TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/05/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr.ssa A.M. D'Antonio, all'udienza del 29 maggio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6780/2023 ( cui è riunito il procedimento n. 401/2024) ,
Reg.Gen.Sez.Lavoro, e vertente
TRA
, C.F. , nata in [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
EC NO (Sa) alla via Salerno n.28, rappresentata e difesa, in virtù di mandato ad litem rilasciato su supporto cartaceo con sottoscrizione munita di certificazione del difensore e trasmessa\depositata in copia informatica autenticata con firma digitale, dall'avv. Giuseppina
Esposito e con la stessa elettivamente domicilia in Battipaglia (Sa) alla via Pasubio n.28.
Ricorrente
E
– con sede legale in Roma in persona del suo Presidente Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Salerno C.so Garibaldi 38 presso l'Avvocatura Distrettuale dell' di Salerno, in uno al suo procuratore Avv. Francesco Bove CP_2
che lo rappresenta e difende in forza di procura generale ad lites del 22.3.2024 n.37875 per notar
[...]
in Fiumicino Per_1
Resistente
Avente ad oggetto: impugnazione provvedimento di ripetizione di indebito
Conclusioni rassegnate alla presente udienza: Le parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 01.12.2023, la ricorrente in epigrafe esponeva che con nota racc. a.r.
n. 66481957299-5 del 27.02.2023 l'I.n.p.s. – Direzione Provinciale di Salerno, corso Garibaldi n. 38
– chiedeva alla ricorrente la restituzione della somma complessiva di euro 3.280,98 da quest'ultima percepita a titolo di R.d.C. da giugno 2022 a novembre 2022 poiché considerata non dovuta per la mancanza del requisito di residenza ex art. 2, comma 1, lett. a), n.2), L. 26\2019. La ricorrente evidenziava che, pur non risultando nel registro dell'anagrafe del Comune di EC NO dal 26.04.2013 al 04.04.2016, la stessa aveva ivi la residenza effettiva nel suddetto periodo e in maniera ininterrotta dal 2010 a tutt'oggi; tanto premesso, concludeva e chiedeva al giudice adito di:
“a) accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall' consistente CP_2 nell'aver revocato l'erogazione alla ricorrente del Reddito di Cittadinanza a causa della mancanza del requisito dei dieci anni di pregressa residenza in Italia e conseguentemente, ai fini della cessazione della discriminazione e della rimozione degli effetti, anche quale piano di rimozione ex art. 28, comma 5, d.lgs. 150\2011;b) Accertare e dichiarare che la somma di euro 3.280,98 percepita dalla ricorrente nel periodo giugno 2022 - novembre 2022 a titolo di Reddito di Cittadinanza è stata legittimamente percepita e nulla è dovuto dalla ricorrente in restituzione all' c)condannare CP_2
l' in persona del suo direttore e legale rapp.te p.t., a corrispondere alla ricorrente l'importo CP_2
spettante a titolo di Reddito di Cittadinanza nella medesima misura riconosciuta sino al momento della revoca, per la parte successiva alla revoca stessa e sino al completamento del periodo di 18 mesi previsto dalla legge e, pertanto, per ulteriori dodici mensilità o, in subordine, per il diverso periodo e nella misura ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
L' costituitosi in giudizio, specificava che il requisito della residenza, richiesto per beneficiare CP_2
del reddito di cittadinanza, veniva sottoposto a verifiche da parte del Comune e che quest'ultimo, a seguito dei controlli, segnalava la mancanza di suddetto requisito per l'odierna ricorrente;
concludeva pertanto chiedendo l'integrale rigetto del ricorso, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Con successivo ricorso , depositato in data 24.1.2024, la medesima parte ricorrente contestava un ulteriore richiesta dell' di ripetizione delle somme dalla stessa percepite a titolo di reddito di CP_2
cittadinanza per un diverso periodo . Le somme in questione erano state riconosciute a seguito di domanda presentata il 19.03.2019 e poi revocate, anche in questo caso, per la mancanza del requisito di residenza ex art. 2, comma 1, lett. a), n.2), L. 26\2019; con successiva nota racc. a.r. n.
68980004554-5 del 19.10.2021 l'Inps – Direzione Provinciale di Salerno, corso Garibaldi n. 38 – chiedeva alla ricorrente la restituzione della somma complessiva di euro 6.083,50 da quest'ultima percepita a titolo di R.d.C. da aprile 2019 ad agosto 2020 poiché considerata non dovuta. La ricorrente provvedeva a una restituzione parziale delle somme per una cifra pari ad euro 720,00. Con altra nota racc. a.r. n. 66491988523-5 del 25.10.2023, l sollecitava la ricorrente alla restituzione della CP_2
somma residua di euro 5.363,50.
La ricorrente sosteneva, anche con questo secondo ricorso, di godere del requisito della residenza richiesto della normativa dettata per l'accesso alla misura del reddito di cittadinanza.
Tanto premesso, concludeva, chiedendo al giudice di “a) accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall consistente nell'aver revocato l'erogazione alla CP_2
ricorrente del Reddito di Cittadinanza a causa della mancanza del requisito dei dieci anni di pregressa residenza in Italia e conseguentemente, ai fini della cessazione della discriminazione e della rimozione degli effetti, anche quale piano di rimozione ex art. 28, comma 5, d.lgs. 150\2011;b)
Accertare e dichiarare che la somma di euro 6.083,50 percepita dalla ricorrente nel periodo aprile
2019 – agosto 2020 a titolo di Reddito di Cittadinanza è stata legittimamente percepita e nulla è dovuto dalla ricorrente in restituzione all' e, per l'effetto, condannare l' in persona del CP_2 CP_2
suo direttore e legale rapp.te p.r., a rimborsare alla ricorrente la somma di euro 720,00 da quest'ultima versata all'Ente nell'anno 2022 in restituzione delle somme da quest'ultimo richieste a titolo di Reddito di Cittadinanza oggetto di causa;
c)Condannare l' in persona del suo CP_2 direttore e legale rapp.te p.t., a corrispondere alla ricorrente l'importo spettante a titolo di Reddito di Cittadinanza nella medesima misura riconosciuta sino al momento della revoca, per la parte successiva alla revoca stessa e sino al completamento del periodo di 18 mesi previsto ex art. 3, comma 6, D.L. n. 4/2019 convertito in L. n. 69/2019 e, pertanto, per ulteriori dodici mensilità o, in subordine, per il diverso periodo e nella misura ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
L' , costituitosi tempestivamente, promuoveva una difesa analoga a quella sostenuta con il CP_2
procedimento già pendente.
Disposta la riunione dei separati procedimenti , all'udienza del 30.01.2025 compariva personalmente la ricorrente che accettava di essere sottoposta al libero interrogatorio, ribadendo la sua permanenza ininterrotta per un periodo di tempo superiore ai 10 anni nel Comune di EC, specificando che nel periodo in cui non risultava presente nei registri dell'anagrafe (2013-2016) aveva stipulato un contratto di locazione non registrato presso l'Agenzia delle Entrate. Affermava di aver svolto diverse attività lavorative e di non aver mai abbandonato l'Italia, salvo che per due settimane l'anno in cui faceva ritorno nel suo Paese d'origine.
Con note di deposito di documentazione integrativa del 22.04.2025, la parte ricorrente allegava diversi documenti atti a dimostrare la permanenza in Italia anche nel periodo intercorrente tra il 2013
e il 2016. Parte resistente eccepiva la tardività delle istanze, riportandosi alle precedenti conclusioni.
All'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, il Giudice ha deciso come da sentenza con motivazione contestuale.
********
Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
Va premesso, ai fini del puntuale inquadramento della questione, che il D.L. 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni nella L. 26/2019, ha istituito il reddito di cittadinanza quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia di tale diritto, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, indicando nell'art. 2 i requisiti sia soggettivi (riferiti a cittadinanza, residenza e soggiorno) che oggettivi, ovverosia di tipo reddituale e patrimoniale con valori inferiori a soglie prefissate in relazione all'indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) per l'accesso al beneficio, chiarendo nell'art. 3 le componenti del beneficio, suscettibile di variazione in ragione dei componenti del nucleo familiare, di eventuali disabilità sofferte da costoro e del reddito familiare, unitamente alle modalità e al periodo di erogazione, fermo restando che, a prescindere dagli esiti del conteggio, l'emolumento percepibile non può eccedere il tetto massimo annuo di Euro 9.360,00 né andare al di sotto di quello minimo di Euro 480,00 e prevedendo nel successivo art. 5 che il reddito suddetto è riconosciuto dall' ove ne ricorrano le condizioni. A CP_2
tal fine è richiesta una dichiarazione da presentare all'amministrazione previdenziale da parte del richiedente il sussidio, attestante la sussistenza dei requisiti necessari e di eventuali circostanze rilevanti per la sua quantificazione. Segue a tali disposizioni l'art. 7 che dispone al comma 4, che:
“Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.”
E, dunque, l'art. 7 prevede la revoca del beneficio con efficacia retroattiva nella ipotesi in cui l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza di RDC. Per un'attenta disquisizione dei fatti di causa è necessario ricordare come il procedimento è stato caratterizzato dalla riunione di sue separati giudizi .
Conducendo l'analisi a partire dal primo ricorso proposto, l' con nota del 28.11.2022, ha CP_2
revocato alla ricorrente il beneficio del reddito di cittadinanza, conseguito con la domanda presentata il 20.05.2022, con la seguente motivazione: “mancanza del requisito di residenza (art. 2, co. 1, a),
2), L. 26/2019 – non ha risieduto in Italia per almeno dieci anni”.
Sennonché tale provvedimento è sicuramente illegittimo atteso che , anche a ritenere che la ricorrente non sia stata residente in Italia dal 2013 al 2016 , alla data di presentazione della domanda di reddito di cittadinanza la stessa aveva comunque maturato un periodo di residenza sufficiente a consentirle di accedere alla prestazione richiesta .
Va evidenziato infatti che, con la sentenza n. 31 del 20.03.2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione normativa sopra citata: “nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni».”
Atteso che la portata della pronuncia della Consulta ha effetti retroattivi ed erga omnes (salvo che per i rapporti giuridici “esauriti”), bisogna vagliare la domanda della parte ricorrente alla luce del mutato quadro normativo. Il requisito della residenza per beneficiare del R.d.c. è, quindi, soddisfatto laddove l'istante abbia risieduto in Italia per almeno 5 anni e, in maniera ininterrotta, negli ultimi due.
Ciò è sufficiente a dimostrare la fondatezza della pretesa da parte della ricorrente giacché la stessa parte resistente nella memoria difensiva di costituzione giustificava la revoca dell'assegnazione del r.d.c. sull'accertamento effettuato dal Comune in base al quale la , “che risulta presente Parte_1
in Italia dal 2011, è risultata irreperibile perché senza fissa dimora dal 2013 al 2016. Tale circostanza oggettiva ha determinato lo stato di irreperibilità accertato dal e dunque la CP_3 carenza del requisito di residenza effettiva in Italia alla data della domanda.”
Parte resistente, dunque, non contesta né dà prova contraria circa la mancanza del requisito della residenza per gli anni successivi al 2016; pertanto, attesa la documentazione fornita dalla ricorrente e considerato il mutato quadro normativo in virtù della pronuncia della Corte Costituzionale n. 31 del
20.03.2025, non vi sono dubbi sul fatto che la abbia risieduto in Italia per almeno 5 anni. Parte_1
Avendo riguardo alla posizione della parte ricorrente, la stessa ha prodotto una serie di documenti dai quali si evince il rispetto delle condizioni chieste dal legislatore per il requisito della residenza.
Va comunque osservato che , a prescindere dalla sentenza della Consulta, la parte ricorrente aveva fornito prova della sussistenza del requisito della residenza “per almeno dieci anni”, così come richiesto dalla formulazione originaria dell'art. 2, co. 1, a), 2), L. 26/2019, in quanto i documenti prodotti sono sufficienti a provare la residenza “effettiva”. Con circolare del 14 aprile 2020 n. 3803, il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito che il requisito della residenza protratta per 10 anni deve intendersi riferito alla effettiva presenza del richiedente sul territorio italiano e non alla iscrizione anagrafica, consentendo all'interessato di fornire prova della sua presenza anche in assenza di iscrizione. Con questa nota il ha CP_4
richiamato la giurisprudenza di legittimità che, in materie diverse ma con un indirizzo consolidato, ha sostenuto che la residenza non è sottoposta a una presunzione assoluta in base a quanto risulta dai registri ufficiali, ma a una relativa, superabile mediante la prova della effettività del soggetto in una determinata abitazione/sede.
L'attestazione come risultante dai registri anagrafici costituisce quindi una mera presunzione del luogo di residenza del destinatario superabile con altri “oggettivi ed univoci elementi di riscontro” consentiti dall'ordinamento.
E , nella specie , l'onere della prova è stato assolto mediante i documenti allegati al ricorso e con la nota di deposito di documentazione integrativa autorizzata del 22.04.2025 (cfr. doc. in atti). Tra i documenti comprovanti il rispetto del requisito della residenza vi sono il documento d'identità, la tessera sanitaria, referti medici, estratti contributivi, contratti di locazione, spese mediche e contratti di lavoro. A ciò si aggiunge l'allegato n.3 al ricorso “nota dell'08.02.2023”, resa dal responsabile del settore servizi demografici ed elettorali, informatica e statistica del prefato del Comune di
EC NO, dr.ssa che, dalla consultazione del gestionale informatico, Parte_2 confermava l'iscrizione all'anagrafe comunale della dal 28.03.2011 e cancellata per Parte_1
mancanza di dimora abituale il 26.04.2013, iscritta nuovamente dal 04.04.2016 a oggi.
Il criterio della residenza “effettiva” risulta invece dirimente per l'accoglimento delle richieste formulate con il ricorso presentato in data 24.01.2024, da cui il giudizio con r.g. 401/2024, poi riunito a quello odierno . Detto giudizio , come abbiamo anticipato nella parte narrativa della presente decisione , originava dalla domanda volta all'ottenimento del reddito di cittadinanza presentata in data 19.03.2019. Ebbene , con riferimento alla suddetta domanda , innanzitutto è dirimente per l'accoglimento delle richieste presentate con il ricorso promosso in data 24.01.2024 la sentenza n.
31/2025 della Corte Costituzionale con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della normativa inerente al reddito di cittadinanza “nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere
«per almeno 5 anni». La rilevanza di questa pronuncia al caso di specie si comprende avendo riguardo alla circostanza per la quale l'atto documentale più datato depositato dalla ricorrente risale al
30.12.2009 (all. 10 al ricorso presentato in data 24.01.2014) e, quindi, inidoneo a dimostrare la sussistenza del requisito della residenza “per almeno 10 anni”. E dunque è soltanto per effetto della pronuncia della Consulta che possiamo esaminare la domanda proposta nel 2019 , dando per assodato che fosse sufficiente a tale domanda il requisito della residenza di soli cinque anni;
residenza effettiva che, alla luce di quanto abbiamo sopra detto , possiamo ritenere provata dalla documentazione prodotta in atti .
E dunque va dichiarata la illegittimità del provvedimento con il quale l' ha revocato il reddito CP_2
di cittadinanza per mancanza del requisito della residenza ex art. 2 , comma 1 , lett. a n. 2 l.26/2019
e ciò sia per quanto riguarda la domanda del 20.5.2022 , che per quanto riguarda quella del 19.3.2019.
Con riferimento alla domanda del 20.5.2022 , va negato il diritto dell' a ripetere l'importo di € CP_2
3.280,98 , corrisposto alla ricorrente a titolo di reddito di cittadinanza per il periodo da giugno a novembre 2022 e l' va altresì condannato al pagamento , in favore della ricorrente , del reddito CP_2
di cittadinanza per il periodo successivo alla revoca e sino al completamento del periodo di 18 mesi previsto dalla legge;
Con riferimento invece domanda presentata il 19.3.2019 ,va negato il diritto dell a ripetere CP_2
l'importo di € 6.083,50 corrisposto alla ricorrente a titolo di reddito di cittadinanza per il periodo da aprile 2019 ad agosto 2020 . L' va inoltre condannato a restituire alla ricorrente l'importo di € CP_2
720,00 già recuperato a titolo di indebito e a corrispondere alla ricorrente gli eventuali ratei ancora dovuti per il periodo successivo alla revoca e sino al completamento del periodo di 18 mesi previsto dalla legge .
Per quanto riguarda le spese del giudizio , si reputa equa una integrale compensazione tra le parti . La
Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 19.04.2018, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 c.p.c. “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, ha infatti indicato, tra le ipotesi soggette a compensazione, quella delle pronunce di illegittimità costituzionale , pronuncia che , nella specie , è stata determinante per l'accoglimento della domanda
.
Va aggiunto che la revoca della prestazione non è comunque addebitabile all' dal momento che CP_2
l'Istituto non poteva che prendere atto del dato comunicato dall'ente comunale in ordine all'assenza del requisito della residenza .
P.Q.M.
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara illegittima la richiesta dell' CP_2
di restituzione del reddito di cittadinanza percepito dalla ricorrente nel periodo giugno 2022- novembre 2022 e nel periodo aprile 2019-agosto 2020;
2. condanna l a corrispondere alla ricorrente l'importo spettante a titolo di Reddito di CP_2
Cittadinanza nella medesima misura riconosciuta sino al momento della revoca, per la parte successiva alla revoca stessa e sino al completamento del periodo di 18 mesi previsto dalla legge , oltre interessi legali;
3. condanna l' al rimborso della somma di euro 720,00 versata dalla ricorrente nell'anno 2022 CP_2
in restituzione delle somme richieste a titolo di indebito;
4. compensa le spese tra le parti.
Salerno, 29 maggio 2025
Il Giudice
A.M. D'Antonio