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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 2822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2822 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2822/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CECINELLI GUIDO, Presidente e Relatore
RIZZI ANTONIO, Giudice
ZITELLI MARA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17112/2024 depositato il 20/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240238815324000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1174/2026 depositato il
02/02/2026 Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la cartella di pagamento in epigrafe, proponeva ricorso il Ricorrente_1
. eccependo l'infondatezza della pretesa fiscale.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio chiedendo l'estinzione del giudizio.
All'udienza del 02/02/2026 la Corte della Giustizia Tributaria di 1° Grado di Roma dichiarava estinto il giudizio per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 26/09/2024 veniva notificata al ricorrente la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 633/72 con la quale l'Ufficio chiedeva il pagamento di € 1.885.942,45 per omesso versamento delle ritenute alla fonte.
Il ricorrente rateizzava l'intero importo effettuando il primo versamento utilizzando in compensazione un credito IVA 2023, ma detto modello F24 non riceveva l'asseverazione e la parte effettuava altri due versamenti in data 11/09/2024 e 2/12/2024.
Visto che il primo versamento non era andato a buon fine, il contribuente era decaduto dalla rateizzazione.
A seguito della notifica di istanza di conciliazione in data 22/11/2024, l'Ufficio accoglieva la proposta concludendo l'accordo in atti.
Pertanto la Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CECINELLI GUIDO, Presidente e Relatore
RIZZI ANTONIO, Giudice
ZITELLI MARA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17112/2024 depositato il 20/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240238815324000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1174/2026 depositato il
02/02/2026 Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la cartella di pagamento in epigrafe, proponeva ricorso il Ricorrente_1
. eccependo l'infondatezza della pretesa fiscale.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio chiedendo l'estinzione del giudizio.
All'udienza del 02/02/2026 la Corte della Giustizia Tributaria di 1° Grado di Roma dichiarava estinto il giudizio per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 26/09/2024 veniva notificata al ricorrente la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 633/72 con la quale l'Ufficio chiedeva il pagamento di € 1.885.942,45 per omesso versamento delle ritenute alla fonte.
Il ricorrente rateizzava l'intero importo effettuando il primo versamento utilizzando in compensazione un credito IVA 2023, ma detto modello F24 non riceveva l'asseverazione e la parte effettuava altri due versamenti in data 11/09/2024 e 2/12/2024.
Visto che il primo versamento non era andato a buon fine, il contribuente era decaduto dalla rateizzazione.
A seguito della notifica di istanza di conciliazione in data 22/11/2024, l'Ufficio accoglieva la proposta concludendo l'accordo in atti.
Pertanto la Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.