Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 625
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Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'avviso di accertamento

    La Corte ritiene che l'avviso di accertamento riporti i dati catastali degli immobili, gli importi dovuti e non versati, consentendo al contribuente di esercitare il diritto di difesa. La contestazione sulla motivazione è distinta dalla contestazione sul merito della pretesa creditoria.

  • Accolto
    Erronea qualificazione del terreno e mancato riconoscimento agevolazione fabbricato rurale strumentale

    La Corte, richiamando la giurisprudenza della Cassazione, afferma che l'esenzione IMU per fabbricati rurali spetta se in catasto è presente l'annotazione di ruralità, indipendentemente dalla categoria catastale (anche A/4), purché tale annotazione sia presente. Il Comune non ha contestato l'esistenza dell'annotazione, ma ha erroneamente ritenuto che non avesse valore ai fini dell'esenzione per immobili abitativi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 625
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 625
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

    Testo completo