Versione
7 febbraio 1948
7 febbraio 1948
Art. 16.
Il voto si esprime tracciando un segno con la matita copiativa sul contrassegno o, comunque, sul rettangolo che lo contiene o sul nominativo del candidato prescelto.
Il voto e' valido anche se espresso in piu' di uno dei modi predetti.
Il voto si esprime tracciando un segno con la matita copiativa sul contrassegno o, comunque, sul rettangolo che lo contiene o sul nominativo del candidato prescelto.
Il voto e' valido anche se espresso in piu' di uno dei modi predetti.