Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/05/2025, n. 4398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4398 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Giudice
Dott. Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 16993 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili presentato da
, nata a [...] il [...] , rappresentata e difesa, Parte_1 giusta procura in atti, dall' avv. RAIMONDI ANNAMARIA presso il cui studio è elettivamente domiciliata
-RICORRENTE-
CONTRO
, Nato a NAPOLI (NA) il 01/06/1977 -, rappresentato e difeso CP_1 giusta procura in atti dall'avv. ESPOSITO ANTONELLA presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
-RESISTENTE-
Con l'intervento del P.M., il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
-INTERVENTORE EX LEGE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.07.2023 la ricorrente in epigrafe generalizzata, deduceva: che aveva contratto matrimonio con il resistente il 07.08.2006, che dall'unione coniugale nascevano tre figli: , nato a [...] il [...], nato a [...] il [...] ed Per_1 Per_2 nato a San Giorgio a [...] il [...], tutti minorenni conviventi Persona_3 con la madre;
che il Tribunale di Napoli, con decreto di omologa n.4691/2016 del 31.05.2016 aveva disposto la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni Parte_2
1
2. Pt_1 CP_1
Relativamente all'interesse dei figli minori , ed verranno Per_1 Per_2 Persona_4 affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e continueranno ad abitare con la madre nel predetto domicilio. In ogni caso i coniugi concordano che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione ed alla salute saranno prese di comune accordo nel rispetto dell'affidamento congiunto;
3 i coniugi concordano che il padre avrà facoltà di visitare e tenere con sé i figli nelle seguenti modalità: a settimane alterne dal venerdì dalle ore 22 del sabato e fino alle 20 del lunedì allorchè il padre li riconsegni presso il domicilio materno;
i figli trascorreranno ad anni alterni la giornata del 25 dicembre con un genitore e la giornata del 26 con l'altro, altrettanto accadrà per la giornata del 2 gennaio e del 6 gennaio;
in occasione della
Pasqua i figli resteranno con l'uno o l'altro genitore con anni alterni dalle ore 10.00 della domenica di Pasqua sino alle ore 20 del Lunedì in Albis. In occasione delle festività del 25 aprile e del primo maggio i figli restano con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni;
durante le vacanze estive i minori trascorreranno due settimane nel mese di agosto che saranno indicate dal padre entro il 15 maggio di ogni anno;
il sig. si obbliga a versare in favore dela sig.ra CP_1
quale contributo al mantenimento ordinario dei figli minori la somma di Parte_1
700,00€ ( settecento/00) a partire dal mese di maggio 2016; il predetto assegno di mantenimento dovrà essere rivalutato in base agli indici ISTAT pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale dal mese ed anno successivo a quello di comparizione dei coniugi dinanzi al Tribunale di Napoli e così di seguito in pari data di anno in anno;
il sig. si obbliga, altresì, a pagare CP_1 al 50% le spese straordinarie in via esemplificativa e non esaustiva, spese mediche, scolastiche, ricreative. Nell'ipotesi che dette spese dovranno essere effettuate per intero da uno dei due genitori, l'altro genitore provvederà a rimborsare la propria quota previa rendicontazione, in ogni caso le suddette spese straordinarie dovranno essere rendicontate e convalidate dall'altro genitore;
le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciare reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento;
i coniugi con la sottoscrizione del presente atto prestano il loro reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto;
per quanto non previsto nei presenti accordi, troveranno applicazione le norme vigenti in materia”; che successivamente con decreto n. 1473/2020 del 20.4.2020, il Tribunale di Napoli XIII sezione civile, si pronunciava modificando parzialmente le condizioni della separazione fissando la residenza privilegiata dei minori presso l'abitazione paterna, prevedendo altresì un calendario di visite madre- figli e disponeva la trasmissione del decreto così adottato al
2 Giudice Tutelare per i provvedimenti di cui all' art. 337 c.c.; che il Giudice Tutelare competente, avviata la procedura di vigilanza ex art. 337 c.c., verificava in sede di modifica delle condizioni di separazione, la situazione di fatto secondo cui i tre figli minori, collocati dal
Tribunale presso l'abitazione del padre, già dal luglio 2019, erano tornati a vivere con la madre dove sono rimasti interrottamente;
che il GT, esauriva la fase di vigilanza, e prendeva atto che il era disponibile a corrispondere un assegno a titolo di contributo “ CP_1 alimentare” per i minori pari a 300€ mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie sanzionandone l'insufficienza; che la vigilanza, visti l'esito positivo delle relazioni di aggiornamento dei S.S. competenti, il miglioramento del dialogo tra i genitori ed i rasserenamento dei bambini nonché l'esito positivo dei loro percorsi scolastici, si concludeva con l'adozione del decreto del 26.10.2022,una volta considerati raggiunti gli obiettivi della procedura e la tutela dei minori oggetto della stessa;
che attualmente il versa alla sig.ra CP_1
un assegno di 300,00€ mensili e contribuisce al 50% delle spese straordinarie, anche Pt_1 se non in maniera puntuale;
che sin dalla data di emissione dell'omologa del decreto di separazione consensuale dei coniugi, gli stessi sono vissuti ininterrottamente separati e non si
è più ricostruita l'unione materiale e spirituale alla base del vincolo matrimoniale, pertanto, ricorrono nel loro caso i presupposti previsti dalla legge ai fini dell'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che la ricorrente vive a Napoli alla
Via Chiatamnone n.9, unitamente ai figli minori, in un appartamento condotto in locazione e per il quale paga un canone di 1160,00€ mensili;
che l' dal gennaio 2023 è impiegata Pt_1 presso uno studio medico sito in Napoli alla Via Chiatamone n.23 e percepisce una retribuzione mensile di 1500,00€ netti con un contratto di lavoro rinnovato in data 1.8.2023; che la stessa possiede una Toyota Yaris tg DK180AH e quote minoritarie nelle società dei fratelli che gestiscono due garages;
che il convenuto vive in Napoli al Vico Pacella n.6 e lavora come barbiere presso “ La Barberia” sita in Napoli alla Via Crispi n.13/15 e come dichiarato all'udienza del 29.9.2020 in sede di vigilanza percepiva uno stipendio mensile di 1000,00€ a cui si aggiungevano delle percentuali per le prestazioni effettuate. Il suo tenore di vita non è basso: possiede un'automobile monovolume Ford, ha un cellulare di valore superiore a
1000€, fa diversi weekend fuori Napoli insieme alla sua convivente ed il Persona_5 figlio di quest'ultima, veste capi firmati ecc.. Considerato che il sig. nel 2016 svolgeva la CP_1 stessa attività lavorativa odierna con una clientela in crescita ed ha concordato con la sig.ra il pagamento di 700,00€ mensili a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli Pt_1 minori, somma versata regolarmente, si ritiene che lo stesso, dopo circa 7 anni da allora, oggi
3 sia in grado di pagare un assegno mensile di 1.000,00€ per i tre figli minori le cui esigenze da allora sono aumentate;
che le parti percepiscono al 50% l'assegno unico per i tre figli minori che complessivamente ammonta a 600,00€ mensili.
Tanto innanzi premesso, la ricorrente a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva di
: “ pronunciare con sentenza parziale la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
Napoli in data 7.8.2006 tra e ed ordinare la trascrizione nei Parte_1 CP_1 registri di stato civile del Comune di Napoli;
- Confermare l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con residenza privilegiata degli stessi presso la madre, prevedendo un calendario di visite padre- figli come da piano genitoriale che si allega al presente ricorso;
- a far data dal deposito del presente ricorso, porre a carico del sig. la somma mensile di CP_1
1.000,00€ a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli minori, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese scolastiche, mediche, farmaceutiche e sportive eventualmente occorrenti ai figli, così come previsto dal protocollo di intesa tra magistrati ed avvocati del Tribunale di Napoli in data 7.3.2018;-con vittoria di spese da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
In data 21.01.2024 si costituiva il resistente il quale, non opponendosi alla domanda di divorzio, esponeva : “ via preliminare e in rito si eccepisce la - nullità della domanda introduttiva per violazione degli artt. 473 bis 12 e 164 cpc Il nuovo articolo 473 bis 12 cpc indica gli elementi necessari che deve contenere la domanda introduttiva. Fra questi: e) la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda;
f)
l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione. Nell'atto introduttivo questi elementi mancano e la successiva memoria depositata ai sensi dell'articolo 473 bis 17 cpc con l'indicazione dei mezzi di prova, conseguenza di un atto nullo, è essa stessa nulla e/o tardiva. Nel merito in ogni caso la domanda è infondata e l'esposizione dei fatti è parziale. A seguito della omologa della separazione avvenuta nell'anno
2016,- a causa dei comportamenti della per i quali i bambini sono stati oggetto di Pt_1 violenza perpetrata in loro danno anche dal compagno della madre assieme alla circostanza che i minori erano sempre più trascurati nell'igiene, vestiario e anche nell'alimentazione, il comparente si è nuovamente rivolto al Tribunale di Napoli chiedendo la modifica della condizioni della omologa;
- Il collegio del procedimento,Rg 844/2018, lette le lamentele di
, ha da subito disposto CTU psicologica che ha accertato la fondatezza del grave CP_1 disagio dei minori;
avviata la ad un percorso psicoterapeutico assieme ai figli, vittime Pt_1 essi stessi di violenza oltre a quella assistita perpetrata in danno della loro madre, ha stabilito
4 con decreto dell'11.3.2020 :”… che i minori siano collocati presso l'abitazione paterna;
dispone che la madre possa vederli e tenerli con sé il martedi', il giovedi' e il venerdì dall'orario di uscita da scuola sino alle ore 20; a settimane alterne, dal venerdì, all'orario di uscita dalla scuola, sino alle ore 19 della domenica;
ad anni alterni, dal 24 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al
6 gennaio;
ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il Lunedì in albis;
per 15 giorni nel periodo estivo….invita le parti a proseguire i percorsi…” disponendo a carico dell'Addato l'obbligo del versamento di un contributo di € 600,00 mensili;
- Detto provvedimento è stato confermato nel decreto finale e le parti sono state rimandate al Giudice Tutelare per la vigilanza relativamente agli incontri con la madre e in ordine ai percorsi terapeutici dei genitori e dei minori;
- Detto ultimo procedimento, VG 1801/2020, è durato per circa due anni;
- Il Presidente, verificato l'esito delle terapie psicologiche per la madre e per i figli;
verificato che i minori erano frattanto tornati a vivere con la madre;
accertatasi che il nucleo continuava ad essere monitorato dal servizio sociale, ha – seppur irritualmente – modificato i provvedimenti in essere tra le parti prevedendo un contributo al mantenimento dei figli a carico di nella misura di € 300,00 CP_1 mensili;
- L'entità di tale contributo è stato motivato per aver dichiarato il resistente, comparso nel procedimento di vigilanza, essere dipendente di una barberia mentre la ricorrente svolgeva e svolge il lavoro di segretaria presso uno studio medico e percepisce utili derivanti da una società che gestisce una autorimessa, la Chiatamone srl, nella quale possiede quote di partecipazione nella misura del 25%. Pertanto oggi la contribuzione economica dell'obbligato è pari ad €
300,00 mensili e non si comprende come possa esser chiesto un importo tanto più alto seppur la stessa ricorrente conferma la circostanza della condizione del marito come dipendente in una barberia. E anche la documentazione fiscale del convenuto che qui si deposita è allineata alle circostanze pacifiche tra le parti di questo giudizio;
- la richiesta economica non è supportata nel ricorso introduttivo da prova documentale e/o richieste di prova che possano fornire elementi utili a giustificare il quantum dell'importo come richiesto. Non è stata fornita prova o richiesta prova ai sensi dell'art. 337 ter cc;
- Pertanto la detta richiesta economica deve essere rigettata in assenza di elementi e prove atte a sostenerla in quanto l'entità dei redditi di è CP_1 circostanza pacifica tra le parti;
- Anche la richiesta di disporre indagini di polizia tributaria deve essere rigettata per mancanza di ogni elemento che possa indurre il Tribunale a ritenere che vi siano entrate occulte e fondata la richiesta di intervento della polizia tributaria. Le uniche entrate a nero – ma in ogni caso non denunciabili - sono delle mance ma è evidente che l'importo delle stesse è talmente irrisorio da non incidere sulle sue capacità economiche e non giustifica in alcun modo la richiesta di intervento della polizia tributaria. Rispetto alla posizione di Consiglia
5 Addato.- Si contesta l'assunto della controparte relativamente alla situazione economica della ricorrente. E' evidente che un soggetto che ha un contratto per € 1.500,00 al mese e conduce in locazione un immobile per € 1.160,00 mensili, usufruisce di altre entrate economiche stabili che le consentono di provvedere al mantenimento dei tre figli;
- Dalla visura della società che si deposita assieme al bilancio e al relativo verbale di assemblea, emerge che la Chiatamone srl ha deliberato di accantonare gli utili di periodo cumulandoli con le altre riserve per un totale di €
216.259,99 riferito all'anno 2022. Tra l'altro nel verbale di approvazione del bilancio (anno solare 2023, anno di esercizio 2022) l'amministratore non indica i motivi dell'accantonamento.
E' evidente che la società ha un fattore di crescita costante nel tempo e il tipo di attività che ordinariamente svolge lascia presumere una notevole marginalità e proventi di natura diversa;
-
Ciò che non si disconosce è il tempo trascorso dalla separazione e l'impossibilità di ricostituire l'armonia di coppia. Pertanto non ci si oppone alla pronuncia sullo status così come non si oppone all'esercizio del diritto di visita come indicato nel piano genitoriale depositato dalla ricorrente rilevando che in ogni caso , quando è libero dal lavoro si presta ad accompagnare i figli ovunque essi debbano essere accompagnati.”
Tanto innanzi premesso il ricorrente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva di :
“- Per la nullità dell'atto introduttivo;
in via subordinata,- per la pronuncia sullo status;
- perché sia confermato l'affido condiviso dei figli minori con collocamento degli stessi presso la residenza della ricorrente;
- per l'adozione del piano genitoriale come indicato dalla ricorrente.
Unicamente sia stabilito che il periodo delle vacanze estive dei figli con ognuno dei genitori sia fissato entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno;
- fissarsi un contributo al mantenimento dei figli a carico di nella misura massima di € 500,00 mensili dalla data di CP_1 comparizione degli stessi in quanto rispetto alle spese straordinarie vi è consuetudine dalla di farle anticipare al marito e non restituire i 50% a proprio carico o restituirlo quando Pt_1 sta comoda;
spese straordinarie per gli stessi come da protocollo vigente presso il Tribunale di
Napoli, nella misura del 50% a carico di ciascuno dei coniugi;
- spese compensate.”
Le parti comparivano personalmente dinanzi al Giudice Istruttore all'udienza 473 bis n.21
c.p.c. del 25.01.2024.
Liberamente interrogata la ricorrente dichiarava : “ Vivo con i 3 figli in casa di affitto;
pago
1150,00 euro al mese con il condominio, i figli hanno 16,14 e 13 anni;
i figli vivono con me da 4 anni, quando abbiamo volontariamente mutato la collocazione dei minori che il Tribunale aveva statuito. Percepisco 300 euro al mese da mio marito per figli, da quando i ragazzi sono tronati da me;
le spese straordinarie le dividiamo. Guadagno 1550 euro al mese, e poi ho degli aiuti
6 stabili dalla famiglia di origine di circa 1000,00 o 1200,00 euro al mese, poi percepisco 300 euro di assegni familiari. L'importo di 1150,00 euro è comprensivo di condominio.”
Il resistente, liberamente interrogato, dichiarava : “ Lavoro alla Barberia, tutti i giorni escluso il lunedì, guadagno 1100,00 euro al mese, nonostante la dichiarazione dei redditi indichi importi molto inferiori. Lavoro alla da 9 anni, già da epoca antecedente alla Parte_3 separazione. Ho corrisposto 700 euro al mese per circa un anno, fino a che i figli non sono tronati da me. Vivo con la mia compagna, che è agente finanziario, la casa è in affitto e il canone
è di 800 euro al mese. La mia compagna ha anche un figlio che vive con noi, e lei non prende nulla dal padre di questo ragazzo, che è straniero;
attualmente sta dando 3300 euro per i miei figli, e trattengo la metà dell'assegno unico che è di 300 euro. I miei figli non dormono mai da me, se non saltuariamente.”
Con provvedimento del 19.01.2024 il Giudice istruttore, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di comparizione parti, visto l'art. 473 bis n. 22 c.p.c. così provvedeva : “ Dispone
l'affido condiviso della prole minore con collocazione provvisoria presso il domicilio materno;
disciplina in modalità libere il calendario di frequentazione tra la prole ed il padre;
pone a carico del resistente un contributo mensile di € 700,00 per la prole, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Napoli. Manda i Servizi Sociali competenti per territorio di relazionare sulle condizioni di vita dei minori entro il 31.5.2024.”
Con relazione depositata il 27.02.2025 i Servizi Sociali rappresentavano un netto miglioramento dei rapporti tra i genitori e una ritrovata complicità genitoriale degli stessi.
Quanto ai minori, i ragazzi venivano descritti come disponibili al colloquio, significativamente legati tra loro e ad entrambi i genitori.
All'udienza cartolare del 25.03.2025 le parti depositavano un accordo a totale componimento della controversia che chiedevano recepirsi.
A questo punto, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del Pm.
Nel merito, la domanda di divorzio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
E' infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Napoli n.4691/2016 del 31.05.2016 del previa comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale in data 19.04.2016 .
E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata, l'interruzione della separazione, eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
7 Ricorre, pertanto, nella fattispecie, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n.2 lett.b l n. 898/70, così come modificato dall'art. 1 della Legge n.55/2015, d' altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti accessori, le parti chiedevano recepirsi i patti che di seguito si riportano: “- i figli restino collocati presso la residenza della ricorrente;
- sia Parte_1 stabilito l'affido condiviso dei tre figli minori ad entrambi i genitori e non sia indicato un calendario di visita, in quanto il padre incontra i figli quasi quotidianamente e in ogni caso li segue nelle attività sportive e quando può nei compiti pomeridiani;
- li terrà con sé per 15 giorni nel periodo estivo, nel mese di agosto, mentre il tempo delle vacanze natalizie e pasquali sarà diviso tra gli ex coniugi in base ad accordi tra loro;
tenendo conto della diversa situazione economica delle parti - sia fissato un assegno di mantenimento mensile a carico di CP_1
ed in favore dei tre figli minori nella misura di € 700,00 mensili da versarsi entro il
[...] giorno 5 di ogni mese alla sig.ra con bonifico bancario o altro mezzo equipollente, da Pt_1 rivalutarsi dall'anno 2026 dal mese di emissione della sentenza, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie se concordate come da Protocollo vigente;
- le parti infine stabiliscono, come sollecitato verbalmente dai Servizi Sociali di zona, che le carte di identità dei tre figli, in possesso di , saranno consegnate da lui stesso ai figli minori;
- nel caso di viaggi all'estero CP_1 della sig.ra con i tre figli, la stessa s'impegna a comunicare al sig. i tempi, il luogo Pt_1 CP_1 ed i partecipanti al viaggio. Ugualmente, nel caso di viaggi all'estero del sig. quest'ultimo CP_1
s'impegna a comunicare alla sig.ra i tempi, il luogo ed i partecipanti al viaggio che verrà Pt_1 effettuato;
- sottoscrivono il presente accordo anche i legali delle parti per autenticare le sottoscrizioni dei propri assistiti e rinunciare alla solidarietà professionale.”
Preso atto di quanto sopra, recepito il parere del PM, il Tribunale può integralmente ratificare l'accordo raggiunto in uno alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, trattandosi di pattuizioni non contrarie a norme imperative ed aventi ad oggetto diritti disponibili, nonché conformi all'interesse dei minori che, in ragione dei patti, non è stato ritenuto necessario sentire.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto , pronuncia
8 la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in NAPOLI il
07/08/2006 tra e (atto n. 304 parte Parte_1 CP_1
II, s. A, sez. B , reg. atti matrimonio anno 2006);
• Adotta le statuizioni di cui in parte motiva;
• Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI, per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 11/04/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
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