccolto dei frutti attinti dall'esplosione dei pallini metallici (connotati da fori di penetrazione di 4-5 mm, con presenza all'interno di alcuni di essi dei pallini esplosi); b) il costo per il dirado manuale dei frutti danneggiati;
c) il costo per la sostituzione del telo anti-insetto danneggiato dalle esplosioni di pallini (forature del medesimo diametro di quelle riscontrate sui frutti); d) il costo per la sostituzione del tratto di impianto irriguo danneggiato dalle esplosioni di pallini e dei materiali necessari ai fini della riparazione (foratura della tubatura dell'ala gocciolante); e) l'acquisto del nuovo telo anti-insetto;
9 f) la tariffa per lo smaltimento in discarica delle plastiche sostituite;
si mostrano linearmente riconducibili alle condotte dannose accertate (i.e. nello specifico, all'esplosione di pallini metallici mediante carabina ad aria compressa, dal balcone dell'abitazione, in direzione del frutteto); connessione causale avvalorata, a fortiori, dagli esiti della perizia balistica condotta in sede di indagine preliminare (i.e. compatibilità dei pallini rivenuti sul campo di parte attrice con la carabina ad aria compressa e le munizioni a pallini sequestrati presso l'abitazione della convenuta).
Diverse considerazioni devono, invece, svolgersi con riguardo al danno individuato dalle relazioni peritali del 23/05/2021 (doc. 15) e del 23/08/2021(doc. 16), consistente ne: g) i costi di ripristino delle piante da frutto spezzate (inclusivo delle voci di costo per l'estirpo delle piante danneggiate, la lavorazione del terreno, l'acquisto e la messa a dimora dei nuovi alberi); h) la perdita economica conseguente al raccolto perso (frutti prodotti o producibili dagli alberi spezzati); i) la perdita economica conseguente al ritardo dell'entrata in produzione degli alberi di nuova piantumazione;
l) la perdita economica conseguente al mancato raccolto dei frutti della varietà Red CH attinti da lesioni da taglio (incisi verticalmente e con profondità variabile, presumibilmente mediante lama da taglio); m) i costi necessari per il dirado manuale dei meli dai frutti danneggiati. Tali profili del danno non si mostrano, infatti, conseguenza immediata e diretta di quelle condotte ascritte alla convenuta, che hanno trovato riscontro nelle attività di indagine penale, bensì afferiscono ad un epoca di molto distante rispetto a quella in cui si collocano i fatti allegati (le perizie da ultimo citate vengono commissionate, a seguito del riscontro dei nuovi danneggiamenti, a distanza di un anno dai fatti denunciati in sede penale). In relazione a tali, ulteriori, episodi di danneggiamento non può dirsi raggiunta la prova della responsabilità della convenuta in via presuntiva, in difetto di compatibilità temporale tra condotte (accertate come commesse dalla convenuta) e questi specifici eventi. Conclusioni insuperabili anche alla luce delle richieste istruttorie testimoniali formulate da parte attrice in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 2, la cui ammissibilità è stata negata in ragione della superfluità dei capitoli di prova enucleati, tutti vertenti su circostanze già provate documentalmente, senz'aggiunta di elementi di prova utili a comprovare ulteriori fatti rispetto a quanto già dedotto in sede penale, incentrato su altro ed antecedente arco temporale. Infine, anche in relazione alle spese sostenute da parte attrice per compenso e rimborso spese del consulente di parte - il perito agronomo - per complessivi € 2.499 deve essere escluso il Persona_5 risarcimento, in assenza di documentazione fiscale e contabile comprovante gli effettivi esborsi sostenuti dall'attore, nonché gli esborsi per spese vive sostenuti dal consulente nell'espletamento del proprio incarico. Il danno di natura patrimoniale risarcibile andrà, pertanto, riconosciuto nella misura complessiva di
€ 5.288,05, secondo stima del c.t.u. di cui:
€ 1.533,60 per i danni alle strutture aziendali causati dall'esplosione di pallini;
€ 3.754,45 per i danni ai frutti causati dall'esplosione di pallini;
Circa il profilo del danno non patrimoniale, ribadita, anzitutto, la presenza di una componente intrinseca nel reato di “Atti persecutori” ex art. 612 bis c.p. di uno stato di turbamento psichico,
10 transitorio e soggettivo, correlato alla violenza psichica subita dalla persona offesa, inquadrabile nella componente del danno non patrimoniale “morale”, va evidenziato come, nel caso di specie, non essendovi state allegazioni circa l'esistenza anche di una ulteriore componente di danno di tipo c.d. biologico, la liquidazione del danno non patrimoniale risarcibile dovrà seguire il criterio equitativo. Invero, in base al principio dell'id quod plerumque accidit, si può ritenere che, in concreto, parte attrice abbia subito una lesione della propria tranquillità ed integrità psichica (in termini di dolore e sofferenza soggettiva patita), conseguente e proporzionale:
- alla gravità ed intensità delle contumelie e delle minacce rivolte nei confronti della propria persona, dei propri congiunti, dei dipendenti e dei beni della propria azienda (segnatamente, destinatari di minacce verbali di azioni legali, di morte, di distruzione dei beni aziendali - e di minacce concrete all'incolumità personale ed all'integrità dei beni aziendali – attraverso l'esplosione di pallini metallici in direzione del frutteto, nonché l'aggressione con spray al peperoncino del dipendente dopo l'irruzione nella proprietà privata di parte attrice -);
- alla frequenza ed alla durata complessiva raggiunta dalle condotte moleste in suo danno: nel semestre di riferimento, si è passati da un'inziale cadenza mensile degli episodi aggressivi ed offensivi, ad un progressivo intensificarsi ed aggravarsi degli stessi nella parte finale del semestre considerato, in corrispondenza del mese di maggio e di luglio 2020, dove da un iniziale approccio mediante l'effettuazione di chiamate e/o messaggi di contestazione e di offesa, si è passati all'imposizione dell'interazione personale diretta e ad aggressioni - accesso in violazione della proprietà privata - ed all'attivo compimento di azioni volte al danneggiamento fino a quel momento solo minacciato). Tali fattori hanno, all'evidenza, contribuito alla diretta causazione di un iniziale stato di frustrazione, ingenerato dalle continue contestazioni e molestie, legate allo svolgimento di attività aziendali essenziali ed irrinunciabili (trattamento fitosanitario delle piante da frutto), qualsiasi fossero le modalità o l'organizzazione adottata dall'attore al fine di accondiscendere alle esigenze delle vicine, tramutatosi poi, all'acuirsi dei toni e delle modalità aggressive della convenuta, in una condizione di inquietudine e timore costanti per l'incolumità propria, dei propri famigliari e dei beni della propria azienda. Di tale condizione di sofferenza emotiva, esplicitata agli inquirenti in sede di denuncia querela dall'odierno attore, veniva, inoltre, dato riscontro diretto, con riferimento alla propria persona, anche dagli altri soggetti coinvolti dagli episodi intimidatori ed aggressivi (s.i.t. Gastaldelli Annalisa e Per_6
ut supra riportati)
[...]
Poste tali premesse, si rammenta come, da indicazione della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., sez. III, ord. del 26/11/24 n. 30487), “al fine di rendere realmente controllabile il processo logico e valutativo seguito dal giudice della liquidazione equitativa (nel caso in esame, nella liquidazione equitativa di un danno non patrimoniale), occorra necessariamente muovere dalla fissazione di un parametro di natura quantitativa da rendere in termini strettamente monetari, sostanziandosi propriamente, la liquidazione di un danno, nell'articolazione di un linguaggio monetario quale minimo comune destinato a rimodulare (sottoforma di moneta) qualsivoglia argomentazione originariamente elaborata su un piano logico o in termini di puro valore giuridico o etico-sociale. La scelta di tale iniziale parametro quantitativo dovrà necessariamente esibire un profilo di diretto o indiretto collegamento con la natura degli interessi incisi dal fatto dannoso, sì da presentarsi in una relazione di ragionevole (e oggettivamente controllabile) congruità tra natura del danno e parametro monetario di riferimento”. Si ritiene di applicare, quali criteri di calcolo richiamati in via analogica, quelli per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni temporanee, come introdotti dal DPR n. 12 del 13/01/2025, parametrati al periodo in cui si sono protratte le condotte della convenuta (6 mesi) e ad un grado di invalidità del 25 %, in ragione della ridotta portata delle conseguenze del reato prodottesi sulla persona
11 dell'attore e sul suo fare quotidiano. In ragione dei predetti criteri si perviene, pertanto, ad una liquidazione del danno di specie nella misura di € 3.500,00. Su tale somma liquidata in valori attuali andranno riconosciuti gli interessi compensativi, nella misura del tasso legale, calcolati sulla somma devalutata al giorno dell'inizio della continuazione del reato (febbraio 2020) e rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT.
Dalle considerazioni esposte consegue l'accoglimento delle domande attoree di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito in conseguenza delle condotte illecite poste in essere da parte convenuta, nei termini e nei limiti sopra rappresentati.
Le spese di lite, anche relative alla consulenza tecnica disposta in corso di causa, seguono la soccombenza, ai sensi dell'art 91 c.p.c., e si liquidano come da dispositivo, in conformità al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- in parziale accoglimento delle domande di parte attrice, condanna parte convenuta al risarcimento del danno ingenerato in conseguenza delle condotte illecite poste in essere, meglio descritte in parte motiva, specificato come segue:
− € 3.500,00 per il danno di natura non patrimoniale;
su tale importo, previamente devalutato alla data di inizio della continuazione del reato (febbraio 2020) e annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT, dovranno riconoscersi gli interessi compensativi nella misura del tasso legale sino all'effettivo soddisfo;
− € 5.288,05 per il danno di natura patrimoniale;
su tale importo, previamente devalutato alla data di inizio della continuazione del reato (febbraio 2020) e annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT, dovranno riconoscersi gli interessi compensativi nella misura del tasso legale sino all'effettivo soddisfo;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali di parte attrice, che liquida in € 264,00 per spese ed € 5.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15 %, iva e C.N.A. come per legge, nonché al rimborso delle spese di c.t.u., già liquidate con autonomo decreto.
Pordenone, 27/03/2025
Il giudice
dott.ssa Elisa Tesco
12