Sentenza 28 aprile 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/04/2004, n. 8153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8153 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2004 |
Testo completo
Aula "A" 08 1 5 3 /04 RE PUBBL I CA I TAL IANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: LA CORTE SUPREMA D I CAS SAZ IONE Lavoro R.G. n. 889/02 - SEZIONE LAVORO 15677 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. Presidente Rep. Dott. Sergio Mattone Consigliere Rel. Ud. 09.01.2004 " Giovanni Prestipino "T་་ Pietro OC " Corrado Guglielmucci " " Alessandro De Renzis FI ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da AN IN, elett.te dom.to in Roma, Corso Vittorio II n. 21, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Lo Giudice, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del ricorso per cassazione.
- Ricorrente -
contro
S.p.a. CASA DI CURA DEL POLICLINICO, in persona del legale rappresentante, elett.te dom.ta in Roma, Via Silla n. 3, presso lo studio dell'Avv. Carlo Ferzi, che unitamente all'Avv. Filippo Menichino la rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del 35 controricorso. - Controricorrente sentenza della Corte di per l'annullamento della appello di Milano n. 382 del 30.12.2000. RG657|00 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica. udienza del 9.1.2004 dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentito l'Avv. Carlo Ferzi per la controricorrente;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, che ha l'inammissibilità о per il rigetto del concluso per ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso del 16 marzo 1999 IN CI conveniva davanti al Tribunale di Milano, quale giudice unico del lavoro, la s.p.a. Casa di Cura del Policlinico e, premesso che dal 1° gennaio 1991 aveva prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della medesima quale responsabile del reparto di rianimazione e terapia intensiva, senza percepire C alcuna retribuzione salvo modesti rimborsi spese, fino a che era stato licenziato senza alcuna giustificazione E il 15 giugno 1998, chiedeva che fosse dichiarato che fra le parti era stato instaurato un rapporto di lavoro subordinato, con del licenziamento eannullamento 2 conseguente reintegrazione nel posto di lavoro o con il pagamento del periodo di preavviso e con la condanna della convenuta al pagamento di tutte le retribuzioni non percepite o, in subordine, di un giusto compenso da liquidarsi in via equitativa qualora l'attività fosse stata ritenuta coordinata e continuativa. Costituitasi in giudizio, la società convenuta contestava la fondatezza delle pretese avversarie, di cui chiedeva il rigetto, eccependo che il CI curato la gestione del reparto diaveva direttamente rianimazione e terapia intensiva della clinica, mediante propri investimenti e con personale dallo stesso direttamente retribuito. Con sentenza del 31 marzo 2000 il Tribunale rigettava il ricorso. Questa decisione, impugnata dal CI, veniva confermata dalla Corte di appello di Milano con sentenza del 30 dicembre 2000. Il giudice dell'appello osservava che dalle prove raccolte era risultato che, conformemente al contratto + stipulato dalle parti, la gestione del reparto di terapia intensiva e rianimazione della Casa di cura era stata affidata al CI, il quale, alla stregua di la un vero e proprio imprenditore, aveva attrezzato struttura con costosissime apparecchiature da lui 3 acquistate e con personale funzionalmente organizzato e retribuito, da lui ingaggiato condirettamente è contratti di lavoro subordinato о autonomo, tanto vero che degenti ricoverati nell'unità "pagavano direttamente allo stesso CI", mentre la Casa di : cura incassava soltanto le spese di degenza e quelle per i medicinali. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il CI, che ha dedotto un unico, complesso motivo. Ha resistito con controricorso la società Casa di Cura del Policlinico, che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso. Motivi della decisione preliminarmente disattesa l'eccezione di Va inammissibilità del ricorso dedotta dalla società resistente, dal momento che, al contrario di quanto si sostiene nel controricorso, dal complessivo contenuto dell'atto è agevole ricavare, ai sensi dell'art. 365 c.p.c., l'esposizione dei fatti di causa e le censure formulate avverso la sentenza impugnata. Con l'unico motivo dell'impugnazione il CI "nullità della sentenza perdenuncia il vizio di assenza e/o carenza e/o contraddittorietà della motivazione" e sostiene: a) che, nonostante che nei 4 avesse dedotto che egli era suoi scritti difensivi orario di lavoro di trentotto tenuto a rispettare un ore settimanali e che, viceversa, era assoggettato ad estenuanti turni anche di sedici о diciotto ore giornaliere, sia il Tribunale che la Corte di appello 5 hanno escluso l'esistenza di un rapporto di lavoro parasubordinato per avere ritenuto che subordinato 0 esso CI avesse affermato il contrario di quanto aveva asserito in un precedente ricorso (proposto ex art. 700 c.p.c.) e che, mancando qualsiasi elemento dal quale desumere la natura subordinata del rapporto di lavoro, fosse assurdo pensare che per sette anni fosse stata svolta una prestazione senza la formulazione di alcuna pretesa;
b) che la Corte territoriale non ha colto la distinzione fra l'attività da lui espletata all'interno del reparto di terapia intensiva e quella di responsabile dei reparti di analisi d'urgenza, di anestesiologia, di guardia medica e "in genere di tutta l'attività di medico effettuata dal ricorrente a favore della Casa di Cura al di fuori dell'ambito del reparto ! di rianimazione", risultante dai documenti prodotti in giudizio;
c) che la Corte di appello non ha tenuto conto del fatto che, in base alla legge della Regione Lombardia n. 2 del 2 gennaio 1990, ogni casa di cura almeno un medico responsabile in ognidoveva avere 5 singolo raggruppamento di unità funzionali di degenza e che, essendo indispensabile l'istituzione del servizio di rianimazione tale servizio dovevae di anestesia, essere affidato ad un professionista a tempo pieno o definito con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
d) che, sebbene la società resistente avesse comunicato alla Regione che il rapporto instaurato con esso CI aveva il carattere della collaborazione coordinata e continuativa, tuttavia tale denominazione era stata unilateralmente determinata, senza considerare che egli lavorava a tempo pieno, con rapporto di lavoro subordinato, come confermato dalla "1 stessa documentazione di provenienza dal datore di lavoro"; e) che, quanto meno, il giudice di appello avrebbe dovuto ritenere l'esistenza di un rapporto caatterizzato dalla parasubordinazione e liquidare il relativo compenso in via equitativa, dopo aver dato ingresso all'attività istruttoria "negata senza un minimo di motivazione"; f) che, avendo la Casa di cura tentato di utilizzare un documento poi risultato falso, di ciò si sarebbe dovuto tener conto se non altro ai fini della liquidazione delle spese processuali, le quali, viceversa, erano state poste a suo carico con "l'incomprensibile condanna al pagamento di quelle di CTU, oltre a quelle per il proprio CTP", senza inoltre 6 considerare che nelle controversie previdenziali è prassi giudiziaria compensare le spese suddette anche in caso di rigetto della domanda dell'attore. Tutte queste censure sono o inammissibili o prive di fondamento. Per costante giurisprudenza il vizio di omessa, insufficiente 0 contraddittoria motivazione denunciabile in sede di legittimità sussiste quando nel ragionamento seguito dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti rilevabili d'ufficio (vale а dire di о circostanze che, se fossero state prese in considerazione, avrebbero condotto con certezza ad una decisione diversa da quella adottata), ovvero quando emerga l'insanabile contrasto tra le argomentazioni addotte, tale da non consentire l'identificazione del della decisione,procedimento logico posto a base mentre il vizio in questione non può consistere nella mera difformità tra il valore ed il significato attribuito dal giudice agli elementi di fatto ed alle circostanze vagliati ed il valore e il significato pretesi dalla parte, dato che l'art. 360, primo comma n. 5, c.p.c. non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della 7 controversia (cfr. fra le tante sentenze, Cass. 14 gennaio 2002 n. 350, Cass. 13 luglio 2001 n. 9517, Cass. 6 ottobre 1999 n. 11121 e Cass. Sez. Un. 27 dicembre 1997 n. 13045). Nella specie, contrariamente alla relativa enunciazione, tutte le censure dedotte nel ricorso per cassazione non indicano elementi di fatto non esaminati insufficientemente valutati dalla Corte di appello 0 oppure punti della motivazione che rivelino, gli uni raffrontati agli altri, una insanabile contraddizione o che siano incomprensibili dal punto di vista logico, ma dei fatti e delle contrappongono all'apprezzamento giudice del merito la personale prove compiuto dal valutazione del ricorrente. A parte questa carenza di fondo, che sarebbe da sola sufficiente a disattendere il ricorso, quanto alle singole doglianze valgono le seguenti considerazioni. I. La Corte territoriale non ha trascurato l'esame della legge della Regione Lombardia n. 2 del 2 gennaio 1990, avendo rilevato che proprio per dare applicazione alla normativa regionale era stato stipulato il di appalto, come deve intendersi contratto risultante dalla documentazione esibita dal CI. II. A parte l'assenza di rilevanza, non risponde al vero il fatto che nella sentenza impugnata il giudizio 0 0 finale sia stato espresso mediante la comparazione con il differente contenuto del precedente ricorso proposto in via d'urgenza dal CI о mediante la considerazione secondo cui il medesimo CI per sette anni non aveva avanzato alcuna pretesa, dato che la Corte di appello di Milano basato il suoha convincimento su ben altri elementi di fatto. III. Prive del necessario carattere della specificità debbono essere considerate le censure che fanno riferimento alla documentazione che non sarebbe stata esaminata dal giudice dell'appello e alla "attività istruttoria" alla quale non sarebbe stato dato corso "senza un minimo di motivazione", dal momento che nel ricorso per cassazione, ai fini di fornire alla Corte i dati necessari per valutare la decisività degli elementi che sarebbero stati omessi, non viene indicato il contenuto dell'uno e dell'altro mezzo istruttorio. IV. Dal ricorrente, in particolare, non viene spiegato in base a quali elementi di fatto, che sarebbero stati trascurati, il giudice di appello avrebbe dovuto ritenere l'esistenza di un'attività che si sovrapponeva a quella di responsabile del reparto di terapia intensiva e, parimenti, non vengono indicati elementi, non esaminati, tali da potersi affermare, quanto meno, caratterizzato dallal'esistenza di un rapporto 9 parasubordinazione (allo scopo di pervenire ad una liquidazione equitativa del relativo compenso). V. Poiché la scrittura privata, della quale è stata è accertata la falsità della sottoscrizione, stata . ritenuta dal giudice dell'appello, quale strumento di prova, del tutto irrilevante ai fini della decisione, il ricorrente, che ora l'invoca, avrebbe dovuto indicarne il contenuto. Ne deriva, per le medesime ragioni esposte nel precedente punto III, che la stessa, censura risulta del tutto generica e della quindi, non può tenersi conto nemmeno allo scopo di sindacare la pronuncia inerente alle spese processuali. VI. In ordine a quest'ultima pronuncia, d'altra parte, va rilevata la sua conformità al diritto (anche con riferimento alle spese della consulenza tecnica sia d'ufficio che di parte), avendo la Corte territoriale applicato il principio di soccombenza posto dall'art. 91 del codice di rito. Tenuto conto di tutti questi rilievi, il ricorso proposto dal CI deve essere rigettato e lo stesso CI, rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese e agli onorari di questa fase del giudizio.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il CI a pagare alla società controricorrente le spese del 10 giudizio di cassazione, che liquida in Euro 32 OJ, oltre ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per onorari. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2004 Il Presidente: Негро / катар Il Consigliere estensore: IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 0004 Boggi, NCELLIERE 11