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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 625/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NETTIS VITO FRANCESCO, Presidente e Relatore
GRECO RICCARDO, Giudice
MAGALETTI NICOLA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2880/2023 depositato il 28/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Putignano - Via Roma 8 70017 Putignano BA
Difeso da
Difensore_3 IN P.t. - CF_Difensore_3
Difensore_4 Dir. Ufficio Tributi - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Via Roma 8 70017 Putignano BA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1187/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 4 e pubblicata il 28/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1198 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari, iscritto al n. R.G. 259/2023,
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 1198 IMU emesso dal Comune di Putignano per omesso versamento dell'IMU annualità 2017 per un terreno nell'area comunale.
Deduceva la ricorrente la carenza di motivazione dell'avviso nonché la erronea qualificazione del terreno oggetto di accertamento cui non era stata riconosciuta l'agevolazione quale fabbricato rurale strumentale.
Resisteva il Comune e opponeva che gli immobili accertati non erano fabbricati rurali strumentali ma fabbricati rurali ad uso abitativo.
Con sentenza n. 1187/2023 l'adita Corte rigettava il ricorso sulla scorta delle seguenti argomentazioni:
< sostenuto in ricorso sono presenti nell'atto impugnato elementi sufficienti per porre il contribuente in condizione di apprendere i dettagli della richiesta, i presupposti di fatto e diritto su cui essa si fonda ed il calcolo esatto degli importi;
ciò secondo lo schema legale dell'atto che risulta correttamente formulato, ed anche tenuto conto della allegata indicazione degli estremi dell'immobile tale da permettere all'interessato di apprendere la qualifica di soggetto passivo della tassa e la esatta quantificazione delle superfici.
Deve poi evidenziarsi come la categoria giuridica dei beni quali fabbricati rurali strumentali non risulta attestata dalla documentazione allegata da parte ricorrente. Le visure catastali prodotte dalla ricorrente attribuiscono agli immobili accertati Indirizzo_1 il classamento in categoria A/4 "Abitazione tipo popolare".
L'art. 1 comma 708 della legge n.147/2013 dispone invero che “A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e 6 successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011".
Tuttavia, il contribuente non risulta avere mai presentato regolare dichiarazione IMU o TASI per denunciarne e provarne le caratteristiche di immobile abitativo riconducibile alla fattispecie di rurale strumentale ex lett. e) o f) comma 3-bis dell'art.9 D.L. n.557/1993.
Inoltre l'immobile in questione è come da ulteriore documentazione di parte resistente concesso in locazione ed utilizzato assieme a tutti i terreni insistenti, a terzo soggetto in via autonoma e senza alcun vincolo di subordinazione con l'impresa agricola facente capo alla ricorrente, per cui non ricorre la fattispecie sub f) del succitato articolo 9, comma 3bis D.L. n.557/1993, e le condizioni per concedere l'esenzione IMU.
Ed anche altro immobile Indirizzo_2 correttamente è stato inquadrato nell'aliquota ordinaria d'imposta, a nulla rilevando la sola condizione di imprenditrice agricola, atteso che risultano parimenti concessi in affitto i terreni circostanti l'immobile in parola ad altro soggetto esercente sempre l'attività agricola>>. Con ricorso iscritto al n. R.G. 2880/2023 la Ricorrente_1 interponeva appello.
Resisteva il Comune.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante censura l'impugnata sentenza per omessa declaratoria di illegittimità dell'atto impugnato per difetto di motivazione.
Evidenzia l'appellante:
a) < salvo il semplice "omesso versamento dell'imposta" da nulla motivato e comprovato>>;
b) che la Corte non ha considerato che < seppure classate in categoria A/4 "Abitazione di tipo Popolare", contengono l'annotazione "dichiarata sussistenza dei requisiti di ruralità".
Il motivo è infondato.
L'avviso di accertamento riporta i dati catastali degli immobili tassati, gli importi dovuti e non versati per sorte capitale e accessori.
La contribuente era ben in grado di esercitare il suo diritto di difesa, come comprovano le specifiche contestazioni di merito sollevate.
Il rilievo sub b) è infondato giacché l'appellante confonde e sovrappone e confonde i profili motivazionali
(che attengono alla legittimità formale dell'atto) e i profili di merito (che attengono, invece, alla fondatezza della pretesa creditoria).
Se i beni tassati hanno, in base alle visure catastali, il requisito della ruralità è questione di merito.
Con il secondo motivo, l'appellante contrappone alle argomentazioni della Corte di 1° grado, i seguenti rilievi:
<<è proprio l'oggettiva e corretta identificazione catastale degli immobili da parte del Comune, che è causa di esclusione dall'IMU secondo il consolidato orientamento interpretativo dalla Suprema Corte di
Cassazione>> e < di sussistenza dei requisiti di ruralità degli stessi>>;
< assegnata dall'Agenzia delle Entrate- Direzione del Territorio, entrando nel merito anche del riconoscimento del requisito di ruralità>>.
Il motivo è fondato. In fattispecie totalmente analoga, Cass. 32300/2024 ha affermato:
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, commi 2-bis e 2-quater - nel prevedere che ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili (ai sensi del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. in L. n. 133 del 1994) gli interessati avrebbero dovuto presentare "una domanda di variazione della categoria catastale" (per "
l'attribuzione" della categoria "A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o... D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale") nonché che una siffatta domanda di variazione doveva essere convalidata dall'Agenzia dietro "attribuzione della categoria catastale richiesta" - trovava attuazione nel D.M. 14 settembre 2011 che, per l'appunto, disciplinava espressamente - oltre all'istituzione di una classe "R", senza determinazione della rendita catastale, da attribuire alle unità immobiliari ad uso abitativo censite nella categoria A/6 (art. 1, comma 2) - le modalità di presentazione di una "domanda di variazione della categoria catastale" (con allegata autocertificazione;
art. 2, comma 1) e lo svolgimento del relativo procedimento che, per quel che qui interessa, veniva definito (qualora di esito favorevole) "attribuendo la categoria A/6, classe "R", per le unità immobiliari a destinazione abitativa, e la categoria D/10, mantenendo la rendita in precedenza attribuita, per le unità aventi destinazione diversa da quella abitativa, strumentali all'attività agricola." (art. 5).
Il D.L. n. 201 del 2011, art. 13, cit. abrogava, però ("a decorrere dal 1° gennaio 2012"), il D.L. n. 70 del
2011, art. 7, commi 2-bis, 2- ter e 2-quater (comma 14) e disponeva (al comma 14 bis) che le domande di variazione della categoria catastale presentate ai sensi dell'art. 7, comma 2-bis, cit. ("anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto") producessero il (già) previsto riconoscimento della ruralità "fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo", ed (anche qui) rinviava ad apposito decreto ministeriale per la disciplina delle "modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo".
Ne conseguiva, quindi, il D.M. 26 luglio 2012, cit., che - nel disporre che, ai fini dell'iscrizione in catasto del requisito della ruralità di fabbricati ("diversi da quelli censibili nella categoria D/10") doveva essere " apposta una specifica annotazione" (art. 1, comma 2) - per quel che qui rileva ha previsto che: a) - la domanda volta al riconoscimento della ruralità - e dunque, alla relativa "specifica annotazione" - andava presentata con riferimento "alle unità immobiliari sia ad uso abitativo che strumentali all'esercizio dell'attività agricola, censite al catasto edilizio urbano, ad eccezione di quelle che risultano già accertate in categoria D/10" (art. 2, comma 3); b) - per le unità immobiliari, che ("acquisendo o perdendo i requisiti di ruralità") necessitavano di "un nuovo classamento e rendita", rimaneva fermo l'obbligo di presentare la dichiarazione catastale ai sensi del r.D.L. n. 652 del 1939, e del D.M. n. 701 del 1994 (cd. procedura
Docfa) mentre "ai soli fini della iscrizione o cancellazione di ogni annotazione riferita alla ruralità" andava presentata "apposita richiesta" (art. 2, comma 6);
anche il mancato riconoscimento della ruralità si risolveva nella registrazione ("mediante specifica annotazione") del relativo "provvedimento motivato del direttore dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio".
Da ultimo il D.L. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5-ter, cit., ha disposto nei seguenti termini: "Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 13, comma 14-bis, del decreto legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2- bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.
106, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda".
Come reso esplicito dalla sequenza normativa, sopra ripercorsa, - e come, peraltro, già rilevato dalla Corte nei termini di cui sopra s'è dato riassuntivamente conto, a fronte dell'originaria previsione di "una domanda di variazione della categoria catastale", della conseguente "attribuzione della categoria catastale richiesta" (D.L. n. 70, cit., art. 7, comma 2 bis, e D.M. 14 settembre 2011)- la successiva evoluzione normativa della materia ha portato all'emersione -ai fini del riconoscimento della ruralità, e " fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo", dunque con soppressione della nuova categoria catastale (classe "R") che era stata prevista per le unità immobiliari rurali ad uso abitativo (A/6)- di una "specifica annotazione" quale modalità di "inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità" (D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 14 bis, e D.M. 26 luglio 2012, cit.), annotazione della quale è stata prevista, come anticipato, la pubblicità (su richiesta dell'interessato) nei casi di "iscrizione o cancellazione di ogni annotazione riferita alla ruralità", fermo restando l'obbligo dichiarativo (secondo procedura DOCFA) nelle diverse ipotesi di "un nuovo classamento e rendita" (per acquisto o perdita dei requisiti di ruralità).
La summenzionata normativa in tema di fabbricati rurali dispone dunque che l'agevolazione spetta ai fabbricati che in catasto dispongono dell'annotazione circa la sussistenza del requisito di ruralità.
Ciò posto, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha ritenuto l'insussistenza dei requisiti richiesti per applicare la richiesta agevolazione fiscale sul rilievo che i fabbricati erano accatastati in cat. A3 ed A4,
e come tali non avrebbero potuto, pur in presenza degli altri requisiti, godere dell'esenzione in mancanza di richiesta di variazione della categoria catastale ed in mancanza di prova circa la "loro natura di beni
"rurali strumentali"".
L'assunto dei Giudici di appello non è quindi conforme alla normativa dianzi illustrata, atteso che il carattere di ruralità del fabbricato è attestato con apposita annotazione sul certificato catastale cosicché,
a prescindere dal dato oggettivo dell'accatastamento a categoria diversa da A6 o D10, il fabbricato era da considerarsi esente unicamente sulla scorta dell'annotazione di ruralità.
L'indagine dei giudici di merito avrebbe dovuto essere, pertanto, esclusivamente rivolta alla verifica circa la presenza dell'attestazione di ruralità nella relativa certificazione, come specificamente dedotto e provato dalla contribuente (essendo stata ritualmente riprodotta in ricorso la relativa documentazione prodotta fin dal primo grado di giudizio), non potendo essere invece richiamata la valenza della categoria catastale, deducendo erroneamente che il requisito di ruralità degli immobili doveva emergere dalla categoria catastale, atteso che, come dianzi illustrato, a seguito dell'annotazione, fermo restando il classamento originario degli immobili, si producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito della ruralità di cui al D.L. n. 557 del 1993, art. 9>>.
Sulla base dell'insegnamento della S.C., deve affermarsi l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato dalla Ricorrente_1, giacché il Comune non ha negato affatto l'esistenza dell''annotazione di ruralità negli atti catastali, ma ha ritenuto – erroneamente – che tale annotazione non avesse valore ai fini dell'esenzione fiscale trattandosi di immobili abitativi.
In sostanza, dipendendo l'esenzione dall'IMU strettamente dalla classificazione catastale degli immobili, il beneficio, dapprima spettante alle abitazioni registrati in categoria A6, a decorrere dall'emanazione del D.
M. 26 luglio 2012 compete agli immobili per i quali, in mancanza di riclassificazione, v'è l'annotazione di ruralità “a prescindere dal dato oggettivo dell'accatastamento a categoria diversa da A6 o D10”.
L'appello va, pertanto, accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, va annullato l'avviso di accertamento
IMU n. 1198 notificato alla Ricorrente_1 in data 19 ottobre 2022.
La complessità e farroginosità della normativa disciplinante la materia esaminata giustifica la compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, annulla l'avviso di accertamento IMU n. 1198 notificato a Ricorrente_1 in data 19 ottobre 2022.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Bari, 23 febbraio 2026
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NETTIS VITO FRANCESCO, Presidente e Relatore
GRECO RICCARDO, Giudice
MAGALETTI NICOLA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2880/2023 depositato il 28/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Putignano - Via Roma 8 70017 Putignano BA
Difeso da
Difensore_3 IN P.t. - CF_Difensore_3
Difensore_4 Dir. Ufficio Tributi - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Via Roma 8 70017 Putignano BA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1187/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 4 e pubblicata il 28/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1198 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari, iscritto al n. R.G. 259/2023,
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 1198 IMU emesso dal Comune di Putignano per omesso versamento dell'IMU annualità 2017 per un terreno nell'area comunale.
Deduceva la ricorrente la carenza di motivazione dell'avviso nonché la erronea qualificazione del terreno oggetto di accertamento cui non era stata riconosciuta l'agevolazione quale fabbricato rurale strumentale.
Resisteva il Comune e opponeva che gli immobili accertati non erano fabbricati rurali strumentali ma fabbricati rurali ad uso abitativo.
Con sentenza n. 1187/2023 l'adita Corte rigettava il ricorso sulla scorta delle seguenti argomentazioni:
< sostenuto in ricorso sono presenti nell'atto impugnato elementi sufficienti per porre il contribuente in condizione di apprendere i dettagli della richiesta, i presupposti di fatto e diritto su cui essa si fonda ed il calcolo esatto degli importi;
ciò secondo lo schema legale dell'atto che risulta correttamente formulato, ed anche tenuto conto della allegata indicazione degli estremi dell'immobile tale da permettere all'interessato di apprendere la qualifica di soggetto passivo della tassa e la esatta quantificazione delle superfici.
Deve poi evidenziarsi come la categoria giuridica dei beni quali fabbricati rurali strumentali non risulta attestata dalla documentazione allegata da parte ricorrente. Le visure catastali prodotte dalla ricorrente attribuiscono agli immobili accertati Indirizzo_1 il classamento in categoria A/4 "Abitazione tipo popolare".
L'art. 1 comma 708 della legge n.147/2013 dispone invero che “A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e 6 successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011".
Tuttavia, il contribuente non risulta avere mai presentato regolare dichiarazione IMU o TASI per denunciarne e provarne le caratteristiche di immobile abitativo riconducibile alla fattispecie di rurale strumentale ex lett. e) o f) comma 3-bis dell'art.9 D.L. n.557/1993.
Inoltre l'immobile in questione è come da ulteriore documentazione di parte resistente concesso in locazione ed utilizzato assieme a tutti i terreni insistenti, a terzo soggetto in via autonoma e senza alcun vincolo di subordinazione con l'impresa agricola facente capo alla ricorrente, per cui non ricorre la fattispecie sub f) del succitato articolo 9, comma 3bis D.L. n.557/1993, e le condizioni per concedere l'esenzione IMU.
Ed anche altro immobile Indirizzo_2 correttamente è stato inquadrato nell'aliquota ordinaria d'imposta, a nulla rilevando la sola condizione di imprenditrice agricola, atteso che risultano parimenti concessi in affitto i terreni circostanti l'immobile in parola ad altro soggetto esercente sempre l'attività agricola>>. Con ricorso iscritto al n. R.G. 2880/2023 la Ricorrente_1 interponeva appello.
Resisteva il Comune.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante censura l'impugnata sentenza per omessa declaratoria di illegittimità dell'atto impugnato per difetto di motivazione.
Evidenzia l'appellante:
a) < salvo il semplice "omesso versamento dell'imposta" da nulla motivato e comprovato>>;
b) che la Corte non ha considerato che < seppure classate in categoria A/4 "Abitazione di tipo Popolare", contengono l'annotazione "dichiarata sussistenza dei requisiti di ruralità".
Il motivo è infondato.
L'avviso di accertamento riporta i dati catastali degli immobili tassati, gli importi dovuti e non versati per sorte capitale e accessori.
La contribuente era ben in grado di esercitare il suo diritto di difesa, come comprovano le specifiche contestazioni di merito sollevate.
Il rilievo sub b) è infondato giacché l'appellante confonde e sovrappone e confonde i profili motivazionali
(che attengono alla legittimità formale dell'atto) e i profili di merito (che attengono, invece, alla fondatezza della pretesa creditoria).
Se i beni tassati hanno, in base alle visure catastali, il requisito della ruralità è questione di merito.
Con il secondo motivo, l'appellante contrappone alle argomentazioni della Corte di 1° grado, i seguenti rilievi:
<<è proprio l'oggettiva e corretta identificazione catastale degli immobili da parte del Comune, che è causa di esclusione dall'IMU secondo il consolidato orientamento interpretativo dalla Suprema Corte di
Cassazione>> e < di sussistenza dei requisiti di ruralità degli stessi>>;
< assegnata dall'Agenzia delle Entrate- Direzione del Territorio, entrando nel merito anche del riconoscimento del requisito di ruralità>>.
Il motivo è fondato. In fattispecie totalmente analoga, Cass. 32300/2024 ha affermato:
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, commi 2-bis e 2-quater - nel prevedere che ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili (ai sensi del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. in L. n. 133 del 1994) gli interessati avrebbero dovuto presentare "una domanda di variazione della categoria catastale" (per "
l'attribuzione" della categoria "A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o... D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale") nonché che una siffatta domanda di variazione doveva essere convalidata dall'Agenzia dietro "attribuzione della categoria catastale richiesta" - trovava attuazione nel D.M. 14 settembre 2011 che, per l'appunto, disciplinava espressamente - oltre all'istituzione di una classe "R", senza determinazione della rendita catastale, da attribuire alle unità immobiliari ad uso abitativo censite nella categoria A/6 (art. 1, comma 2) - le modalità di presentazione di una "domanda di variazione della categoria catastale" (con allegata autocertificazione;
art. 2, comma 1) e lo svolgimento del relativo procedimento che, per quel che qui interessa, veniva definito (qualora di esito favorevole) "attribuendo la categoria A/6, classe "R", per le unità immobiliari a destinazione abitativa, e la categoria D/10, mantenendo la rendita in precedenza attribuita, per le unità aventi destinazione diversa da quella abitativa, strumentali all'attività agricola." (art. 5).
Il D.L. n. 201 del 2011, art. 13, cit. abrogava, però ("a decorrere dal 1° gennaio 2012"), il D.L. n. 70 del
2011, art. 7, commi 2-bis, 2- ter e 2-quater (comma 14) e disponeva (al comma 14 bis) che le domande di variazione della categoria catastale presentate ai sensi dell'art. 7, comma 2-bis, cit. ("anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto") producessero il (già) previsto riconoscimento della ruralità "fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo", ed (anche qui) rinviava ad apposito decreto ministeriale per la disciplina delle "modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo".
Ne conseguiva, quindi, il D.M. 26 luglio 2012, cit., che - nel disporre che, ai fini dell'iscrizione in catasto del requisito della ruralità di fabbricati ("diversi da quelli censibili nella categoria D/10") doveva essere " apposta una specifica annotazione" (art. 1, comma 2) - per quel che qui rileva ha previsto che: a) - la domanda volta al riconoscimento della ruralità - e dunque, alla relativa "specifica annotazione" - andava presentata con riferimento "alle unità immobiliari sia ad uso abitativo che strumentali all'esercizio dell'attività agricola, censite al catasto edilizio urbano, ad eccezione di quelle che risultano già accertate in categoria D/10" (art. 2, comma 3); b) - per le unità immobiliari, che ("acquisendo o perdendo i requisiti di ruralità") necessitavano di "un nuovo classamento e rendita", rimaneva fermo l'obbligo di presentare la dichiarazione catastale ai sensi del r.D.L. n. 652 del 1939, e del D.M. n. 701 del 1994 (cd. procedura
Docfa) mentre "ai soli fini della iscrizione o cancellazione di ogni annotazione riferita alla ruralità" andava presentata "apposita richiesta" (art. 2, comma 6);
anche il mancato riconoscimento della ruralità si risolveva nella registrazione ("mediante specifica annotazione") del relativo "provvedimento motivato del direttore dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio".
Da ultimo il D.L. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5-ter, cit., ha disposto nei seguenti termini: "Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 13, comma 14-bis, del decreto legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2- bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.
106, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda".
Come reso esplicito dalla sequenza normativa, sopra ripercorsa, - e come, peraltro, già rilevato dalla Corte nei termini di cui sopra s'è dato riassuntivamente conto, a fronte dell'originaria previsione di "una domanda di variazione della categoria catastale", della conseguente "attribuzione della categoria catastale richiesta" (D.L. n. 70, cit., art. 7, comma 2 bis, e D.M. 14 settembre 2011)- la successiva evoluzione normativa della materia ha portato all'emersione -ai fini del riconoscimento della ruralità, e " fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo", dunque con soppressione della nuova categoria catastale (classe "R") che era stata prevista per le unità immobiliari rurali ad uso abitativo (A/6)- di una "specifica annotazione" quale modalità di "inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità" (D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 14 bis, e D.M. 26 luglio 2012, cit.), annotazione della quale è stata prevista, come anticipato, la pubblicità (su richiesta dell'interessato) nei casi di "iscrizione o cancellazione di ogni annotazione riferita alla ruralità", fermo restando l'obbligo dichiarativo (secondo procedura DOCFA) nelle diverse ipotesi di "un nuovo classamento e rendita" (per acquisto o perdita dei requisiti di ruralità).
La summenzionata normativa in tema di fabbricati rurali dispone dunque che l'agevolazione spetta ai fabbricati che in catasto dispongono dell'annotazione circa la sussistenza del requisito di ruralità.
Ciò posto, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha ritenuto l'insussistenza dei requisiti richiesti per applicare la richiesta agevolazione fiscale sul rilievo che i fabbricati erano accatastati in cat. A3 ed A4,
e come tali non avrebbero potuto, pur in presenza degli altri requisiti, godere dell'esenzione in mancanza di richiesta di variazione della categoria catastale ed in mancanza di prova circa la "loro natura di beni
"rurali strumentali"".
L'assunto dei Giudici di appello non è quindi conforme alla normativa dianzi illustrata, atteso che il carattere di ruralità del fabbricato è attestato con apposita annotazione sul certificato catastale cosicché,
a prescindere dal dato oggettivo dell'accatastamento a categoria diversa da A6 o D10, il fabbricato era da considerarsi esente unicamente sulla scorta dell'annotazione di ruralità.
L'indagine dei giudici di merito avrebbe dovuto essere, pertanto, esclusivamente rivolta alla verifica circa la presenza dell'attestazione di ruralità nella relativa certificazione, come specificamente dedotto e provato dalla contribuente (essendo stata ritualmente riprodotta in ricorso la relativa documentazione prodotta fin dal primo grado di giudizio), non potendo essere invece richiamata la valenza della categoria catastale, deducendo erroneamente che il requisito di ruralità degli immobili doveva emergere dalla categoria catastale, atteso che, come dianzi illustrato, a seguito dell'annotazione, fermo restando il classamento originario degli immobili, si producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito della ruralità di cui al D.L. n. 557 del 1993, art. 9>>.
Sulla base dell'insegnamento della S.C., deve affermarsi l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato dalla Ricorrente_1, giacché il Comune non ha negato affatto l'esistenza dell''annotazione di ruralità negli atti catastali, ma ha ritenuto – erroneamente – che tale annotazione non avesse valore ai fini dell'esenzione fiscale trattandosi di immobili abitativi.
In sostanza, dipendendo l'esenzione dall'IMU strettamente dalla classificazione catastale degli immobili, il beneficio, dapprima spettante alle abitazioni registrati in categoria A6, a decorrere dall'emanazione del D.
M. 26 luglio 2012 compete agli immobili per i quali, in mancanza di riclassificazione, v'è l'annotazione di ruralità “a prescindere dal dato oggettivo dell'accatastamento a categoria diversa da A6 o D10”.
L'appello va, pertanto, accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, va annullato l'avviso di accertamento
IMU n. 1198 notificato alla Ricorrente_1 in data 19 ottobre 2022.
La complessità e farroginosità della normativa disciplinante la materia esaminata giustifica la compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, annulla l'avviso di accertamento IMU n. 1198 notificato a Ricorrente_1 in data 19 ottobre 2022.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Bari, 23 febbraio 2026
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis