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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 02/05/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Seconda Civile
R.G. 499/2024
La Corte di Appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente rel.
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Lorenzo Pietro Fabris Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di rinvio a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte di cassazione n. 3051/24 del 01.12.2024 tra
(C.F. ), in persona del sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
assistito e difeso dagli Avv.ti Raffaella Maria Parodi e Annamaria De Luca come da mandato in atti
Attore in riassunzione
e
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
dell'amministratore pro tempore
Convenuto in riassunzione contumace
e
(C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_3
persona del rappresentante legale pro tempore, assistita e difesa dall'Avv. Leonardo
Giani
Convenuta in riassunzione
e C.F. Controparte_3 P.IVA_4
(in qualità di società incorporante C.F. Controparte_4
), assistita e difesa dall'Avv. Ugo Carassale P.IVA_5
Convenuta in riassunzione
*
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, respinta ogni contraria istanza, per tutte le ragioni di cui alle difese e conclusioni proposte in primo e secondo grado, che qui integralmente si richiamano, ivi incluse le istanze istruttorie cautelativamente reiterate, stante l'annullamento in parte qua della sentenza n. 776/2020 resa dalla
Corte di appello di Genova, sez. II, in data 11.08.2020 ed in attuazione dei principi di diritto di cui all'Ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 3051/2024, in accoglimento della domanda di garanzia proposta dal nei Parte_1
confronti di QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, in particolare dichiarare tenuta
e, pertanto, condannare CO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a garantire, manlevare
[...]
e tenere indenne il , da ogni e qualsiasi somma che, a qualsivoglia Parte_1
titolo, incluso capitale, interessi, spese legali e peritali dell'ATP, oneri di C.T.U. e spese di giudizio, quest'ultimo ha corrisposto al , ad CP_1 [...]
Contr
ed alla stessa in forza di pronuncia Controparte_6
giudiziale di primo e/o di secondo grado, con condanna al rimborso di dette somme al
pari ad €. 96.122,82 e/o nella somma meglio vista, oltre interessi Parte_1
legali maturati e maturandi dal dì del dovuto al saldo, oltre alle spese in favore del
per i tutti gradi di giudizio. Parte_1
Con vittoria delle spese di tutti i gradi di giudizio, ivi incluso il giudizio dinanzi alla
Corte di Cassazione ed il presente giudizio in riassunzione, ol-tre oneri accessori e previdenziali di legge (24,45% in favore degli avvocati di Ente pubblico, in luogo di
IVA e CPA)”. *
Per : Controparte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Genova, respinta ogni contraria istanza eccezione
e deduzione, così giudicare: in via principale, nel merito: respingere l'appello del
e confermare la sentenza n. 1323/2017 del Tribunale di Genova nella parte Pt_1
Contr in cui ha respinto la domanda di manleva nei confronti di poiché i motivi di inoperatività della Polizza illustrati nel presente atto sono perfettamente coerenti con le indicazioni rese dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza di rinvio, nonché con la giurisprudenza di legittimità in tema di dichiarazioni inesatte/reticenti e, comunque, Contr respingere tutte le domande svolte contro in ogni caso: spese e competenze di lite integralmente rifuse. Ai fini del contributo unificato, si precisa che per effetto delle Contr domande di non si è verificato alcun aumento del valore della causa, né è stato svolto appello incidentale”.
*
Per Controparte_3
“Si chiede che la Corte di Appello di Genova, in sede di rinvio dalla Cassazione, prenda e dia atto che nessuna domanda processuale e di merito è stata proposta nei confronti della conchiudente Di conseguenza, condanni la parte CP_3
soccombente e/o quella che ha provocato l'inutile giudizio di rinvio anche nei confronti della conchiudente, al pagamento delle competenze di giudizio, comprensive di quelle del giudizio avanti la Suprema Corte, come la Cassazione medesima ha stabilito ordinando il rinvio del giudizio per le sole domande proposte
contro
CP_2
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio di rinvio trae origine dall'ordinanza della Suprema Corte di
Cassazione n. 3051/2024 la quale ha cassato con rinvio la sentenza di questa Corte n.
776/2020 relativamente al profilo della manleva assicurativa tra il Parte_1
e la , fermo il giudicato sul resto. Controparte_2 La vicenda riguarda il crollo di due tratti di marcapiano dalla facciata del CP_1
di in in particolare dalla facciata interna alla Galleria Mazzini. CP_1 Pt_1
L'evento si è verificato tra i giorni 31.08.2012 e 01.09.2012, quando la città di Pt_1
era colpita da intense precipitazioni piovose. Giova premettere che la Galleria Mazzini
è elemento architettonico di rilievo storico ed è costituita da una copertura installata direttamente sulle facciate dei palazzi che la delimitano.
Il , vista l'urgenza del ripristino, ha presentato ricorso al Tribunale di CP_1
Genova ai sensi dell'art. 696 c.p.c. perché disponesse un accertamento tecnico preventivo in ordine alle cause del crollo, al soggetto responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria del canale di raccolta delle acque meteoriche posto al raccordo tra la cupola vetrata della galleria e il muro del , agli interventi necessari CP_1
per il ripristino, a quelli provvisionali per prevenire un peggioramento degli effetti delle infiltrazioni e alle cautele eventualmente necessarie a garantire la sicurezza.
Il si è costituito a ministero dell'avvocato designato dalla propria Parte_1
compagnia assicuratrice incaricata in forza di polizza con Controparte_2
gestione sinistri e ha contestato l'imputabilità dell'evento invocando il caso fortuito.
Svoltasi l'istruttoria preventiva, il ha provveduto ai lavori indicati dal CP_1
consulente, radicando il giudizio di merito davanti al medesimo Tribunale per chiedere la condanna del quale titolare di obblighi manutentivi sul canale di gronda, Pt_1
al rimborso delle spese sostenute. Contro In questa fase il ha ricevuto il rifiuto da parte di di gestione del sinistro, Pt_1
opponendo la mancanza di copertura assicurativa sull'evento oggetto di causa.
Il si è costituito contestando integralmente le domande attoree e chiamando Pt_1
in causa le proprie compagnie assicuratrici per la responsabilità civile verso terzi:
[...]
Contro er il periodo di copertura dal 01.01.2007 al 15.02.2011, per il CP_3
periodo di copertura dal 16.02.2011 al 31.12.2012. Contro si è costituita eccependo l'inoperatività della copertura assicurativa argomentando che l'evento che ha causato i danni era la continua esposizione del muro alle precipitazioni piovose e alle infiltrazioni per via dell'incuria del e che era Pt_1 accaduto in un periodo antecedente alla vigenza della polizza, ovvero prima del
16.02.2011. Cont
si è costituita eccependo l'inoperatività della propria polizza per essersi il fatto dannoso verificato dopo la fine del periodo di vigenza della stessa, ovvero dopo il
15.02.2011.
Il Tribunale ha condannato il al rimborso delle spese sostenute dal Pt_1
per € 42.935,00. CP_1
Con riferimento alla domanda di manleva oggetto del presente giudizio, il Tribunale non ha riconosciuto alcun diritto alla manleva in favore del considerando Pt_1
Contro
Cont inoperanti entrambe le polizze dedotte in giudizio (con ed ). La decisione è stata motivata dalla ritenuta preesistenza delle cause del danno rispetto all'inizio delle due coperture assicurative. Come accertato dal CTU, infatti, il crollo è stato determinato dalla continua imbibizione del muro del , dovuta ad CP_1
insufficiente manutenzione delle gronde della Galleria Mazzini sin dal 1992.
Ad avviso del Tribunale il costante fenomeno infiltrativo era tale da determinare, secondo il criterio del “più probabile che non”, i crolli in oggetto, sicché le causa del sinistro si era già verificata precedentemente alla stipulazione delle polizze (nell'anno Cont Contro 2007 con , e nell'anno 2011 con .
Il Tribunale ha motivato la nullità del contratto di assicurazione in quanto riferito ad un rischio inesistente, essendosi i presupposti causali dell'evento già verificati all'atto della stipulazione, tanto che l'evento dedotto non sarebbe stato futuro e incerto.
Ha proposto appello il formulando diversi motivi e censurando – Parte_1
in particolare – la sentenza del Tribunale in merito alla qualificazione dell'evento rilevante a fini assicurativi. Ha chiesto la riforma della sentenza con riconoscimento a Contro suo favore della copertura assicurativa e conseguente manleva da parte di argomentando che il fatto dannoso era stato il crollo dedotto in giudizio dal e non la pregressa insufficiente manutenzione o lo stillicidio ad essa CP_1
conseguente. La Corte di Appello, con sentenza n. 776/2020, ha confermato la sentenza del
Tribunale. Ha ritenuto l'evento dannoso già in corso di verificazione al momento della stipulazione delle polizze, escludendone quindi la riferibilità temporale ai periodi di vigenza delle stesse. Inoltre, ha negato l'invocabilità della polizza assicurativa stipulata Contro con la poiché il fatto non era accidentale in ragione dell'inerzia del e Pt_1
della prevedibilità del danno.
Il ha proposto ricorso per cassazione. Parte_1
Con il primo motivo ha criticato la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l'operatività, al momento di verificazione del sinistro, della garanzia prestata dalla Contro
rigettando la domanda di manleva del Il ricorrente ha imputato al Pt_1
giudice territoriale di aver confuso l'evento corrispondente al rischio assicurato
(ovvero il crollo del marcapiano del fabbricato condominiale) con la causa dell'evento stesso (ovvero lo stillicidio dal canale di gronda della galleria comunale), erroneamente ancorando l'operatività della polizza all'epoca di insorgenza della causa dell'evento, non alla data di questo.
Con il secondo motivo ha impugnato la pronuncia gravata nella parte in cui ha negato Contro l'invocabilità della polizza assicurativa stipulata con la poiché il fatto non era accidentale in ragione dell'inerzia del e della prevedibilità del danno. Ad Pt_1
avviso del ricorrente la Corte di appello ha confuso l'oggetto della polizza, rappresentato dai danni involontariamente cagionati a terzi, con il diverso concetto di danno accidentale.
Con il terzo motivo ha denunciato l'erronea identificazione nello stillicidio dell'evento dannoso fondante la domanda risarcitoria attorea ai fini della collocazione temporale Contro dello stesso e della sussistenza della copertura assicurativa ad opera della
La Suprema Corte ha accolto i primi due motivi e dichiarato assorbito il terzo.
In accoglimento del primo motivo la Corte ha così motivato: “Nel contratto di assicurazione, con il lemma “rischio” si designa la possibilità di avveramento di un fatto futuro ed incerto, denominato “sinistro” e consistente in un pregiudizio al patrimonio o all'integrità fisica di una persona. L'evento dedotto ad oggetto del rischio deve presentare, sotto pena di invalidità del rapporto assicurativo, due caratteristiche e cioè deve essere: incerto, da intendersi come possibile, meramente potenziale, non già irrealizzabile;
futuro, ovvero ancora non verificato al momento della stipula del contratto, non potendo consistere in un accadimento storico- naturalistico già tradotto in concreta realtà a quell'epoca. Fermi questi due ontologici ed indefettibili connotati, è rimessa alla autonomia negoziale dei contraenti la selezione del rischio assicurato, attraverso la delimitazione dello stesso dal punto di vista causale (mediante la perimetrazione dei danni indennizzabili per tipologia o per derivazione degli stessi: ad esempio, i soli danni alla persona oppure i soli danni provocati da incendio) o dal punto di vista temporale o spaziale (limitando gli eventi fonte di indennizzo a quelli accaduti in un determinato periodo di tempo o in un ben individuato luogo). Diversa dall'evento oggetto di rischio è la causa dello stesso, ovvero la ragione che rappresenta la scaturigine del fatto dannoso, a quest'ultimo legata da un nesso eziologico di normale derivazione: la causa dell'evento può preesistere, allo stadio di mera potenzialità o anche di ipotetica eventualità, alla conclusione del contratto o anche sopravvenire in corso di rapporto, senza che ciò infici la validità o l'efficacia dell'assicurazione, correlata – come detto – al tradursi in realtà della situazione di rischio: salvo il solo caso in cui l'avveramento del sinistro non rappresenti una conseguenza inevitabile di fatti già avvenuti prima della stipula del contratto
(omissis).
Ha pertanto errato il giudice territoriale nell'assegnare valenza dirimente, ai fini di statuire sull'operatività della polizza in parola, all'epoca di manifestazione della causa (lo stato di degrado e l'omessa manutenzione del canale di gronda della galleria di proprietà comunale) del fatto dannoso (il crollo dei cornicioni marcapiano dell'edificio , quest'ultimo pacificamente accaduto dopo la stipula (ed CP_7
Contr in corso di validità) del contratto di assicurazione tra e ”. Pt_1
Quanto al secondo motivo, la Suprema Corte ha affermato che: “L'involontarietà del danno, oggetto di espressa previsione pattizia, riconduce evidentemente nel perimetro del rischio protetto il fatto colposo, cioè ascrivibile a negligenza, imperizia o imprudenza dell'assicurato, espungendone unicamente i danni derivanti da fatti dolosi
(indotti, cioè, da una deliberata determinazione di cagionare il sinistro): la clausola si atteggia così a mera riproduzione del dettato positivo dell'art. 1917, primo comma, ultimo periodo, del codice civile. Rispetto ad un evento di rischio così garantito chiara appare la disomogeneità del fatto accidentale ritenuto invece rilevante dalla Corte
d'appello per escludere la effettività della garanzia, ma invece del tutto estraneo al contenuto del contratto di assicurazione, ancora una volta oggetto nella sentenza gravata di una lettura contraria ai canoni di euristica negoziale, come contestato dal ricorrente. Peraltro, l'argomentazione del giudice territoriale è altresì non conforme
a diritto sotto diverso profilo. Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, la clausola con cui l'assicuratore della responsabilità civile si obbliga a tenere indenne
l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento dei danni causati «in conseguenza di un fatto accidentale» non può essere intesa nel senso di escludere dalla copertura assicurativa i fatti colposi, giacché tale interpretazione renderebbe nullo il contratto per inesistenza del rischio ai sensi dell'art. 1895 cod. civ., non potendo mai sorgere alcuna responsabilità dell'assicurato dal caso fortuito
(da ultimo, anche per richiami ai precedenti, Cass. 29/07/2022, n. 23762). Ma il fatto accidentale va inteso nel senso di fatto non riconducibile eziologicamente alla volontà del responsabile: e, in quanto tale, è di certo integrato pure nella responsabilità da cose in custodia. Infatti, non è dubbio che il titolo di responsabilità ascritto al Pt_1
ovvero la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., abbia natura oggettiva, fondandosi unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la res custodita ed il danno, non già su una presunzione di colpa del custode (cfr. Cass.
28/11/2023, n. 33074; Cass. 27/04/2023, n. 11152; Cass., Sez. U, 30/06/2022, n.
20943; più risalenti, Cass. 01/02/2018, n. 2479, 2480 e 2482)”.
Tanto premesso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza n. 776/2020 con riferimento ai profili dedotti nei motivi accolti. Ha riassunto la causa con atto di citazione il chiedendo di Parte_1
Contro riconoscere il proprio diritto alla manleva a carico di in conformità ai principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte. Contro Si è costituita chiedendo il rigetto della domanda di manleva, argomentando che il danno non può ritenersi involontario per via delle perduranti e consapevoli omissioni del nella gestione manutentiva della copertura della galleria e che il Pt_1 Pt_1
avrebbe omesso di comunicare la sussistenza di un elemento di maggiore rischiosità
(le infiltrazioni), tale da determinare la perdita dell'indennizzo per violazione degli obblighi informativi del rischio gravanti sull'assicurato. In via gradata chiede il rigetto della domanda del di rimborso delle spese processuali corrisposte alle altre Pt_1
parti.
Si è costituita rilevando che nessuna domanda è stata proposta nei Controparte_6
suoi confronti.
Di conseguenza, chiede che la Corte condanni la parte soccombente e/o quella che ha provocato l'inutile giudizio di rinvio anche nei confronti di essa, al pagamento delle competenze di giudizio, comprensive di quelle del giudizio avanti la Suprema Corte.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni sopra trascritte e all'udienza del 16/4/2025 è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso, la Corte di Appello ha respinto la domanda di manleva e garanzia proposta dal nei confronti di entrambe le società assicuratrici Parte_1
convenute; in particolare, per quanto interessa in questa sede, ha rigettato la domanda
Contro di manleva e garanzia nei confronti di la cui polizza (n. 0610000066) era operante al momento del sinistro.
Tale polizza contiene dettagliate disposizioni descrittive dei rischi assicurati.
Fra questi rientrano i rischi derivanti dalla proprietà di beni immobili.
L'art. 17 delle condizioni generali della polizza n. 061 0000066 (cfr. contratto di assicurazione sub doc. 4, fascicolo di primo grado del , rubricato Parte_1
“oggetto dell'assicurazione”, recita: “La Società si obbliga a tenere indenne il
Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi verificatisi in relazione : 1) ai rischi derivanti dall'attività per la quale è stipulata l'assicurazione, comprese le attività accessorie, complementari e sussidiarie di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa od eccettuata, e ovunque realizzate nell'ambito della validità territoriale della polizza;
2) alla qualità di proprietario, comodatario, locatario o detentore a qualsiasi titolo”.
Ed ancora, la lettera H), primo paragrafo delle clausole e condizioni particolari (che regolano lo specifico rapporto assicurativo QBE/Comune di Genova), rubricata
“Fabbricati” così recita: “L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o dalla custodia e/o uso/conduzione dei fabbricati, a qualunque titolo e destinazione siano adibiti e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e cancelli anche telecomandati, scale mobili e simili
…” (cfr. pag.15, contratto di assicurazione sub doc. 4, fascicolo di primo grado del
. Parte_1
Sempre con riferimento alla disciplina tra le parti, la nozione di rischio viene così fornita dallo stesso contratto di assicurazione stipulato tra il e la Parte_1
Contro (pag. 2, contratto di assicurazione): “per Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne” e “per Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa”.
I giudici di merito hanno individuato la causa del crollo del marcapiano CP_7
di cui trattasi nel protratto stillicidio proveniente dal canale di gronda nel tratto prospiciente la facciata CP_7
A fronte dell'assicurazione del rischio legato alla proprietà dell'immobile, il riferimento temporale per l'operatività della polizza viene individuato, in linea con quanto prevede l'art. 1917 c.c., nel momento del “fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione”, in conseguenza del quale il responsabile deve pagare una somma al terzo danneggiato: il fatto in questione non può che essere il crollo del marcapiano dell'edificio condominiale, in forza del quale il Condominio ha affrontato la spesa di ripristino al cui rimborso a titolo risarcitorio il in qualità di responsabile, è Pt_1
stato condannato dai giudici di merito.
Come osservato dalla Suprema Corte, “Nel contratto di assicurazione, con il lemma
“rischio” si designa la possibilità di avveramento di un fatto futuro ed incerto, denominato “sinistro” e consistente in un pregiudizio al patrimonio o all'integrità fisica di una persona. L'evento dedotto ad oggetto del rischio deve presentare, sotto pena di invalidità del rapporto assicurativo, due caratteristiche e cioè deve essere: incerto, da intendersi come possibile, meramente potenziale, non già irrealizzabile;
futuro, ovvero ancora non verificato al momento della stipula del contratto, non potendo consistere in un accadimento storico-naturalistico già tradotto in concreta realtà a quell'epoca. …
Diversa dall'evento oggetto di rischio è la causa dello stesso, ovvero la ragione che rappresenta la scaturigine del fatto dannoso, a quest'ultimo legata da un nesso eziologico di normale derivazione: la causa dell'evento può preesistere, allo stadio di mera potenzialità o anche di ipotetica eventualità, alla conclusione del contratto o anche sopravvenire in corso di rapporto, senza che ciò infici la validità o l'efficacia dell'assicurazione, correlata – come detto – al tradursi in realtà della situazione di rischio: salvo il solo caso in cui l'avveramento del sinistro non rappresenti una conseguenza inevitabile di fatti già avvenuti prima della stipula del contratto.
1.3. Ciò Contro posto, nella specie, la polizza assicurativa intercorsa tra il Comune e la copriva - per dato pacifico acquisito in giudizio – i «danni involontariamente cagionati a terzi verificatisi in relazione […] alla qualità di proprietario […] o detentore a qualsiasi titolo», ovvero comprendeva «la responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o dalla custodia e/o uso e conduzione dei fabbricati». L'evento garantito era dunque la produzione di un pregiudizio a soggetti terzi causalmente derivante da beni immobili nella titolarità dominicale (o comunque nella disponibilità materiale) del Comune: alcuna pattuizione esonerativa (o limitativa) dell'assicurazione era stata convenuta dalle parti con riferimento a natura, tipologia e momento di epifania della causa del rischio protetto. Ha pertanto errato il giudice territoriale nell'assegnare valenza dirimente, ai fini di statuire sull'operatività della polizza in parola, all'epoca di manifestazione della causa (lo stato di degrado e l'omessa manutenzione del canale di gronda della galleria di proprietà comunale) del fatto dannoso (il crollo dei cornicioni marcapiano dell'edificio , quest'ultimo pacificamente accaduto dopo la CP_7
Contro stipula (ed in corso di validità) del contratto di assicurazione tra e Pt_1
L'argomentazione sviluppata dalla sentenza impugnata si pone infatti in palmare contrasto con i canoni di ermeneutica negoziale (qui, in primis, con l'univoco tenore testuale delle condizioni contrattuali) e concreta altresì inosservanza del disposto dell'art. 1917 cod. civ., il quale, in tema di assicurazione della responsabilità civile, àncora il sorgere dell'obbligazione dell'assicurazione ad un fatto (id est, per quanto sopra chiarito, un evento oggetto del rischio e contrattualmente dedotto come tale)
«accaduto durante il tempo dell'assicurazione»”.
Ed ancora, sempre sulla base dei principi di diritto sanciti dalla Suprema Corte nell'ordinanza in discorso: “L'involontarietà del danno, oggetto di espressa previsione pattizia, riconduce evidentemente nel perimetro del rischio protetto il fatto colposo, cioè ascrivibile a negligenza, imperizia o imprudenza dell'assicurato, espungendone unicamente i danni derivanti da fatti dolosi (indotti, cioè, da una deliberata determinazione di cagionare il sinistro): la clausola si atteggia così a mera riproduzione del dettato positivo dell'art. 1917, primo comma, ultimo periodo, del codice civile.
Rispetto ad un evento di rischio così garantito chiara appare la disomogeneità del fatto accidentale ritenuto invece rilevante dalla Corte d'appello per escludere la effettività della garanzia, ma invece del tutto estraneo al contenuto del contratto di assicurazione, ancora una volta oggetto nella sentenza gravata di una lettura contraria ai canoni di euristica negoziale, come contestato dal ricorrente. Peraltro, l'argomentazione del giudice territoriale è altresì non conforme a diritto sotto diverso profilo. Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, la clausola con cui l'assicuratore della responsabilità civile si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento dei danni causati «in conseguenza di un fatto accidentale» non può essere intesa nel senso di escludere dalla copertura assicurativa i fatti colposi, giacché tale interpretazione renderebbe nullo il contratto per inesistenza del rischio ai sensi dell'art. 1895 cod. civ., non potendo mai sorgere alcuna responsabilità dell'assicurato dal caso fortuito (da ultimo, anche per richiami ai precedenti, Cass. 29/07/2022, n. 23762). Ma il fatto accidentale va inteso nel senso di fatto non riconducibile eziologicamente alla volontà del responsabile: e, in quanto tale,
è di certo integrato pure nella responsabilità da cose in custodia. Infatti, non è dubbio che il titolo di responsabilità ascritto al ovvero la responsabilità da cose in Pt_1
custodia ex art. 2051 cod. civ., abbia natura oggettiva, fondandosi unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la res custodita ed il danno, non già su una presunzione di colpa del custode (cfr. Cass. 28/11/2023, n. 33074; Cass. 27/04/2023,
n. 11152; Cass., Sez. U, 30/06/2022, n. 20943; più risalenti, Cass. 01/02/2018, n. 2479,
2480 e 2482)”.
Alla luce di quanto precede, tenuto conto dei principi di diritto enunciati nell'ordinanza n. 3051/2024 della Corte Suprema di Cassazione, deve trovare accoglimento la domanda di garanzia proposta dal nei confronti di Parte_1 [...]
, e, in particolare, tale società dev'essere Controparte_2
condannata a garantire, manlevare e tenere indenne il da ogni Parte_1
somma che, a qualsivoglia titolo, incluso capitale, interessi, spese legali e peritali dell'ATP, oneri di C.T.U. e spese di giudizio, quest'ultimo ha corrisposto al in base alla sentenza di primo e di secondo Controparte_1 Pt_1
grado. eccepisce che, in base Controparte_2
all'art. 17, la polizza opera esclusivamente per i danni “involontariamente cagionati a terzi”.
Poiché il Comune di era a conoscenza del fenomeno di stillicidio che si Pt_1
protraeva sin dal 1992, senza che abbia mai adottato alcuna misura per risolvere il problema, il crollo, e i conseguenti danni, non possono ritenersi “involontari” poiché in realtà sono stati causati dalla volontaria omissione da parte del Comune di qualunque iniziativa volta a porvi rimedio. La fattispecie rappresenta -secondo QBE- un caso di dolo eventuale, ossia di conoscenza e accettazione del rischio che il fenomeno dello stillicidio potesse portare al verificarsi dei danni, come poi si è verificato. Ciò porta ad escludere un comportamento meramente colposo dell'assicurato, con conseguente inoperatività della polizza. Contro eccepisce inoltre che la polizza, ricalcando la disciplina posta dall'art. 1892 c.c., dispone che la mancata indicazione di circostanze che possano influire sulla valutazione del rischio – ovverosia della possibilità che si verifichi il sinistro – possono comportare la perdita dell'indennizzo.
Il Comune era a conoscenza delle problematiche relative alle infiltrazioni sin da epoca precedente alla decorrenza della polizza e, tuttavia, nulla ha riferito all'assicuratore.
Pertanto, la polizza non può operare.
Infine, osserva che il chiede il ristoro delle somme versate in Parte_1
conseguenza delle diverse pronunce, oltre che dell'importo capitale corrisposto al
Condominio. Tuttavia, la condanna del alla rifusione delle spese è dipesa Pt_1
anche dal rigetto delle diverse domande dallo stesso proposte nelle diverse fasi del Cont giudizio (si pensi alla chiamata in causa di che è stata frutto di una scelta dell'Ente). Contro Per tale ragione osserva che nulla è dovuto da per spese affrontate dal
[...]
in maniera arbitraria e nel proprio esclusivo interesse. Parte_1
Orbene, quanto alla prime due osservazioni della convenuta in riassunzione, la Corte rileva che introduce nel Controparte_2
presente giudizio di rinvio tematiche che non sono state portate all'attenzione della
Suprema Corte di Cassazione dalla stessa Compagnia assicuratrice e, conseguentemente, neppure trattate dal Giudice di legittimità, ovvero il tema del dolo eventuale in capo al e quello delle dichiarazioni inesatte e delle Parte_1
reticenze, in caso di accertato dolo o colpa grave del contraente, ai sensi dell'art. 1892
c.c. Ora, a seguito della cassazione con rinvio della sentenza impugnata, si svolge un'ulteriore fase del processo di merito che, rispetto alla fase rescindente svoltasi nel giudizio di cassazione, rappresenta la fase rescissoria, destinata a concludersi con nuova sentenza di merito che andrà a sostituirsi a quella cassata. Il presente giudizio, dunque, altro non è che una "rinnovazione" della precedente fase di merito entro i limiti delle domande riproposte e delle statuizioni della Cassazione.
Infatti, “nel giudizio di rinvio, il quale è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità” (Cass. n.
24357 del 2023).
E ancora: Il giudizio di rinvio, a differenza di quello d'appello, che si caratterizza per il suo effetto devolutivo, è un giudizio "chiuso", che ha come riferimento immediato la sentenza rescissoria della Corte di Cassazione;
diversamente da quanto accade nel giudizio di appello, nel giudizio di rinvio il giudice deve pronunciare in base ai presupposti di fatto accertati dalla sentenza di cassazione, ed alle parti è inibito rimetterli in discussione (cfr. Cass. n. 21096 del 2017).
Contro ripropone in questa sede argomentazioni difensive estranee al giudizio di legittimità. Contro Ne discende che è precluso a di ampliare il thema decidendum, tanto più che il ha dichiarato che non intende accettare il contraddittorio e che, Parte_1
pertanto, le eccezioni sono inammissibili. Contro Quanto alla questione relativa alla quantificazione del danno, va precisato che deve manlevare il di quanto questo è stato condannato a pagare al Parte_1 a titolo di capitale, interessi, spese legali e peritali dell'ATP, oneri di CP_1
C.T.U. e spese di giudizio.
Contro
Cont Invece, non deve manlevare il dalle spese di lite di la Parte_1
cui chiamata in causa – infondata - è stata frutto di una scelta del e non delle Pt_1
Contro difese di
Tra l'altro, nel presente giudizio di rinvio nessuna domanda è stata formulata nei Cont confronti di .
Le spese di tutti i gradi del giudizio seguono la soccombenza nel rapporto processuale tra il e Parte_1 Controparte_2
.
[...]
Esse sono liquidate come in dispositivo secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e ss. D.M.
10/03/2014 n. 55 e dalle tabelle allegate al medesimo D.M., assunto come scaglione di valore quello da euro 52.001 a euro 260.000.
Nel rapporto processuale tra il e Parte_1 [...]
le spese seguono parimenti la soccombenza ma Controparte_3
Cont limitatamente al presente giudizio di rinvio in quanto non era costituita nel giudizio di cassazione e, relativamente agli altri gradi di merito, resta ferma la relativa statuizione.
Non si deve procedere alla liquidazione delle spese nei confronti del CP_1
in in quanto, per effetto del rigetto del ricorso incidentale per
[...] Pt_1
cassazione, è divenuta definitiva la decisione sulla domanda risarcitoria proposta dal nei confronti del sicché la Corte di Cassazione ha provveduto a CP_1 Pt_1
Contro regolare le spese del giudizio di legittimità nei rapporti tra dette parti e demandando al giudice del rinvio solo la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità tra le altre parti in lite.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, giudicando in sede di rinvio dalla Cassazione, in accoglimento della domanda di garanzia proposta dal nei confronti di Parte_1 [...]
, dichiara tenuta e condanna Controparte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, a garantire, manlevare e tenere indenne il da ogni somma Parte_1
che, a qualsivoglia titolo, incluso capitale, interessi, spese legali e peritali dell'ATP, oneri di C.T.U. e spese di giudizio, quest'ultimo ha corrisposto al Controparte_1
in forza di pronuncia giudiziale di primo e di secondo grado, con
[...] Pt_1
condanna al rimborso di dette somme al oltre interessi legali dalla Parte_1
domanda al saldo;
condanna in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, a rifondere al le spese di tutti i Parte_1
gradi del giudizio che liquida:
quanto al primo grado, in euro 7.052,00 per compensi;
quanto al giudizio di appello, in euro 7.160,00 per compensi;
quanto al giudizio di legittimità, in euro 3.828,00 per compensi;
quanto al presente giudizio di rinvio, in euro 7.160,00 per compensi;
oltre, per tutti i gradi del giudizio, contributo unificato, spese generali e accessori di legge;
condanna il a rifondere a Parte_1 [...]
le spese del presente giudizio di rinvio che liquida Controparte_3
in euro 7.160,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge;
condanna in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, a restituire al gli importi da Parte_1
questo corrisposti a titolo di spese di lite del primo (pari ad euro 8.025,16) e del secondo grado (pari ad euro 4.377,36) del giudizio, oltre interessi legali su tali somme dal pagamento al saldo.
Genova, 29/4/2024
Il Presidente estensore
Dr. Marcello BRUNO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Seconda Civile
R.G. 499/2024
La Corte di Appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente rel.
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Lorenzo Pietro Fabris Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di rinvio a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte di cassazione n. 3051/24 del 01.12.2024 tra
(C.F. ), in persona del sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
assistito e difeso dagli Avv.ti Raffaella Maria Parodi e Annamaria De Luca come da mandato in atti
Attore in riassunzione
e
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
dell'amministratore pro tempore
Convenuto in riassunzione contumace
e
(C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_3
persona del rappresentante legale pro tempore, assistita e difesa dall'Avv. Leonardo
Giani
Convenuta in riassunzione
e C.F. Controparte_3 P.IVA_4
(in qualità di società incorporante C.F. Controparte_4
), assistita e difesa dall'Avv. Ugo Carassale P.IVA_5
Convenuta in riassunzione
*
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, respinta ogni contraria istanza, per tutte le ragioni di cui alle difese e conclusioni proposte in primo e secondo grado, che qui integralmente si richiamano, ivi incluse le istanze istruttorie cautelativamente reiterate, stante l'annullamento in parte qua della sentenza n. 776/2020 resa dalla
Corte di appello di Genova, sez. II, in data 11.08.2020 ed in attuazione dei principi di diritto di cui all'Ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 3051/2024, in accoglimento della domanda di garanzia proposta dal nei Parte_1
confronti di QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, in particolare dichiarare tenuta
e, pertanto, condannare CO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a garantire, manlevare
[...]
e tenere indenne il , da ogni e qualsiasi somma che, a qualsivoglia Parte_1
titolo, incluso capitale, interessi, spese legali e peritali dell'ATP, oneri di C.T.U. e spese di giudizio, quest'ultimo ha corrisposto al , ad CP_1 [...]
Contr
ed alla stessa in forza di pronuncia Controparte_6
giudiziale di primo e/o di secondo grado, con condanna al rimborso di dette somme al
pari ad €. 96.122,82 e/o nella somma meglio vista, oltre interessi Parte_1
legali maturati e maturandi dal dì del dovuto al saldo, oltre alle spese in favore del
per i tutti gradi di giudizio. Parte_1
Con vittoria delle spese di tutti i gradi di giudizio, ivi incluso il giudizio dinanzi alla
Corte di Cassazione ed il presente giudizio in riassunzione, ol-tre oneri accessori e previdenziali di legge (24,45% in favore degli avvocati di Ente pubblico, in luogo di
IVA e CPA)”. *
Per : Controparte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Genova, respinta ogni contraria istanza eccezione
e deduzione, così giudicare: in via principale, nel merito: respingere l'appello del
e confermare la sentenza n. 1323/2017 del Tribunale di Genova nella parte Pt_1
Contr in cui ha respinto la domanda di manleva nei confronti di poiché i motivi di inoperatività della Polizza illustrati nel presente atto sono perfettamente coerenti con le indicazioni rese dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza di rinvio, nonché con la giurisprudenza di legittimità in tema di dichiarazioni inesatte/reticenti e, comunque, Contr respingere tutte le domande svolte contro in ogni caso: spese e competenze di lite integralmente rifuse. Ai fini del contributo unificato, si precisa che per effetto delle Contr domande di non si è verificato alcun aumento del valore della causa, né è stato svolto appello incidentale”.
*
Per Controparte_3
“Si chiede che la Corte di Appello di Genova, in sede di rinvio dalla Cassazione, prenda e dia atto che nessuna domanda processuale e di merito è stata proposta nei confronti della conchiudente Di conseguenza, condanni la parte CP_3
soccombente e/o quella che ha provocato l'inutile giudizio di rinvio anche nei confronti della conchiudente, al pagamento delle competenze di giudizio, comprensive di quelle del giudizio avanti la Suprema Corte, come la Cassazione medesima ha stabilito ordinando il rinvio del giudizio per le sole domande proposte
contro
CP_2
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio di rinvio trae origine dall'ordinanza della Suprema Corte di
Cassazione n. 3051/2024 la quale ha cassato con rinvio la sentenza di questa Corte n.
776/2020 relativamente al profilo della manleva assicurativa tra il Parte_1
e la , fermo il giudicato sul resto. Controparte_2 La vicenda riguarda il crollo di due tratti di marcapiano dalla facciata del CP_1
di in in particolare dalla facciata interna alla Galleria Mazzini. CP_1 Pt_1
L'evento si è verificato tra i giorni 31.08.2012 e 01.09.2012, quando la città di Pt_1
era colpita da intense precipitazioni piovose. Giova premettere che la Galleria Mazzini
è elemento architettonico di rilievo storico ed è costituita da una copertura installata direttamente sulle facciate dei palazzi che la delimitano.
Il , vista l'urgenza del ripristino, ha presentato ricorso al Tribunale di CP_1
Genova ai sensi dell'art. 696 c.p.c. perché disponesse un accertamento tecnico preventivo in ordine alle cause del crollo, al soggetto responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria del canale di raccolta delle acque meteoriche posto al raccordo tra la cupola vetrata della galleria e il muro del , agli interventi necessari CP_1
per il ripristino, a quelli provvisionali per prevenire un peggioramento degli effetti delle infiltrazioni e alle cautele eventualmente necessarie a garantire la sicurezza.
Il si è costituito a ministero dell'avvocato designato dalla propria Parte_1
compagnia assicuratrice incaricata in forza di polizza con Controparte_2
gestione sinistri e ha contestato l'imputabilità dell'evento invocando il caso fortuito.
Svoltasi l'istruttoria preventiva, il ha provveduto ai lavori indicati dal CP_1
consulente, radicando il giudizio di merito davanti al medesimo Tribunale per chiedere la condanna del quale titolare di obblighi manutentivi sul canale di gronda, Pt_1
al rimborso delle spese sostenute. Contro In questa fase il ha ricevuto il rifiuto da parte di di gestione del sinistro, Pt_1
opponendo la mancanza di copertura assicurativa sull'evento oggetto di causa.
Il si è costituito contestando integralmente le domande attoree e chiamando Pt_1
in causa le proprie compagnie assicuratrici per la responsabilità civile verso terzi:
[...]
Contro er il periodo di copertura dal 01.01.2007 al 15.02.2011, per il CP_3
periodo di copertura dal 16.02.2011 al 31.12.2012. Contro si è costituita eccependo l'inoperatività della copertura assicurativa argomentando che l'evento che ha causato i danni era la continua esposizione del muro alle precipitazioni piovose e alle infiltrazioni per via dell'incuria del e che era Pt_1 accaduto in un periodo antecedente alla vigenza della polizza, ovvero prima del
16.02.2011. Cont
si è costituita eccependo l'inoperatività della propria polizza per essersi il fatto dannoso verificato dopo la fine del periodo di vigenza della stessa, ovvero dopo il
15.02.2011.
Il Tribunale ha condannato il al rimborso delle spese sostenute dal Pt_1
per € 42.935,00. CP_1
Con riferimento alla domanda di manleva oggetto del presente giudizio, il Tribunale non ha riconosciuto alcun diritto alla manleva in favore del considerando Pt_1
Contro
Cont inoperanti entrambe le polizze dedotte in giudizio (con ed ). La decisione è stata motivata dalla ritenuta preesistenza delle cause del danno rispetto all'inizio delle due coperture assicurative. Come accertato dal CTU, infatti, il crollo è stato determinato dalla continua imbibizione del muro del , dovuta ad CP_1
insufficiente manutenzione delle gronde della Galleria Mazzini sin dal 1992.
Ad avviso del Tribunale il costante fenomeno infiltrativo era tale da determinare, secondo il criterio del “più probabile che non”, i crolli in oggetto, sicché le causa del sinistro si era già verificata precedentemente alla stipulazione delle polizze (nell'anno Cont Contro 2007 con , e nell'anno 2011 con .
Il Tribunale ha motivato la nullità del contratto di assicurazione in quanto riferito ad un rischio inesistente, essendosi i presupposti causali dell'evento già verificati all'atto della stipulazione, tanto che l'evento dedotto non sarebbe stato futuro e incerto.
Ha proposto appello il formulando diversi motivi e censurando – Parte_1
in particolare – la sentenza del Tribunale in merito alla qualificazione dell'evento rilevante a fini assicurativi. Ha chiesto la riforma della sentenza con riconoscimento a Contro suo favore della copertura assicurativa e conseguente manleva da parte di argomentando che il fatto dannoso era stato il crollo dedotto in giudizio dal e non la pregressa insufficiente manutenzione o lo stillicidio ad essa CP_1
conseguente. La Corte di Appello, con sentenza n. 776/2020, ha confermato la sentenza del
Tribunale. Ha ritenuto l'evento dannoso già in corso di verificazione al momento della stipulazione delle polizze, escludendone quindi la riferibilità temporale ai periodi di vigenza delle stesse. Inoltre, ha negato l'invocabilità della polizza assicurativa stipulata Contro con la poiché il fatto non era accidentale in ragione dell'inerzia del e Pt_1
della prevedibilità del danno.
Il ha proposto ricorso per cassazione. Parte_1
Con il primo motivo ha criticato la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l'operatività, al momento di verificazione del sinistro, della garanzia prestata dalla Contro
rigettando la domanda di manleva del Il ricorrente ha imputato al Pt_1
giudice territoriale di aver confuso l'evento corrispondente al rischio assicurato
(ovvero il crollo del marcapiano del fabbricato condominiale) con la causa dell'evento stesso (ovvero lo stillicidio dal canale di gronda della galleria comunale), erroneamente ancorando l'operatività della polizza all'epoca di insorgenza della causa dell'evento, non alla data di questo.
Con il secondo motivo ha impugnato la pronuncia gravata nella parte in cui ha negato Contro l'invocabilità della polizza assicurativa stipulata con la poiché il fatto non era accidentale in ragione dell'inerzia del e della prevedibilità del danno. Ad Pt_1
avviso del ricorrente la Corte di appello ha confuso l'oggetto della polizza, rappresentato dai danni involontariamente cagionati a terzi, con il diverso concetto di danno accidentale.
Con il terzo motivo ha denunciato l'erronea identificazione nello stillicidio dell'evento dannoso fondante la domanda risarcitoria attorea ai fini della collocazione temporale Contro dello stesso e della sussistenza della copertura assicurativa ad opera della
La Suprema Corte ha accolto i primi due motivi e dichiarato assorbito il terzo.
In accoglimento del primo motivo la Corte ha così motivato: “Nel contratto di assicurazione, con il lemma “rischio” si designa la possibilità di avveramento di un fatto futuro ed incerto, denominato “sinistro” e consistente in un pregiudizio al patrimonio o all'integrità fisica di una persona. L'evento dedotto ad oggetto del rischio deve presentare, sotto pena di invalidità del rapporto assicurativo, due caratteristiche e cioè deve essere: incerto, da intendersi come possibile, meramente potenziale, non già irrealizzabile;
futuro, ovvero ancora non verificato al momento della stipula del contratto, non potendo consistere in un accadimento storico- naturalistico già tradotto in concreta realtà a quell'epoca. Fermi questi due ontologici ed indefettibili connotati, è rimessa alla autonomia negoziale dei contraenti la selezione del rischio assicurato, attraverso la delimitazione dello stesso dal punto di vista causale (mediante la perimetrazione dei danni indennizzabili per tipologia o per derivazione degli stessi: ad esempio, i soli danni alla persona oppure i soli danni provocati da incendio) o dal punto di vista temporale o spaziale (limitando gli eventi fonte di indennizzo a quelli accaduti in un determinato periodo di tempo o in un ben individuato luogo). Diversa dall'evento oggetto di rischio è la causa dello stesso, ovvero la ragione che rappresenta la scaturigine del fatto dannoso, a quest'ultimo legata da un nesso eziologico di normale derivazione: la causa dell'evento può preesistere, allo stadio di mera potenzialità o anche di ipotetica eventualità, alla conclusione del contratto o anche sopravvenire in corso di rapporto, senza che ciò infici la validità o l'efficacia dell'assicurazione, correlata – come detto – al tradursi in realtà della situazione di rischio: salvo il solo caso in cui l'avveramento del sinistro non rappresenti una conseguenza inevitabile di fatti già avvenuti prima della stipula del contratto
(omissis).
Ha pertanto errato il giudice territoriale nell'assegnare valenza dirimente, ai fini di statuire sull'operatività della polizza in parola, all'epoca di manifestazione della causa (lo stato di degrado e l'omessa manutenzione del canale di gronda della galleria di proprietà comunale) del fatto dannoso (il crollo dei cornicioni marcapiano dell'edificio , quest'ultimo pacificamente accaduto dopo la stipula (ed CP_7
Contr in corso di validità) del contratto di assicurazione tra e ”. Pt_1
Quanto al secondo motivo, la Suprema Corte ha affermato che: “L'involontarietà del danno, oggetto di espressa previsione pattizia, riconduce evidentemente nel perimetro del rischio protetto il fatto colposo, cioè ascrivibile a negligenza, imperizia o imprudenza dell'assicurato, espungendone unicamente i danni derivanti da fatti dolosi
(indotti, cioè, da una deliberata determinazione di cagionare il sinistro): la clausola si atteggia così a mera riproduzione del dettato positivo dell'art. 1917, primo comma, ultimo periodo, del codice civile. Rispetto ad un evento di rischio così garantito chiara appare la disomogeneità del fatto accidentale ritenuto invece rilevante dalla Corte
d'appello per escludere la effettività della garanzia, ma invece del tutto estraneo al contenuto del contratto di assicurazione, ancora una volta oggetto nella sentenza gravata di una lettura contraria ai canoni di euristica negoziale, come contestato dal ricorrente. Peraltro, l'argomentazione del giudice territoriale è altresì non conforme
a diritto sotto diverso profilo. Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, la clausola con cui l'assicuratore della responsabilità civile si obbliga a tenere indenne
l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento dei danni causati «in conseguenza di un fatto accidentale» non può essere intesa nel senso di escludere dalla copertura assicurativa i fatti colposi, giacché tale interpretazione renderebbe nullo il contratto per inesistenza del rischio ai sensi dell'art. 1895 cod. civ., non potendo mai sorgere alcuna responsabilità dell'assicurato dal caso fortuito
(da ultimo, anche per richiami ai precedenti, Cass. 29/07/2022, n. 23762). Ma il fatto accidentale va inteso nel senso di fatto non riconducibile eziologicamente alla volontà del responsabile: e, in quanto tale, è di certo integrato pure nella responsabilità da cose in custodia. Infatti, non è dubbio che il titolo di responsabilità ascritto al Pt_1
ovvero la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., abbia natura oggettiva, fondandosi unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la res custodita ed il danno, non già su una presunzione di colpa del custode (cfr. Cass.
28/11/2023, n. 33074; Cass. 27/04/2023, n. 11152; Cass., Sez. U, 30/06/2022, n.
20943; più risalenti, Cass. 01/02/2018, n. 2479, 2480 e 2482)”.
Tanto premesso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza n. 776/2020 con riferimento ai profili dedotti nei motivi accolti. Ha riassunto la causa con atto di citazione il chiedendo di Parte_1
Contro riconoscere il proprio diritto alla manleva a carico di in conformità ai principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte. Contro Si è costituita chiedendo il rigetto della domanda di manleva, argomentando che il danno non può ritenersi involontario per via delle perduranti e consapevoli omissioni del nella gestione manutentiva della copertura della galleria e che il Pt_1 Pt_1
avrebbe omesso di comunicare la sussistenza di un elemento di maggiore rischiosità
(le infiltrazioni), tale da determinare la perdita dell'indennizzo per violazione degli obblighi informativi del rischio gravanti sull'assicurato. In via gradata chiede il rigetto della domanda del di rimborso delle spese processuali corrisposte alle altre Pt_1
parti.
Si è costituita rilevando che nessuna domanda è stata proposta nei Controparte_6
suoi confronti.
Di conseguenza, chiede che la Corte condanni la parte soccombente e/o quella che ha provocato l'inutile giudizio di rinvio anche nei confronti di essa, al pagamento delle competenze di giudizio, comprensive di quelle del giudizio avanti la Suprema Corte.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni sopra trascritte e all'udienza del 16/4/2025 è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso, la Corte di Appello ha respinto la domanda di manleva e garanzia proposta dal nei confronti di entrambe le società assicuratrici Parte_1
convenute; in particolare, per quanto interessa in questa sede, ha rigettato la domanda
Contro di manleva e garanzia nei confronti di la cui polizza (n. 0610000066) era operante al momento del sinistro.
Tale polizza contiene dettagliate disposizioni descrittive dei rischi assicurati.
Fra questi rientrano i rischi derivanti dalla proprietà di beni immobili.
L'art. 17 delle condizioni generali della polizza n. 061 0000066 (cfr. contratto di assicurazione sub doc. 4, fascicolo di primo grado del , rubricato Parte_1
“oggetto dell'assicurazione”, recita: “La Società si obbliga a tenere indenne il
Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi verificatisi in relazione : 1) ai rischi derivanti dall'attività per la quale è stipulata l'assicurazione, comprese le attività accessorie, complementari e sussidiarie di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa od eccettuata, e ovunque realizzate nell'ambito della validità territoriale della polizza;
2) alla qualità di proprietario, comodatario, locatario o detentore a qualsiasi titolo”.
Ed ancora, la lettera H), primo paragrafo delle clausole e condizioni particolari (che regolano lo specifico rapporto assicurativo QBE/Comune di Genova), rubricata
“Fabbricati” così recita: “L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o dalla custodia e/o uso/conduzione dei fabbricati, a qualunque titolo e destinazione siano adibiti e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e cancelli anche telecomandati, scale mobili e simili
…” (cfr. pag.15, contratto di assicurazione sub doc. 4, fascicolo di primo grado del
. Parte_1
Sempre con riferimento alla disciplina tra le parti, la nozione di rischio viene così fornita dallo stesso contratto di assicurazione stipulato tra il e la Parte_1
Contro (pag. 2, contratto di assicurazione): “per Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne” e “per Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa”.
I giudici di merito hanno individuato la causa del crollo del marcapiano CP_7
di cui trattasi nel protratto stillicidio proveniente dal canale di gronda nel tratto prospiciente la facciata CP_7
A fronte dell'assicurazione del rischio legato alla proprietà dell'immobile, il riferimento temporale per l'operatività della polizza viene individuato, in linea con quanto prevede l'art. 1917 c.c., nel momento del “fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione”, in conseguenza del quale il responsabile deve pagare una somma al terzo danneggiato: il fatto in questione non può che essere il crollo del marcapiano dell'edificio condominiale, in forza del quale il Condominio ha affrontato la spesa di ripristino al cui rimborso a titolo risarcitorio il in qualità di responsabile, è Pt_1
stato condannato dai giudici di merito.
Come osservato dalla Suprema Corte, “Nel contratto di assicurazione, con il lemma
“rischio” si designa la possibilità di avveramento di un fatto futuro ed incerto, denominato “sinistro” e consistente in un pregiudizio al patrimonio o all'integrità fisica di una persona. L'evento dedotto ad oggetto del rischio deve presentare, sotto pena di invalidità del rapporto assicurativo, due caratteristiche e cioè deve essere: incerto, da intendersi come possibile, meramente potenziale, non già irrealizzabile;
futuro, ovvero ancora non verificato al momento della stipula del contratto, non potendo consistere in un accadimento storico-naturalistico già tradotto in concreta realtà a quell'epoca. …
Diversa dall'evento oggetto di rischio è la causa dello stesso, ovvero la ragione che rappresenta la scaturigine del fatto dannoso, a quest'ultimo legata da un nesso eziologico di normale derivazione: la causa dell'evento può preesistere, allo stadio di mera potenzialità o anche di ipotetica eventualità, alla conclusione del contratto o anche sopravvenire in corso di rapporto, senza che ciò infici la validità o l'efficacia dell'assicurazione, correlata – come detto – al tradursi in realtà della situazione di rischio: salvo il solo caso in cui l'avveramento del sinistro non rappresenti una conseguenza inevitabile di fatti già avvenuti prima della stipula del contratto.
1.3. Ciò Contro posto, nella specie, la polizza assicurativa intercorsa tra il Comune e la copriva - per dato pacifico acquisito in giudizio – i «danni involontariamente cagionati a terzi verificatisi in relazione […] alla qualità di proprietario […] o detentore a qualsiasi titolo», ovvero comprendeva «la responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o dalla custodia e/o uso e conduzione dei fabbricati». L'evento garantito era dunque la produzione di un pregiudizio a soggetti terzi causalmente derivante da beni immobili nella titolarità dominicale (o comunque nella disponibilità materiale) del Comune: alcuna pattuizione esonerativa (o limitativa) dell'assicurazione era stata convenuta dalle parti con riferimento a natura, tipologia e momento di epifania della causa del rischio protetto. Ha pertanto errato il giudice territoriale nell'assegnare valenza dirimente, ai fini di statuire sull'operatività della polizza in parola, all'epoca di manifestazione della causa (lo stato di degrado e l'omessa manutenzione del canale di gronda della galleria di proprietà comunale) del fatto dannoso (il crollo dei cornicioni marcapiano dell'edificio , quest'ultimo pacificamente accaduto dopo la CP_7
Contro stipula (ed in corso di validità) del contratto di assicurazione tra e Pt_1
L'argomentazione sviluppata dalla sentenza impugnata si pone infatti in palmare contrasto con i canoni di ermeneutica negoziale (qui, in primis, con l'univoco tenore testuale delle condizioni contrattuali) e concreta altresì inosservanza del disposto dell'art. 1917 cod. civ., il quale, in tema di assicurazione della responsabilità civile, àncora il sorgere dell'obbligazione dell'assicurazione ad un fatto (id est, per quanto sopra chiarito, un evento oggetto del rischio e contrattualmente dedotto come tale)
«accaduto durante il tempo dell'assicurazione»”.
Ed ancora, sempre sulla base dei principi di diritto sanciti dalla Suprema Corte nell'ordinanza in discorso: “L'involontarietà del danno, oggetto di espressa previsione pattizia, riconduce evidentemente nel perimetro del rischio protetto il fatto colposo, cioè ascrivibile a negligenza, imperizia o imprudenza dell'assicurato, espungendone unicamente i danni derivanti da fatti dolosi (indotti, cioè, da una deliberata determinazione di cagionare il sinistro): la clausola si atteggia così a mera riproduzione del dettato positivo dell'art. 1917, primo comma, ultimo periodo, del codice civile.
Rispetto ad un evento di rischio così garantito chiara appare la disomogeneità del fatto accidentale ritenuto invece rilevante dalla Corte d'appello per escludere la effettività della garanzia, ma invece del tutto estraneo al contenuto del contratto di assicurazione, ancora una volta oggetto nella sentenza gravata di una lettura contraria ai canoni di euristica negoziale, come contestato dal ricorrente. Peraltro, l'argomentazione del giudice territoriale è altresì non conforme a diritto sotto diverso profilo. Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, la clausola con cui l'assicuratore della responsabilità civile si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento dei danni causati «in conseguenza di un fatto accidentale» non può essere intesa nel senso di escludere dalla copertura assicurativa i fatti colposi, giacché tale interpretazione renderebbe nullo il contratto per inesistenza del rischio ai sensi dell'art. 1895 cod. civ., non potendo mai sorgere alcuna responsabilità dell'assicurato dal caso fortuito (da ultimo, anche per richiami ai precedenti, Cass. 29/07/2022, n. 23762). Ma il fatto accidentale va inteso nel senso di fatto non riconducibile eziologicamente alla volontà del responsabile: e, in quanto tale,
è di certo integrato pure nella responsabilità da cose in custodia. Infatti, non è dubbio che il titolo di responsabilità ascritto al ovvero la responsabilità da cose in Pt_1
custodia ex art. 2051 cod. civ., abbia natura oggettiva, fondandosi unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la res custodita ed il danno, non già su una presunzione di colpa del custode (cfr. Cass. 28/11/2023, n. 33074; Cass. 27/04/2023,
n. 11152; Cass., Sez. U, 30/06/2022, n. 20943; più risalenti, Cass. 01/02/2018, n. 2479,
2480 e 2482)”.
Alla luce di quanto precede, tenuto conto dei principi di diritto enunciati nell'ordinanza n. 3051/2024 della Corte Suprema di Cassazione, deve trovare accoglimento la domanda di garanzia proposta dal nei confronti di Parte_1 [...]
, e, in particolare, tale società dev'essere Controparte_2
condannata a garantire, manlevare e tenere indenne il da ogni Parte_1
somma che, a qualsivoglia titolo, incluso capitale, interessi, spese legali e peritali dell'ATP, oneri di C.T.U. e spese di giudizio, quest'ultimo ha corrisposto al in base alla sentenza di primo e di secondo Controparte_1 Pt_1
grado. eccepisce che, in base Controparte_2
all'art. 17, la polizza opera esclusivamente per i danni “involontariamente cagionati a terzi”.
Poiché il Comune di era a conoscenza del fenomeno di stillicidio che si Pt_1
protraeva sin dal 1992, senza che abbia mai adottato alcuna misura per risolvere il problema, il crollo, e i conseguenti danni, non possono ritenersi “involontari” poiché in realtà sono stati causati dalla volontaria omissione da parte del Comune di qualunque iniziativa volta a porvi rimedio. La fattispecie rappresenta -secondo QBE- un caso di dolo eventuale, ossia di conoscenza e accettazione del rischio che il fenomeno dello stillicidio potesse portare al verificarsi dei danni, come poi si è verificato. Ciò porta ad escludere un comportamento meramente colposo dell'assicurato, con conseguente inoperatività della polizza. Contro eccepisce inoltre che la polizza, ricalcando la disciplina posta dall'art. 1892 c.c., dispone che la mancata indicazione di circostanze che possano influire sulla valutazione del rischio – ovverosia della possibilità che si verifichi il sinistro – possono comportare la perdita dell'indennizzo.
Il Comune era a conoscenza delle problematiche relative alle infiltrazioni sin da epoca precedente alla decorrenza della polizza e, tuttavia, nulla ha riferito all'assicuratore.
Pertanto, la polizza non può operare.
Infine, osserva che il chiede il ristoro delle somme versate in Parte_1
conseguenza delle diverse pronunce, oltre che dell'importo capitale corrisposto al
Condominio. Tuttavia, la condanna del alla rifusione delle spese è dipesa Pt_1
anche dal rigetto delle diverse domande dallo stesso proposte nelle diverse fasi del Cont giudizio (si pensi alla chiamata in causa di che è stata frutto di una scelta dell'Ente). Contro Per tale ragione osserva che nulla è dovuto da per spese affrontate dal
[...]
in maniera arbitraria e nel proprio esclusivo interesse. Parte_1
Orbene, quanto alla prime due osservazioni della convenuta in riassunzione, la Corte rileva che introduce nel Controparte_2
presente giudizio di rinvio tematiche che non sono state portate all'attenzione della
Suprema Corte di Cassazione dalla stessa Compagnia assicuratrice e, conseguentemente, neppure trattate dal Giudice di legittimità, ovvero il tema del dolo eventuale in capo al e quello delle dichiarazioni inesatte e delle Parte_1
reticenze, in caso di accertato dolo o colpa grave del contraente, ai sensi dell'art. 1892
c.c. Ora, a seguito della cassazione con rinvio della sentenza impugnata, si svolge un'ulteriore fase del processo di merito che, rispetto alla fase rescindente svoltasi nel giudizio di cassazione, rappresenta la fase rescissoria, destinata a concludersi con nuova sentenza di merito che andrà a sostituirsi a quella cassata. Il presente giudizio, dunque, altro non è che una "rinnovazione" della precedente fase di merito entro i limiti delle domande riproposte e delle statuizioni della Cassazione.
Infatti, “nel giudizio di rinvio, il quale è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità” (Cass. n.
24357 del 2023).
E ancora: Il giudizio di rinvio, a differenza di quello d'appello, che si caratterizza per il suo effetto devolutivo, è un giudizio "chiuso", che ha come riferimento immediato la sentenza rescissoria della Corte di Cassazione;
diversamente da quanto accade nel giudizio di appello, nel giudizio di rinvio il giudice deve pronunciare in base ai presupposti di fatto accertati dalla sentenza di cassazione, ed alle parti è inibito rimetterli in discussione (cfr. Cass. n. 21096 del 2017).
Contro ripropone in questa sede argomentazioni difensive estranee al giudizio di legittimità. Contro Ne discende che è precluso a di ampliare il thema decidendum, tanto più che il ha dichiarato che non intende accettare il contraddittorio e che, Parte_1
pertanto, le eccezioni sono inammissibili. Contro Quanto alla questione relativa alla quantificazione del danno, va precisato che deve manlevare il di quanto questo è stato condannato a pagare al Parte_1 a titolo di capitale, interessi, spese legali e peritali dell'ATP, oneri di CP_1
C.T.U. e spese di giudizio.
Contro
Cont Invece, non deve manlevare il dalle spese di lite di la Parte_1
cui chiamata in causa – infondata - è stata frutto di una scelta del e non delle Pt_1
Contro difese di
Tra l'altro, nel presente giudizio di rinvio nessuna domanda è stata formulata nei Cont confronti di .
Le spese di tutti i gradi del giudizio seguono la soccombenza nel rapporto processuale tra il e Parte_1 Controparte_2
.
[...]
Esse sono liquidate come in dispositivo secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e ss. D.M.
10/03/2014 n. 55 e dalle tabelle allegate al medesimo D.M., assunto come scaglione di valore quello da euro 52.001 a euro 260.000.
Nel rapporto processuale tra il e Parte_1 [...]
le spese seguono parimenti la soccombenza ma Controparte_3
Cont limitatamente al presente giudizio di rinvio in quanto non era costituita nel giudizio di cassazione e, relativamente agli altri gradi di merito, resta ferma la relativa statuizione.
Non si deve procedere alla liquidazione delle spese nei confronti del CP_1
in in quanto, per effetto del rigetto del ricorso incidentale per
[...] Pt_1
cassazione, è divenuta definitiva la decisione sulla domanda risarcitoria proposta dal nei confronti del sicché la Corte di Cassazione ha provveduto a CP_1 Pt_1
Contro regolare le spese del giudizio di legittimità nei rapporti tra dette parti e demandando al giudice del rinvio solo la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità tra le altre parti in lite.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, giudicando in sede di rinvio dalla Cassazione, in accoglimento della domanda di garanzia proposta dal nei confronti di Parte_1 [...]
, dichiara tenuta e condanna Controparte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, a garantire, manlevare e tenere indenne il da ogni somma Parte_1
che, a qualsivoglia titolo, incluso capitale, interessi, spese legali e peritali dell'ATP, oneri di C.T.U. e spese di giudizio, quest'ultimo ha corrisposto al Controparte_1
in forza di pronuncia giudiziale di primo e di secondo grado, con
[...] Pt_1
condanna al rimborso di dette somme al oltre interessi legali dalla Parte_1
domanda al saldo;
condanna in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, a rifondere al le spese di tutti i Parte_1
gradi del giudizio che liquida:
quanto al primo grado, in euro 7.052,00 per compensi;
quanto al giudizio di appello, in euro 7.160,00 per compensi;
quanto al giudizio di legittimità, in euro 3.828,00 per compensi;
quanto al presente giudizio di rinvio, in euro 7.160,00 per compensi;
oltre, per tutti i gradi del giudizio, contributo unificato, spese generali e accessori di legge;
condanna il a rifondere a Parte_1 [...]
le spese del presente giudizio di rinvio che liquida Controparte_3
in euro 7.160,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge;
condanna in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, a restituire al gli importi da Parte_1
questo corrisposti a titolo di spese di lite del primo (pari ad euro 8.025,16) e del secondo grado (pari ad euro 4.377,36) del giudizio, oltre interessi legali su tali somme dal pagamento al saldo.
Genova, 29/4/2024
Il Presidente estensore
Dr. Marcello BRUNO